Decreto presidenziale 2 maggio 2024
Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Felice Domenico Retez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale, U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento, di estremi ignoti, telefonicamente comunicato al ricorrente -OMISSIS- in data 11 febbraio 2024 e notificato ai ricorrenti, suoi figli, -OMISSIS- e -OMISSIS- in data 29 marzo 2024 dalla Questura di -OMISSIS-, a mezzo del quale è stata revocata la misura di vigilanza fissa notturna, in specie tra le ore 19.00 e le ore 7.00, nei periodi di permanenza presso la propria abitazione in località d’origine del medesimo -OMISSIS-, della moglie -OMISSIS- e dei loro tre figli, germani -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, con applicazione in sostituzione di servizio di vigilanza generica radiocollegata presso tale abitazione, assicurato in occasione della presenza in loco degli interessati;
- di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare degli atti costituenti la “ documentazione avente ad oggetto la revoca dei servizi di vigilanza fissa presso l'abitazione ” “classificata «riservato»” e menzionata in seno alla nota “Prot. nr. 573/2024/Segr.Sic./N.C.” del 22 febbraio 2024, indirizzata dalla Prefettura di Reggio Calabria al ricorrente -OMISSIS-, in riscontro alla “istanza di accesso agli ATTI” da questi formulata in data 15 febbraio 2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/7/2024:
- del provvedimento, di estremi ignoti, telefonicamente comunicato al ricorrente -OMISSIS- in data 11 febbraio 2024 e notificato ai ricorrenti, suoi figli, -OMISSIS- e -OMISSIS- in data 29 marzo 2024 dalla Questura di -OMISSIS-, a mezzo del quale è stata revocata la misura di vigilanza fissa notturna, in specie tra le ore 19.00 e le ore 7.00, nei periodi di permanenza presso la propria abitazione in località d’origine del medesimo -OMISSIS-, della moglie -OMISSIS- e dei loro tre figli, germani -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, con applicazione in sostituzione di servizio di vigilanza generica radiocollegata presso tale abitazione, assicurato in occasione della presenza in loco degli interessati,
- di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare degli atti costituenti la “ documentazione avente ad oggetto la revoca dei servizi di vigilanza fissa presso l’abitazione sita in località -OMISSIS-” “classificata «riservato» ” e menzionata in seno alla nota “Prot. nr. 573/2024/Segr.Sic./N.C.” del “22 febbraio 2024” (allegata come documento numero 1 al ricorso dell’11 aprile 2024 introduttivo del giudizio), indirizzata dalla Prefettura di Reggio Calabria al ricorrente -OMISSIS-, in riscontro alla “istanza di accesso agli ATTI” da questi formulata in data 15 febbraio 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto presidenziale n. 33 del 2 maggio 2024;
Vista l’ordinanza cautelare n. 69 del 9 maggio 2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’11 aprile 2024 e depositato il 12 aprile 2024 il sig. -OMISSIS-, testimone di giustizia, e i suoi familiari, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, hanno impugnato il provvedimento, di estremi ignoti, comunicato telefonicamente al primo in data 11.02.2024, e poi notificato dalla Questura di -OMISSIS- in data 29.03.2024, a mezzo del quale veniva disposta la revoca della misura della vigilanza fissa notturna tra le ore 19.00 e le ore 7.00 nei periodi di permanenza dei medesimi presso l’abitazione nella località d’origine, sita in -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-, con applicazione in sostituzione di un servizio di vigilanza generica radiocollegata.
1.1. Il ricorrente, imprenditore nel settore agricolo e zootecnico, espone in punto di fatto di essere stato ammesso, unitamente alla sua famiglia, con delibera della Commissione Centrale del 1°.10.2007 ex art. 10 l. n. 82/1991, su richiesta della D.D.A. di Reggio Calabria, ad un piano provvisorio di protezione ai sensi dell’art. 13, co. 1, della medesima legge e dell’art. 6 del d.m. 23.04.2004, n. 161, in qualità di testimone di giustizia, con conseguente trasferimento in località protetta.
