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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 11.3.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1128/2023, pubblicata il 19.09.2023,
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
78 27040 BORGO PRIOLO, con il patrocinio degli avv. ZIGRINO ANNA MARIA e
SPINATO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO MARCELLO 48
20121 MILANO presso lo Studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in ROMA, via Grezar 14, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di MILANO ed elettivamente domiciliata in via Freguglia 1 20122 MILANO presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO MILANO;
(C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, via Arenula 70, rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE dello STATO di MILANO, elettivamente domiciliato in via Freguglia 1
20122 MILANO, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di MILANO;
pagina 1 di 12 -APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1128/2023, pubblicata il
19/09/2023, in materia di “Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili”
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, per i motivi sopra esposti, riformare la sentenza n.
1128/2019, RG n. 6898/2019 del Tribunale di Pavia, pubblicata il 19 settembre 2023, e per l'effetto: Nel merito: Accogliere la domanda introduttiva della causa ed accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura d'iscrizione di ipoteca, ex art. 77 D.p.r. n. 602/1973, posta in essere dall' conclusasi con l'atto d'ipoteca oggetto Controparte_2 dell'accertamento negativo del diritto di procedere ad iscrizione ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 per l'effetto dichiarare, totalmente oppure parzialmente, la nullità e/o annullabilità dell'atto d'iscrizione d'ipoteca documento n. 07920161460000460008 Fascicolo n. 2016/1175 dell'importo di €. 53.212,99, iscritta con richiesta Prot. 2918/7919 del 07.10.2019, sui seguenti immobili: • Abitazione in Villini, Classe A07, Sez. A, Foglio 2, Particella 621, Borgo Priolo
(PV), alla Via Cappelletta n. 78; • Abitazione di tipo economico, Classe A03, Foglio 16,
Particella 198, Casteggio (PV), alla Via Mollie n. 9; • Abitazione di tipo ultrapopolare, Classe
A05, Foglio 45, Particella 2408, Sub. 17 e Sub. 28, Voghera (PV), alla Via Don Angelo Pezzani
n. 19 T. Sempre nel merito: Ordinare all'Agenzia delle Entrate–Ufficio del territorio –Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pavia, la CANCELLAZIONE dell'ipoteca legale n.
07920161460000460008 del totale importo di €. 53.212,99, iscritta con richiesta Prot.
2918/7919 del 7/10/2019 gravante sui seguenti immobili: • Abitazione in Villini, Classe A07,
Sez. A, Foglio 2, Particella 621, Borgo Priolo (PV), alla Via Cappelletta n. 78; • Abitazione di tipo economico, Classe A03, Foglio 16, Particella 198, Casteggio (PV), alla Via Mollie n. 9; •
Abitazione di tipo ultrapopolare, Classe A05, Foglio 45, Particella 2408, Sub. 17 e Sub. 28,
Voghera (PV), alla Via Don Angelo Pezzani n. 19 T. Ponendo a totale carico dell'
[...]
in p.l.r.p.t. i costi e gli oneri di cancellazione. Autorizzare il sig. Controparte_3
in ipotesi di omessa/inottemperanza dell'ordine di cancellazione Parte_1 dell'ipoteca da parte dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione, in persona del legale rappresentate pro-tempore, a procedere alla cancellazione dell'ipoteca n. pagina 2 di 12 07920161460000460008 del totale importo di €. 53.212,99, iscritta con richiesta Prot.
2918/7919 del 7/10/2019 sugli immobili: • Abitazione in Villini, Classe A07, Sez. A, Foglio 2,
Particella 621, Borgo Priolo (PV), alla Via Cappelletta n. 78; • Abitazione di tipo economico,
Classe A03, Foglio 16, Particella 198, Casteggio (PV), alla Via Mollie n. 9; • Abitazione di tipo ultrapopolare, Classe A05, Foglio 45, Particella 2408, Sub. 17 e Sub. 28, Voghera (PV), alla Via Don Angelo Pezzani n. 19 T;
ponendo a carico dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione tutte le spese, gli oneri ed eventuali compensi di professionisti;
Ordinare all'Agenzia delle
Entrate–Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, la cancellazione dell'ipoteca n. 07920161460000460008 del totale importo di €. 53.212,99, iscritta con richiesta
Prot. 2918/7919 del 7/10/2019 a favore di Agenzia delle Entrate–Riscossione sugli immobili: •
Abitazione in Villini, Classe A07, Sez. A, Foglio 2, Particella 621, Borgo Priolo (PV), alla Via
Cappelletta n. 78; • Abitazione di tipo economico, Classe A03, Foglio 16, Particella 198,
Casteggio (PV), alla Via Mollie n. 9; • Abitazione di tipo ultrapopolare, Classe A05, Foglio 45,
Particella 2408, Sub. 17 e Sub. 28, Voghera (PV), alla Via Don Angelo Pezzani n. 19 T. con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni ed in specie con la condanna al rimborso di quanto, in denegata ipotesi, il Sig. fosse costretto a versare per ritardare o bloccare la Pt_1
riscossione coattiva o altre attività dell'agente della riscossione, nonché di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge.
In via subordinata: per quanto allegato al sopra esposto motivo IV, si chiede all'Ill.ma Corte adita, quantomeno, di accertare e dichiarare la riduzione dell'iscrizione dell'ipoteca n.
07920161460000460008 Fascicolo n. 2016/1175 dell'importo totale di €. 53.212,99, richiesta con Prot. 2918/7919 del 7/10/2019 iscritta a favore di Agenzia delle Entrate–Riscossione sugli immobili oggetto di ipoteca, per l'avvenuto annullamento del credito vantato e portato dalla cartella n. 07920140002048043000. In ogni caso si chiede, per quanto sopra eccepito ed esposto, la condanna al rimborso di quanto, in denegata ipotesi, l'appellante fosse costretto a versare per ritardare o bloccare la riscossione coattiva o altre attività dell'Agente della riscossione, nonché di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge.
Vinte spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre all'Avv. Francesco
SPINATO, che fin da ora si dichiara antistatario.
