TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1104/2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Salvatore Carpino del Foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata in atti
OPPONENTE contro
p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca de Lima Souza del Foro di Napoli, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 165/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 24-26.01.2021 (R.G.
n. 92/2021), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di CP_1
la somma di €. 13.923,65, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
[...]
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa acquisizione del fascicolo della fase monitoria, dire e ritenere che nulla è oggi dovuto dall'odierno opponente alla come Controparte_1 sopra rappresentata e difesa, stante l'avvenuto integrale pagamento transattivo, a saldo e stralcio, in adempimento dell'accordo sottoscritto in data 3/12/2020 e per l'effetto revocare, in ogni sua parte, l'opposto decreto ingiuntivo.
Con le spese, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, e salvo ogni altro diritto”.
pagina 1 di 4
Parte opposta:
“in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 165 del 26.1.2020 (RG
92/2021) ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito:
- rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 165 del 26.1.2020 (RG 92/2021);
- accertata la malafede o colpa grave dell'opponente, condannare lo stesso per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c. e al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 165/2021, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 24-26.01.2021 (proc. n. 92/2021 R.G.), su ricorso di per il pagamento della complessiva somma di €. Controparte_1
13.923,65, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio complessivamente dovuto in forza del contratto di prestito personale n. 6775976 (matrice documento
1182105), stipulato il 13.06.2008, con la società finanziaria Compass S.p.a..
L'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva, con unico motivo di opposizione, che nulla era dovuto da questi alla opposta creditrice stante l'avvenuto regolare e tempestivo pagamento di quanto transattivamente richiesto e concordato dalle parti con accordo del 3.12.2020. L'opponente chiedeva pertanto che venisse accertato l'avvenuto integrale pagamento transattivo e dichiarata la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, invocava in via preliminare la concessione della provvisoria Controparte_1 esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome infondata in diritto e non provata in fatto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14.07.2021, ad un sommario esame della documentazione in atti, il G.I. riteneva di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti. Successivamente, dopo la formulazione delle istanze istruttorie e l'escussione della prova testimoniale, la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle note conclusive e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad pagina 2 di 4 accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019).
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019,
18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).
Orbene, nella fattispecie per cui è causa si evidenzia che l'opponente non ha in alcun modo contestato nei propri scritti difensivi la sottoscrizione del contratto di finanziamento, l'erogazione dello stesso e l'inadempienza rispetto al pagamento delle rate, nonché le varie cessioni del credito;
circostanze che devono pertanto ritenersi pacifiche e non bisognose di prova.
L'opponente ha esplicitamente confermato di aver richiesto ed ottenuto da Compass S.p.a. la concessione di un prestito personale alla data del 13.06.2008, dell'importo di €. 14.733,30, da rimborsarsi mediante il pagamento a mezzo di n. 54 rate di €. 388,34 ciascuna, e di aver provveduto ad una restituzione parziale del debito, con un residuo riconosciuto che ammontava ad €. 4.204,36, senza nulla argomentare sulla differenza di importo dell'ingiunzione di pagamento. L'opponente non ha altresì contestato la cessione del credito oggetto di opposizione di Compass S.p.a. a Controparte_2 divenuta successivamente e poi denominata nonché Controparte_3 Controparte_4
l'ulteriore cessione a la quale cedeva, a sua volta, il predetto credito a Controparte_5 Controparte_6 che in ultimo cedeva a Controparte_1
L'opponente si limita ad eccepire l'avvenuta estinzione dell'obbligazione a seguito di un intervenuto accordo transattivo, senza fornire adeguata prova nel corso del giudizio in ordine al fatto estintivo. Nello specifico l'opponente sostiene che in data 3.12.2020 a mezzo di un proprio Controparte_6 incaricato, tale , formulava al debitore la proposta transattiva n. 719429 del residuo debito Persona_1 ammontante ad €. 4.204,36, con il pagamento a saldo e stralcio della somma di €. 1.000,00 da versarsi in tre rate. A supporto di quanto riportato l'opponente produce la proposta di pagamento e l'accettazione della transazione del 23.12.2020 facente riferimento ad un contratto n. 2101625215, nonché comunicazione del 16.02.2021 di avvenuto incasso della somma concordata e la dichiarazione di liberatoria sempre con riferimento al contratto n. 2101625215. Detti documenti, ancorché recanti il nominativo , il suo codice personale cliente n. 2914618 (da distinguere dal numero di Parte_1 contratto del singolo finanziamento) ed il riferimento ad un credito derivante dalla cedente
[...]
indicano la definizione transattiva della posizione debitoria relativa al contratto n. Controparte_4
2101625215; non risulta però alcun collegamento con il contratto di prestito personale n. 6775976 del 13.06.2008 relativo al credito per cui è causa. Tra l'altro, la pendenza di più contratti di finanziamento in capo al nominativo dell'opponente risulta provata documentalmente dallo stesso contratto n. 6775976 in quanto l'importo finanziato con il prestito era in parte destinato all'estinzione anticipata di un precedente finanziamento n. 4667848 liquidato il 23.02.2005. Inoltre, in seno alla quietanza liberatoria prodotta dall'opponente, viene testualmente ed espressamente precisato che “La presente quietanza viene rilasciata esclusivamente per quanto attiene alla pratica indicata in oggetto (…)”, e quindi con riferimento al contratto n. 2101625215.
Non appare sufficiente, ai fini della prova dell'estinzione del debito in questione, l'escussione del teste pagina 3 di 4 all'udienza del 31.05.2023: Per_1
“….Adr a chiarimento se la transazione si riferisce o meno al contratto Compass con numeri 6775976 e 1182105; se il numero 6775976 sia divenuto 2101625215 nel passaggio da Compass a
[...]
; adr: posso solo dire che nel contratto originario, nei dieci anni di lavorazione come CP_4 cessione e recupero credito, il numero di contratto può cambiare più volte;
è anche successo che uno stralcio in più soluzioni, quando si dilaziona lo stralcio, sfugga nei successivi passaggi di cessione del credito;
il credito cioè può essere ceduto anche se lo stralcio (cioè la transazione in più soluzioni, in tre soluzioni in questo caso) è in corso, e quindi in teoria non potrebbe essere ceduto perché vi sono pagamenti in corso per definire una transazione”.
Dalle dichiarazioni del teste non si è potuto chiarire se la transazione in atti si possa riferire al contratto
Compass con numeri 6775976 (o 1182105) e se il contratto n. 6775976 sia successivamente divenuto
2101625215 nel passaggio da Compass S.p.a. a anzi la nota Controparte_4 CP_3 dell'8.6.2010, ad appena due anni dal finanziamento contestato, ha come oggetto Compass Spa contratto n. 2101625215, quindi un contratto Compass diverso da quello azionato (nella nota in questione la dichiara di agire per conto della mandante Compass, quindi non può nutrirsi CP_3 dubbio che si tratta di una numerazione riferita ad un contratto stipulato dalla Compass).
Infine, agli atti vi è traccia di documenti di con riferimenti al contratto n. 6775976 e CP_5 corrispondenza di importi, sia nella comunicazione di cessione del 7.06.2016 che nell'estratto conto certificato del 30.06.2018, che portano ad escludere collegamenti con il contratto n. 2101625215 (vedi rispettivamente docc. n. 9 e 11 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta).
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione non può trovare accoglimento per mancata prova dell'eccezione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1104/2021: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 165/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 24- 26.01.2021 (proc. n. 92/2021 R.G.), che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_1 nell'importo di €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 04/02/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1104/2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Salvatore Carpino del Foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata in atti
OPPONENTE contro
p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca de Lima Souza del Foro di Napoli, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 165/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 24-26.01.2021 (R.G.
n. 92/2021), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di CP_1
la somma di €. 13.923,65, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
[...]
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa acquisizione del fascicolo della fase monitoria, dire e ritenere che nulla è oggi dovuto dall'odierno opponente alla come Controparte_1 sopra rappresentata e difesa, stante l'avvenuto integrale pagamento transattivo, a saldo e stralcio, in adempimento dell'accordo sottoscritto in data 3/12/2020 e per l'effetto revocare, in ogni sua parte, l'opposto decreto ingiuntivo.
Con le spese, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, e salvo ogni altro diritto”.
pagina 1 di 4
Parte opposta:
“in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 165 del 26.1.2020 (RG
92/2021) ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito:
- rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 165 del 26.1.2020 (RG 92/2021);
- accertata la malafede o colpa grave dell'opponente, condannare lo stesso per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c. e al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 165/2021, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 24-26.01.2021 (proc. n. 92/2021 R.G.), su ricorso di per il pagamento della complessiva somma di €. Controparte_1
13.923,65, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio complessivamente dovuto in forza del contratto di prestito personale n. 6775976 (matrice documento
1182105), stipulato il 13.06.2008, con la società finanziaria Compass S.p.a..
L'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva, con unico motivo di opposizione, che nulla era dovuto da questi alla opposta creditrice stante l'avvenuto regolare e tempestivo pagamento di quanto transattivamente richiesto e concordato dalle parti con accordo del 3.12.2020. L'opponente chiedeva pertanto che venisse accertato l'avvenuto integrale pagamento transattivo e dichiarata la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, invocava in via preliminare la concessione della provvisoria Controparte_1 esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome infondata in diritto e non provata in fatto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14.07.2021, ad un sommario esame della documentazione in atti, il G.I. riteneva di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti. Successivamente, dopo la formulazione delle istanze istruttorie e l'escussione della prova testimoniale, la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle note conclusive e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad pagina 2 di 4 accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019).
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019,
18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).
Orbene, nella fattispecie per cui è causa si evidenzia che l'opponente non ha in alcun modo contestato nei propri scritti difensivi la sottoscrizione del contratto di finanziamento, l'erogazione dello stesso e l'inadempienza rispetto al pagamento delle rate, nonché le varie cessioni del credito;
circostanze che devono pertanto ritenersi pacifiche e non bisognose di prova.
