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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15082/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CAVALERI MASSIMO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec:
; Email_1 Ema_2 Email_3
Parte attrice
Contro
Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
Parte convenuta
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: -Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il contributo per l'annualità per l'annualità 2017 (domande n.74210782590 e
n.74210782988) concernenti rispettivamente le misure di n.12 e 13 del Controparte_2
PSR Sicilia 2014-2020 -condannare l'amministrazione convenuta al pagamento dell'importo di euro € 60.801,33 per la domanda n.74210782590 e dell'importo pari ad €
11.597,71 per la domanda n. 74210782988 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo;
-condannare l'amministrazione
pagina 1 di 4 convenuta al pagamento della maggiore o minora somma che verrà determinata in corso di causa mediante l'ausilio di una consulenza tecnica - Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite ed agli onorari di causa.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: rigettare la domanda avversa, per tutto quanto esposto in parte motiva. Con il favore delle spese, degli onorari e dei compensi di giudizio.
MOTIVI della DECISIONE
, titolare dell'omonima impresa agricola, ha adito il Tribunale al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento e la condanna dell' Controparte_3
al pagamento dei contributi comunitari per
[...]
l'annualità 2017 (domande n.74210782590 e n.74210782988 rispettivamente per i bandi prot. 20674 del 20/04/2017 – Misura 12 “Indennità Natura 2000” e prot. 23526 del
09/05/2017 – Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”), negati dall'amministrazione sul presupposto che l'attore avrebbe violato le regole fissate nei due bandi in oggetto.
L'Assessorato ha infatti ritenuto che, dai riscontri effettuati sulla Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche, il non abbia rispettato il periodo di pascolamento cui si Pt_1
era obbligato, ossia 60 giorni ricompresi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, sulle superfici localizzate all'interno del comune di Polizzi Generosa, posto che “i pascoli sono stati utilizzati dal 19/12/2017 al 24/04/2018 per n.10 capi bovini ovvero nell'anno di riferimento (2017) ogni singolo capo ha pascolato per un tempo inferiore a 60 giorni” con la precisazione che “la durata minima di 60 giorni di pascolamento, va intesa entro l'anno solare e non nell'intervallo temporale 15 maggio 2017-15 maggio 2018”.
L'attore sostiene invece che questo termine annuale decorresse dal 15.5.2017, sicché non sussisterebbe l'inadempimento contestato.
Tanto premesso, è pacifico che in nessuno dei due bandi viene indicata la data iniziale e finale del periodo annuale entro cui i bovini devono pascolare per almeno 60 giorni: occorrerà allora valutare, alla luce dello scopo dei bandi e della ragionevolezza delle loro previsioni, quale delle due interpretazioni sia corretta, considerato che l'erogazione dei finanziamenti pubblici si deve basare su criteri predeterminati, che non possono essere pagina 2 di 4 discrezionalmente modificati dalla pubblica amministrazione.
Orbene, entrambe le misure prevedono il pagamento di una indennità a chi eserciti attività zootecniche: la prima (nr. 12, bando “Indennità Natura 2000”) è diretta a supplire alle perdite reddituali ed ai maggiori costi di produzione connessi alle misure di conservazione specifiche per le attività zootecniche e la gestione del suolo dei siti Natura 2000 e prevede, che venga mantenuto entro determinati limiti il rapporto del numero degli animali rispetto alla superficie ricadente nelle aree Natura 2000 e che venga rispettata una densità minima di bestiame;
la seconda (nr. 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”) è diretta a compensare gli agricoltori che svolgono la loro attività in zone impervie (montagna ovvero altre zone soggette a svantaggi significativi e specifici) dei maggiori costi e dei mancati guadagni conseguenti dalla tipologia dei terreni. In questo caso non vi sono limiti specifici per il carico massimo di animali, ma è prevista, per le aziende zootecniche ed in riferimento ai prati permanenti ed i pascoli, una densità minima di bestiame.