In tale veste egli forniva un contributo dichiarativo, valutato positivamente, nei dibattimenti a carico di esponenti di primo piano della cosca ‘ndranghetistica -OMISSIS- di -OMISSIS- nell’ambito dei processi c.d. “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, per reati di tipo estorsivo aggravati ex art. 7 della legge n. 203/91.
1.2. Con delibera della Commissione Centrale del 5.03.2009 il programma veniva trasformato da provvisorio in definitivo e così perdurava sino al 2017, allorquando, con provvedimento del 1°.08.2017 la medesima Commissione, al fine di favorirne il progetto di reinserimento consentendogli di esercitare la propria attività imprenditoriale nella località d’origine, decideva di non prorogarne oltre la durata e di disporre la capitalizzazione in misura pari a 10 anni dell’assegno di mantenimento, assicurando comunque le misure finalizzate a salvaguardare l’incolumità del medesimo e dei suoi familiari.
Ritenendo, nondimeno, insussistenti le condizioni di sicurezza per fare stabilmente rientro nella località d’origine, egli impugnava l’anzidetta determinazione dinanzi al TAR Lazio, che respingeva il ricorso con sentenza n. 1760/2019 in ragione dell’“ importanza della scelta della soluzione progettuale di reinserimento socio-lavorativo nella località d’origine ”, evidenziando, al contempo, “ la necessità che tale soluzione sia accompagnata da misure straordinarie di protezione non fronteggiabili con le sole Forze dell’ordine locali, ma tali da richiedere un numero significativo di presidi militari e di contingenti di Polizia ”.
Nella pendenza del procedimento rimaneva, dunque, a vivere con la propria famiglia a proprie spese nella località protetta, recandosi talvolta, sotto la propria esclusiva responsabilità, presso l’abitazione d’origine nel Comune di -OMISSIS-.
1.3. In data 21.12.2017 l’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale (U.C.I.S.) attivava in suo favore un dispositivo di protezione «3° livello di rischio – tutela su auto specializzata» sull’intero territorio nazionale, poi rimodulato in senso riduttivo con provvedimento del 16.08.2018 con esclusivo riferimento alla Regione Calabria.
Anche detto ultimo provvedimento, confermato con una successiva identica determina del 7.01.2019 a seguito di un temporaneo ripristino dell’anzidetto dispositivo di sicurezza sull’intero territorio nazionale, veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza n. -OMISSIS-/2019 ne disponeva l’annullamento ai fini di “ un complessivo riesame dell’effettiva e attuale esposizione di rischio del testimone e dei propri familiari entro tutto il territorio nazionale ”.
1.4. Nel conformarsi al giudicato, quindi, l’U.C.I.S. in data 13.11.2019 disponeva l’attuazione, sino al 31.01.2020, di un dispositivo diversamente articolato ai sensi dell’art. 11 del DM 28.05.2003, consistente in una misura di 3° livello ‘tutela su auto specializzata’ da attuare nella provincia di Reggio Calabria e di 4° livello ‘tutela su auto non protetta’ nel rimanente territorio nazionale. Con il medesimo provvedimento veniva, inoltre, stabilita l’integrazione dei dispositivi in esame con servizi di vigilanza generica radiocollegata e fissa, nella fascia oraria 19:00/07:00, in occasione della presenza degli interessati “nella provincia di Reggio Calabria”. Con tale provvedimento, in definitiva, si stabiliva che nel territorio della provincia di Reggio Calabria sarebbe stata assicurata ai medesimi la scorta su auto blindata nonché una vigilanza fissa nelle ore notturne, laddove, invece, nel restante territorio nazionale essi avrebbero beneficiato del servizio di scorta ma su veicolo non blindato.
Tali misure venivano in seguito, giusta “comunicazione” del 10.02.2020, ulteriormente rafforzate con estensione “sino al 30 aprile 2020” della “tutela su auto specializzata” a “tutto il territorio nazionale” e previsione del “servizio di vigilanza generica radiocollegata” nella Provincia di -OMISSIS-. Tanto in ragione dell’acclarata infiltrazione della malavita organizzata calabrese in -OMISSIS-, anche in aree prossime al luogo di dimora degli odierni ricorrenti.
