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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 201\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.201 \2024 R.G., vertente tra:
.f.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Stati Uniti d'America) il 10.12.1992 ed elettivamente domiciliata in Lipari, via
Falcone e Borsellino n.7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Alessia Giorgianni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
c.f. , nato a Controparte_1 C.F._2
Milazzo il 25/07/1987, elettivamente domiciliato in Lipari in Via F. Mancuso presso lo studio degli avv.ti Palamara Romeo e Palamara Roberto, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
resistente E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 15/11/2024, sostituita, ai sensi all'art. 127 ter comma 2 c.p.c., dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto in atti.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 12/03/2016, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono
[...]
nati i figli (cl.2016) e (cl.2019); che a seguito di stipulazione Persona_1 Per_2
di convenzione di negoziazione assistita del 22.06.2022, autorizzato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G., in data 28.06.2022, è stata dichiarata la separazione personale delle parti. La ricorrente ha esposto che, nelle more, il resistente non ha adempiuto regolarmente a versare il mantenimento e il rimborso delle spese straordinarie per i figli e non ha prestato il proprio consenso per sottoporre il figlio ad alcuni esami medici. La ha chiesto, Parte_1
pertanto, di disporre l'affido esclusivo dei figli in proprio favore, in subordine, di ordinare al resistente di firmare i documenti per gli esami clinici del figlio primogenito;
la modifica del calendario di visita paterno nella giornata del sabato;
il versamento diretto a favore dell'istante del mantenimento della prole da parte del datore di lavoro del resistente;
l'integrale percezione degli assegni unici familiari in proprio favore, di autorizzare i genitori a viaggiare con i figli minori in Italia e all'estero.
Si è costituito il quale ha contestato Controparte_1
2 quanto contenuto nel ricorso avversario, chiedendone l'integrale rigetto. In
particolare, ha contestato di non aver svolto continuativamente attività lavorativa per sottoporsi a degli interventi medici, ma di aver contribuito ugualmente al mantenimento e alle spese per i figli. Ha chiesto, in via riconvenzionale, di modificare le condizioni di separazione e di disporre il collocamento dei figli presso la propria abitazione;
di onerare la madre al versamento di €.300,00 in favore della prole oltre al 50% delle spese straordinarie;
di ordinare alla madre di consegnare il libretto postale intestato al primogenito e di rendere il conto circa la gestione dello stesso;
di disporre un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare e/o una valutazione delle capacità genitoriali delle parti. In subordine, ha chiesto di disporre il collocamento alternato settimanale dei figli, con mantenimento diretto del genitore collocatario.
All'udienza del 15/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata rimessa in decisione.
La ha chiesto di disporre l'affido esclusivo della prole in Parte_1
proprio favore, stante la difficoltà delle parti nella gestione dei figli. In particolare, ha chiesto l'affido esclusivo del figlio , minore invalido. Persona_1
Diversamente, il ha chiesto di confermare l'affidamento condiviso dei CP_1
figli, ma di disporre una revisione del collocamento degli stessi, da prevedere presso la propria abitazione.
Quanto all'affidamento dei figli, non si ravvisano elementi che inducano a modificare le condizioni attualmente vigenti tra le parti.
Il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., costituisce eccezione l'affidamento esclusivo:
3 all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
c.c.). A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei
genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del
minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo
sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità
educativa del genitore sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”
(cfr., ex multis, Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie non ricorre alcuno dei presupposti sopra citati, posto che dalla relazione dei Servizi Sociali non è emersa una situazione di disagio della prole nei confronti del padre, né una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa del o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto CP_1
pregiudizievole per i minori.
Segnatamente, in sede di incontro con gli Assistenti del Consultorio di
Lipari, la a riferito di aver avanzato siffatta richiesta “non dalla Parte_1
consapevolezza che il fosse un cattivo padre, ma dalla difficile CP_1
comunicazione esistente tra loro genitori, per cui risulta complicato il quotidiano dei figli” e la stessa, “alla luce dei colloqui effettuati e dall'osservazione delle dinamiche relazionali all'interno del nucleo”, ha avuto evidenza che “la sua
4 richiesta non sembrava essere in linea con le esigenze dei minori. Infatti, è emerso
che i bambini sono molto legati al padre, trascorrono con piacere il tempo con
lui e chiedono di andarlo a trovare anche al di fuori dei giorni stabiliti”. Inoltre,
“non si è rilevato, da parte del sig. un disinteresse o una mancata CP_1
partecipazione alla loro vita quotidiana o alle scelte che li riguardano” (v.
relazione del Consultorio familiare, depositata in atti il 17.09.2024). Quanto ai minori, gli stessi sono apparsi “molto legati al padre e desiderano trascorrere del tempo con lui anche al di fuori dei giorni prestabiliti. Nonostante le tensioni
residue tra i genitori, i bambini trascorrono regolarmente del tempo con il padre,
che continua a essere una figura importante nella loro vita. Questa relazione
continua a essere positiva per i minori, nonostante le sfide emotive e pratiche che
i genitori stanno affrontando” (v. relazione dell'assistente sociale depositata il
17.09.2024). In definitiva, la situazione attuale appare maggiormente confacente all'esigenze dei minori, atteso che, allo stato, “si ritiene che entrambi i genitori, seppure con dei limiti personali, possano esercitare congiuntamente il proprio ruolo genitoriale.” (v. relazione del Consultorio familiare, depositata in atti il
17.09.2024). Va confermato, pertanto, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. In regime di affidamento condiviso, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente;
mentre le parti assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse per i figli relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi (scelta della residenza e del domicilio del figlio e di eventuali vacanze con estranei, scelte nel campo sanitario: del medico di base, di eventuali specialisti e delle cure necessarie, scelte nel campo scolastico: scelta della scuola, dell'indirizzo scolastico, di gite
5 scolastiche, scelte in campo sportivo e degli hobby: scelta dell'attività di svago ed altre qui non specificate).
Va rilevata, tuttavia, l'esistenza di un contrasto tra le parti in ordine alle decisioni da assumere nell'esercizio della responsabilità parentale e, in particolare, attinenti alle scelte mediche per il minore . Sul Persona_3
punto, è stato relazionato che “una adeguata condivisione delle scelte necessarie al benessere ed alle esigenze dei figli viene ostacolata da persistente conflittualità” (v. ancora relazione del 17.09.2024), di talché la Parte_1
ha chiesto di vincolare il a firmare “i documenti necessari per tutti gli CP_1
esami clinici di cui necessita il figlio sia a Lipari che fuori Lipari” (v. Per_1
memoria conclusionale del 5.11.2024). La domanda, così come proposta, in ragione della sua genericità, non può trovare accoglimento.
Tuttavia, occorre ricordare che le scelte relative al campo medico attengono ad una delle decisioni fondamentali per lo sviluppo del minore che deve restare ad appannaggio dei genitori in attuazione dei principi cardine dell'istituto dell'affidamento condiviso e della bigenitorialità. Dunque, i genitori vanno anzitutto ammoniti entrambi e richiamati all'importanza del loro ruolo e delle scelte che sono chiamati a prendere nel preminente interesse dei figli, e altresì
invitati a scindere la compromessa relazione di coppia dai profili di gestione del compito genitoriale. Inoltre, appare opportuno suggerire alle parti di coinvolgere un soggetto terzo, necessario per permettere alla coppia di acquisire la capacità di mediare e di comunicare nel ruolo genitoriale, e soprattutto a superare il proprio conflitto interpersonale. Pertanto, appare necessario che i genitori individuino di comune accordo uno specialista a cui affidare il compito di mediatore ed educatore che coadiuvi gli stessi nella gestione dei rapporti fra di loro e con i figli,
6 anche con funzioni di coordinamento, al fine di garantire la corretta gestione dell'affidamento, che comunque rimane in capo ai genitori, e rappresenti un punto di incontro delle reciproche richieste. Trattasi non della figura del “coordinatore familiare”, ma di un supporto diretto alla genitorialità e alla gestione dei rapporti tra le parti per le decisioni in favore dei figli, nell'ottica del superamento del conflitto, da individuare congiuntamente tra un familiare di fiducia o attraverso l'ausilio del Servizio Sociale territorialmente competente.
Inoltre, in accordo con le conclusioni del Consultorio Familiare che ha suggerito di “mettere in atto un attento monitoraggio del nucleo e prevedere dei percorsi di mediazione e di supporto alla genitorialità per la ex coppia” (v. relazione in atti del 17.09.2024), si ritiene opportuno che le parti continuino il già
avviato percorso di sostegno alla genitorialità condivisa presso il Consultorio
familiare territorialmente competente, affinché questo, attraverso la previsione di incontri e di tutto quanto ritenuto necessario, provveda a migliorare le loro capacità genitoriali, per incrementare la loro responsabilizzazione e le relazioni tra essi stessi genitori e tra loro ed i figli. Il predetto ente dovrà monitorare l'andamento delle relazioni familiari segnalando alle competenti Autorità
Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Quanto alla collocazione dei minori, allo stato, non merita accoglimento l'istanza avanzata dal con cui ha chiesto mutare il domicilio prevalente CP_1
dei figli, disponendone il collocamento presso la propria abitazione. Infatti, non sussistono elementi che facciano ritenere maggiormente confacente al loro interesse la suddetta modifica. Lo stesso resistente ha riferito agli Assistenti del
Servizio sociale di ritenere “la sua abitazione attuale inadeguata per le esigenze della famiglia”, considerandola “troppo piccola per ospitare comodamente lui, la
7 compagna e i figli” ed esprimendo “la necessità di trovare una sistemazione abitativa più spaziosa e funzionale, che possa soddisfare meglio le esigenze
familiari e garantire un ambiente adeguato per i bambini” (v. relazione dei SS. in atti). In ogni caso occorre precisare che la presente pronuncia è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione di governare e controllare gli interessi dei minori rebus sic stantibus.
Quanto al calendario di visita, la ha dapprima chiesto di Parte_1
ordinare al di prendere “con sé i figli nei giorni del sabato di sua CP_1
spettanza la mattina alle 9 e non dopo pranzo”, sul presupposto che la stessa svolge “un lavoro par time per cui a volte il sabato è impegnata” (v. atto di ricorso) e, in seguito, ha chiesto che il tenga “con sé i figli nei giorni del CP_1
venerdì pomeriggio e non sabato” (v. comparsa conclusionale del 5.11.2024).
Tale domanda va rigettata, risultando evidente la contraddittorietà dei diversi assunti dedotti in corso di causa e in assenza di prova volta a giustificare la surriferita richiesta. Sul punto, va confermata la vigente regolamentazione dell'esercizio di visita paterno.
Per quanto concerne l'assegno unico, va disposto che esso venga percepito in ragione di 50% da ciascun genitore, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
Non occorre provvedere, infine, sulle domande della con Parte_1
cui la stessa ha chiesto di essere autorizzata a viaggiare con i minori in Italia e all'estero. Sul punto, si richiama quanto già espresso in ordine al regime di affido condiviso, in cui le decisioni di maggiore interesse, vanno adottate di comune accordo tra i genitori, trattandosi di valutazioni agli stessi rimesse;
senza che il
8 Collegio nulla debba disporre preventivamente al riguardo, non sussistendo nemmeno un conflitto attuale tra le parti e dovendosi invece auspicare che le stesse agiscano di comune accordo in ordine a questo profilo.
Va poi dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata dal CP_1
con cui ha chiesto di ordinare alla di rendere il conto della Parte_1
gestione del libretto postale ove confluiscono le indennità del minore
[...]
. A tal riguardo, infatti, nulla può statuire il giudice della separazione, cui Per_1
non possono essere proposte domande diverse da quelle specifiche del procedimento sebbene connesse: ciò fondamentalmente per la diversità del rito che governa le diverse domande e in particolare per la specialità del rito matrimoniale, che non ammette la riunione altre domande (cfr. Cass. civ., sez. I,
24 aprile 2007, n. 9915).
In ultimo, va rammentato che l'attuazione degli obblighi a contenuto patrimoniale è oggi disciplinata, dai nuovi artt. 473-bis. 36,37,38 e 39 c.p.c..
(Sezione III del Libro II, dell'attuazione dei provvedimenti), introdotti dal Dlgs
149/22, che ha abrogato i commi quarto, quinto e sesto dell'art.156, con decorrenza dal 28 febbraio 2023, dettando un procedimento unificato. L'art. 473-
bis.37 c.p.c. disciplina proprio le modalità attraverso cui è possibile ottenere il pagamento diretto da parte del terzo debitore del coniuge obbligato degli importi stabiliti a titolo di mantenimento ("Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute,
9 dandone comunicazione al debitore inadempiente"). Appare evidente, pertanto,
che, nella vigenza della nuova disciplina, sia per gli assegni di mantenimento periodici disposti nei giudizi di separazione, sia per quelli previsti nei giudizi di divorzio (ed ancora, per quelli emessi in favore dei figli nati fuori dal matrimonio),
nel caso di inadempimento, la parte a cui spetta il contributo può agire direttamente attraverso la procedura stragiudiziale di cui all'art. 473 bis.37 c.p.c.,
senza che sia necessario alcun provvedimento giurisdizionale.
Ne discende l'inammissibilità della domanda avanzata dalla
[...]
innanzi a questo Tribunale. Pt_1
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 201\2024 R.G.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
1. RIGETTA le domande avanzate da Parte_1
conferma l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i
[...]
genitori, con collocamento degli stessi presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno come stabilito nella convenzione di negoziazione assistita del 22.06.2022;
2. PRESCRIVE al Consultorio familiare territorialmente competente la predisposizione in favore delle parti e dei minori di ogni forma di intervento e di supporto in favore ed ausilio della genitorialità;
3. DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito in ragione del 50% da ciascun genitore;
10 4. RIGETTA le ulteriori domande avanzate dalle parti;
5. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 27/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.201 \2024 R.G., vertente tra:
.f.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Stati Uniti d'America) il 10.12.1992 ed elettivamente domiciliata in Lipari, via
Falcone e Borsellino n.7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Alessia Giorgianni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
c.f. , nato a Controparte_1 C.F._2
Milazzo il 25/07/1987, elettivamente domiciliato in Lipari in Via F. Mancuso presso lo studio degli avv.ti Palamara Romeo e Palamara Roberto, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
resistente E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 15/11/2024, sostituita, ai sensi all'art. 127 ter comma 2 c.p.c., dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto in atti.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 12/03/2016, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono
[...]
nati i figli (cl.2016) e (cl.2019); che a seguito di stipulazione Persona_1 Per_2
di convenzione di negoziazione assistita del 22.06.2022, autorizzato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G., in data 28.06.2022, è stata dichiarata la separazione personale delle parti. La ricorrente ha esposto che, nelle more, il resistente non ha adempiuto regolarmente a versare il mantenimento e il rimborso delle spese straordinarie per i figli e non ha prestato il proprio consenso per sottoporre il figlio ad alcuni esami medici. La ha chiesto, Parte_1
pertanto, di disporre l'affido esclusivo dei figli in proprio favore, in subordine, di ordinare al resistente di firmare i documenti per gli esami clinici del figlio primogenito;
la modifica del calendario di visita paterno nella giornata del sabato;
il versamento diretto a favore dell'istante del mantenimento della prole da parte del datore di lavoro del resistente;
l'integrale percezione degli assegni unici familiari in proprio favore, di autorizzare i genitori a viaggiare con i figli minori in Italia e all'estero.
Si è costituito il quale ha contestato Controparte_1
2 quanto contenuto nel ricorso avversario, chiedendone l'integrale rigetto. In
particolare, ha contestato di non aver svolto continuativamente attività lavorativa per sottoporsi a degli interventi medici, ma di aver contribuito ugualmente al mantenimento e alle spese per i figli. Ha chiesto, in via riconvenzionale, di modificare le condizioni di separazione e di disporre il collocamento dei figli presso la propria abitazione;
di onerare la madre al versamento di €.300,00 in favore della prole oltre al 50% delle spese straordinarie;
di ordinare alla madre di consegnare il libretto postale intestato al primogenito e di rendere il conto circa la gestione dello stesso;
di disporre un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare e/o una valutazione delle capacità genitoriali delle parti. In subordine, ha chiesto di disporre il collocamento alternato settimanale dei figli, con mantenimento diretto del genitore collocatario.
All'udienza del 15/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata rimessa in decisione.
La ha chiesto di disporre l'affido esclusivo della prole in Parte_1
proprio favore, stante la difficoltà delle parti nella gestione dei figli. In particolare, ha chiesto l'affido esclusivo del figlio , minore invalido. Persona_1
Diversamente, il ha chiesto di confermare l'affidamento condiviso dei CP_1
figli, ma di disporre una revisione del collocamento degli stessi, da prevedere presso la propria abitazione.
Quanto all'affidamento dei figli, non si ravvisano elementi che inducano a modificare le condizioni attualmente vigenti tra le parti.
Il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., costituisce eccezione l'affidamento esclusivo:
3 all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
c.c.). A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei
genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del
minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo
sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità
educativa del genitore sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”
(cfr., ex multis, Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie non ricorre alcuno dei presupposti sopra citati, posto che dalla relazione dei Servizi Sociali non è emersa una situazione di disagio della prole nei confronti del padre, né una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa del o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto CP_1
pregiudizievole per i minori.
Segnatamente, in sede di incontro con gli Assistenti del Consultorio di
Lipari, la a riferito di aver avanzato siffatta richiesta “non dalla Parte_1
consapevolezza che il fosse un cattivo padre, ma dalla difficile CP_1
comunicazione esistente tra loro genitori, per cui risulta complicato il quotidiano dei figli” e la stessa, “alla luce dei colloqui effettuati e dall'osservazione delle dinamiche relazionali all'interno del nucleo”, ha avuto evidenza che “la sua
4 richiesta non sembrava essere in linea con le esigenze dei minori. Infatti, è emerso
che i bambini sono molto legati al padre, trascorrono con piacere il tempo con
lui e chiedono di andarlo a trovare anche al di fuori dei giorni stabiliti”. Inoltre,
“non si è rilevato, da parte del sig. un disinteresse o una mancata CP_1
partecipazione alla loro vita quotidiana o alle scelte che li riguardano” (v.
relazione del Consultorio familiare, depositata in atti il 17.09.2024). Quanto ai minori, gli stessi sono apparsi “molto legati al padre e desiderano trascorrere del tempo con lui anche al di fuori dei giorni prestabiliti. Nonostante le tensioni
residue tra i genitori, i bambini trascorrono regolarmente del tempo con il padre,
che continua a essere una figura importante nella loro vita. Questa relazione
continua a essere positiva per i minori, nonostante le sfide emotive e pratiche che
i genitori stanno affrontando” (v. relazione dell'assistente sociale depositata il
17.09.2024). In definitiva, la situazione attuale appare maggiormente confacente all'esigenze dei minori, atteso che, allo stato, “si ritiene che entrambi i genitori, seppure con dei limiti personali, possano esercitare congiuntamente il proprio ruolo genitoriale.” (v. relazione del Consultorio familiare, depositata in atti il
17.09.2024). Va confermato, pertanto, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. In regime di affidamento condiviso, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente;
mentre le parti assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse per i figli relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi (scelta della residenza e del domicilio del figlio e di eventuali vacanze con estranei, scelte nel campo sanitario: del medico di base, di eventuali specialisti e delle cure necessarie, scelte nel campo scolastico: scelta della scuola, dell'indirizzo scolastico, di gite
5 scolastiche, scelte in campo sportivo e degli hobby: scelta dell'attività di svago ed altre qui non specificate).
Va rilevata, tuttavia, l'esistenza di un contrasto tra le parti in ordine alle decisioni da assumere nell'esercizio della responsabilità parentale e, in particolare, attinenti alle scelte mediche per il minore . Sul Persona_3
punto, è stato relazionato che “una adeguata condivisione delle scelte necessarie al benessere ed alle esigenze dei figli viene ostacolata da persistente conflittualità” (v. ancora relazione del 17.09.2024), di talché la Parte_1
ha chiesto di vincolare il a firmare “i documenti necessari per tutti gli CP_1
esami clinici di cui necessita il figlio sia a Lipari che fuori Lipari” (v. Per_1
memoria conclusionale del 5.11.2024). La domanda, così come proposta, in ragione della sua genericità, non può trovare accoglimento.
Tuttavia, occorre ricordare che le scelte relative al campo medico attengono ad una delle decisioni fondamentali per lo sviluppo del minore che deve restare ad appannaggio dei genitori in attuazione dei principi cardine dell'istituto dell'affidamento condiviso e della bigenitorialità. Dunque, i genitori vanno anzitutto ammoniti entrambi e richiamati all'importanza del loro ruolo e delle scelte che sono chiamati a prendere nel preminente interesse dei figli, e altresì
invitati a scindere la compromessa relazione di coppia dai profili di gestione del compito genitoriale. Inoltre, appare opportuno suggerire alle parti di coinvolgere un soggetto terzo, necessario per permettere alla coppia di acquisire la capacità di mediare e di comunicare nel ruolo genitoriale, e soprattutto a superare il proprio conflitto interpersonale. Pertanto, appare necessario che i genitori individuino di comune accordo uno specialista a cui affidare il compito di mediatore ed educatore che coadiuvi gli stessi nella gestione dei rapporti fra di loro e con i figli,
6 anche con funzioni di coordinamento, al fine di garantire la corretta gestione dell'affidamento, che comunque rimane in capo ai genitori, e rappresenti un punto di incontro delle reciproche richieste. Trattasi non della figura del “coordinatore familiare”, ma di un supporto diretto alla genitorialità e alla gestione dei rapporti tra le parti per le decisioni in favore dei figli, nell'ottica del superamento del conflitto, da individuare congiuntamente tra un familiare di fiducia o attraverso l'ausilio del Servizio Sociale territorialmente competente.
Inoltre, in accordo con le conclusioni del Consultorio Familiare che ha suggerito di “mettere in atto un attento monitoraggio del nucleo e prevedere dei percorsi di mediazione e di supporto alla genitorialità per la ex coppia” (v. relazione in atti del 17.09.2024), si ritiene opportuno che le parti continuino il già
avviato percorso di sostegno alla genitorialità condivisa presso il Consultorio
familiare territorialmente competente, affinché questo, attraverso la previsione di incontri e di tutto quanto ritenuto necessario, provveda a migliorare le loro capacità genitoriali, per incrementare la loro responsabilizzazione e le relazioni tra essi stessi genitori e tra loro ed i figli. Il predetto ente dovrà monitorare l'andamento delle relazioni familiari segnalando alle competenti Autorità
Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Quanto alla collocazione dei minori, allo stato, non merita accoglimento l'istanza avanzata dal con cui ha chiesto mutare il domicilio prevalente CP_1
dei figli, disponendone il collocamento presso la propria abitazione. Infatti, non sussistono elementi che facciano ritenere maggiormente confacente al loro interesse la suddetta modifica. Lo stesso resistente ha riferito agli Assistenti del
Servizio sociale di ritenere “la sua abitazione attuale inadeguata per le esigenze della famiglia”, considerandola “troppo piccola per ospitare comodamente lui, la
7 compagna e i figli” ed esprimendo “la necessità di trovare una sistemazione abitativa più spaziosa e funzionale, che possa soddisfare meglio le esigenze
familiari e garantire un ambiente adeguato per i bambini” (v. relazione dei SS. in atti). In ogni caso occorre precisare che la presente pronuncia è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione di governare e controllare gli interessi dei minori rebus sic stantibus.
Quanto al calendario di visita, la ha dapprima chiesto di Parte_1
ordinare al di prendere “con sé i figli nei giorni del sabato di sua CP_1
spettanza la mattina alle 9 e non dopo pranzo”, sul presupposto che la stessa svolge “un lavoro par time per cui a volte il sabato è impegnata” (v. atto di ricorso) e, in seguito, ha chiesto che il tenga “con sé i figli nei giorni del CP_1
venerdì pomeriggio e non sabato” (v. comparsa conclusionale del 5.11.2024).
Tale domanda va rigettata, risultando evidente la contraddittorietà dei diversi assunti dedotti in corso di causa e in assenza di prova volta a giustificare la surriferita richiesta. Sul punto, va confermata la vigente regolamentazione dell'esercizio di visita paterno.
Per quanto concerne l'assegno unico, va disposto che esso venga percepito in ragione di 50% da ciascun genitore, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
Non occorre provvedere, infine, sulle domande della con Parte_1
cui la stessa ha chiesto di essere autorizzata a viaggiare con i minori in Italia e all'estero. Sul punto, si richiama quanto già espresso in ordine al regime di affido condiviso, in cui le decisioni di maggiore interesse, vanno adottate di comune accordo tra i genitori, trattandosi di valutazioni agli stessi rimesse;
senza che il
8 Collegio nulla debba disporre preventivamente al riguardo, non sussistendo nemmeno un conflitto attuale tra le parti e dovendosi invece auspicare che le stesse agiscano di comune accordo in ordine a questo profilo.
Va poi dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata dal CP_1
con cui ha chiesto di ordinare alla di rendere il conto della Parte_1
gestione del libretto postale ove confluiscono le indennità del minore
[...]
. A tal riguardo, infatti, nulla può statuire il giudice della separazione, cui Per_1
non possono essere proposte domande diverse da quelle specifiche del procedimento sebbene connesse: ciò fondamentalmente per la diversità del rito che governa le diverse domande e in particolare per la specialità del rito matrimoniale, che non ammette la riunione altre domande (cfr. Cass. civ., sez. I,
24 aprile 2007, n. 9915).
In ultimo, va rammentato che l'attuazione degli obblighi a contenuto patrimoniale è oggi disciplinata, dai nuovi artt. 473-bis. 36,37,38 e 39 c.p.c..
(Sezione III del Libro II, dell'attuazione dei provvedimenti), introdotti dal Dlgs
149/22, che ha abrogato i commi quarto, quinto e sesto dell'art.156, con decorrenza dal 28 febbraio 2023, dettando un procedimento unificato. L'art. 473-
bis.37 c.p.c. disciplina proprio le modalità attraverso cui è possibile ottenere il pagamento diretto da parte del terzo debitore del coniuge obbligato degli importi stabiliti a titolo di mantenimento ("Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute,
9 dandone comunicazione al debitore inadempiente"). Appare evidente, pertanto,
che, nella vigenza della nuova disciplina, sia per gli assegni di mantenimento periodici disposti nei giudizi di separazione, sia per quelli previsti nei giudizi di divorzio (ed ancora, per quelli emessi in favore dei figli nati fuori dal matrimonio),
nel caso di inadempimento, la parte a cui spetta il contributo può agire direttamente attraverso la procedura stragiudiziale di cui all'art. 473 bis.37 c.p.c.,
senza che sia necessario alcun provvedimento giurisdizionale.
Ne discende l'inammissibilità della domanda avanzata dalla
[...]
innanzi a questo Tribunale. Pt_1
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 201\2024 R.G.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
1. RIGETTA le domande avanzate da Parte_1
conferma l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i
[...]
genitori, con collocamento degli stessi presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno come stabilito nella convenzione di negoziazione assistita del 22.06.2022;
2. PRESCRIVE al Consultorio familiare territorialmente competente la predisposizione in favore delle parti e dei minori di ogni forma di intervento e di supporto in favore ed ausilio della genitorialità;
3. DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito in ragione del 50% da ciascun genitore;
10 4. RIGETTA le ulteriori domande avanzate dalle parti;
5. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 27/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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