I due bandi sono stati indetti rispettivamente il 20 aprile 2017 ed il 09 maggio 2017 con scadenza delle domande il 15.5.2017, sicché, qualora si ritenesse che l'annualità coincida con l'anno solare, il partecipante al bando avrebbe, per rispettare il numero minimo di giorni di pascolo, poco più di sei mesi. Appare allora più ragionevole l'interpretazione dell'attore, che fa decorrere il termine dalla data di chiusura dei bandi, ossia il 15 maggio
2017.
Questa conclusione è pure avvalorata da quanto prevedono entrambi i bandi, ossia che
“l'impegno viene assunto dall'agricoltore attivo a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda informatica sul sistema SIAN” (disposizioni attuative di entrambi i bandi, art.
5.1. per la misura 12 nonché art.
4.1. per la misura 13).
Depone in tal senso anche la modifica operata per i bandi emessi secondo la nuova programmazione comunitaria (2023-2027), in cui viene espressamente previsto che
“L'annualità è riferita all'anno solare. L'impegno decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il
31 dicembre 2023”, e la conseguente adozione da parte della Regione Sicilia del DDG
5260/23 che ha previsto una riduzione dei premi per quegli impegni la cui durata annuale si pagina 3 di 4 sovrapponga (posto che, fino al 2022, l'annualità decorreva dal 15 maggio e, dal 2023, dal primo gennaio).
La domanda va allora accolta con la condanna dell' convenuto al Controparte_1 pagamento dell'importo di euro € 60.801,33 per la domanda n.74210782590 e dell'importo pari ad € 11.597,71 per la domanda n. 74210782988, ossia complessivamente € 72.399,04.
Su detta somma spettano gli interessi legali dalla data della domanda al saldo (e non quelli moratori ex Dlgs 231/02 non vertendosi in tema di transazioni commerciali).
All'accoglimento della domanda segue la condanna della amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 6.825,00, di cui € 518,00 per spese (per lo scaglione di valore, applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie la domanda di e condanna l' Parte_1 [...]
al pagamento di € Controparte_3
72.399,04, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Condanna l' convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di CP_3
giudizio liquidate in € 6.825,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 25 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15082/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CAVALERI MASSIMO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec:
; Email_1 Ema_2 Email_3
Parte attrice
Contro
Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
Parte convenuta
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: -Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il contributo per l'annualità per l'annualità 2017 (domande n.74210782590 e
n.74210782988) concernenti rispettivamente le misure di n.12 e 13 del Controparte_2
PSR Sicilia 2014-2020 -condannare l'amministrazione convenuta al pagamento dell'importo di euro € 60.801,33 per la domanda n.74210782590 e dell'importo pari ad €
11.597,71 per la domanda n. 74210782988 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo;
-condannare l'amministrazione
pagina 1 di 4 convenuta al pagamento della maggiore o minora somma che verrà determinata in corso di causa mediante l'ausilio di una consulenza tecnica - Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite ed agli onorari di causa.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: rigettare la domanda avversa, per tutto quanto esposto in parte motiva. Con il favore delle spese, degli onorari e dei compensi di giudizio.
MOTIVI della DECISIONE
, titolare dell'omonima impresa agricola, ha adito il Tribunale al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento e la condanna dell' Controparte_3
al pagamento dei contributi comunitari per
[...]
l'annualità 2017 (domande n.74210782590 e n.74210782988 rispettivamente per i bandi prot. 20674 del 20/04/2017 – Misura 12 “Indennità Natura 2000” e prot. 23526 del
09/05/2017 – Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”), negati dall'amministrazione sul presupposto che l'attore avrebbe violato le regole fissate nei due bandi in oggetto.
L'Assessorato ha infatti ritenuto che, dai riscontri effettuati sulla Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche, il non abbia rispettato il periodo di pascolamento cui si Pt_1
era obbligato, ossia 60 giorni ricompresi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, sulle superfici localizzate all'interno del comune di Polizzi Generosa, posto che “i pascoli sono stati utilizzati dal 19/12/2017 al 24/04/2018 per n.10 capi bovini ovvero nell'anno di riferimento (2017) ogni singolo capo ha pascolato per un tempo inferiore a 60 giorni” con la precisazione che “la durata minima di 60 giorni di pascolamento, va intesa entro l'anno solare e non nell'intervallo temporale 15 maggio 2017-15 maggio 2018”.
L'attore sostiene invece che questo termine annuale decorresse dal 15.5.2017, sicché non sussisterebbe l'inadempimento contestato.
Tanto premesso, è pacifico che in nessuno dei due bandi viene indicata la data iniziale e finale del periodo annuale entro cui i bovini devono pascolare per almeno 60 giorni: occorrerà allora valutare, alla luce dello scopo dei bandi e della ragionevolezza delle loro previsioni, quale delle due interpretazioni sia corretta, considerato che l'erogazione dei finanziamenti pubblici si deve basare su criteri predeterminati, che non possono essere pagina 2 di 4 discrezionalmente modificati dalla pubblica amministrazione.
Orbene, entrambe le misure prevedono il pagamento di una indennità a chi eserciti attività zootecniche: la prima (nr. 12, bando “Indennità Natura 2000”) è diretta a supplire alle perdite reddituali ed ai maggiori costi di produzione connessi alle misure di conservazione specifiche per le attività zootecniche e la gestione del suolo dei siti Natura 2000 e prevede, che venga mantenuto entro determinati limiti il rapporto del numero degli animali rispetto alla superficie ricadente nelle aree Natura 2000 e che venga rispettata una densità minima di bestiame;
la seconda (nr. 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”) è diretta a compensare gli agricoltori che svolgono la loro attività in zone impervie (montagna ovvero altre zone soggette a svantaggi significativi e specifici) dei maggiori costi e dei mancati guadagni conseguenti dalla tipologia dei terreni. In questo caso non vi sono limiti specifici per il carico massimo di animali, ma è prevista, per le aziende zootecniche ed in riferimento ai prati permanenti ed i pascoli, una densità minima di bestiame.
I due bandi sono stati indetti rispettivamente il 20 aprile 2017 ed il 09 maggio 2017 con scadenza delle domande il 15.5.2017, sicché, qualora si ritenesse che l'annualità coincida con l'anno solare, il partecipante al bando avrebbe, per rispettare il numero minimo di giorni di pascolo, poco più di sei mesi. Appare allora più ragionevole l'interpretazione dell'attore, che fa decorrere il termine dalla data di chiusura dei bandi, ossia il 15 maggio
2017.
Questa conclusione è pure avvalorata da quanto prevedono entrambi i bandi, ossia che
“l'impegno viene assunto dall'agricoltore attivo a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda informatica sul sistema SIAN” (disposizioni attuative di entrambi i bandi, art.
5.1. per la misura 12 nonché art.
4.1. per la misura 13).
Depone in tal senso anche la modifica operata per i bandi emessi secondo la nuova programmazione comunitaria (2023-2027), in cui viene espressamente previsto che
“L'annualità è riferita all'anno solare. L'impegno decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il
31 dicembre 2023”, e la conseguente adozione da parte della Regione Sicilia del DDG
5260/23 che ha previsto una riduzione dei premi per quegli impegni la cui durata annuale si pagina 3 di 4 sovrapponga (posto che, fino al 2022, l'annualità decorreva dal 15 maggio e, dal 2023, dal primo gennaio).
La domanda va allora accolta con la condanna dell' convenuto al Controparte_1 pagamento dell'importo di euro € 60.801,33 per la domanda n.74210782590 e dell'importo pari ad € 11.597,71 per la domanda n. 74210782988, ossia complessivamente € 72.399,04.
Su detta somma spettano gli interessi legali dalla data della domanda al saldo (e non quelli moratori ex Dlgs 231/02 non vertendosi in tema di transazioni commerciali).
All'accoglimento della domanda segue la condanna della amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 6.825,00, di cui € 518,00 per spese (per lo scaglione di valore, applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie la domanda di e condanna l' Parte_1 [...]
al pagamento di € Controparte_3
72.399,04, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Condanna l' convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di CP_3
giudizio liquidate in € 6.825,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 25 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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