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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4793/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4793 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 15.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
società elettivamente Controparte_1
domiciliati in Pisa, Lungarno Gambacorti n. 55, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Vito De Santis, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- attori contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Controparte_1 C.F._2
Giuliano Terme, via Lenin n. 216, presso lo studio dell'Avv. Francesco Verdianelli, che lo rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Fabrizio Possenti in forza di procura depositata nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- convenuto nonché contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. ) C.F._4 Controparte_4 C.F._5
- convenute contumaci
Oggetto: “Altri istituti relativi alle successioni”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
, in proprio e quale socio liquidatore illimitatamente responsabile della società Parte_1
ha agito in giudizio nei Controparte_1
Cont confronti di , e nonché nei confronti di CP_1 Controparte_3 [...] chiedendo all'intestato Tribunale l'autorizzazione ad accettare l'eredità di CP_4 [...]
in luogo del chiamato rinunciante, ai sensi dell'art. 524 Persona_1 Controparte_1
c.c., sul presupposto di essere stato pregiudicato nelle proprie ragioni creditorie.
A sostegno della domanda, l'attore ha premesso di avere programmato, in forza di un accordo quadro insieme ai soci e alla società Parte_1 Controparte_1
la ristrutturazione dei debiti di tale ultima società della quale egli e il rano soci
[...] CP_1
illimitatamente responsabili e di avere concordato, in particolare, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società medesima. Tuttavia, il convenuto sarebbe rimasto inadempiente e, nonostante la posizione di socio illimitatamente responsabile e di co-liquidatore, avrebbe omesso il pagamento del 50% dei debiti societari, e precisamente: - € 5.218,55 ed € 5.422,62 per le definizioni agevolate in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione; - € 27.269,58 per importi iscritti a ruolo per imposte ed € 2.867,31 già richiesti da Agenzia delle Entrate;
- € 4.238,20 in favore di Banco BPM
s.p.a.
Ciò premesso, la difesa attrice ha censurato la rinuncia all'eredità paterna effettuata dal convenuto per atto notarile del 12.07.2018, precisando: - che e CP_2 Controparte_3
ono subentrate nelle quote ereditarie del rinunciante;
- che l'eredità rinunciata Controparte_4
risultava attiva;
- che il convenuto non presenta adeguate garanzie patrimoniali a copertura dei debiti, non essendo titolare di altri beni.
Con comparsa depositata il 27.04.2022 si è costituito il quale, escluso ogni Controparte_1 intento fraudolento nella rinuncia all'eredità paterna, ha chiesto dichiararsi inammissibile la domanda.
Il convenuto, in via preliminare, ha eccepito: - il difetto di legittimazione attiva degli attori, atteso che i creditori sono Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Banco BPM S.p.a.
(diversi dagli attori), mentre il diritto di credito vantato nel presente giudizio è sorto dopo la rinuncia all'eredità; - che l'attore, quale coobbligato, avrebbe potuto, al più, agire in regresso ovvero con azione surrogatoria;
- che si tratta, in ogni caso, del preteso inadempimento ad un accordo che ha perso efficacia decorsi 5 anni dalla sottoscrizione.
Pur ritualmente citate in giudizio, e Controparte_3 CP_5 [...]
on si sono costituite in giudizio. CP_4 All'esito di alcuni rinvii per trattative e della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita per tabulas.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 9.01.2025; il fascicolo è stato quindi rimesso al collegio per la decisione (con ordinanza del 15.01.2025), con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis va dichiarata la contumacia delle convenute CP_5 [...]
rispettivamente coniuge superstite e IP del de cuius, padre CP_3 Controparte_4
di le quali, pur raggiunte da rituale e tempestiva notifica, non si sono Controparte_1
costituite in giudizio.
2. Nei fatti, tra le parti non è contestata (art. 115 c.p.c.) la qualifica di soci illimitatamente responsabili della società (doc. 1 attore) ed è inoltre provato per Controparte_1
tabulas l'accordo quadro del 5.04.2017 (doc. 2 attore), con il quale i soci si sono impegnati, in solido tra loro e con la società, a porre in liquidazione la società, a pagare i debiti già sorti in capo alla nonché – per il futuro - i debiti societari Controparte_1 sopravvenuti alla sottoscrizione dell'accordo medesimo. Il convenuto nel costituirsi, CP_1 non ha eccepito alcunché circa l'inadempimento ex adverso contestato, limitandosi ad allegare la sopravvenuta inefficacia dell'accordo quadro per scadenza del termine contrattualmente previsto;
e non ha neppure negato di avere rinunciato all'eredità paterna, che comunque risulta dall'atto notarile depositato (doc. 12 attore).