Per e per : Controparte_1 Parte_2
Come da comparsa di costituzione e risposta: Voglia l'adita Corte di Appello di Milano: - In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello de quo alla luce dei suindicati motivi;
- Nel pagina 3 di 12 merito, dichiarare manifestamente infondato l'appello e confermare le statuizioni rese dalla sentenza resa dal Giudice di prime cure;
- Condannare anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 I e III comma c.p.c al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in una misura che, avuto riguardo al valore della controversia e alla non particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene giusto venga individuata complessivamente nei valori medi previsti dal D.M 55/2014.
In via istruttoria, si offrono i documenti e gli atti contenuti nel fascicolo telematico di parte di primo grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.12.2019 al e all' Parte_2 [...]
, ha proposto opposizione avverso l'atto di iscrizione Controparte_1 Parte_1
ipotecaria doc. n. 0792016146000046008, comunicato il 11.11.2019 e avente ad oggetto le seguenti cartelle: la n. 07920140002048043000 per € 3.693,60 e la n. 07920150000585502000 per € € 48.600,00 (doc. 1).
L'attore ha posto a fondamento dell'opposizione: a) la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 D.P.R. 602/1973 e della cartella n.
07920140002048043000; b) l'intervenuta decadenza dell'iscrizione ipotecaria per decorso del termine di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973; c) l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione;
d) l'illegittimità dell'atto per violazione del principio europeo di proporzionalità, essendo il valore dei beni ipotecati sproporzionato rispetto all'ammontare del credito tributario;
e) la totale assenza o illegittimità del titolo posto a base dell'iscrizione ipotecaria, essendo richiamato nell'atto di Richiesta di iscrizione ipotecaria il disposto degli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010 e non il ruolo.
Sulla base di questi rilievi, ha chiesto al Tribunale di Pavia di: dichiarare la Parte_1 nullità o annullabilità dell'atto di iscrizione ipotecaria impugnato;
ordinare ad la CP_4 cancellazione dell'ipoteca legale, a spese a suo carico;
autorizzare a Parte_1 procedere alla cancellazione dell'ipoteca, in caso di inottemperanza di con oneri e spese CP_4
a carico dell'Agente di Riscossione. In via subordinata, ha chiesto al Tribunale adito di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 77 legge 602/1973, stante la necessità di individuazione di un termine entro il quale il Fisco, successivamente alla comunicazione preventiva d'ipoteca, debba iscrivere la misura cautelare;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto la riduzione dell'ipoteca, per intervenuto annullamento del credito di cui alla cartella n.
pagina 4 di 12 07920140002048043000. In ogni caso, con condanna di al rimborso di quanto il CP_4 Pt_1
si trovasse a dover versare per bloccare o ritardare la riscossione coattiva.
In data 29.6.2020, si sono costituiti in giudizio il e l' Parte_2 [...]
, eccependo il difetto di legittimazione del e chiedendo il rigetto Controparte_1 Parte_2
delle domande attoree perché infondate.
I convenuti hanno precisato che i motivi di opposizione riguardano la validità ed efficacia dell'iscrizione ipotecaria, atto di pertinenza esclusiva di con conseguente difetto di CP_4
legittimazione del . Hanno poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Parte_2
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata ritualmente notificata in Pt_1
data 26.10.2018, tanto che il debitore si era attivato chiedendo la definizione agevolata per alcune cartelle. Anche le due cartelle poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria erano state notificate il 16.1.2015 (doc. 10) e il 12.10.2015 (doc. 11) e infatti, quanto alla cartella n.
07920150000585502000, il debitore aveva proposto querela di falso in relazione a pretesi vizi della notifica, querela dichiarata inammissibile.
Quanto alla pretesa nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 50 del D.P.R.
602/1973, i convenuti hanno rilevato l'infondatezza del motivo di opposizione, posto che l'art. 77 del citato D.P.R. richiama il primo comma e non il secondo comma dell'art. 50. L'obbligo di notifica dell'avviso di intimazione di cui al secondo comma deve quindi ritenersi riferito solo all'inizio dell'espropriazione forzata e l'iscrizione ipotecaria non è un atto di esecuzione, ma un atto prodromico. Quanto alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, i convenuti hanno precisato che è legittima l'iscrizione ipotecaria fino al doppio del valore del credito.
Con sentenza n. 1128/2023 pubblicata il 19.9.2023, il Tribunale di Pavia ha rigettato l'opposizione, rilevando la correttezza del procedimento adottato dall' Controparte_1
, la genericità dell'eccezione relativa al difetto di motivazione della cartella e la
[...] natura di semplice avvertimento, privo di conseguenze sostanziali, dell'avviso di iscrizione ipotecaria, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione relativo alla pretesa nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del disposto di cui all'art. 50 comma 2 del D.P.R.
602/1973. Il primo Giudice ha poi sottolineato la genericità del motivo di opposizione relativo a pretese violazioni di principi di diritto europeo e la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del , posto che i motivi di opposizione vertono Parte_2 su atti di pertinenza dell'Agente della Riscossione.
Con atto di citazione in appello notificato in data 11.3.2024, ha chiesto, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare l'illegittimità della procedura d'iscrizione di ipoteca e la nullità o annullabilità dell'atto di iscrizione, ordinando ad di cancellare CP_4
pagina 5 di 12 l'ipoteca o autorizzando il a cancellare l'ipoteca a spese di in caso di Pt_1 CP_4
inottemperanza della stessa. In via subordinata, l'appellante ha chiesto di dichiarare la riduzione dell'iscrizione ipotecaria, per l'intervenuto annullamento del credito portato nella cartella n.
07920140002048043000.
L'appello si fonda sui seguenti motivi:
1 Violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale valutato e affrontato
l'intervenuta decadenza dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli artt. 166 e 167
c.p.c.
2 Invalidità della sentenza per violazione (da parte di ) del termine CP_4
decadenziale. ha precisato che l'Avvocatura dello Stato si era costituita il 29.6.2020, quindi oltre il Pt_1 termine di venti giorni prima dell'udienza fissata per il 15.7.2020, con conseguente decadenza dal poter proporre eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio. e il CP_4 Parte_2
erano pertanto decaduti dalla possibilità di proporre le eccezioni meglio indicate a pag. 5 dell'atto di appello e la sentenza non avrebbe potuto fondarsi su tali eccezioni e sui documenti prodotti a sostegno delle stesse.
Il Tribunale, ciononostante, ha omesso di pronunziarsi sull'eccezione del di Pt_1
intervenuta decadenza dei convenuti dal poter proporre eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio e ha preso in esame i documenti prodotti dall'Avvocatura dello Stato. Ad avviso dell'appellante, da ciò discenderebbe l'invalidità della sentenza, per omessa pronunzia e per error in procedendo.
3. Invalidità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza di primo grado, errando, non avrebbe fatto utilizzo del principio di non contestazione, non avendo l'Avvocatura dello Stato contestato la valutazione dell'attore circa il valore degli immobili e le contestazioni relative all'assenza e illegittimità del titolo. Il Tribunale avrebbe dovuto ritenere vere le circostanze non contestate dai convenuti.
4. Invalidità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver valutato il motivo relativo al principio europeo di proporzionalità.
Ad avviso del il Tribunale avrebbe errato nel ritenere generiche le contestazioni Pt_1
relative alla violazione del principio europeo di proporzionalità, contestazioni ampiamente illustrate in ben 7 pagine di atto difensivo.
L'appellante ha sul punto precisato che non può considerarsi proporzionale un'ipoteca iscritta per soli € 48.420,00 su immobili del valore di € 334.000,00.
pagina 6 di 12
5. Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza del Tribunale di Pavia avrebbe errato nel rilevare la correttezza del procedimento di iscrizione di ipoteca adottato da Agenzia CP_1
, essendo in realtà nulla l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione
[...]
preventiva al debitore.
6. Legittimazione passiva in capo al . Parte_2
Il ha contestato infine la sentenza di primo grado, nella parte in cui essa accoglie Pt_1
l'eccezione del di difetto di legittimazione passiva. Sul punto, Parte_2
l'appellante ha rilevato che il è legittimato a resistere in giudizio, in quanto titolare Parte_2
della pretesa creditoria.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto privo dei requisiti strutturali richiesti in tema di specificità dei motivi
(essendo l'atto di appello una mera riproduzione parziale delle considerazioni svolte in primo grado, senza la proposizione di un ragionamento logico alternativo a quello della sentenza del
Tribunale) e in quanto non avente un adeguato margine di probabilità di accoglimento.
Nel merito, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato.
In primo luogo, hanno rilevato che è stata fornita prova della rituale notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e delle due cartelle poste a base dell'iscrizione e della piena conoscenza delle stesse da parte del (che aveva infatti proposto querela di falso Pt_1
relativamente alla notifica della cartella n. 07920150000585502000). In secondo luogo, hanno rilevato che il disposto del secondo comma dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 non trova applicazione all'iscrizione ipotecaria nell'ambito dell'esazione a mezzo ruoli, non essendo essa un atto di esecuzione forzata.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza dell'8.4.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Va premesso che l'appello deve ritenersi ammissibile, indicando in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione e le parti della sentenza di primo grado che si intende contestare, non risultando necessario che l'appellante predisponga un progetto alternativo di decisione (così Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U. 27199/2017, secondo cui
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
pagina 7 di 12 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Nel merito, l'appello non è fondato e deve pertanto essere respinto.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
L'appellante contesta la sentenza di primo grado per aver essa erroneamente indicato, nella parte in fatto, che i convenuti si erano costituiti il 20 giugno 2020 (anziché il 29 giugno 2020); per non aver rilevato che l'Avvocatura dello Stato, costituendosi tardivamente, era decaduta dal poter proporre eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio; per aver tenuto conto dei documenti prodotti dall'Avvocatura a sostegno delle eccezioni formulate.
I rilievi dell'appellante non sono fondati. CP_ Se è vero che le parti convenute si sono costituite in data 29.6.2020 (e non il come erroneamente indicato nella sentenza impugnata), quindi oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
(testo previgente alla cd. riforma Cartabia), va rilevato che l'Avvocatura dello Stato non ha proposto eccezioni non rilevabili d'ufficio, essendosi limitata a contestare le ragioni poste a base delle domande del negando la veridicità di quanto da questi sostenuto. Pt_1
Il ha posto a fondamento delle proprie istanze la circostanza che non avrebbe Pt_1 CP_4 notificato al debitore l'avviso preventivo di ipoteca e una delle cartelle di pagamento sottese a tale avviso e che sarebbe stato violato il disposto dell'art. 50 secondo comma del D.P.R.
602/1973.
a fronte delle domande dell'attore, ha precisato e documentato con la comparsa di CP_4
costituzione di aver ritualmente notificato sia la comunicazione preventiva di ipoteca (docc. 4
e 5) e sia le cartelle esattoriali poste a base dell'iscrizione ipotecaria, notificate l'una il
16.1.2015 e l'altra il 12.10.2015 (docc. 10 e 11).
L'allegazione di di aver regolarmente effettuato le notifiche poste a base Controparte_1 dell'iscrizione ipotecaria non costituisce un'eccezione, ma una mera difesa.
Come noto, l'eccezione di merito è l'allegazione di un fatto (nuovo) estintivo, impeditivo, modificativo del diritto di credito fatto valere dalla controparte (ad es. l'eccezione di prescrizione o l'eccezione di compensazione).
La contestazione di un fatto costitutivo della domanda della controparte, invece, è una mera difesa e non soggiace alle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
pagina 8 di 12 Nel caso di specie, la domanda svolta dal di declaratoria dell'illegittimità della Pt_1
procedura di iscrizione ipotecaria e della nullità dell'iscrizione stessa si fonda sull'asserita mancata notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e delle cartelle esattoriali, nonché sull'asserita nullità dell'iscrizione, per violazione dell'art. 50 secondo comma del D.P.R.
602/1973.
Per contrastare i fatti costitutivi di tale domanda, l'Avvocatura dello Stato non solleva eccezioni in senso stretto, posto che non allega fatti nuovi estintivi o impeditivi, ma si limita a rilevare e documentare di aver effettuato le notifiche che il sostiene non siano intervenute, Pt_1
contestando pertanto i fatti costitutivi della domanda attorea e limitandosi quindi ad una mera difesa.
In tema di notifica delle cartelle esattoriali, la Cassazione ha peraltro chiarito che la produzione dell'atto impositivo notificato, di cui è contestata dal contribuente l'avvenuta notifica, costituisce una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento della domanda e non un'eccezione in senso stretto (così Cass. ord. 14567/2021; ved. anche sentenza n. 17385/15, secondo cui viene in rilievo una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto allorquando la difesa della parte “non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore”, ma si sostanzi “in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore”).
