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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/07/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4538/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
28.4.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: violazione distanze costruzioni, risarcimento danni tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_1
( ), ( ) e C.F._2 Parte_2 C.F._3 Pt_3
( ), in qualità di eredi di
[...] C.F._4 Persona_1
( ), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. C.F._5
Vincenzo Maradei;
attori
e in persona del suo l.r.p.t. e amministratore unico, dott. Controparte_1
con sede in Castrolibero (CS) alla Via della Resistenza n.50, P.I. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Bilotta, per mandato in atti;
P.IVA_1 nonchè
e rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco ON CP
Trombetta, per mandato in atti;
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Speciale, per Controparte_5 mandato in atti;
e
E;
Controparte_6 Controparte_7 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di procuratore di ha evocato in giudizio Parte_1 Persona_1
nell'anno 2012 la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
costruzioni: "Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, • dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni subiti Controparte_1 dalla sig.ra e, per l'effetto condannare la medesima società convenuta al Persona_1 risarcimento, in favore dell'istante, dei danni materiali al casolare quantificati, come da perizia, in €
[... 46.517,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. • Condannare, inoltre, la al pagamento dei danni da occupazione abusiva del fondo dell'attrice Controparte_1
protratta per oltre quattro anni. Danno da occupazione che appare congruo quantificare in € 10,00 per ogni giorno di occupazione arbitraria, e, quindi, nella misura di €. 14.600,00 in quella maggiore
o minore che sarà, in corso di giudizio, eventualmente determinata mediante C.T.U. • Condannare la al ripristino della situazione quo ante, con ogni statuizione conseguente • Controparte_1
Condannare, in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”
A sostegno della domanda, ha dedotto: di essere proprietaria dei terreni Persona_1
situati in agro del Comune di Marano Principato alla c.da Persanolento e distinti in catasto alla partita n. 125, fg.4, particelle 8,4,7,19, per complessivi mq 2.783, in parte edificabili;
che in virtù di accordo stipulato con la società convenuta, la si era Controparte_1
impegnata ad acquistare i suddetti terreni per realizzarvi fabbricati per civile abitazione e, con riferimento alla particella n.8, si era impegnata ad effettuare le ristrutturazione del vecchio fabbricato ivi esistente;
che per il trasferimento dei beni di cui si è detto le parti avevano pattuito una permuta di beni per un valore pari al 20% della volumetria che la società acquirente avrebbe realizzato sia sul terreno, sia sulla ristrutturazione;
che, tuttavia, il contratto definitivo di vendita-permuta non era stato stipulato ma la
[...]
proprietaria del terreno confinante con la proprietà in pendenza del CP_1 Per_1 predetto accordo aveva realizzato una nuova costruzione, su tre livelli, proprio in adiacenza al terreno dell'attrice ed in aderenza al vecchio fabbricato insistente sulla particella n. 8, intervento che aveva cagionato seri danni alla (preesistente) costruzione che insiste sul terreno compromettendo il precario equilibrio statico del fabbricato. Per_1
Ha resistito la società, eccependo la correttezza dell'intervento eseguito e l'insussistenza dei danni lamentati.
Con la sentenza n° 1091/2018, pubblicata il 10/05/2018, il Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.r.g. 4921/2012, ha condannato la a demolire e/o arretrare, fino alla distanza Controparte_1 individuata nella consulenza tecnica d'ufficio, la costruzione eretta sul suolo di sua proprietà e a risarcire all'attore il danno quantificato in € 5.169,65 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Sul gravame interposto da la Corte di Appello di Catanzaro, Controparte_1
Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 1171/2021, pubblicata in data 08/09/2021 ha annullato la sentenza di prime cure e così, testualmente, stabilito: definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Cosenza n. 1091 del 2018 e nei confronti di così provvede;
Persona_1 dichiara la nullità della sentenza impugnata e di tutti gli atti del giudizio;
rimette le parti davanti al
Tribunale di Cosenza che provvederà alla integrazione del contraddittorio nei termini chiariti in motivazione;
>>.
Tale decisione è passata in giudicato per mancata proposizione di ricorso per cassazione entro il termine di legge.
Con un nuovo atto di citazione notificato il 7 dicembre 2021 l'attrice ha evocato nuovamente in giudizio la riformulando le medesime conclusioni Controparte_1 già articolate nell'originario procedimento, cui ha resistito la Controparte_1
chiedendo l'integrale rigetto delle pretese avverse, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari dell'immobile originariamente di proprietà della società convenuta, si sono costituiti e CP
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere gli ON
attuali proprietari dell'immobile. è rimasto contumace. Controparte_7
È stata, quindi, autorizzata la chiamata in causa di , che si è costituito Controparte_5
in giudizio, chiedendo rigettarsi le avverse pretese risarcitorie ed in via riconvenzionale formulato domanda di manleva nei confronti di , sua dante causa, e ON
, rimasta contumace. Controparte_6
Si sono costituiti in prosecuzione, quindi, gli odierni attori, quali eredi di Per_1
[...]
Integrati gli scritti difensivi, espletata prova per testi, è stata, quindi, disposta CTU al fine di accertare: se l'edificazione realizzata dalla convenuta in aderenza all'immobile di proprietà attorea sia avvenuta a regola d'arte e nel rispetto della normativa in materia distanze tra costruzioni;
se tale opera abbia determinato i danni alla proprietà attorea lamentati nell'atto introduttivo ed, in caso di riscontro positivo, accertare quali fossero le opere da compiere per l'eliminazione dei vizi accertati;
quantificare i danni lamentati nonché determinare quali interventi tecnici, ivi compreso il ripristino, fossero necessari per l'eliminazione della condizione di pericolo lamentata ed eventualmente riscontrata.
La causa viene, all'esito del deposito della ctu, per la decisione.
Deve premettersi che sulle eccezioni processuali articolate dalle odierne parti convenute la scrivente si è già pronunciata con ordinanza dell'11.10.2023, qui da intendersi richiamata.
In limine litis, occorre pure evidenziarsi che parte attrice non risulta aver spiegato alcuna domanda nei confronti dei convenuti , CP_3 CP CP_6 CP_7 CP_5
atteso che ha replicato nel presente giudizio le istanze di contenuto risarcitorio e ripristinatorio nei confronti della sola convenuta , che, dal canto Controparte_8 suo, non ha inteso estendere agli acquirenti alcuna imputazione di (co)rresponsabilità in relazione all'attività edificatoria realizzata.
Venendo, quindi, alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni scaturenti dalla costruzione posta in aderenza alla proprietà attorea, in spregio alle violazioni delle distanze tra costruzioni formulata nei confronti della società convenuta
[...]
, ritiene il Tribunale che la stessa sia fondata, per quanto di ragione. Controparte_8
Occorre premettere che, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 l. n. 1684 del 1962, in materia di edilizia nelle zone sismiche - disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici - il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.
Ed ancora, deve evidenziarsi che l'individuazione del soggetto passivo tenuto al risarcimento del danno presuppone, evidentemente, l'accertamento dell'effettivo autore dell'intervento illegittimo.
Nella specie, gli istanti deducono che il mancato rispetto del c.d. “giunto tecnico” ha determinato lesioni ad una porzione di tetto del fabbricato di proprietà dell'attrice ed il successivo crollo.
Orbene, deve ritenersi pacifica la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione adiacente all'immobile di proprietà attorea da parte della società convenuta.
L'approfondimento tecnico espletato in corso di causa ha confermato la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di realizzazione del fabbricato in aderenza a quello attoreo, non avendo la società convenuta tenuto conto della presente in Parte_4
copertura.
L'ausiliario, con accertamento logicamente e congruamente motivato, oltre che supportato dalla documentazione in atti, ha verificato, per un verso che la presenza di fessure e degrado del fabbricato erano già esistenti all'atto della realizzazione del fabbricato Pt_1
della convenuta società, imputando all'attività compiuta dalla medesima i maggiori danni dovuti alla demolizione del cornicione ed al mancato ripristino delle relative porzioni di copertura.
Più nel dettaglio, ha acclarato che “la demolizione del cornicione, avvenuta per uno sviluppo lineare di circa 4 metri si è resa necessaria poiché, all'atto della costruzione del nuovo fabbricato della la sporgenza dell'elemento ornamentale (circa 40 centimetri) Controparte_8 avrebbe impedito l'edificazione in aderenza, salvo il mantenimento del giunto tecnico di cui si dirà in seguito. In corrispondenza del fabbricato, quindi, è stato demolito il cornicione a “romanella” e sulla testa del muro è stato realizzato uno spianamento in malta cementizia con visibile inclinazione verso il fabbricato della stessa convenuta. Non si sono rilevati sistemi di impermeabilizzazione, né sistemi atti a far defluire ed allontanare le acque meteoriche. A parere dello scrivente, le modalità di demolizione della “romanella” sono avvenute in maniera grossolana e senza particolare cura alla ricucitura delle parti adiacenti con la sola presenza di livellamento con malta cementizia della testa del setto murario. La limitrofa porzione di copertura è successivamente crollata creando ulteriori danneggiamenti all'interno del fabbricato, di per sé stesso vetusto e mal tenuto, interessando gli elementi lignei di copertura e solai, esponendoli ulteriormente alle azioni degradanti delle intemperie. Il fabbricato della è realizzato con una struttura intelaiata Controparte_8 in cemento armato e per quanto potuto analizzare dalla documentazione in atti la fondazione a travi rovesce si trova a circa 2,00 metri dal vecchio fabbricato, mentre lo scavo all'epoca realizzato per la realizzazione delle fondazioni distava circa 1,50 metri. Il corpo sporgente (tipo bow-window) è stato realizzato in aderenza alla facciata Nord del fabbricato con il rispetto delle distanze Pt_1 dettate dalle normative tecniche sulle costruzioni all'epoca vigenti ad eccezione di punti singolari: mentre la dimensione del giunto rientra nei limiti di norma per la sporgenza della trave del primo solaio (lato Via Persanolento), per quella del secondo livello tale dimensione è sotto il limite normativo non già per la misurazione in facciata, bensì per la circostanza che lo sviluppo longitudinale della trave di bordo non presenta un andamento rettilineo, ma evidenti spanciamenti verso il fabbricato che quasi dimezzano visivamente le dimensioni misurabili in facciata”. Pt_1
L'ausiliario, quindi, tenuto conto delle scadenti condizioni di manutenzione del fabbricato di proprietà attorea, ha chiarito che, per il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti alla edificazione, debbano prevedersi i seguenti impegni di spesa:
▪ Ripristino copertura: 4.179,15 euro
▪ Ripristino solaio piano primo: 4.356,77 euro
▪ Cantiere e smaltimento rifiuti: 4.011,11 euro
▪ Spese tecniche: 2.500,00 euro
Il tutto per complessivi 15.047,03 euro, oltre IVA come per legge.
Deve escludersi la preponderanza di tali costi rispetto al valore complessivo dell'immobile, che il tecnico ha identificato in circa 40.000,00 euro, con accertamento condivisibile, in quanto individuato utilizzando quale criterio di stima il valore di trasformazione del terreno, da ritenersi congruo alla situazione che qui occupa - trattandosi di fabbricato già realizzato ed avente notevole volumetria sia rispetto all'area di sedime, sia rispetto a quanto realizzabile ex novo tenendo conto dei vincoli urbanistici del comparto considerato, nella logica della demolizione e ricostruzione con recupero integrale del volume esistente – e quindi, maggiorato rispetto alle condizioni ordinarie in quanto condizionato dall'extra volumetria realizzabile.
Non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione formulata dalla società convenuta, atteso che la notifica dell'originario atto di citazione nel 2012 e la pendenza del relativo processo hanno determinato l'interruzione permanente della prescrizione, sulla scorta del combinato disposto di cui agli articoli 2943 e 2945 c.c. (cfr. Cass. 15157/2017; Cass.,
14/07/2004, n. 13081; Cass., 03/09/2013, n. 20176).
Circa le doglianze relative agli asseriti danni da occupazione abusiva, le istanze di ristoro avanzate dagli attori non meritano accoglimento.
Com'è noto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione di immobile, parte attrice deve fornire la prova delle concrete possibilità di godimento del bene, connaturato al diritto di proprietà, che siano andate perse.
Il danno risarcibile, dunque, è rappresentato dalla compromessa possibilità di esercizio del diritto di godere del bene quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva.
Si abbia a mente il principio di diritto esplicitato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato" (Cass. Sez. Un., sent. n. 33645 del
15/11/2022).
Nel caso in esame l'onere della prova riguardante tali specifici pregiudizi non è stato soddisfatto, stante la sola allegazione di generiche circostanze non suffragate da alcun riscontro.
A ciò deve aggiungersi che il fabbricato in questione risulta essere già da oltre venti anni in condizione di grave e precario equilibrio statico;
che la presenza di materiali edili appare irrilevante rispetto alle già compromesse condizioni di accessibilità del fabbricato, quale risultante dalla documentazione acquisita in corso di causa, che l'appartenenza del materiale di scarto alla società convenuta non è stata confermata dai testi, per diretta conoscenza ma de relato actoris, che i testimoni hanno riferito di detriti presenti nel terreno a tutt'oggi, senza che sia stato fornito riscontro fotografico della circostanza onde desumere l'entità dell'intralcio eventualmente frapposto all'utilizzo dell'area di proprietà attorea.
Gli attori hanno proposto, ancora, domanda volta ad ottenere l'eliminazione delle opere realizzate in violazione della normativa in materia di distanze legali nei confronti della società realizzatrice del fabbricato limitrofo. Sul punto, deve evidenziarsi che, contrariamente alla domanda di risarcimento dei danni eventualmente patiti, che può essere esercitata anche solo nei confronti dell'autore materiale dell'illecito, l'azione ripristinatoria ex art. 873 c.c., avente natura reale e “volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare.” (ex multis, Cass. n. 458/2016).
Detto altrimenti, nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - l'opera sia stata realizzata dal precedente proprietario, “l'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzione illegittima, atteso che solo costui può essere destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende a conseguire, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla "causa petendi" dell'azione proposta, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate.” (Cass. n. 17602/2915).
Ne consegue che la domanda ex art. 873 c.c non è stata correttamente proposta nei confronti della società convenuta che, pacificamente, non è più proprietaria del cespite da cui sono scaturiti i danni, né nei confronti dei proprietari attuali e di quelli intermedi.
Deve, conseguentemente, essere rigettata.
Tenuto conto della mancata articolazione di domande nei confronti degli ulteriori soggetti evocati in giudizio, ogni questione articolata dagli stessi deve ritenersi, conseguentemente, assorbita.
Quanto al governo delle spese di lite, le stesse, nei rapporti tra parte attrice e società convenuta seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda determinata sulla scorta della somma riconosciuta, ai medi tabellari.
Le spese di ctu devono, conseguentemente, essere poste a carico della società convenuta.
Nei rapporti tra parte attrice e gli altri convenuti costituiti, tenuto conto del fatto che le stesse devono essere compensate per metà atteso, quanto ai convenuti che CP CP_3 gli stessi sono stati indicati dalla Corte di Appello di Catanzaro quali litisconsorti necessari, pur non essendo più proprietari dei cespiti facenti parte del fabbricato alienato dalla società ed, in relazione al convenuto , del fatto che Controparte_8 CP_5 alcuna domanda è stata spiegata nei suoi confronti, s'impone la compensazione per meà.
Per la restante parte seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai minimi tabellari, stante il limitato perimetro delle questioni in parte qua trattate.
Nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ CONDANNA la società al pagamento, in favore di parte Controparte_8
attrice, della somma di euro 15.047,03 euro, oltre IVA, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
➢ RIGETTA la domanda di riduzione in pristino del fabbricato;
➢ CONDANNA la società alla refusione delle spese di lite Controparte_8
in favore di parte attrice, liquidandole in euro 518,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice;
➢ PONE definitivamente a carico della società convenuta le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate d'ufficio con decreto del 12.3.2025.
➢ COMPENSA per metà le spese di lite nei confronti di , CP CP_3
, , e condanna parte attrice al pagamento in
[...] Controparte_5
loro confronto della residua metà, liquidandola in euro 1.270,00 per ciascuno, oltre rimborso forfettario ed accessori nella misura di legge, da distarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari Avv. Manlio Speciale e Avv. Francesco
Trombetta;
➢ Nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Cosenza, 25.7.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4538/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
28.4.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: violazione distanze costruzioni, risarcimento danni tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_1
( ), ( ) e C.F._2 Parte_2 C.F._3 Pt_3
( ), in qualità di eredi di
[...] C.F._4 Persona_1
( ), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. C.F._5
Vincenzo Maradei;
attori
e in persona del suo l.r.p.t. e amministratore unico, dott. Controparte_1
con sede in Castrolibero (CS) alla Via della Resistenza n.50, P.I. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Bilotta, per mandato in atti;
P.IVA_1 nonchè
e rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco ON CP
Trombetta, per mandato in atti;
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Speciale, per Controparte_5 mandato in atti;
e
E;
Controparte_6 Controparte_7 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di procuratore di ha evocato in giudizio Parte_1 Persona_1
nell'anno 2012 la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
costruzioni: "Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, • dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni subiti Controparte_1 dalla sig.ra e, per l'effetto condannare la medesima società convenuta al Persona_1 risarcimento, in favore dell'istante, dei danni materiali al casolare quantificati, come da perizia, in €
[... 46.517,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. • Condannare, inoltre, la al pagamento dei danni da occupazione abusiva del fondo dell'attrice Controparte_1
protratta per oltre quattro anni. Danno da occupazione che appare congruo quantificare in € 10,00 per ogni giorno di occupazione arbitraria, e, quindi, nella misura di €. 14.600,00 in quella maggiore
o minore che sarà, in corso di giudizio, eventualmente determinata mediante C.T.U. • Condannare la al ripristino della situazione quo ante, con ogni statuizione conseguente • Controparte_1
Condannare, in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”
A sostegno della domanda, ha dedotto: di essere proprietaria dei terreni Persona_1
situati in agro del Comune di Marano Principato alla c.da Persanolento e distinti in catasto alla partita n. 125, fg.4, particelle 8,4,7,19, per complessivi mq 2.783, in parte edificabili;
che in virtù di accordo stipulato con la società convenuta, la si era Controparte_1
impegnata ad acquistare i suddetti terreni per realizzarvi fabbricati per civile abitazione e, con riferimento alla particella n.8, si era impegnata ad effettuare le ristrutturazione del vecchio fabbricato ivi esistente;
che per il trasferimento dei beni di cui si è detto le parti avevano pattuito una permuta di beni per un valore pari al 20% della volumetria che la società acquirente avrebbe realizzato sia sul terreno, sia sulla ristrutturazione;
che, tuttavia, il contratto definitivo di vendita-permuta non era stato stipulato ma la
[...]
proprietaria del terreno confinante con la proprietà in pendenza del CP_1 Per_1 predetto accordo aveva realizzato una nuova costruzione, su tre livelli, proprio in adiacenza al terreno dell'attrice ed in aderenza al vecchio fabbricato insistente sulla particella n. 8, intervento che aveva cagionato seri danni alla (preesistente) costruzione che insiste sul terreno compromettendo il precario equilibrio statico del fabbricato. Per_1
Ha resistito la società, eccependo la correttezza dell'intervento eseguito e l'insussistenza dei danni lamentati.
Con la sentenza n° 1091/2018, pubblicata il 10/05/2018, il Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.r.g. 4921/2012, ha condannato la a demolire e/o arretrare, fino alla distanza Controparte_1 individuata nella consulenza tecnica d'ufficio, la costruzione eretta sul suolo di sua proprietà e a risarcire all'attore il danno quantificato in € 5.169,65 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Sul gravame interposto da la Corte di Appello di Catanzaro, Controparte_1
Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 1171/2021, pubblicata in data 08/09/2021 ha annullato la sentenza di prime cure e così, testualmente, stabilito: definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Cosenza n. 1091 del 2018 e nei confronti di così provvede;
Persona_1 dichiara la nullità della sentenza impugnata e di tutti gli atti del giudizio;
rimette le parti davanti al
Tribunale di Cosenza che provvederà alla integrazione del contraddittorio nei termini chiariti in motivazione;
>>.
Tale decisione è passata in giudicato per mancata proposizione di ricorso per cassazione entro il termine di legge.
Con un nuovo atto di citazione notificato il 7 dicembre 2021 l'attrice ha evocato nuovamente in giudizio la riformulando le medesime conclusioni Controparte_1 già articolate nell'originario procedimento, cui ha resistito la Controparte_1
chiedendo l'integrale rigetto delle pretese avverse, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari dell'immobile originariamente di proprietà della società convenuta, si sono costituiti e CP
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere gli ON
attuali proprietari dell'immobile. è rimasto contumace. Controparte_7
È stata, quindi, autorizzata la chiamata in causa di , che si è costituito Controparte_5
in giudizio, chiedendo rigettarsi le avverse pretese risarcitorie ed in via riconvenzionale formulato domanda di manleva nei confronti di , sua dante causa, e ON
, rimasta contumace. Controparte_6
Si sono costituiti in prosecuzione, quindi, gli odierni attori, quali eredi di Per_1
[...]
Integrati gli scritti difensivi, espletata prova per testi, è stata, quindi, disposta CTU al fine di accertare: se l'edificazione realizzata dalla convenuta in aderenza all'immobile di proprietà attorea sia avvenuta a regola d'arte e nel rispetto della normativa in materia distanze tra costruzioni;
se tale opera abbia determinato i danni alla proprietà attorea lamentati nell'atto introduttivo ed, in caso di riscontro positivo, accertare quali fossero le opere da compiere per l'eliminazione dei vizi accertati;
quantificare i danni lamentati nonché determinare quali interventi tecnici, ivi compreso il ripristino, fossero necessari per l'eliminazione della condizione di pericolo lamentata ed eventualmente riscontrata.
La causa viene, all'esito del deposito della ctu, per la decisione.
Deve premettersi che sulle eccezioni processuali articolate dalle odierne parti convenute la scrivente si è già pronunciata con ordinanza dell'11.10.2023, qui da intendersi richiamata.
In limine litis, occorre pure evidenziarsi che parte attrice non risulta aver spiegato alcuna domanda nei confronti dei convenuti , CP_3 CP CP_6 CP_7 CP_5
atteso che ha replicato nel presente giudizio le istanze di contenuto risarcitorio e ripristinatorio nei confronti della sola convenuta , che, dal canto Controparte_8 suo, non ha inteso estendere agli acquirenti alcuna imputazione di (co)rresponsabilità in relazione all'attività edificatoria realizzata.
Venendo, quindi, alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni scaturenti dalla costruzione posta in aderenza alla proprietà attorea, in spregio alle violazioni delle distanze tra costruzioni formulata nei confronti della società convenuta
[...]
, ritiene il Tribunale che la stessa sia fondata, per quanto di ragione. Controparte_8
Occorre premettere che, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 l. n. 1684 del 1962, in materia di edilizia nelle zone sismiche - disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici - il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.
Ed ancora, deve evidenziarsi che l'individuazione del soggetto passivo tenuto al risarcimento del danno presuppone, evidentemente, l'accertamento dell'effettivo autore dell'intervento illegittimo.
Nella specie, gli istanti deducono che il mancato rispetto del c.d. “giunto tecnico” ha determinato lesioni ad una porzione di tetto del fabbricato di proprietà dell'attrice ed il successivo crollo.
Orbene, deve ritenersi pacifica la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione adiacente all'immobile di proprietà attorea da parte della società convenuta.
L'approfondimento tecnico espletato in corso di causa ha confermato la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di realizzazione del fabbricato in aderenza a quello attoreo, non avendo la società convenuta tenuto conto della presente in Parte_4
copertura.
L'ausiliario, con accertamento logicamente e congruamente motivato, oltre che supportato dalla documentazione in atti, ha verificato, per un verso che la presenza di fessure e degrado del fabbricato erano già esistenti all'atto della realizzazione del fabbricato Pt_1
della convenuta società, imputando all'attività compiuta dalla medesima i maggiori danni dovuti alla demolizione del cornicione ed al mancato ripristino delle relative porzioni di copertura.
Più nel dettaglio, ha acclarato che “la demolizione del cornicione, avvenuta per uno sviluppo lineare di circa 4 metri si è resa necessaria poiché, all'atto della costruzione del nuovo fabbricato della la sporgenza dell'elemento ornamentale (circa 40 centimetri) Controparte_8 avrebbe impedito l'edificazione in aderenza, salvo il mantenimento del giunto tecnico di cui si dirà in seguito. In corrispondenza del fabbricato, quindi, è stato demolito il cornicione a “romanella” e sulla testa del muro è stato realizzato uno spianamento in malta cementizia con visibile inclinazione verso il fabbricato della stessa convenuta. Non si sono rilevati sistemi di impermeabilizzazione, né sistemi atti a far defluire ed allontanare le acque meteoriche. A parere dello scrivente, le modalità di demolizione della “romanella” sono avvenute in maniera grossolana e senza particolare cura alla ricucitura delle parti adiacenti con la sola presenza di livellamento con malta cementizia della testa del setto murario. La limitrofa porzione di copertura è successivamente crollata creando ulteriori danneggiamenti all'interno del fabbricato, di per sé stesso vetusto e mal tenuto, interessando gli elementi lignei di copertura e solai, esponendoli ulteriormente alle azioni degradanti delle intemperie. Il fabbricato della è realizzato con una struttura intelaiata Controparte_8 in cemento armato e per quanto potuto analizzare dalla documentazione in atti la fondazione a travi rovesce si trova a circa 2,00 metri dal vecchio fabbricato, mentre lo scavo all'epoca realizzato per la realizzazione delle fondazioni distava circa 1,50 metri. Il corpo sporgente (tipo bow-window) è stato realizzato in aderenza alla facciata Nord del fabbricato con il rispetto delle distanze Pt_1 dettate dalle normative tecniche sulle costruzioni all'epoca vigenti ad eccezione di punti singolari: mentre la dimensione del giunto rientra nei limiti di norma per la sporgenza della trave del primo solaio (lato Via Persanolento), per quella del secondo livello tale dimensione è sotto il limite normativo non già per la misurazione in facciata, bensì per la circostanza che lo sviluppo longitudinale della trave di bordo non presenta un andamento rettilineo, ma evidenti spanciamenti verso il fabbricato che quasi dimezzano visivamente le dimensioni misurabili in facciata”. Pt_1
L'ausiliario, quindi, tenuto conto delle scadenti condizioni di manutenzione del fabbricato di proprietà attorea, ha chiarito che, per il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti alla edificazione, debbano prevedersi i seguenti impegni di spesa:
▪ Ripristino copertura: 4.179,15 euro
▪ Ripristino solaio piano primo: 4.356,77 euro
▪ Cantiere e smaltimento rifiuti: 4.011,11 euro
▪ Spese tecniche: 2.500,00 euro
Il tutto per complessivi 15.047,03 euro, oltre IVA come per legge.
Deve escludersi la preponderanza di tali costi rispetto al valore complessivo dell'immobile, che il tecnico ha identificato in circa 40.000,00 euro, con accertamento condivisibile, in quanto individuato utilizzando quale criterio di stima il valore di trasformazione del terreno, da ritenersi congruo alla situazione che qui occupa - trattandosi di fabbricato già realizzato ed avente notevole volumetria sia rispetto all'area di sedime, sia rispetto a quanto realizzabile ex novo tenendo conto dei vincoli urbanistici del comparto considerato, nella logica della demolizione e ricostruzione con recupero integrale del volume esistente – e quindi, maggiorato rispetto alle condizioni ordinarie in quanto condizionato dall'extra volumetria realizzabile.
Non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione formulata dalla società convenuta, atteso che la notifica dell'originario atto di citazione nel 2012 e la pendenza del relativo processo hanno determinato l'interruzione permanente della prescrizione, sulla scorta del combinato disposto di cui agli articoli 2943 e 2945 c.c. (cfr. Cass. 15157/2017; Cass.,
14/07/2004, n. 13081; Cass., 03/09/2013, n. 20176).
Circa le doglianze relative agli asseriti danni da occupazione abusiva, le istanze di ristoro avanzate dagli attori non meritano accoglimento.
Com'è noto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione di immobile, parte attrice deve fornire la prova delle concrete possibilità di godimento del bene, connaturato al diritto di proprietà, che siano andate perse.
Il danno risarcibile, dunque, è rappresentato dalla compromessa possibilità di esercizio del diritto di godere del bene quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva.
Si abbia a mente il principio di diritto esplicitato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato" (Cass. Sez. Un., sent. n. 33645 del
15/11/2022).
Nel caso in esame l'onere della prova riguardante tali specifici pregiudizi non è stato soddisfatto, stante la sola allegazione di generiche circostanze non suffragate da alcun riscontro.
A ciò deve aggiungersi che il fabbricato in questione risulta essere già da oltre venti anni in condizione di grave e precario equilibrio statico;
che la presenza di materiali edili appare irrilevante rispetto alle già compromesse condizioni di accessibilità del fabbricato, quale risultante dalla documentazione acquisita in corso di causa, che l'appartenenza del materiale di scarto alla società convenuta non è stata confermata dai testi, per diretta conoscenza ma de relato actoris, che i testimoni hanno riferito di detriti presenti nel terreno a tutt'oggi, senza che sia stato fornito riscontro fotografico della circostanza onde desumere l'entità dell'intralcio eventualmente frapposto all'utilizzo dell'area di proprietà attorea.
Gli attori hanno proposto, ancora, domanda volta ad ottenere l'eliminazione delle opere realizzate in violazione della normativa in materia di distanze legali nei confronti della società realizzatrice del fabbricato limitrofo. Sul punto, deve evidenziarsi che, contrariamente alla domanda di risarcimento dei danni eventualmente patiti, che può essere esercitata anche solo nei confronti dell'autore materiale dell'illecito, l'azione ripristinatoria ex art. 873 c.c., avente natura reale e “volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare.” (ex multis, Cass. n. 458/2016).
Detto altrimenti, nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - l'opera sia stata realizzata dal precedente proprietario, “l'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzione illegittima, atteso che solo costui può essere destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende a conseguire, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla "causa petendi" dell'azione proposta, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate.” (Cass. n. 17602/2915).
Ne consegue che la domanda ex art. 873 c.c non è stata correttamente proposta nei confronti della società convenuta che, pacificamente, non è più proprietaria del cespite da cui sono scaturiti i danni, né nei confronti dei proprietari attuali e di quelli intermedi.
Deve, conseguentemente, essere rigettata.
Tenuto conto della mancata articolazione di domande nei confronti degli ulteriori soggetti evocati in giudizio, ogni questione articolata dagli stessi deve ritenersi, conseguentemente, assorbita.
Quanto al governo delle spese di lite, le stesse, nei rapporti tra parte attrice e società convenuta seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda determinata sulla scorta della somma riconosciuta, ai medi tabellari.
Le spese di ctu devono, conseguentemente, essere poste a carico della società convenuta.
Nei rapporti tra parte attrice e gli altri convenuti costituiti, tenuto conto del fatto che le stesse devono essere compensate per metà atteso, quanto ai convenuti che CP CP_3 gli stessi sono stati indicati dalla Corte di Appello di Catanzaro quali litisconsorti necessari, pur non essendo più proprietari dei cespiti facenti parte del fabbricato alienato dalla società ed, in relazione al convenuto , del fatto che Controparte_8 CP_5 alcuna domanda è stata spiegata nei suoi confronti, s'impone la compensazione per meà.
Per la restante parte seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai minimi tabellari, stante il limitato perimetro delle questioni in parte qua trattate.
Nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ CONDANNA la società al pagamento, in favore di parte Controparte_8
attrice, della somma di euro 15.047,03 euro, oltre IVA, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
➢ RIGETTA la domanda di riduzione in pristino del fabbricato;
➢ CONDANNA la società alla refusione delle spese di lite Controparte_8
in favore di parte attrice, liquidandole in euro 518,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice;
➢ PONE definitivamente a carico della società convenuta le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate d'ufficio con decreto del 12.3.2025.
➢ COMPENSA per metà le spese di lite nei confronti di , CP CP_3
, , e condanna parte attrice al pagamento in
[...] Controparte_5
loro confronto della residua metà, liquidandola in euro 1.270,00 per ciascuno, oltre rimborso forfettario ed accessori nella misura di legge, da distarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari Avv. Manlio Speciale e Avv. Francesco
Trombetta;
➢ Nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Cosenza, 25.7.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei