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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/07/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 212/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
212/2025 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in Parte_1
calce al ricorso, dall'Avv.to Sebastiano Chessa del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Milano, Viale Sabotino n.
13;
RICORRENTE contro
- in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Valeria Giroldi del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato in Parma, Viale Basetti n. 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Svolgimento del processo.
1.1 Con ricorso ex art 442 c.p.c., depositato in data 3.03.2025 e ritualmente notificato,
- premettendo di aver ricevuto un provvedimento del Parte_1
24.11.2023 con cui l le aveva comunicato la sussistenza di un indebito di CP_1
importo pari ad Euro 81.067,78 erogato a far data dal 1° ottobre 2019 al 30 novembre
2023 a titolo di ratei di prestazione Pensione Vocum n. 170-560006702883 non spettanti - eccepiva, anzitutto, sotto il profilo formale, l'illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa, e, nel merito, evidenziava l'infondatezza della pretesa restitutoria, sostenendo, quale unico motivo di impugnazione, che l non poteva richiedere la CP_1
restituzione di somme erroneamente corrisposte, stante il carattere definitivo della liquidazione del trattamento pensionistico, la buona fede dell'accipiens e l'errore imputabile all convenuto. CP_1
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio l per chiedere CP_1
l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito, l'annullamento del provvedimento impugnato nonché la condanna dell alla restituzione delle trattenute mensili CP_1
operate, oltre accessori e vittoria delle spese di lite.
La ricorrente, dunque, poste tali premesse fattuali, agiva in questa sede instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Previa ogni opportuna declaratoria, statuizione ed accertamento:
1) accertare e dichiarare non dovuta all' Controparte_1
la somma pari a € 81.067,78, con annullamento e/o disapplicazione
[...]
dell'indebito n. 18252959 del 24 Novembre 2023 e per l'effetto;
2) condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1
restituzione dei ratei trattenuti alla ricorrente sulla pensione Vocum n. 170-
560006702883 a decorrere del 1.12.2023; 3) con vittoria di spese, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
1.2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l al CP_1
fine di sostenere la legittimità del proprio operato.
L rilevava, anzitutto, l'infondatezza dell'eccepito vizio di motivazione, CP_1
evidenziando, nel merito, di aver agito correttamente per la ripetizione dell'indebito per cui è causa per omessa prova del diritto vantato dalla ricorrente e deducendo l'applicabilità alla fattispecie in questione della normativa di cui all'art. 13 Legge
412/1991.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite, avanzando, nel contempo, contestuale domanda riconvenzionale nei confronti della ricorrente per il recupero delle somme indebitamente erogate, per un importo complessivo pari ad euro 79.415,60.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 17.07.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
2.2. Giova premettere che l'azione esperita, correttamente qualificata, è di accertamento negativo del diritto dell di ripetere le somme erogate. CP_1
Oggetto del giudizio, detto altrimenti, non è certamente la legittimità del provvedimento dell ma la sussistenza o meno dell'obbligo del ricorrente di CP_1
restituire le somme percepite e di cui nega la natura indebita.
Sulla base di tali premesse, va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di illegittimità della comunicazione di indebito per mancanza di motivazione. Sul punto, si rileva, invero, che la più recente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, ha statuito che, dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato, deriva che l'inosservanza, da parte del competente (...) previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4, L. n. 2248 del 1865, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai, in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (in questi termini, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014).
2.3. Ciò posto – secondo quanto analiticamente dedotto dall e non CP_1
specificatamente contestato dall'odierna ricorrente, né in sede di memoria difensiva depositata a fronte della domanda riconvenzionale spiegata da né in sede di CP_1
prima udienza di discussione - l'indebito oggetto di causa è scaturito dall'annullamento della posizione contributiva riferibile alla a decorrere Parte_1
dal gennaio 2013 sino al giugno 2019, in ragione della cancellazione dell'Impresa commerciale di cui era titolare il marito, , del quale la ricorrente era Persona_1 coadiutrice, con effetto dal 27.12.2012, in seguito ad un accertamento d'ufficio effettuato dalla Sede di Milano, presso la quale l'Impresa risultava iscritta;
CP_1
donde la richiesta dell convenuto di restituzione dei ratei dallo stesso CP_1
indebitamente erogati.
Tale circostanza – peraltro comprovata dalla documentazione in atti – non costituisce, come detto, oggetto di contestazione ad opera di parte ricorrente;
di talché, risulta pacifica, nell'ipotesi in controversia, l'insussistenza del diritto dell'istante alla fruizione della prestazione previdenziale, dovendo l'indagine spostarsi sul versante della irripetibilità di somme certamente indebite.