Allo stesso modo, la difesa svolta dall'Avvocatura dello Stato per contrastare la tesi della nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del secondo comma dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973 costituisce una mera difesa, sostanziandosi in una questione di diritto e, in particolare, nell'interpretazione del citato art. 50 e del suo ambito di applicabilità.
Parimenti infondato è il rilievo dell'attore, relativo all'inammissibilità dei documenti prodotti dall'Avvocatura dello Stato con la comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, trattandosi di documenti prodotti tempestivamente, ben prima del maturare delle preclusioni istruttorie.
In definitiva, i primi due motivi di appello sono infondati, come è infondato il quinto motivo, avendo le parti convenute fornito prova della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e delle cartelle esattoriali (ved. docc. 4, 5, 10 e 11 prodotti in primo grado da . CP_4
Va peraltro rilevato che la comunicazione preventiva di ipoteca è stata notificata a mani del il 26.10.2018. Pt_1
Quanto all'art. 50 secondo comma del D.P.R. 602/1973, esso stabilisce che “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di
pagina 9 di 12 un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Secondo il tale disposizione sarebbe stata violata. Pt_1
La tesi dell'appellante è infondata.
La norma si riferisce infatti all'inizio dell'espropriazione e non può essere applicata alla procedura di iscrizione ipotecaria, non configurando tale iscrizione un atto di espropriazione.
La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19667/2014 ha infatti chiarito che
“l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 secondo comma del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il terzo motivo di appello - secondo cui la sentenza di primo grado non avrebbe considerato la mancata contestazione da parte dell'Avvocatura dello Stato: a) della valutazione del valore degli immobili data dal b) dei rilievi relativi all'assenza/illegittimità del titolo, mentre Pt_1
avrebbe dovuto considerare vere le circostanze non contestate - appare poco comprensibile e comunque è infondato.
Nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado (pag. 7), l'Avvocatura dello Stato ha fornito una propria quantificazione dell'ipotetico valore della quota di piena proprietà e nuda proprietà dei beni ipotecati facenti capo al allegando delle tabelle di valutazione e Pt_1 indicando un valore (complessivi € 114.848,00), notevolmente inferiore rispetto a quello stimato dall'attore (€ 334.000,00).
Non può pertanto ritenersi che le parti convenute non abbiano contestato la valutazione dell'attore circa il valore degli immobili.
Deve inoltre rilevarsi che il non ha fornito adeguata prova del reale valore dei beni Pt_1 ipotecati, essendosi limitato a produrre l'esito di una valutazione online, effettuata tramite il calcolatore del sito internet immobiliare.it (valutazione non attendibile, in quanto non ancorata ad un'effettiva presa visione dello stato di fatto dei beni da parte di un esperto e in quanto prescinde dalla natura del diritto - piena o nuda proprietà - e dall'entità delle quote facenti capo all'appellante).
Quanto ai rilievi del circa l'illegittimità/assenza del titolo (pag. 13 dell'atto di Pt_1 citazione), essi risultano poco comprensibili. Il lamenta l'illegittimità dell'iscrizione Pt_1
di ipoteca per inesistenza del titolo per l'iscrizione ipotecaria. Ad avviso dell'appellante, nella richiesta di iscrizione ipotecaria sarebbe richiamato, quale titolo per l'iscrizione, il disposto di pagina 10 di 12 cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010 “e non il ruolo” e da ciò deriverebbe l'inesistenza del titolo.
Il motivo è infondato.
Esaminando la richiesta di iscrizione ipotecaria sub doc. 2 attoreo emerge infatti un chiaro riferimento al ruolo, quale titolo per l'iscrizione ipotecaria, come si legge dall'estratto sotto riportato:
Quanto al quarto motivo di appello, il contesta la sentenza di primo grado per non aver Pt_1 valutato l'eccezione dell'attore relativa alla violazione del principio europeo di proporzionalità di cui all'art. 5 del TUE, secondo cui, ad avviso dell'appellante, “qualsiasi decisione assunta da una amministrazione comunitaria che possa in qualche modo incidere sulla sfera privata del cittadino, dovrà sempre essere proporzionale alle finalità per cui essa viene destinata” (pag.
7 atto di citazione in appello).
Il motivo di appello è infondato.
Va premesso che il Giudice di primo grado si è pronunziato in merito alla contestazione relativa al principio di proporzionalità (pag. 8 della sentenza), rilevando “l'assoluta genericità dei profili esposti da parte attrice”. Non è pertanto rilevabile un'omessa pronunzia, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Al di là della genericità della contestazione (non indicando l'appellante entro quali limiti un'iscrizione ipotecaria dovrebbe considerarsi proporzionata rispetto al debito), essa è comunque infondata nel merito, posto che il principio di proporzionalità di cui all'art. 5 del
Trattato dell'Unione Europea mira ad inquadrare le azioni delle istituzioni europee e a delimitare l'ambito operativo delle stesse, rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto ai poteri degli organi degli Stati membri. Tale principio prevede infatti che il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si debbano limitare a quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti.
Il richiamo a tale principio, che vuole appunto orientare l'azione delle istituzioni europee, non risulta pertinente al caso di specie, posto che il principio di proporzionalità non può diventare un parametro di valutazione dell'art. 77 1° comma del D.P.R. 602/1973.
pagina 11 di 12 Va peraltro rilevato che ha pienamente rispettato il disposto di cui al citato art. 77 CP_4
comma 1, avendo iscritto ipoteca per € 104.731,98 (ved. doc. 2), ossia per importo pari al doppio del complessivo credito posto a base dell'iscrizione.
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.
L'appellante, con la propria domanda chiede l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, che è un'attività propria dell' che non coinvolge il Controparte_6
, quale Ente titolare del credito posto a base dell'iscrizione ipotecaria. Parte_2
Ne discendo il difetto di legittimazione passiva del , Ente estraneo alla fase di Parte_2
iscrizione ipotecaria, che è fase prodromica all'esecuzione e di competenza esclusiva di CP_4
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e applicati i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione (non essendovi stata attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1128/2023, pubblicata Parte_1
il 19/09/2023, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna a rifondere alle parti convenute le spese processuali, che si Parte_1
liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario spese generali e agli oneri riflessi;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 15/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 11.3.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1128/2023, pubblicata il 19.09.2023,
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
78 27040 BORGO PRIOLO, con il patrocinio degli avv. ZIGRINO ANNA MARIA e
SPINATO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO MARCELLO 48
20121 MILANO presso lo Studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in ROMA, via Grezar 14, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di MILANO ed elettivamente domiciliata in via Freguglia 1 20122 MILANO presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO MILANO;
(C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, via Arenula 70, rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE dello STATO di MILANO, elettivamente domiciliato in via Freguglia 1
20122 MILANO, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di MILANO;
pagina 1 di 12 -APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1128/2023, pubblicata il
19/09/2023, in materia di “Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili”
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, per i motivi sopra esposti, riformare la sentenza n.
1128/2019, RG n. 6898/2019 del Tribunale di Pavia, pubblicata il 19 settembre 2023, e per l'effetto: Nel merito: Accogliere la domanda introduttiva della causa ed accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura d'iscrizione di ipoteca, ex art. 77 D.p.r. n. 602/1973, posta in essere dall' conclusasi con l'atto d'ipoteca oggetto Controparte_2 dell'accertamento negativo del diritto di procedere ad iscrizione ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 per l'effetto dichiarare, totalmente oppure parzialmente, la nullità e/o annullabilità dell'atto d'iscrizione d'ipoteca documento n. 07920161460000460008 Fascicolo n. 2016/1175 dell'importo di €. 53.212,99, iscritta con richiesta Prot. 2918/7919 del 07.10.2019, sui seguenti immobili: • Abitazione in Villini, Classe A07, Sez. A, Foglio 2, Particella 621, Borgo Priolo
(PV), alla Via Cappelletta n. 78; • Abitazione di tipo economico, Classe A03, Foglio 16,
Particella 198, Casteggio (PV), alla Via Mollie n. 9; • Abitazione di tipo ultrapopolare, Classe
A05, Foglio 45, Particella 2408, Sub. 17 e Sub. 28, Voghera (PV), alla Via Don Angelo Pezzani
n. 19 T. Sempre nel merito: Ordinare all'Agenzia delle Entrate–Ufficio del territorio –Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pavia, la CANCELLAZIONE dell'ipoteca legale n.
07920161460000460008 del totale importo di €. 53.212,99, iscritta con richiesta Prot.
2918/7919 del 7/10/2019 gravante sui seguenti immobili: • Abitazione in Villini, Classe A07,
Sez. A, Foglio 2, Particella 621, Borgo Priolo (PV), alla Via Cappelletta n. 78; • Abitazione di tipo economico, Classe A03, Foglio 16, Particella 198, Casteggio (PV), alla Via Mollie n. 9; •
Abitazione di tipo ultrapopolare, Classe A05, Foglio 45, Particella 2408, Sub. 17 e Sub. 28,
Voghera (PV), alla Via Don Angelo Pezzani n. 19 T. Ponendo a totale carico dell'
[...]
in p.l.r.p.t. i costi e gli oneri di cancellazione. Autorizzare il sig. Controparte_3
in ipotesi di omessa/inottemperanza dell'ordine di cancellazione Parte_1 dell'ipoteca da parte dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione, in persona del legale rappresentate pro-tempore, a procedere alla cancellazione dell'ipoteca n. pagina 2 di 12 07920161460000460008 del totale importo di €. 53.212,99, iscritta con richiesta Prot.
2918/7919 del 7/10/2019 sugli immobili: • Abitazione in Villini, Classe A07, Sez. A, Foglio 2,
Particella 621, Borgo Priolo (PV), alla Via Cappelletta n. 78; • Abitazione di tipo economico,
Classe A03, Foglio 16, Particella 198, Casteggio (PV), alla Via Mollie n. 9; • Abitazione di tipo ultrapopolare, Classe A05, Foglio 45, Particella 2408, Sub. 17 e Sub. 28, Voghera (PV), alla Via Don Angelo Pezzani n. 19 T;
ponendo a carico dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione tutte le spese, gli oneri ed eventuali compensi di professionisti;
Ordinare all'Agenzia delle
Entrate–Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, la cancellazione dell'ipoteca n. 07920161460000460008 del totale importo di €. 53.212,99, iscritta con richiesta
Prot. 2918/7919 del 7/10/2019 a favore di Agenzia delle Entrate–Riscossione sugli immobili: •
Abitazione in Villini, Classe A07, Sez. A, Foglio 2, Particella 621, Borgo Priolo (PV), alla Via
Cappelletta n. 78; • Abitazione di tipo economico, Classe A03, Foglio 16, Particella 198,
Casteggio (PV), alla Via Mollie n. 9; • Abitazione di tipo ultrapopolare, Classe A05, Foglio 45,
Particella 2408, Sub. 17 e Sub. 28, Voghera (PV), alla Via Don Angelo Pezzani n. 19 T. con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni ed in specie con la condanna al rimborso di quanto, in denegata ipotesi, il Sig. fosse costretto a versare per ritardare o bloccare la Pt_1
riscossione coattiva o altre attività dell'agente della riscossione, nonché di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge.
In via subordinata: per quanto allegato al sopra esposto motivo IV, si chiede all'Ill.ma Corte adita, quantomeno, di accertare e dichiarare la riduzione dell'iscrizione dell'ipoteca n.
07920161460000460008 Fascicolo n. 2016/1175 dell'importo totale di €. 53.212,99, richiesta con Prot. 2918/7919 del 7/10/2019 iscritta a favore di Agenzia delle Entrate–Riscossione sugli immobili oggetto di ipoteca, per l'avvenuto annullamento del credito vantato e portato dalla cartella n. 07920140002048043000. In ogni caso si chiede, per quanto sopra eccepito ed esposto, la condanna al rimborso di quanto, in denegata ipotesi, l'appellante fosse costretto a versare per ritardare o bloccare la riscossione coattiva o altre attività dell'Agente della riscossione, nonché di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge.
Vinte spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre all'Avv. Francesco
SPINATO, che fin da ora si dichiara antistatario.
Per e per : Controparte_1 Parte_2
Come da comparsa di costituzione e risposta: Voglia l'adita Corte di Appello di Milano: - In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello de quo alla luce dei suindicati motivi;
- Nel pagina 3 di 12 merito, dichiarare manifestamente infondato l'appello e confermare le statuizioni rese dalla sentenza resa dal Giudice di prime cure;
- Condannare anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 I e III comma c.p.c al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in una misura che, avuto riguardo al valore della controversia e alla non particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene giusto venga individuata complessivamente nei valori medi previsti dal D.M 55/2014.
In via istruttoria, si offrono i documenti e gli atti contenuti nel fascicolo telematico di parte di primo grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.12.2019 al e all' Parte_2 [...]
, ha proposto opposizione avverso l'atto di iscrizione Controparte_1 Parte_1
ipotecaria doc. n. 0792016146000046008, comunicato il 11.11.2019 e avente ad oggetto le seguenti cartelle: la n. 07920140002048043000 per € 3.693,60 e la n. 07920150000585502000 per € € 48.600,00 (doc. 1).
L'attore ha posto a fondamento dell'opposizione: a) la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 D.P.R. 602/1973 e della cartella n.
07920140002048043000; b) l'intervenuta decadenza dell'iscrizione ipotecaria per decorso del termine di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973; c) l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione;
d) l'illegittimità dell'atto per violazione del principio europeo di proporzionalità, essendo il valore dei beni ipotecati sproporzionato rispetto all'ammontare del credito tributario;
e) la totale assenza o illegittimità del titolo posto a base dell'iscrizione ipotecaria, essendo richiamato nell'atto di Richiesta di iscrizione ipotecaria il disposto degli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010 e non il ruolo.
Sulla base di questi rilievi, ha chiesto al Tribunale di Pavia di: dichiarare la Parte_1 nullità o annullabilità dell'atto di iscrizione ipotecaria impugnato;
ordinare ad la CP_4 cancellazione dell'ipoteca legale, a spese a suo carico;
autorizzare a Parte_1 procedere alla cancellazione dell'ipoteca, in caso di inottemperanza di con oneri e spese CP_4
a carico dell'Agente di Riscossione. In via subordinata, ha chiesto al Tribunale adito di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 77 legge 602/1973, stante la necessità di individuazione di un termine entro il quale il Fisco, successivamente alla comunicazione preventiva d'ipoteca, debba iscrivere la misura cautelare;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto la riduzione dell'ipoteca, per intervenuto annullamento del credito di cui alla cartella n.
pagina 4 di 12 07920140002048043000. In ogni caso, con condanna di al rimborso di quanto il CP_4 Pt_1
si trovasse a dover versare per bloccare o ritardare la riscossione coattiva.
In data 29.6.2020, si sono costituiti in giudizio il e l' Parte_2 [...]
, eccependo il difetto di legittimazione del e chiedendo il rigetto Controparte_1 Parte_2
delle domande attoree perché infondate.
I convenuti hanno precisato che i motivi di opposizione riguardano la validità ed efficacia dell'iscrizione ipotecaria, atto di pertinenza esclusiva di con conseguente difetto di CP_4
legittimazione del . Hanno poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Parte_2
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata ritualmente notificata in Pt_1
data 26.10.2018, tanto che il debitore si era attivato chiedendo la definizione agevolata per alcune cartelle. Anche le due cartelle poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria erano state notificate il 16.1.2015 (doc. 10) e il 12.10.2015 (doc. 11) e infatti, quanto alla cartella n.
07920150000585502000, il debitore aveva proposto querela di falso in relazione a pretesi vizi della notifica, querela dichiarata inammissibile.
Quanto alla pretesa nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 50 del D.P.R.
602/1973, i convenuti hanno rilevato l'infondatezza del motivo di opposizione, posto che l'art. 77 del citato D.P.R. richiama il primo comma e non il secondo comma dell'art. 50. L'obbligo di notifica dell'avviso di intimazione di cui al secondo comma deve quindi ritenersi riferito solo all'inizio dell'espropriazione forzata e l'iscrizione ipotecaria non è un atto di esecuzione, ma un atto prodromico. Quanto alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, i convenuti hanno precisato che è legittima l'iscrizione ipotecaria fino al doppio del valore del credito.
Con sentenza n. 1128/2023 pubblicata il 19.9.2023, il Tribunale di Pavia ha rigettato l'opposizione, rilevando la correttezza del procedimento adottato dall' Controparte_1
, la genericità dell'eccezione relativa al difetto di motivazione della cartella e la
[...] natura di semplice avvertimento, privo di conseguenze sostanziali, dell'avviso di iscrizione ipotecaria, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione relativo alla pretesa nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del disposto di cui all'art. 50 comma 2 del D.P.R.
602/1973. Il primo Giudice ha poi sottolineato la genericità del motivo di opposizione relativo a pretese violazioni di principi di diritto europeo e la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del , posto che i motivi di opposizione vertono Parte_2 su atti di pertinenza dell'Agente della Riscossione.
Con atto di citazione in appello notificato in data 11.3.2024, ha chiesto, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare l'illegittimità della procedura d'iscrizione di ipoteca e la nullità o annullabilità dell'atto di iscrizione, ordinando ad di cancellare CP_4
pagina 5 di 12 l'ipoteca o autorizzando il a cancellare l'ipoteca a spese di in caso di Pt_1 CP_4
inottemperanza della stessa. In via subordinata, l'appellante ha chiesto di dichiarare la riduzione dell'iscrizione ipotecaria, per l'intervenuto annullamento del credito portato nella cartella n.
07920140002048043000.
L'appello si fonda sui seguenti motivi:
1 Violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale valutato e affrontato
l'intervenuta decadenza dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli artt. 166 e 167
c.p.c.
2 Invalidità della sentenza per violazione (da parte di ) del termine CP_4
decadenziale. ha precisato che l'Avvocatura dello Stato si era costituita il 29.6.2020, quindi oltre il Pt_1 termine di venti giorni prima dell'udienza fissata per il 15.7.2020, con conseguente decadenza dal poter proporre eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio. e il CP_4 Parte_2
erano pertanto decaduti dalla possibilità di proporre le eccezioni meglio indicate a pag. 5 dell'atto di appello e la sentenza non avrebbe potuto fondarsi su tali eccezioni e sui documenti prodotti a sostegno delle stesse.
Il Tribunale, ciononostante, ha omesso di pronunziarsi sull'eccezione del di Pt_1
intervenuta decadenza dei convenuti dal poter proporre eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio e ha preso in esame i documenti prodotti dall'Avvocatura dello Stato. Ad avviso dell'appellante, da ciò discenderebbe l'invalidità della sentenza, per omessa pronunzia e per error in procedendo.
3. Invalidità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza di primo grado, errando, non avrebbe fatto utilizzo del principio di non contestazione, non avendo l'Avvocatura dello Stato contestato la valutazione dell'attore circa il valore degli immobili e le contestazioni relative all'assenza e illegittimità del titolo. Il Tribunale avrebbe dovuto ritenere vere le circostanze non contestate dai convenuti.
4. Invalidità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver valutato il motivo relativo al principio europeo di proporzionalità.
Ad avviso del il Tribunale avrebbe errato nel ritenere generiche le contestazioni Pt_1
relative alla violazione del principio europeo di proporzionalità, contestazioni ampiamente illustrate in ben 7 pagine di atto difensivo.
L'appellante ha sul punto precisato che non può considerarsi proporzionale un'ipoteca iscritta per soli € 48.420,00 su immobili del valore di € 334.000,00.
pagina 6 di 12
5. Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza del Tribunale di Pavia avrebbe errato nel rilevare la correttezza del procedimento di iscrizione di ipoteca adottato da Agenzia CP_1
, essendo in realtà nulla l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione
[...]
preventiva al debitore.
6. Legittimazione passiva in capo al . Parte_2
Il ha contestato infine la sentenza di primo grado, nella parte in cui essa accoglie Pt_1
l'eccezione del di difetto di legittimazione passiva. Sul punto, Parte_2
l'appellante ha rilevato che il è legittimato a resistere in giudizio, in quanto titolare Parte_2
della pretesa creditoria.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto privo dei requisiti strutturali richiesti in tema di specificità dei motivi
(essendo l'atto di appello una mera riproduzione parziale delle considerazioni svolte in primo grado, senza la proposizione di un ragionamento logico alternativo a quello della sentenza del
Tribunale) e in quanto non avente un adeguato margine di probabilità di accoglimento.
Nel merito, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato.
In primo luogo, hanno rilevato che è stata fornita prova della rituale notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e delle due cartelle poste a base dell'iscrizione e della piena conoscenza delle stesse da parte del (che aveva infatti proposto querela di falso Pt_1
relativamente alla notifica della cartella n. 07920150000585502000). In secondo luogo, hanno rilevato che il disposto del secondo comma dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 non trova applicazione all'iscrizione ipotecaria nell'ambito dell'esazione a mezzo ruoli, non essendo essa un atto di esecuzione forzata.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza dell'8.4.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Va premesso che l'appello deve ritenersi ammissibile, indicando in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione e le parti della sentenza di primo grado che si intende contestare, non risultando necessario che l'appellante predisponga un progetto alternativo di decisione (così Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U. 27199/2017, secondo cui
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
pagina 7 di 12 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Nel merito, l'appello non è fondato e deve pertanto essere respinto.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
L'appellante contesta la sentenza di primo grado per aver essa erroneamente indicato, nella parte in fatto, che i convenuti si erano costituiti il 20 giugno 2020 (anziché il 29 giugno 2020); per non aver rilevato che l'Avvocatura dello Stato, costituendosi tardivamente, era decaduta dal poter proporre eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio; per aver tenuto conto dei documenti prodotti dall'Avvocatura a sostegno delle eccezioni formulate.
I rilievi dell'appellante non sono fondati. CP_ Se è vero che le parti convenute si sono costituite in data 29.6.2020 (e non il come erroneamente indicato nella sentenza impugnata), quindi oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
(testo previgente alla cd. riforma Cartabia), va rilevato che l'Avvocatura dello Stato non ha proposto eccezioni non rilevabili d'ufficio, essendosi limitata a contestare le ragioni poste a base delle domande del negando la veridicità di quanto da questi sostenuto. Pt_1
Il ha posto a fondamento delle proprie istanze la circostanza che non avrebbe Pt_1 CP_4 notificato al debitore l'avviso preventivo di ipoteca e una delle cartelle di pagamento sottese a tale avviso e che sarebbe stato violato il disposto dell'art. 50 secondo comma del D.P.R.
602/1973.
a fronte delle domande dell'attore, ha precisato e documentato con la comparsa di CP_4
costituzione di aver ritualmente notificato sia la comunicazione preventiva di ipoteca (docc. 4
e 5) e sia le cartelle esattoriali poste a base dell'iscrizione ipotecaria, notificate l'una il
16.1.2015 e l'altra il 12.10.2015 (docc. 10 e 11).
L'allegazione di di aver regolarmente effettuato le notifiche poste a base Controparte_1 dell'iscrizione ipotecaria non costituisce un'eccezione, ma una mera difesa.
Come noto, l'eccezione di merito è l'allegazione di un fatto (nuovo) estintivo, impeditivo, modificativo del diritto di credito fatto valere dalla controparte (ad es. l'eccezione di prescrizione o l'eccezione di compensazione).
La contestazione di un fatto costitutivo della domanda della controparte, invece, è una mera difesa e non soggiace alle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
pagina 8 di 12 Nel caso di specie, la domanda svolta dal di declaratoria dell'illegittimità della Pt_1
procedura di iscrizione ipotecaria e della nullità dell'iscrizione stessa si fonda sull'asserita mancata notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e delle cartelle esattoriali, nonché sull'asserita nullità dell'iscrizione, per violazione dell'art. 50 secondo comma del D.P.R.
602/1973.
Per contrastare i fatti costitutivi di tale domanda, l'Avvocatura dello Stato non solleva eccezioni in senso stretto, posto che non allega fatti nuovi estintivi o impeditivi, ma si limita a rilevare e documentare di aver effettuato le notifiche che il sostiene non siano intervenute, Pt_1
contestando pertanto i fatti costitutivi della domanda attorea e limitandosi quindi ad una mera difesa.
In tema di notifica delle cartelle esattoriali, la Cassazione ha peraltro chiarito che la produzione dell'atto impositivo notificato, di cui è contestata dal contribuente l'avvenuta notifica, costituisce una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento della domanda e non un'eccezione in senso stretto (così Cass. ord. 14567/2021; ved. anche sentenza n. 17385/15, secondo cui viene in rilievo una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto allorquando la difesa della parte “non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore”, ma si sostanzi “in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore”).
Allo stesso modo, la difesa svolta dall'Avvocatura dello Stato per contrastare la tesi della nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del secondo comma dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973 costituisce una mera difesa, sostanziandosi in una questione di diritto e, in particolare, nell'interpretazione del citato art. 50 e del suo ambito di applicabilità.
Parimenti infondato è il rilievo dell'attore, relativo all'inammissibilità dei documenti prodotti dall'Avvocatura dello Stato con la comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, trattandosi di documenti prodotti tempestivamente, ben prima del maturare delle preclusioni istruttorie.
In definitiva, i primi due motivi di appello sono infondati, come è infondato il quinto motivo, avendo le parti convenute fornito prova della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e delle cartelle esattoriali (ved. docc. 4, 5, 10 e 11 prodotti in primo grado da . CP_4
Va peraltro rilevato che la comunicazione preventiva di ipoteca è stata notificata a mani del il 26.10.2018. Pt_1
Quanto all'art. 50 secondo comma del D.P.R. 602/1973, esso stabilisce che “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di
pagina 9 di 12 un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Secondo il tale disposizione sarebbe stata violata. Pt_1
La tesi dell'appellante è infondata.
La norma si riferisce infatti all'inizio dell'espropriazione e non può essere applicata alla procedura di iscrizione ipotecaria, non configurando tale iscrizione un atto di espropriazione.
La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19667/2014 ha infatti chiarito che
“l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 secondo comma del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il terzo motivo di appello - secondo cui la sentenza di primo grado non avrebbe considerato la mancata contestazione da parte dell'Avvocatura dello Stato: a) della valutazione del valore degli immobili data dal b) dei rilievi relativi all'assenza/illegittimità del titolo, mentre Pt_1
avrebbe dovuto considerare vere le circostanze non contestate - appare poco comprensibile e comunque è infondato.
Nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado (pag. 7), l'Avvocatura dello Stato ha fornito una propria quantificazione dell'ipotetico valore della quota di piena proprietà e nuda proprietà dei beni ipotecati facenti capo al allegando delle tabelle di valutazione e Pt_1 indicando un valore (complessivi € 114.848,00), notevolmente inferiore rispetto a quello stimato dall'attore (€ 334.000,00).
Non può pertanto ritenersi che le parti convenute non abbiano contestato la valutazione dell'attore circa il valore degli immobili.
Deve inoltre rilevarsi che il non ha fornito adeguata prova del reale valore dei beni Pt_1 ipotecati, essendosi limitato a produrre l'esito di una valutazione online, effettuata tramite il calcolatore del sito internet immobiliare.it (valutazione non attendibile, in quanto non ancorata ad un'effettiva presa visione dello stato di fatto dei beni da parte di un esperto e in quanto prescinde dalla natura del diritto - piena o nuda proprietà - e dall'entità delle quote facenti capo all'appellante).
Quanto ai rilievi del circa l'illegittimità/assenza del titolo (pag. 13 dell'atto di Pt_1 citazione), essi risultano poco comprensibili. Il lamenta l'illegittimità dell'iscrizione Pt_1
di ipoteca per inesistenza del titolo per l'iscrizione ipotecaria. Ad avviso dell'appellante, nella richiesta di iscrizione ipotecaria sarebbe richiamato, quale titolo per l'iscrizione, il disposto di pagina 10 di 12 cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010 “e non il ruolo” e da ciò deriverebbe l'inesistenza del titolo.
Il motivo è infondato.
Esaminando la richiesta di iscrizione ipotecaria sub doc. 2 attoreo emerge infatti un chiaro riferimento al ruolo, quale titolo per l'iscrizione ipotecaria, come si legge dall'estratto sotto riportato:
Quanto al quarto motivo di appello, il contesta la sentenza di primo grado per non aver Pt_1 valutato l'eccezione dell'attore relativa alla violazione del principio europeo di proporzionalità di cui all'art. 5 del TUE, secondo cui, ad avviso dell'appellante, “qualsiasi decisione assunta da una amministrazione comunitaria che possa in qualche modo incidere sulla sfera privata del cittadino, dovrà sempre essere proporzionale alle finalità per cui essa viene destinata” (pag.
7 atto di citazione in appello).
Il motivo di appello è infondato.
Va premesso che il Giudice di primo grado si è pronunziato in merito alla contestazione relativa al principio di proporzionalità (pag. 8 della sentenza), rilevando “l'assoluta genericità dei profili esposti da parte attrice”. Non è pertanto rilevabile un'omessa pronunzia, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Al di là della genericità della contestazione (non indicando l'appellante entro quali limiti un'iscrizione ipotecaria dovrebbe considerarsi proporzionata rispetto al debito), essa è comunque infondata nel merito, posto che il principio di proporzionalità di cui all'art. 5 del
Trattato dell'Unione Europea mira ad inquadrare le azioni delle istituzioni europee e a delimitare l'ambito operativo delle stesse, rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto ai poteri degli organi degli Stati membri. Tale principio prevede infatti che il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si debbano limitare a quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti.
Il richiamo a tale principio, che vuole appunto orientare l'azione delle istituzioni europee, non risulta pertinente al caso di specie, posto che il principio di proporzionalità non può diventare un parametro di valutazione dell'art. 77 1° comma del D.P.R. 602/1973.
pagina 11 di 12 Va peraltro rilevato che ha pienamente rispettato il disposto di cui al citato art. 77 CP_4
comma 1, avendo iscritto ipoteca per € 104.731,98 (ved. doc. 2), ossia per importo pari al doppio del complessivo credito posto a base dell'iscrizione.
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.
L'appellante, con la propria domanda chiede l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, che è un'attività propria dell' che non coinvolge il Controparte_6
, quale Ente titolare del credito posto a base dell'iscrizione ipotecaria. Parte_2
Ne discendo il difetto di legittimazione passiva del , Ente estraneo alla fase di Parte_2
iscrizione ipotecaria, che è fase prodromica all'esecuzione e di competenza esclusiva di CP_4
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e applicati i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione (non essendovi stata attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1128/2023, pubblicata Parte_1
il 19/09/2023, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna a rifondere alle parti convenute le spese processuali, che si Parte_1
liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario spese generali e agli oneri riflessi;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 15/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
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