L'opponente ha esplicitamente confermato di aver richiesto ed ottenuto da Compass S.p.a. la concessione di un prestito personale alla data del 13.06.2008, dell'importo di €. 14.733,30, da rimborsarsi mediante il pagamento a mezzo di n. 54 rate di €. 388,34 ciascuna, e di aver provveduto ad una restituzione parziale del debito, con un residuo riconosciuto che ammontava ad €. 4.204,36, senza nulla argomentare sulla differenza di importo dell'ingiunzione di pagamento. L'opponente non ha altresì contestato la cessione del credito oggetto di opposizione di Compass S.p.a. a Controparte_2 divenuta successivamente e poi denominata nonché Controparte_3 Controparte_4
l'ulteriore cessione a la quale cedeva, a sua volta, il predetto credito a Controparte_5 Controparte_6 che in ultimo cedeva a Controparte_1
L'opponente si limita ad eccepire l'avvenuta estinzione dell'obbligazione a seguito di un intervenuto accordo transattivo, senza fornire adeguata prova nel corso del giudizio in ordine al fatto estintivo. Nello specifico l'opponente sostiene che in data 3.12.2020 a mezzo di un proprio Controparte_6 incaricato, tale , formulava al debitore la proposta transattiva n. 719429 del residuo debito Persona_1 ammontante ad €. 4.204,36, con il pagamento a saldo e stralcio della somma di €. 1.000,00 da versarsi in tre rate. A supporto di quanto riportato l'opponente produce la proposta di pagamento e l'accettazione della transazione del 23.12.2020 facente riferimento ad un contratto n. 2101625215, nonché comunicazione del 16.02.2021 di avvenuto incasso della somma concordata e la dichiarazione di liberatoria sempre con riferimento al contratto n. 2101625215. Detti documenti, ancorché recanti il nominativo , il suo codice personale cliente n. 2914618 (da distinguere dal numero di Parte_1 contratto del singolo finanziamento) ed il riferimento ad un credito derivante dalla cedente
[...]
indicano la definizione transattiva della posizione debitoria relativa al contratto n. Controparte_4
2101625215; non risulta però alcun collegamento con il contratto di prestito personale n. 6775976 del 13.06.2008 relativo al credito per cui è causa. Tra l'altro, la pendenza di più contratti di finanziamento in capo al nominativo dell'opponente risulta provata documentalmente dallo stesso contratto n. 6775976 in quanto l'importo finanziato con il prestito era in parte destinato all'estinzione anticipata di un precedente finanziamento n. 4667848 liquidato il 23.02.2005. Inoltre, in seno alla quietanza liberatoria prodotta dall'opponente, viene testualmente ed espressamente precisato che “La presente quietanza viene rilasciata esclusivamente per quanto attiene alla pratica indicata in oggetto (…)”, e quindi con riferimento al contratto n. 2101625215.
Non appare sufficiente, ai fini della prova dell'estinzione del debito in questione, l'escussione del teste pagina 3 di 4 all'udienza del 31.05.2023: Per_1
“….Adr a chiarimento se la transazione si riferisce o meno al contratto Compass con numeri 6775976 e 1182105; se il numero 6775976 sia divenuto 2101625215 nel passaggio da Compass a
[...]
; adr: posso solo dire che nel contratto originario, nei dieci anni di lavorazione come CP_4 cessione e recupero credito, il numero di contratto può cambiare più volte;
è anche successo che uno stralcio in più soluzioni, quando si dilaziona lo stralcio, sfugga nei successivi passaggi di cessione del credito;
il credito cioè può essere ceduto anche se lo stralcio (cioè la transazione in più soluzioni, in tre soluzioni in questo caso) è in corso, e quindi in teoria non potrebbe essere ceduto perché vi sono pagamenti in corso per definire una transazione”.
Dalle dichiarazioni del teste non si è potuto chiarire se la transazione in atti si possa riferire al contratto
Compass con numeri 6775976 (o 1182105) e se il contratto n. 6775976 sia successivamente divenuto
2101625215 nel passaggio da Compass S.p.a. a anzi la nota Controparte_4 CP_3 dell'8.6.2010, ad appena due anni dal finanziamento contestato, ha come oggetto Compass Spa contratto n. 2101625215, quindi un contratto Compass diverso da quello azionato (nella nota in questione la dichiara di agire per conto della mandante Compass, quindi non può nutrirsi CP_3 dubbio che si tratta di una numerazione riferita ad un contratto stipulato dalla Compass).
Infine, agli atti vi è traccia di documenti di con riferimenti al contratto n. 6775976 e CP_5 corrispondenza di importi, sia nella comunicazione di cessione del 7.06.2016 che nell'estratto conto certificato del 30.06.2018, che portano ad escludere collegamenti con il contratto n. 2101625215 (vedi rispettivamente docc. n. 9 e 11 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta).
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione non può trovare accoglimento per mancata prova dell'eccezione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1104/2021: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 165/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 24- 26.01.2021 (proc. n. 92/2021 R.G.), che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida Controparte_1 nell'importo di €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 04/02/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4