1.5. Il dispositivo di protezione veniva nuovamente rimodulato a seguito della riunione svoltasi presso la sede del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria in data 4.03.2020, disponendosi (con nota prefettizia del 20.03.2020) l’eliminazione della vigilanza fissa notturna in occasione della sua permanenza (e dei suoi familiari) presso l’abitazione nella località d’origine sita in -OMISSIS- di -OMISSIS-, sostituita con servizi di mera “vigilanza generica radiocollegata” soggetti ad intensificazione in occasione dell’effettiva presenza in loco , “ con l’effettuazione di frequentissimi passaggi, nonché prolungate e ripetute soste, in particolare nelle ore serali e notturne… a cura degli equipaggi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, già impegnati in servizio di controllo del territorio ”.
Al contempo anche la misura di 3° livello della tutela su auto specializzata veniva sostituita dalla misura di 4° livello della tutela su auto non protetta integrata da un servizio di vigilanza generica radiocollegata all’abitazione.
I provvedimenti de quibus venivano, nondimeno, annullati dal TAR Lazio per difetto di istruttoria ed irragionevolezza con sentenza n. 6580/2021, non risultando adeguatamente enunciate le ragioni poste a fondamento della postulata attenuazione del livello di rischio, tenuto conto, da un lato, delle denunce presentate da esso ricorrente in relazione a taluni atti intimidatori subiti nel 2020 e, dall’altro, dei persistenti impegni processuali del medesimo.
1.6. La situazione rimaneva sostanzialmente immutata negli anni seguenti, verificandosi ulteriori episodi incendiari interessanti i fondi di sua proprietà (da ultimo oggetto delle denunce presentate il 19.09.2023) e persistendo i relativi impegni processuali, in particolare nell’ambito dei procedimenti nn. -OMISSIS-/2005 e -OMISSIS-/2007 R.G.N.R. D.D.A., l’uno definito in grado d’appello con sentenza -OMISSIS-/2023 del 20.12.2023 ed oggetto d’impugnazione, da parte, tra gli altri, proprio di -OMISSIS-, e l’altro ancora pendente in dibattimento con udienza fissata dinanzi alla Corte d’assise di Reggio Calabria per il 7.05.2024.
1.7. Ciò nonostante, in data 11.02.2024 gli veniva comunicata telefonicamente la revoca della misura di vigilanza fissa notturna assicurata presso l’abitazione nella località d’origine nei periodi di permanenza in loco del nucleo familiare; a tale comunicazione, il cui contenuto veniva di fatto confermato con la nota prefettizia del 22.02.2024 di rigetto dell’istanza di accesso agli atti presentata nell’immediatezza, facevano seguito le note del 12.03.2024, a mezzo delle quali l’U.C.I.S. comunicava, altresì, l’avvio dei procedimenti finalizzati alla “ rimodulazione dell’attuale misura tutoria corrispondente (per i due coniugi) al 3° livello «tutela su auto specializzata in una misura di 4° livello «tutela su auto non protetta» … nell’ambito della sola provincia di Reggio Calabria ” e per i figli “ in una misura di 4° livello «tutela su auto non protetta» … nell’ambito della sola provincia di Reggio Calabria ”, integrata da un servizio di vigilanza generica radiocollegata presso l’abitazione di -OMISSIS-, in occasione della loro presenza in loco , “con durata fino al 31 luglio 2024”.
2. Respinte ai sensi dell’art. 3 lett. q) del D.M. 16.03.2022 le istanze di accesso presentate per ottenere l’esibizione del verbale della riunione, e dei correlati atti istruttori, dell’U.C.I.S. nell’ambito della quale era stata decisa la rimodulazione della misura, con il ricorso in epigrafe i ricorrenti denunciano l’illegittimità delle determinazioni de quibus – già attuate quanto all’eliminazione del presidio di vigilanza fissa nelle ore notturne presso l’abitazione d’origine e soltanto preannunciate per quel che riguarda la degradazione della misura tutoria relativa all’uso dell’auto non protetta – in relazione ai vizi di violazione di legge (ed in particolare dell’art. 3 L. n. 241/90 e degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 83/2002) ed eccesso di potere “ per difetto di motivazione, carenza d’istruttoria od erronea valutazione dei fatti e conseguente irragionevolezza ”.
2.1. Richiamate le motivazioni della sentenza pronunciata dal TAR del Lazio sulla precedente rimodulazione della misura tutoria operata nel 2020, i ricorrenti lamentano la cogente irragionevolezza della valutazione compiuta dall’autorità procedente in ordine alla prospettata cessazione delle condizioni per il mantenimento del presidio fisso di vigilanza nelle ore notturne presso l’abitazione sita nella località d’origine, rilevando che il rischio per la propria sicurezza ed incolumità personale, lungi dall’essersi affievolito, si sarebbe al contrario aggravato. A tal fine sarebbe, invero, sufficiente considerare le motivazioni della sentenza pronunciata all’esito del giudizio di rinvio dalla Corte d’Appello nel 2023 a carico del boss -OMISSIS-, condannato, oltre che per il reato associativo ex art. 416- bis c.p., per i plurimi episodi di estorsione aggravata oggetto di imputazione proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese da esso ricorrente, ritenute assistite da piena attendibilità. Per una delle anzidette imputazioni risulta, peraltro, coimputata in un separato giudizio, ancora in corso di svolgimento in fase dibattimentale dinanzi alla Corte d’Assise di Reggio Calabria, anche la moglie dell’anzidetto esponente apicale della cosca -OMISSIS-; anche in tale giudizio, nel quale esso ricorrente si è parimenti costituito parte civile, le prove a carico si fonderebbero in via prevalente sulla sua testimonianza.
2.2. La persistente attualità delle condizioni che avevano a suo tempo determinato l’adozione delle misure tutorie oggetto della censurata attenuazione troverebbe, tra l’altro, lampante conferma nell’intervenuta condanna del sopra citato boss nel menzionato giudizio di rinvio anche per alcuni reati per i quali era stato originariamente assolto per insussistenza del fatto, con rideterminazione della pena in 20 anni di reclusione e condanna al risarcimento nei confronti delle parti civili costituite, tra cui, appunto, esso ricorrente.
Proprio nel frangente temporale nel quale il giudizio approdava alla sua conclusione si sarebbero, peraltro, verificati gli ennesimi episodi incendiari denunciati il 5.08.2023 e il 19.09.2023, della cui matrice intimidatoria, alla luce degli elementi fattuali esposti nelle denunce rese ai Carabinieri, non potrebbe invero ragionevolmente dubitarsi.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza con atto di mera forma depositato in data 29 aprile 2024.
4. Accolta con decreto presidenziale del 2 maggio 2024 l’istanza della difesa erariale per il deposito ‘cautelato’, ai sensi dell’art. 136, co. 2, c.p.a., della documentazione ‘riservata’ valutata dall’Amministrazione per l’adozione del provvedimento impugnato, quest’ultima ha articolato con memoria del 4 maggio 2024 le proprie controdeduzioni alle doglianze avversarie, insistendo per il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza cautelare resa all’esito della camera di consiglio dell’8 maggio 2024 il Collegio ha accolto la domanda cautelare disponendo, per l’effetto, nelle more della decisione sul merito del ricorso, il mantenimento in favore dei ricorrenti del servizio di vigilanza fissa notturna presso la loro abitazione di origine (ord. n. 69 del 9.05.2024).
6. Con motivi aggiunti notificati l’1 luglio 2024 e depositati il successivo 2 luglio 2024 i ricorrenti, dato atto della consultazione (mediante la sola ‘presa visione’) in data 6.05.2024 della documentazione ‘riservata’ – già oggetto dell’istanza ostensiva respinta – depositata dalla difesa erariale presso la segreteria del TAR (costituita dal verbale della riunione dell’11.01.2024 e dalla nota di aggiornamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria dell’15.12.2023), hanno ulteriormente argomentato le doglianze articolate con il ricorso introduttivo sul fronte del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza d’istruttoria, erronea valutazione dei fatti e conseguente irragionevolezza.
6.1. Precisato in punto di fatto di non avere censurato “ gli atti in argomento …anche rispetto alle ulteriori determinazioni dagli stessi risultanti e concernenti la rimodulazione della misura tutoria di terzo livello su auto blindata in misura di quarto livello su auto non blindata giacché rimaste prive d’attuazione ”, i ricorrenti deducono che neanche dal contenuto della documentazione visionata si ricaverebbe “ elemento alcuno indicativo dell’effettiva e definitiva cessazione delle esigenze che determinarono l’adozione del livello di protezione… revocato ”. Ed invero “ l’ivi riferita mancata emersione di nuovi elementi di rischio, desunta dall’assenza di segnalazioni circa nuove condotte intimidatorie, in disparte l’ingiustificata obliterazione degli episodi oggetto delle denunzie … sporte il 5 agosto ed il 19 settembre 2023 …, non è dimostrativa d’alcunché se non, tutt’al più, dell’efficacia dissuasiva della misura di vigilanza in essere e, comunque, della improponibilità del relativo ragionamento per cui la tutela, che ha invece naturalmente da esser preventiva, andrebbe accordata soltanto quale rimedio, laddove l’evento lesivo, quali che ne fossero le conseguenze, siasi già verificato ”.
6.2. Evidente sarebbe, sotto un correlato profilo, la lacunosità dell’istruttoria, non risultando dalla nota di aggiornamento della Procura della Repubblica neppure “ accertato se i soggetti condannati sulla scorta del contributo offerto dal ricorrente … ed i loro sodali si trovino ristretti anziché in stato di libertà, risiedano e frequentino tutt’ora l’area che ospita l’abitazione d’origine dei ricorrenti, abbiano o non rescisso i propri legami con la criminalità organizzata, si siano o non resi protagonisti di ulteriori episodi malavitosi ”. Dovendosi, peraltro, ritenere che la definizione dei procedimenti in cui egli è stato chiamato a rendere testimonianza, con le condanne che ne sono conseguite, “ chiaramente accentu [i] e non attenu [i] eventuali propositi di vendetta ”.
6.3. In definitiva, la rimodulazione in senso riduttivo della misura tutoria in precedenza assicurata sembrerebbe essere stata ricondotta al solo dato dell’intervenuta acquisizione della sua testimonianza “ anche nell’ultimo procedimento ancora pendente a carico dei soggetti da egli denunziati ”, sicché, “ intervenute le condanne… sarebbero venute meno le ragioni della tutela sin qui accordata ”. Tale conclusione, tuttavia, risulterebbe platealmente inaccettabile, mirando infatti la protezione del testimone non già a “ garantire esclusivamente il buon esito dell’attività giudiziaria ” ma “ anche, e primariamente, l’incolumità dello stesso e dei suoi congiunti ”.
7. In data 13 novembre 2024 i ricorrenti hanno depositato documentazione comprovante l’ulteriore pendenza del procedimento penale d’assise contro la moglie di -OMISSIS-, coimputata per uno degli episodi estorsivi perpetrati a loro carico, nonché la sentenza del 2.08.2024 della Corte di Cassazione di rigetto dei ricorsi proposti da quest’ultimo e dai due coimputati avverso la sentenza della Corte d’Appello emessa a conclusione del giudizio di rinvio nell’ambito dei due procedimenti riuniti c.d. ‘-OMISSIS-’ e ‘-OMISSIS-’.
8. In assenza di ulteriore attività difensiva la causa è stata, infine, discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2024.
9. All’esito del più penetrante approfondimento degli atti di causa compiuto nella presente sede di merito il Collegio ritiene di dare continuità alla valutazione espressa nella pregressa fase cautelare, risultando le doglianze articolate con il ricorso introduttivo, come ulteriormente argomentate con i motivi aggiunti, sul fronte del difetto dell’istruttoria e dell’irragionevolezza della motivazione meritevoli di positivo apprezzamento.
9.1. Circoscritto, anzitutto, l’oggetto del contendere alla sola rimodulazione in senso riduttivo della misura tutoria prevista in occasione del soggiorno dei ricorrenti presso l’abitazione nella località d’origine, sita nella frazione di -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, attuata mediante la sostituzione della vigilanza fissa notturna tra le ore 19:00 e le ore 7:00 con un mero servizio di vigilanza generica radio-collegata, giova preliminarmente rilevare che la misura de qua è disciplinata dal D.L. n. 83/2002, convertito dalla legge n. 133/2002, emanato per il rafforzamento del sistema delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio, anche attraverso una pianificata attività di analisi di tutte le informazioni disponibili finalizzata ad elevare il livello di efficacia delle misure stesse.
In particolare, l’art. 1 attribuisce al Ministro dell’Interno il potere di adottare i provvedimenti e di impartire le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.
Per lo svolgimento di questi compiti il Ministro dell’Interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui àmbito è istituito l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (U.C.I.S.) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia.
Le misure di tutela e vigilanza sono state individuate dal decreto del Ministro dell’Interno del 28 maggio 2003, che prevede quattro livelli di rischio e quattro conseguenti dispositivi di tutela, che hanno tutti una durata limitata nel tempo e sono sottoposti ad una revisione, generalmente semestrale, del livello di rischio in capo all’interessato, al fine di consentire le conseguenti rimodulazioni o revoche.
A tale riguardo, la giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, è pacifica nel ritenere che “… l’adeguatezza dei livelli tutori è frutto di valutazioni ampiamente discrezionali censurabili solo sotto il profilo della manifesta illogicità, del difetto di istruttoria o del travisamento (cfr. Cons. St., I, parere n. 1710/2019; TAR Lazio, sez. I ter , 3.06.2021, n. 6580).
9.2. Tanto premesso, nel caso in esame la misura tutoria di cui si controverte, con effetti limitati al solo territorio della provincia di Reggio Calabria – da cui il corretto radicamento della competenza presso questo Tribunale –, è stata rimodulata sostituendo alla vigilanza fissa notturna, in specie tra le ore 19.00 e le ore 7.00, nei periodi di permanenza del ricorrente e dei suoi familiari presso la loro abitazione nella località d’origine, un servizio di vigilanza generica radiocollegata, assicurato parimenti soltanto in occasione della loro effettiva presenza in loco .
La suddetta rimodulazione, con decorrenza dall’11.02.2024, è intervenuta modificando le misure tutorie ripristinate a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 6580/2021 del 3.06.2021, con la quale era stato annullato l’identico provvedimento già adottato dal Ministero resistente il 20.03.2020 (con cui veniva altresì disposta in senso parimenti riduttivo la revisione della tutela riguardante gli spostamenti) sulla scorta del postulato affievolimento dei rischi per l’incolumità personale del ricorrente e dei suoi familiari.
9.3. Ebbene, non dissimilmente da quanto rilevato in senso critico dai giudici del TAR Lazio con l’anzidetta sentenza, anche nella presente vicenda l’atto gravato non reca adeguata illustrazione delle ragioni per le quali il livello di rischio – peraltro già bene evidenziato anche nella precedente sentenza dello stesso TAR Lazio n. -OMISSIS-/2019 anche con riguardo all’ambito territoriale di operatività della cosca -OMISSIS- – dovrebbe ritenersi scemato al punto da potersi considerare come meramente ‘potenziale’ e non più attuale.
Nella documentazione versata in atti, ed in particolare nel verbale della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia dell’11.01.2024 e nella nota del 15.12.2023 della Prefettura di Reggio Calabria, tali ragioni risultano, infatti, genericamente ricondotte, da un lato, alla valutazione degli impegni processuali del ricorrente quale testimone di giustizia e, dall’altro lato, alla mancata emersione di nuovi elementi di rischio desunta dall’assenza di segnalazioni circa nuove condotte intimidatorie.
9.4. Sennonché, in relazione a entrambi i profili i vizi denunciati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti sul versante del difetto dell’istruttoria e dell’irragionevolezza della motivazione appaiono fondati, avendo parte ricorrente, quanto al primo, comprovato la mancata definizione - al momento dell’adozione del provvedimento impugnato - del processo contro -OMISSIS- ed altri due coimputati in relazione a numerosi episodi estorsivi di matrice mafiosa consumati ai suoi danni (ed il primo anche del reato associativo quale affiliato all’omonima cosca ‘ndranghetistica), essendo stato detto processo concluso in via definitiva soltanto con la sentenza della Corte di Cassazione del 7.06.2024, pubblicata il 2.08.2024, con la quale sono stati rigettati i ricorsi proposti dagli imputati. Analogamente è stata comprovata anche la persistente pendenza, e peraltro in fase dibattimentale, del processo a carico della moglie del medesimo -OMISSIS- per uno dei reati estorsivi contestatole in concorso con il marito.
Sicché, per come correttamente dedotto nei motivi aggiunti, l’asserito affievolimento del pericolo per l’incolumità personale del ricorrente, quale testimone di giustizia, e dei suoi familiari sembrerebbe essere stato correlato dall’Amministrazione procedente non già alla definizione dei procedimenti penali in questione con la condanna degli imputati, invero pronunciata (e non per tutti) solo posteriormente all’adozione del provvedimento per cui è causa, quanto piuttosto all’intervenuta acquisizione del suo contributo dichiarativo nel corso dei relativi dibattimenti.
Tanto basta, allora, a rendere manifesta la denunciata irragionevolezza della determinazione gravata, mirando, evidentemente, la concessione di una misura tutoria in favore di un testimone di giustizia non soltanto ad assicurare la genuina acquisizione della relativa testimonianza ma altresì, ed indipendentemente dalla vicenda processuale, a garantire l’incolumità personale del medesimo e dei suoi familiari. Esigenza, quest’ultima, che prescinde ovviamente dalla definizione della singola vicenda giudiziaria, potendo un tale rischio, specie a fronte di reati perpetrati da soggetti appartenenti a consorterie mafiose, perdurare nel tempo ben oltre la definizione del processo nell’ambito del quale la testimonianza è assunta.
9.5. Quanto al secondo profilo, poi, è sufficiente rilevare che il provvedimento impugnato ed i sottesi atti istruttori non recano alcuna spiegazione della postulata irrilevanza degli incendi denunciati dal ricorrente il 5.08.2023 e il 19.09.2023 (all. 32, 33 e 34 al ricorso), benché nelle denunce fossero stati offerti plurimi elementi dai quali inferirne la verosimile valenza intimidatoria.
9.6. La lacunosità dell’istruttoria, al di là delle ulteriori criticità evidenziate dal ricorrente sul fronte della mancata effettuazione di qualsiasi specifico accertamento sull’attuale assetto della cosca -OMISSIS-, onde valutarne la relativa pericolosità ed i conseguenti rischi per la sua incolumità, risulta allora evidente, essendosi del tutto obliterato un elemento di cui l’amministrazione avrebbe dovuto tenere adeguatamente conto nella valutazione sulla persistenza delle condizioni per il mantenimento della misura tutoria per cui è causa.
10. Per quanto sin qui osservato, il provvedimento impugnato deve in conclusione ritenersi carente sotto il profilo istruttorio, con conseguente irragionevolezza della decisione adottata in carenza di adeguata verifica in ordine al venire meno dei presupposti per il mantenimento del livello di protezione adottato, da ultimo, con il provvedimento che ha preceduto la determina gravata.
Quest’ultima va, pertanto, annullata, con salvezza delle successive determinazioni che l’Amministrazione procedente potrà assumere nel rispetto del presente giudicato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e tutti gli altri soggetti citati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.