3. Il thema decidendum verte dell'azione di impugnazione della rinuncia all'eredità effettuata da on atto notarile del 12.7.2018 (iscritta nel R.I. il successivo 20.7.2018), in Controparte_1
tesi effettuata in danno dei creditori (altro socio e società) e in violazione delle obbligazioni assunte alla sottoscrizione dell'”accordo quadro e patti parasociali” del 5.4.2017.
4. La domanda attorea è fondata.
5. Ai fini dell'esame dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva, da inquadrarsi correttamente nella eccepita carenza di un presupposto sostanziale per l'accoglimento della domanda, si rammenta che l'art. 524 c.c. disciplina un'azione strumentale alla tutela e alla soddisfazione del credito, diversa sul piano ontologico e funzionale dalle azioni revocatoria (art. 2901 c.c.) e surrogatoria (art. 2900 c.c.).
Dalla lettura della norma si ricava testualmente che l'unico presupposto oggettivo dell'azione di impugnazione è il potenziale pregiudizio che deriva alle ragioni creditorie all'esito della rinuncia, a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'elemento soggettivo in capo al debitore chiamato all'eredità (“benchè senza frode”). Come precisato dalla Suprema Corte, tale pregiudizio diviene concreto quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito (Cass. civ., sez.
VI, 04/03/2020, n. 5994).
Guardando allo scopo, l'azione di impugnazione è diretta a rendere inopponibile ai creditori la rinunzia all'eredità del debitore e a consentire loro di agire (in executivis) sul patrimonio ereditario come se la rinuncia non fosse avvenuta;
ne deriva, ad avviso della Suprema Corte (analogamente a quanto avviene per le azioni surrogatoria e revocatoria) che deve necessariamente sussistere quantomeno una “ragione di credito”, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata (Cass. civ., n. 7557/2022; Cass. civ., n. 3548/1995).
Sul punto, risalente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha affermato: “Legittimati ad impugnare la rinunzia sono tutti coloro che vantano una ragione di credito anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, non risultando necessario che il credito sia liquido ed esigibile, data la natura in senso lato cautelare del rimedio” (Cass. civ., n. 1470/1964).
In effetti, il presupposto è condiviso con l'azione revocatoria: del resto, entrambe le azioni non perseguono fini specificamente restitutori ma sono volte a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli eventuali. La parziale coincidenza della funzione consente di ritenere applicabile, anche al caso dell'impugnazione della rinuncia, una nozione lata di credito, comprensiva della mera aspettativa o dei crediti contestati, con la conseguenza che la domanda va rigettata solo se la pretesa creditoria sia manifestamente infondata o temeraria, non se non è sufficientemente provata, perché l'accoglimento della domanda non comporta alcun giudicato sull'esistenza del credito, ma costituisce solo il presupposto per la futura esecuzione sui beni presenti nell'eredità rinunciata.
6. Nella specie, le posizioni del socio e della Parte_1 [...]
vanno esaminate separatamente. Controparte_1
6.1. Quanto alla società, la stessa è titolare di una “ragione di credito” in quanto parte dell'”accordo- quadro e patti parasociali” del 5.4.2017 il quale, all'art. 3, prevede espressamente l'assunzione di obbligazioni da parte di ciascuno dei soci/liquidatori aventi ad oggetto sia il pagamento dei debiti societari pregressi, in linea con l'obiettivo esplicito di addivenire ad una ristrutturazione aziendale, sia il pagamento al 50% dei debiti futuri, di ciascuno dei rami di azienda e dei debiti per fornitori.