Peraltro, valga richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass. 2032/2006).
Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U.
18046/2010).
Nel caso di specie, difetta in radice persino l'allegazione degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione e, in ogni caso, l ha dedotto e comprovato che le CP_1
somme percepite sono indebite.
2.4. Premessa, dunque, la circostanza che l'odierna ricorrente, pur a fronte di specifiche allegazioni sollevate dall e contenute nella memoria difensiva, non CP_1
ha offerto la prova dei requisiti per il godimento della prestazione di che trattasi, è da evidenziarsi che, nel caso di specie, l'elemento che risulta controverso è soltanto la ripetibilità, da parte dell delle somme illegittimamente erogate. CP_1
Sul punto, si richiama la sentenza n. 10337/2023 della Suprema Corte: “E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Cost. 13gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione)”.
Nella fattispecie in questione, le disposizioni che vengono in rilievo e costituiscono la cornice normativa dell'obbligazione restitutoria della quale si controverte, sono contenute negli articoli 52 della L. n. 88 del 1989 e 13 della L. n. 412 del 1991, sulle quali la Corte di Cassazione più volte è stata interpellata per chiarirne il perimetro di applicabilità.
Ed infatti, con orientamento consolidato, la Suprema Corte insegna che l'articolo 52 della L. n. 88 del 1989 citata, costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico.
Nella sua formulazione iniziale, tale disposizione prevedeva, al comma 2,
l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore – e, quindi, indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato. L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera dell'art. 13, L.
n. 412 del 1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.), che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo, provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (cfr. Cass. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020).
Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione CP_1
pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali, esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 cod. civ., (come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021,
14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016).
La norma ha, altresì, introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento
(art. 13, co. 2, L. n. 412 del 1991).
Pertanto, ritenuto, in base ai principi sopra riportati, che l'indebito per cui è causa rientri nella disciplina di settore dell'indebito pensionistico, occorre evidenziare che, nel caso di specie, difetta la prima delle condizioni richieste dall'art. 13, L. n. 412 del
1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit.), ai fini dell'irripetibilità delle somme illegittimamente erogate;
disposizione, questa, che, come detto, subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo, provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, si evince che la liquidazione del trattamento pensionistico in controversia, è stata effettuata, in data
18.09.2019, “IN VIA PROVVISORIA sulla base della documentazione attualmente disponibile”.
L nel provvedimento citato, ha, altresì, precisato che “appena gli uffici CP_1
disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso” (doc. 4 fasc. parte resistente).
Di talché, non avendo parte ricorrente dedotto, né provato, la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base di un provvedimento definitivo, difetta, nell'ipotesi de qua, la prima delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell'irripetibilità delle somme indebitamente erogate.
Il complesso delle considerazioni che precedono comporta, dunque, il rigetto del ricorso.
2.5. In conclusione, va dichiarata la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall convenuto nei confronti di con il provvedimento del CP_1 Parte_1
24.11.2023 e la conseguente legittimità della trattenuta mensile operata dall'Istituto sulla pensione in godimento alla medesima Parte_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall dunque, CP_1
accertata e dichiarata la natura indebita delle somme percepite dall'odierna ricorrente,
a titolo di ratei in relazione alla pensione Vocum n. 170-560006702883, con riguardo al periodo 1° ottobre 2019 - 30 novembre 2023, la ricorrente deve essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
In punto di quantum debeatur, l'importo dovuto dalla ricorrente è pari ad euro
79.415,60; somma, questa, quantificata dall , avuto riguardo al debito CP_1
previdenziale residuo, considerando la somma pari ad euro 1.652,18, dovuta da a titolo di arretrati sulla pensione quota 100 e procedendo, quindi, alla CP_1 compensazione di tale importo con il controcredito vantato dall ed avente ad CP_1
oggetto i ratei pensionistici indebitamente percepiti dall'odierna ricorrente.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale di valore compreso tra
€ 52.001,00 a € 260.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall accertata e CP_1
dichiarata la natura indebita delle somme percepite dall'odierna ricorrente, a titolo di ratei in relazione alla pensione Vocum n. 170-560006702883, con riguardo al periodo
1° ottobre 2019 - 30 novembre 2023, condanna alla Parte_1
restituzione delle somme indebitamente percepite, per un importo complessivamente pari ad euro 79.415,60.
3. Condanna la ricorrente, alla rifusione delle spese di lite a favore dell CP_1
convenuto, spese che si liquidano in euro 4.200,00 per compensi professionali ed euro 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 17 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
212/2025 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in Parte_1
calce al ricorso, dall'Avv.to Sebastiano Chessa del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Milano, Viale Sabotino n.
13;
RICORRENTE contro
- in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Valeria Giroldi del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato in Parma, Viale Basetti n. 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Svolgimento del processo.
1.1 Con ricorso ex art 442 c.p.c., depositato in data 3.03.2025 e ritualmente notificato,
- premettendo di aver ricevuto un provvedimento del Parte_1
24.11.2023 con cui l le aveva comunicato la sussistenza di un indebito di CP_1
importo pari ad Euro 81.067,78 erogato a far data dal 1° ottobre 2019 al 30 novembre
2023 a titolo di ratei di prestazione Pensione Vocum n. 170-560006702883 non spettanti - eccepiva, anzitutto, sotto il profilo formale, l'illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa, e, nel merito, evidenziava l'infondatezza della pretesa restitutoria, sostenendo, quale unico motivo di impugnazione, che l non poteva richiedere la CP_1
restituzione di somme erroneamente corrisposte, stante il carattere definitivo della liquidazione del trattamento pensionistico, la buona fede dell'accipiens e l'errore imputabile all convenuto. CP_1
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio l per chiedere CP_1
l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito, l'annullamento del provvedimento impugnato nonché la condanna dell alla restituzione delle trattenute mensili CP_1
operate, oltre accessori e vittoria delle spese di lite.
La ricorrente, dunque, poste tali premesse fattuali, agiva in questa sede instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Previa ogni opportuna declaratoria, statuizione ed accertamento:
1) accertare e dichiarare non dovuta all' Controparte_1
la somma pari a € 81.067,78, con annullamento e/o disapplicazione
[...]
dell'indebito n. 18252959 del 24 Novembre 2023 e per l'effetto;
2) condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1
restituzione dei ratei trattenuti alla ricorrente sulla pensione Vocum n. 170-
560006702883 a decorrere del 1.12.2023; 3) con vittoria di spese, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
1.2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l al CP_1
fine di sostenere la legittimità del proprio operato.
L rilevava, anzitutto, l'infondatezza dell'eccepito vizio di motivazione, CP_1
evidenziando, nel merito, di aver agito correttamente per la ripetizione dell'indebito per cui è causa per omessa prova del diritto vantato dalla ricorrente e deducendo l'applicabilità alla fattispecie in questione della normativa di cui all'art. 13 Legge
412/1991.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite, avanzando, nel contempo, contestuale domanda riconvenzionale nei confronti della ricorrente per il recupero delle somme indebitamente erogate, per un importo complessivo pari ad euro 79.415,60.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 17.07.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
2.2. Giova premettere che l'azione esperita, correttamente qualificata, è di accertamento negativo del diritto dell di ripetere le somme erogate. CP_1
Oggetto del giudizio, detto altrimenti, non è certamente la legittimità del provvedimento dell ma la sussistenza o meno dell'obbligo del ricorrente di CP_1
restituire le somme percepite e di cui nega la natura indebita.
Sulla base di tali premesse, va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di illegittimità della comunicazione di indebito per mancanza di motivazione. Sul punto, si rileva, invero, che la più recente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, ha statuito che, dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato, deriva che l'inosservanza, da parte del competente (...) previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4, L. n. 2248 del 1865, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai, in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (in questi termini, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014).
2.3. Ciò posto – secondo quanto analiticamente dedotto dall e non CP_1
specificatamente contestato dall'odierna ricorrente, né in sede di memoria difensiva depositata a fronte della domanda riconvenzionale spiegata da né in sede di CP_1
prima udienza di discussione - l'indebito oggetto di causa è scaturito dall'annullamento della posizione contributiva riferibile alla a decorrere Parte_1
dal gennaio 2013 sino al giugno 2019, in ragione della cancellazione dell'Impresa commerciale di cui era titolare il marito, , del quale la ricorrente era Persona_1 coadiutrice, con effetto dal 27.12.2012, in seguito ad un accertamento d'ufficio effettuato dalla Sede di Milano, presso la quale l'Impresa risultava iscritta;
CP_1
donde la richiesta dell convenuto di restituzione dei ratei dallo stesso CP_1
indebitamente erogati.
Tale circostanza – peraltro comprovata dalla documentazione in atti – non costituisce, come detto, oggetto di contestazione ad opera di parte ricorrente;
di talché, risulta pacifica, nell'ipotesi in controversia, l'insussistenza del diritto dell'istante alla fruizione della prestazione previdenziale, dovendo l'indagine spostarsi sul versante della irripetibilità di somme certamente indebite.
Peraltro, valga richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass. 2032/2006).
Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U.
18046/2010).
Nel caso di specie, difetta in radice persino l'allegazione degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione e, in ogni caso, l ha dedotto e comprovato che le CP_1
somme percepite sono indebite.
2.4. Premessa, dunque, la circostanza che l'odierna ricorrente, pur a fronte di specifiche allegazioni sollevate dall e contenute nella memoria difensiva, non CP_1
ha offerto la prova dei requisiti per il godimento della prestazione di che trattasi, è da evidenziarsi che, nel caso di specie, l'elemento che risulta controverso è soltanto la ripetibilità, da parte dell delle somme illegittimamente erogate. CP_1
Sul punto, si richiama la sentenza n. 10337/2023 della Suprema Corte: “E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Cost. 13gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione)”.
Nella fattispecie in questione, le disposizioni che vengono in rilievo e costituiscono la cornice normativa dell'obbligazione restitutoria della quale si controverte, sono contenute negli articoli 52 della L. n. 88 del 1989 e 13 della L. n. 412 del 1991, sulle quali la Corte di Cassazione più volte è stata interpellata per chiarirne il perimetro di applicabilità.
Ed infatti, con orientamento consolidato, la Suprema Corte insegna che l'articolo 52 della L. n. 88 del 1989 citata, costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico.
Nella sua formulazione iniziale, tale disposizione prevedeva, al comma 2,
l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore – e, quindi, indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato. L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera dell'art. 13, L.
n. 412 del 1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.), che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo, provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (cfr. Cass. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020).
Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione CP_1
pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali, esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 cod. civ., (come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021,
14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016).
La norma ha, altresì, introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento
(art. 13, co. 2, L. n. 412 del 1991).
Pertanto, ritenuto, in base ai principi sopra riportati, che l'indebito per cui è causa rientri nella disciplina di settore dell'indebito pensionistico, occorre evidenziare che, nel caso di specie, difetta la prima delle condizioni richieste dall'art. 13, L. n. 412 del
1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit.), ai fini dell'irripetibilità delle somme illegittimamente erogate;
disposizione, questa, che, come detto, subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo, provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, si evince che la liquidazione del trattamento pensionistico in controversia, è stata effettuata, in data
18.09.2019, “IN VIA PROVVISORIA sulla base della documentazione attualmente disponibile”.
L nel provvedimento citato, ha, altresì, precisato che “appena gli uffici CP_1
disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso” (doc. 4 fasc. parte resistente).
Di talché, non avendo parte ricorrente dedotto, né provato, la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base di un provvedimento definitivo, difetta, nell'ipotesi de qua, la prima delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell'irripetibilità delle somme indebitamente erogate.
Il complesso delle considerazioni che precedono comporta, dunque, il rigetto del ricorso.
2.5. In conclusione, va dichiarata la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall convenuto nei confronti di con il provvedimento del CP_1 Parte_1
24.11.2023 e la conseguente legittimità della trattenuta mensile operata dall'Istituto sulla pensione in godimento alla medesima Parte_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall dunque, CP_1
accertata e dichiarata la natura indebita delle somme percepite dall'odierna ricorrente,
a titolo di ratei in relazione alla pensione Vocum n. 170-560006702883, con riguardo al periodo 1° ottobre 2019 - 30 novembre 2023, la ricorrente deve essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
In punto di quantum debeatur, l'importo dovuto dalla ricorrente è pari ad euro
79.415,60; somma, questa, quantificata dall , avuto riguardo al debito CP_1
previdenziale residuo, considerando la somma pari ad euro 1.652,18, dovuta da a titolo di arretrati sulla pensione quota 100 e procedendo, quindi, alla CP_1 compensazione di tale importo con il controcredito vantato dall ed avente ad CP_1
oggetto i ratei pensionistici indebitamente percepiti dall'odierna ricorrente.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale di valore compreso tra
€ 52.001,00 a € 260.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall accertata e CP_1
dichiarata la natura indebita delle somme percepite dall'odierna ricorrente, a titolo di ratei in relazione alla pensione Vocum n. 170-560006702883, con riguardo al periodo
1° ottobre 2019 - 30 novembre 2023, condanna alla Parte_1
restituzione delle somme indebitamente percepite, per un importo complessivamente pari ad euro 79.415,60.
3. Condanna la ricorrente, alla rifusione delle spese di lite a favore dell CP_1
convenuto, spese che si liquidano in euro 4.200,00 per compensi professionali ed euro 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 17 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri