Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 06/02/2026, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12320 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Losco, Gianluca Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 23 luglio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 12 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. CO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 23 luglio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 12 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul conto dell’istante i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- in data 23.07.2016, segnalazione della Stazione CC Carpineto P.no per i reati di cui agli artt.610 c.p. (Violenza privata), 651 c.p. (Rifiuto indicazioni della propria identità);
- in data 15.11.2018 segnalazione della D.I.G.O.S. di Piacenza per il reato di cui all’art 612 c.p. (minacce);
- in data 04.02.2021, segnalazione della D.I.G.O.S. di Piacenza per i reati di cui agli artt. 610 (violenza privata) e 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico);
- in data 18.03.2021, segnalazione della D.I.G.O.S. di Piacenza per i reati di cui agli artt. 655 c.p. (radunata sediziosa) e 18 del T.U.L.P.S. (violazione legge sulla pubblica sicurezza);
- in data 12.05.2021 segnalazione della D.I.G.O.S. Sez. Informativa di Milano per il reato di cui all’art. 610 c.p. (violenza privata);
- in data 21.09.2021, segnalazione della D.I.G.O.S. di Piacenza per i reati di cui agli artt. 336 (violenza o minaccia a un PU), 341 bis c.p. (oltraggio a un PU) e 18 T.U.L.P.S. (violazione legge sulla pubblica sicurezza);
- procedimento penale n. 2021/320 PM, 2021/418 GIP, pendente presso il Tribunale di Piacenza per violenza privata aggravata in concorso ex artt. 610, 112 comma 1 n. 1, 110 cp. e invasione aggravata di edifici in concorso ex artt. 633, comma 1 e 2, 639 bis, 61 n.2, 110 c.p., per fatti accertati nel 2021.
Avverso il provvedimento impugnato è stata formulata la doglianza:
I. Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio e per incoerenza della motivazione .
Sostiene in sintesi il ricorrente che i fatti-reato oggetto delle segnalazioni di p.s. e del giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Piacenza sono stati realizzati in occasioni di picchettaggi, non violenti (nell’accezione propria dell’art. 610 c.p., secondo gli insegnamenti della giurisprudenza), la cui peculiarità è rappresentata da condotte meramente ostruzionistiche.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 6035 del 31 ottobre 2025, il Collegio ha ritenuto di poter soddisfare le esigenze cautelari del ricorrente con la ravvicinata trattazione nel merito del presente giudizio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., la cui udienza è stata fissata per il giorno 14 gennaio 2026; indi la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e va pertanto respinto.
Rileva infatti il Collegio che nel caso di specie non può sostenersi che i comportamenti addebitati al ricorrente siano consistiti in atteggiamenti meramente passivi, privi di violenza sulle cose o persone.
Invero, tale ricostruzione appare smentita - allo stato degli atti di causa - dal verbale dell’udienza dibattimentale penale svoltasi dinanzi il Tribunale di Piacenza in data 21 ottobre 2025, laddove si riferisce da parte di più testimoni di situazione degenerata, con lancio di pietre di pezzi di ferro e di legno da parte degli scioperanti, nonché della presenza di feriti, tra cui un poliziotto della Scientifica colpito da un sasso in faccia.
Orbene, a fronte di tali accadimenti, che escludono in radice la semplice presenza in un picchetto finalizzato ad ostacolare gli automezzi in entrata o in uscita da stabilimento industriale, non può allo stato affermarsi che la posizione dell’odierno ricorrente, seppur ancora da definire nel prosieguo dell’istruttoria dibattimentale rinviata all’udienza del 31 marzo 2026, si sia effettivamente risolta in una condotta meramente passiva priva di violenza.
Il provvedimento gravato appare pertanto immune dai prospettati vizi di legittimità, essendo stato correttamente adottato, in ottemperanza al principio “tempus regit actum”, sulla base degli addebiti penali per come emersi al momento dell’adozione del provvedimento stesso.
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente la cittadinanza, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai comportamenti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, con conseguente reiezione del ricorso.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Tenuto comunque conto dell’andamento complessivo della vicenda in esame, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OR ZE, Presidente
CO AT, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AT | OR ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.