Proprio in relazione al pagamento dei debiti societari, dai documenti all. 19 al fascicolo attoreo si ricava che la a eseguito – tramite il proprio legale rappresentante - Controparte_1
alcuni pagamenti per la rottamazione di cartelle esattoriali risalenti ad un'epoca antecedente l'accordo dell'aprile 2017 e rientranti, quindi, tra le obbligazioni che i soci espressamente avevano assunto in ordine alla c.d. “Debitoria”. In sostanza, vi è prova documentale che la società abbia pagato (in tutto o in parte è irrilevante) i debiti per i quali l'obbligo di pagamento era stato oggetto di espressa assunzione di responsabilità da parte di il quale, di contro, non ha Controparte_1
dimostrato (e neppure allegato) che si tratti di esborsi fatti con le proprie risorse.
Detti pagamento sono stati eseguiti tra l'1.8.2019 e il 28.2.2023 e quindi, almeno in parte, in un'epoca in cui il patto parasociale (della durata di 5 anni, secondo quanto previsto all'art.
4.1 dell'accordo) era efficace.
Tanto basta a ritenere sussistente la “ragione di credito” che costituisce il presupposto dell'art. 524
c.c., in capo alla società, potendo la stessa astrattamente vantare un credito restitutorio verso il socio inadempiente (in presenza, si ripete, di un patto parasociale a cui la stessa s.n.c. ha preso parte).
6.2. Con riferimento alla posizione del socio , coobbligato in solido con il Parte_1
convenuto per i debiti sociali, vi è prova documentale di pagamenti eseguiti a mezzo assegno bancario per complessivi € 10.437,10 (si vedano i due titoli da € 5.218,55 cadauno, cfr. all. 20).
Sebbene si tratti del pagamento di debiti fiscali, per cui il creditore originario era , è appena il CP_6
caso di rilevare che in forza del richiamato accordo-quadro l'obbligazione di pagamento del debito societario era stata assunta dal nella misura del 50% e che il diritto di credito dell'attore, per Pt_1
la eventuale restituzione dell'eccedenza, integra la “ragione di credito” legittimante.
6.3. D'altronde, il convenuto non ha dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni di pagamento assunte, neppure in misura parziale, e il mancato assolvimento dell'onere probatorio consente di ritenere che i pagamenti eseguiti dalle parti attrici siano stati gli unici estintivi di debiti della società.
6.4. Le conclusioni sin qui esposte non sono confutate dalla pretesa insorgenza dei crediti in epoca successiva alla rinuncia, atteso che l'art. 524 c.c. nulla dispone in tal senso, limitandosi a prevedere un termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione (da farsi decorrere dall'avvenuta rinunzia) che nella specie è stato rispettato.
6.5. E', infine, dimostrata l'esistenza di un pregiudizio potenziale alle ragioni degli attori, essendovi prova del fatto che l'eredità morendo dismessa da era in attivo (doc. 13 Persona_1
attori).
Il convenuto nulla ha eccepito sul punto, essendosi limitato a dedurre di avere rispettato le volontà del padre di lasciare i propri beni alle IP (circostanza di fatto irrilevante), senza tuttavia dare prova documentale, ad esempio, della titolarità di altri beni immobili ovvero, in ogni caso, della titolarità di un patrimonio idoneo a soddisfare le ragioni dei creditori (senza rendere infruttuosa o maggiormente difficoltosa una futura ed eventuale azione esecutiva).
7. In conclusione, la domanda è accolto con riferimento ad entrambe le posizioni attoree. Ne discende l'accertamento del diritto degli attori di procedere esecutivamente sui beni caduti in successione alla morte di come se la rinuncia all'eredità da Persona_1
parte del convenuto non vi fosse stata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto art. 91 c.p.c.) e Controparte_1
sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Nessuna condanna in capo alle convenute contumaci, le quali, con la propria condotta pre- processuale, non si ritiene abbiano dato causa alla lite e, scegliendo di non costituirsi, non hanno neppure imposto ulteriori oneri difensivi agli attori (i quali, infatti, hanno espressamente dichiarato nel proprio atto introduttivo di averle evocate in giudizio solo ai fini della trascrizione della domanda giudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE le domande attoree ai sensi dell'art. 524 c.c. e, per l'effetto, ACCERTA il diritto di e della ad Parte_1 Controparte_1
agire esecutivamente sui beni caduti in successione alla morte di Persona_1
padre del convenuto, come se la rinuncia all'eredità non fosse intervenuta;
[...]
