TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paola Maria Gandolfi Presidente dott. Angelo Claudio Ricciardi Giudice dott.ssa Anna Bellesi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19899/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANMARCO NEGRI presso il quale è elettivamente domiciliata in Tromello, Via
Dante 33
ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti i Parte_1
trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 2070, parte 2, Serie B, volume R02, anno 2005), facendo Parte_1
constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
“ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Per_1
provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Milano, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
pagina 2 di 10 Ragioni della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata il 29 maggio 2024 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha chiesto al tribunale di ordinare la Parte_1
rettificazione di attribuzione di sesso, disponendo che alla indicazione del sesso
“femminile” venga sostituita l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome “ in sostituzione del nome “ , e ha chiesto inoltre di autorizzare il Per_1 Pt_1
trattamento medico-chirurgico necessario per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
La parte attrice ha dedotto di essere nata a [...], il [...], di non essere sposata e di non avere figli, di aver manifestato, sin dall'infanzia, atteggiamenti e curiosità tipicamente maschili e mostrato interesse per attività, interessi e giochi del sesso opposto, di aver sempre portato tagli di capelli corti e richiesto abbigliamento maschile. Inoltre, ha precisato che nei giochi di ruolo con i coetanei assumeva ruoli dell'altro genere. Con l'inizio dell'età puberale, la comparsa delle mestruazioni e lo sviluppo del seno, vivendo un profondo disagio, prese a nascondere le forme femminili, vestendo abbigliamento oversize e successivamente utilizzando binder, così da comprimere il seno e simulare un torace maschile.
Nel 2019 si è avvicinata alla comunità LGBTQIA+ e, grazie alla conoscenza delle storie altrui e alla condivisione della propria esperienza, è riuscita a dare un nome al disagio fino a quel momento provato.
Nel 2021 ha iniziato la propria transizione sociale facendosi conoscere come con Per_1
la cerchia di amici più stretti e con i familiari, fino ad ottenere la carriera alias anche a scuola.
In seguito, ancora minorenne, ha deciso di affrontare il percorso medico di adeguamento pagina 3 di 10 di genere e nel giugno 2022 si è rivolta al Centro Sui Generis di Studio associato De
Bella – Massari di Milano, richiedendo una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante.
All'esito di colloqui clinici, prove e questionari, è stata formulata la diagnosi di disforia di genere. Di contro, non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale e sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione.
La terapia ormonale mascolinizzante ha avuto inizio nell'ottobre 2022 sotto il controllo e il monitoraggio di un medico endocrinologo operante presso l'Istituto Auxologico
Italiano di Milano. Per tutta la durata del percorso, la parte attrice ha dimostrato di vivere ormai da diverso tempo come uomo, di presentarsi, di essere riconosciuto e di essere considerato come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della via quotidiana.
In ragione del percorso di transizione intrapreso, ha quindi condotto Parte_1
un'esistenza sempre più̀ serena, in cui tutti hanno compreso e accettato la sua scelta, offrendo il proprio sostegno e identificandola da tempo con il prenome “ , ovvero Per_1
rivolgendosi alla stessa mediante l'utilizzo di pronomi e aggettivi di tipo maschili.
Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati femminili del proprio corpo. Da qui, la richiesta di correzione anagrafica del genere e degli interventi chirurgici necessari al raggiungimento di un migliore equilibrio psico-fisico.
2. All'udienza di prima comparizione delle parti, è stata sentita la parte attrice, comparsa personalmente.
La causa, previa rinuncia da parte dell'attrice ai termini previsti dall'art. 189 c.p.c., è stata rimessa al collegio per la decisione.
3. Ritiene il collegio che le domande proposte da debbano essere accolte, Parte_1
per le ragioni di seguito precisate.
pagina 4 di 10 Dalla relazione della psicologa dott.ssa , datata 7 marzo 2024 (doc.3), Persona_2
emerge che il paziente, al momento dell'inizio della valutazione, nel giugno 2022,
“aveva già completato la transizione sociale e viveva con un ruolo di genere totalmente maschile, appariva pienamente consapevole e sereno rispetto alla propria identità di genere e presentava una rete di supporto solidale ed efficace”.
A gennaio 2023, è stata iniziata la terapia ormonale sotto il controllo di un medico endocrinologo ed “è stato constatato un evidente miglioramento nel benessere psicologico […] dovuto a un abbassamento della disforia anatomica grazie ai cambiamenti gradualmente portati dalla terapia ormonale”.
Ad avviso della psicologa che lo ha seguito, dunque, “è stato possibile evidenziare come
i vissuti disforici, legati alla propria immagine corporea e alla capacità di relazionarsi in modo soddisfacente con gli altri abbiano inciso e incidano tuttora sulla salute psicofisica del paziente. La disforia ancora presente per i caratteri sessuali femminili non modificabili dalla terapia ormonale causa tuttora al paziente un livello di disagio psicologico non compatibile con un pieno stato di salute e benessere”. Pertanto, la dott.ssa De Bella conclude affermando che “la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali siano le uniche pratiche a poter consentire un permanente significativo miglioramento della salute psicologica del paziente”.
L'endocrinologa, dott.ssa dell'Istituto Auxologico Italiano, nella Persona_3
relazione del 3 aprile 2024, allegata alla citazione quale doc. 4, riferisce che il trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelta di terapia e con posologia congrua con l'età del soggetto. Inoltre, “ è stato valutato Per_1
da un punto di vista clinico con valutazione ambulatoriali ed esami ematochimici regolari per una durata complessiva di circa 18 mesi” e ha condotto “in maniera attenta
e responsabile l'intero percorso medico”.
La specialista ha accertato che “è assolutamente consapevole del trattamento Per_1
ormonale che sta conducendo”, di quali siano i risultati ottenibili e di quali possano pagina 5 di 10 essere gli effetti del trattamento protratto per un lungo periodo, è “inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di transizione” ed è “perfettamente inserito con il proprio ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, affettivo e scolastico e il percorso di affermazione di genere ha apportato un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale”.
Dalle consulenze, sostanzialmente conformi tra loro, emerge dunque una piena consapevolezza nella parte attrice delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da parte attrice nel corso dell'udienza del 5 novembre 2024, dalle quali emerge il disagio vissuto: “Sin dall'infanzia mi interessavano giochi maschili, come il calcio e non mi piacevano gli abiti femminili, mi sentivo a mio agio con i capelli corti e con abiti maschili.
Verso i 14-15 anni non riuscivo a vedermi come donna e vorrei riuscire a vivere senza quel disagio. Seguo una terapia ormonale da gennaio 2023 Ho concluso il percorso con la psicologa che ha sottoscritto la relazione, poi sono stato seguito da un'altra e ora vivo a Dublino per motivi di studio e lì sono perfettamente inserito come ragazzo sia dal punto di vista accademico sia dal punto di vista sociale. Ho trovato pieno appoggio nella mia famiglia Sono consapevole delle conseguenze e della irreversibilità della mia scelta”.”.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità,
l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
4. Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale
(sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
pagina 6 di 10 In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/15 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato, in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da femmina a maschio. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attrice, all'esito di un serio e pagina 7 di 10 consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dall'attrice, al prenome “ va sostituito il prenome “ . Pt_1 Per_1
5. Per quanto riguarda la domanda di autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, Parte_1
in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Va peraltro rilevato che, nelle more, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs
150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato a escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso qui considerato, si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento Parte_1
di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della pagina 8 di 10 domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, la fattispecie concreta al vaglio del tribunale corrisponde alla fattispecie astratta con riferimento alla quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis. Conseguente, quindi, la disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione non è suscettibile di applicazione.
Ne deriva che, fermo restando il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari, va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico svolto dall'attrice.
6. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di cognome) (nome) Pt_1 Pt_1
nata a [...] il [...], nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; Pt_1 Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto della parte attrice a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
4) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione di a Parte_1
sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011;
5) dichiara irripetibili le spese di lite.
pagina 9 di 10 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024
Il Giudice est. La Presidente
Anna Bellesi Paola Maria Gandolfi
pagina 10 di 10