CONDANNA il convenuto lla rifusione in favore della parte attrice delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 1.085,18 per spese vive, € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 6/06/2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4793 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 15.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
società elettivamente Controparte_1
domiciliati in Pisa, Lungarno Gambacorti n. 55, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Vito De Santis, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- attori contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Controparte_1 C.F._2
Giuliano Terme, via Lenin n. 216, presso lo studio dell'Avv. Francesco Verdianelli, che lo rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Fabrizio Possenti in forza di procura depositata nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- convenuto nonché contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. ) C.F._4 Controparte_4 C.F._5
- convenute contumaci
Oggetto: “Altri istituti relativi alle successioni”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
, in proprio e quale socio liquidatore illimitatamente responsabile della società Parte_1
ha agito in giudizio nei Controparte_1
Cont confronti di , e nonché nei confronti di CP_1 Controparte_3 [...] chiedendo all'intestato Tribunale l'autorizzazione ad accettare l'eredità di CP_4 [...]
in luogo del chiamato rinunciante, ai sensi dell'art. 524 Persona_1 Controparte_1
c.c., sul presupposto di essere stato pregiudicato nelle proprie ragioni creditorie.
A sostegno della domanda, l'attore ha premesso di avere programmato, in forza di un accordo quadro insieme ai soci e alla società Parte_1 Controparte_1
la ristrutturazione dei debiti di tale ultima società della quale egli e il rano soci
[...] CP_1
illimitatamente responsabili e di avere concordato, in particolare, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società medesima. Tuttavia, il convenuto sarebbe rimasto inadempiente e, nonostante la posizione di socio illimitatamente responsabile e di co-liquidatore, avrebbe omesso il pagamento del 50% dei debiti societari, e precisamente: - € 5.218,55 ed € 5.422,62 per le definizioni agevolate in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione; - € 27.269,58 per importi iscritti a ruolo per imposte ed € 2.867,31 già richiesti da Agenzia delle Entrate;
- € 4.238,20 in favore di Banco BPM
s.p.a.
Ciò premesso, la difesa attrice ha censurato la rinuncia all'eredità paterna effettuata dal convenuto per atto notarile del 12.07.2018, precisando: - che e CP_2 Controparte_3
ono subentrate nelle quote ereditarie del rinunciante;
- che l'eredità rinunciata Controparte_4
risultava attiva;
- che il convenuto non presenta adeguate garanzie patrimoniali a copertura dei debiti, non essendo titolare di altri beni.
Con comparsa depositata il 27.04.2022 si è costituito il quale, escluso ogni Controparte_1 intento fraudolento nella rinuncia all'eredità paterna, ha chiesto dichiararsi inammissibile la domanda.
Il convenuto, in via preliminare, ha eccepito: - il difetto di legittimazione attiva degli attori, atteso che i creditori sono Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Banco BPM S.p.a.
(diversi dagli attori), mentre il diritto di credito vantato nel presente giudizio è sorto dopo la rinuncia all'eredità; - che l'attore, quale coobbligato, avrebbe potuto, al più, agire in regresso ovvero con azione surrogatoria;
- che si tratta, in ogni caso, del preteso inadempimento ad un accordo che ha perso efficacia decorsi 5 anni dalla sottoscrizione.
Pur ritualmente citate in giudizio, e Controparte_3 CP_5 [...]
on si sono costituite in giudizio. CP_4 All'esito di alcuni rinvii per trattative e della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita per tabulas.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 9.01.2025; il fascicolo è stato quindi rimesso al collegio per la decisione (con ordinanza del 15.01.2025), con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis va dichiarata la contumacia delle convenute CP_5 [...]
rispettivamente coniuge superstite e IP del de cuius, padre CP_3 Controparte_4
di le quali, pur raggiunte da rituale e tempestiva notifica, non si sono Controparte_1
costituite in giudizio.
2. Nei fatti, tra le parti non è contestata (art. 115 c.p.c.) la qualifica di soci illimitatamente responsabili della società (doc. 1 attore) ed è inoltre provato per Controparte_1
tabulas l'accordo quadro del 5.04.2017 (doc. 2 attore), con il quale i soci si sono impegnati, in solido tra loro e con la società, a porre in liquidazione la società, a pagare i debiti già sorti in capo alla nonché – per il futuro - i debiti societari Controparte_1 sopravvenuti alla sottoscrizione dell'accordo medesimo. Il convenuto nel costituirsi, CP_1 non ha eccepito alcunché circa l'inadempimento ex adverso contestato, limitandosi ad allegare la sopravvenuta inefficacia dell'accordo quadro per scadenza del termine contrattualmente previsto;
e non ha neppure negato di avere rinunciato all'eredità paterna, che comunque risulta dall'atto notarile depositato (doc. 12 attore).
3. Il thema decidendum verte dell'azione di impugnazione della rinuncia all'eredità effettuata da on atto notarile del 12.7.2018 (iscritta nel R.I. il successivo 20.7.2018), in Controparte_1
tesi effettuata in danno dei creditori (altro socio e società) e in violazione delle obbligazioni assunte alla sottoscrizione dell'”accordo quadro e patti parasociali” del 5.4.2017.
4. La domanda attorea è fondata.
5. Ai fini dell'esame dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva, da inquadrarsi correttamente nella eccepita carenza di un presupposto sostanziale per l'accoglimento della domanda, si rammenta che l'art. 524 c.c. disciplina un'azione strumentale alla tutela e alla soddisfazione del credito, diversa sul piano ontologico e funzionale dalle azioni revocatoria (art. 2901 c.c.) e surrogatoria (art. 2900 c.c.).
Dalla lettura della norma si ricava testualmente che l'unico presupposto oggettivo dell'azione di impugnazione è il potenziale pregiudizio che deriva alle ragioni creditorie all'esito della rinuncia, a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'elemento soggettivo in capo al debitore chiamato all'eredità (“benchè senza frode”). Come precisato dalla Suprema Corte, tale pregiudizio diviene concreto quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito (Cass. civ., sez.
VI, 04/03/2020, n. 5994).
Guardando allo scopo, l'azione di impugnazione è diretta a rendere inopponibile ai creditori la rinunzia all'eredità del debitore e a consentire loro di agire (in executivis) sul patrimonio ereditario come se la rinuncia non fosse avvenuta;
ne deriva, ad avviso della Suprema Corte (analogamente a quanto avviene per le azioni surrogatoria e revocatoria) che deve necessariamente sussistere quantomeno una “ragione di credito”, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata (Cass. civ., n. 7557/2022; Cass. civ., n. 3548/1995).
Sul punto, risalente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha affermato: “Legittimati ad impugnare la rinunzia sono tutti coloro che vantano una ragione di credito anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, non risultando necessario che il credito sia liquido ed esigibile, data la natura in senso lato cautelare del rimedio” (Cass. civ., n. 1470/1964).
In effetti, il presupposto è condiviso con l'azione revocatoria: del resto, entrambe le azioni non perseguono fini specificamente restitutori ma sono volte a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli eventuali. La parziale coincidenza della funzione consente di ritenere applicabile, anche al caso dell'impugnazione della rinuncia, una nozione lata di credito, comprensiva della mera aspettativa o dei crediti contestati, con la conseguenza che la domanda va rigettata solo se la pretesa creditoria sia manifestamente infondata o temeraria, non se non è sufficientemente provata, perché l'accoglimento della domanda non comporta alcun giudicato sull'esistenza del credito, ma costituisce solo il presupposto per la futura esecuzione sui beni presenti nell'eredità rinunciata.
6. Nella specie, le posizioni del socio e della Parte_1 [...]
vanno esaminate separatamente. Controparte_1
6.1. Quanto alla società, la stessa è titolare di una “ragione di credito” in quanto parte dell'”accordo- quadro e patti parasociali” del 5.4.2017 il quale, all'art. 3, prevede espressamente l'assunzione di obbligazioni da parte di ciascuno dei soci/liquidatori aventi ad oggetto sia il pagamento dei debiti societari pregressi, in linea con l'obiettivo esplicito di addivenire ad una ristrutturazione aziendale, sia il pagamento al 50% dei debiti futuri, di ciascuno dei rami di azienda e dei debiti per fornitori.
Proprio in relazione al pagamento dei debiti societari, dai documenti all. 19 al fascicolo attoreo si ricava che la a eseguito – tramite il proprio legale rappresentante - Controparte_1
alcuni pagamenti per la rottamazione di cartelle esattoriali risalenti ad un'epoca antecedente l'accordo dell'aprile 2017 e rientranti, quindi, tra le obbligazioni che i soci espressamente avevano assunto in ordine alla c.d. “Debitoria”. In sostanza, vi è prova documentale che la società abbia pagato (in tutto o in parte è irrilevante) i debiti per i quali l'obbligo di pagamento era stato oggetto di espressa assunzione di responsabilità da parte di il quale, di contro, non ha Controparte_1
dimostrato (e neppure allegato) che si tratti di esborsi fatti con le proprie risorse.
Detti pagamento sono stati eseguiti tra l'1.8.2019 e il 28.2.2023 e quindi, almeno in parte, in un'epoca in cui il patto parasociale (della durata di 5 anni, secondo quanto previsto all'art.
4.1 dell'accordo) era efficace.
Tanto basta a ritenere sussistente la “ragione di credito” che costituisce il presupposto dell'art. 524
c.c., in capo alla società, potendo la stessa astrattamente vantare un credito restitutorio verso il socio inadempiente (in presenza, si ripete, di un patto parasociale a cui la stessa s.n.c. ha preso parte).
6.2. Con riferimento alla posizione del socio , coobbligato in solido con il Parte_1
convenuto per i debiti sociali, vi è prova documentale di pagamenti eseguiti a mezzo assegno bancario per complessivi € 10.437,10 (si vedano i due titoli da € 5.218,55 cadauno, cfr. all. 20).
Sebbene si tratti del pagamento di debiti fiscali, per cui il creditore originario era , è appena il CP_6
caso di rilevare che in forza del richiamato accordo-quadro l'obbligazione di pagamento del debito societario era stata assunta dal nella misura del 50% e che il diritto di credito dell'attore, per Pt_1
la eventuale restituzione dell'eccedenza, integra la “ragione di credito” legittimante.
6.3. D'altronde, il convenuto non ha dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni di pagamento assunte, neppure in misura parziale, e il mancato assolvimento dell'onere probatorio consente di ritenere che i pagamenti eseguiti dalle parti attrici siano stati gli unici estintivi di debiti della società.
6.4. Le conclusioni sin qui esposte non sono confutate dalla pretesa insorgenza dei crediti in epoca successiva alla rinuncia, atteso che l'art. 524 c.c. nulla dispone in tal senso, limitandosi a prevedere un termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione (da farsi decorrere dall'avvenuta rinunzia) che nella specie è stato rispettato.
6.5. E', infine, dimostrata l'esistenza di un pregiudizio potenziale alle ragioni degli attori, essendovi prova del fatto che l'eredità morendo dismessa da era in attivo (doc. 13 Persona_1
attori).
Il convenuto nulla ha eccepito sul punto, essendosi limitato a dedurre di avere rispettato le volontà del padre di lasciare i propri beni alle IP (circostanza di fatto irrilevante), senza tuttavia dare prova documentale, ad esempio, della titolarità di altri beni immobili ovvero, in ogni caso, della titolarità di un patrimonio idoneo a soddisfare le ragioni dei creditori (senza rendere infruttuosa o maggiormente difficoltosa una futura ed eventuale azione esecutiva).
7. In conclusione, la domanda è accolto con riferimento ad entrambe le posizioni attoree. Ne discende l'accertamento del diritto degli attori di procedere esecutivamente sui beni caduti in successione alla morte di come se la rinuncia all'eredità da Persona_1
parte del convenuto non vi fosse stata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto art. 91 c.p.c.) e Controparte_1
sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Nessuna condanna in capo alle convenute contumaci, le quali, con la propria condotta pre- processuale, non si ritiene abbiano dato causa alla lite e, scegliendo di non costituirsi, non hanno neppure imposto ulteriori oneri difensivi agli attori (i quali, infatti, hanno espressamente dichiarato nel proprio atto introduttivo di averle evocate in giudizio solo ai fini della trascrizione della domanda giudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE le domande attoree ai sensi dell'art. 524 c.c. e, per l'effetto, ACCERTA il diritto di e della ad Parte_1 Controparte_1
agire esecutivamente sui beni caduti in successione alla morte di Persona_1
padre del convenuto, come se la rinuncia all'eredità non fosse intervenuta;
[...]
CONDANNA il convenuto lla rifusione in favore della parte attrice delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 1.085,18 per spese vive, € 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 6/06/2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino