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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6614 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: GO IO ON TO Presidente Giovanna GIANI' Consigliere rel. Elena GELATO Consigliere
all'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1496 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 16/04/2025, vertente TRA quale erede di con l'Avv. Augusto Parte_1 Parte_2
Manni APPELLANTE E
con gli Avv.ti Domenico Naccari e Avv. Marco Saverio CP_1
Montanari APPELLATA Nonche'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1027/2019 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il 19.08.2019
CONCLUSIONI: Per l'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma adita, in riforma della sentenza n. 1027/2019, pubblicata il 19.08.2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Giudice dott.ssa Maria Luisa Messa a definizione del procedimento nrg 300412/2013, non notificata, in questa sede impugnata, previo ogni opportuno accertamento in merito ed in rito: (i) disporre la rimessione della causa al primo giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c. al fine di assicurare il pieno doppio grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (ii) nel merito riformare la statuizione nel merito e, per l'effetto, in accoglimento della domanda giudiziale formulata
1 dalla Sig.ra nel primo grado di giudizio, accertare e Parte_2 dichiarare che la firma apposta al mandato alle liti in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio N.R.G. 76/07 avanti il Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di Palestrina, è apocrifa in quanto non è stata apposta dalla Sig.ra (iii) per l'effetto dichiarare la Parte_2 conseguente sentenza n. 323/07 annullabile/nulla e, comunque, priva di efficacia nei confronti della Sig.ra (iv) con il favore Parte_2 delle spese, competenze ed onorari di causa da liquidare in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Per l'appellata CP_1
“nel riportarsi integralmente alla comparsa di costituzione ed alle note conclusive del 17.4.2024. precisa le proprie conclusioni insistendo per la declaratoria di inammissibilità, o per il rigetto, del gravame”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato, aveva Parte_2 interposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che così aveva disposto:
“Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 300412 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-A- dichiara l'inammissibilità della domanda;
-B- condanna l'attrice alla refusione, in favore della convenuta
delle spese di lite che liquida in euro 3.235,00 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge;
-C- nulla per le spese con riferimento al convenuto non costituito.”.
Con la domanda introduttiva, aveva convenuto in Parte_2 giudizio e al fine di sentire CP_1 Controparte_2 accogliere, nei loro confronti, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, eventualmente anche in considerazione degli esiti di cui al giudizio di querela di falso pendente davanti al Tribunale di Roma N. R.G. 76902/2008 o al giudizio penale ugualmente pendente, che la firma apposta al mandato alle liti in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio n. R.G. 76/07 avanti il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina è apocrifa in quanto non è stata apposta dalla signora
[...]
; per l'effetto dichiarare la conseguente sentenza n. 323/07 Pt_2 annullabile/nulla e comunque priva di efficacia nei confronti della signora;
con il favore delle spese competenze ed onorari di causa Parte_2 da liquidare in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. A fondamento della domanda, la parte aveva dedotto che la sentenza oggetto della domanda di revocazione era stata frutto del dolo della CP_1
2 e del suo difensore, Avv. Domenico Di Luzio, “che aveva falsificato la sottoscrizione della in calce al mandato difensivo onde ottenere un Pt_2 risultato sfavorevole alla e favorevole alla ed avrebbe, in Pt_2 CP_1 precedenza, creato una falsa sentenza di usucapione così ingenerando nella l'illusoria convinzione di avere ottenuto il riconoscimento integrale Pt_2 del diritto vantato”.
Con la decisione impugnata, il Tribunale ha preliminarmente ritenuto che, attesa la palese inammissibilità dell'azione, non fosse necessario, per ragioni di economia processuale, integrare il contraddittorio nei confronti di e , quali parti convenute nel Controparte_3 Controparte_4 giudizio promosso da e e definito con la CP_1 Parte_2 sentenza impugnata per revocazione. Ha quindi definito la causa, dichiarando la inammissibilità della revocazione proposta, rilevando che la stessa era stata proposta oltre il termine perentorio di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.; infatti, osservava il Tribunale, la parte attrice aveva espressamente dedotto di essersi resa conto della collusione tra il difensore e la “solo una volta accertata la CP_1 falsità e inesistenza della sentenza del Tribunale di Roma relativa alla domanda di usucapione introdotta, congiuntamente, dalla e dalla Pt_2
. E tanto, secondo la parte, sarebbe accaduto il 13 marzo 2013, CP_1 data in cui la aveva, appunto, scoperto la falsità della originaria Pt_2 sentenza e “percepito di subire gli effetti, ad essa negativi, della sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in precedenza ad essa ininfluente attesa la esistente della precedente sentenza del Tribunale di Tivoli” (pag. 8 atto di citazione). Secondo il Tribunale, non era fondata la prospettazione della parte in ordine al momento in cui poteva dirsi scoperto il dolo;
infatti, già dalla denuncia querela del 11 luglio 2008, la si era lamentata non solo Pt_2 della falsità della sottoscrizione apposta sul mandato difensivo in calce all'atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza revocanda, ma aveva dimostrato anche di “avere contezza della falsità della sentenza riferita al giudizio davanti al Tribunale di Roma, posto che la stessa si era riservata di sporgere autonoma querela all'esito degli opportuni accertamenti”. Inoltre, nell'atto di citazione introduttivo della domanda per revocazione, la aveva espressamente affermato: Pt_2
“dal medesimo atto di citazione a firma dell'Avv. , la sigr.a CP_5 apprendeva inoltre che in ordine alla precedente sentenza n. Pt_2
5339/2000, resa dal Tribunale di Roma, in data 30.05.2000, la stessa risulterebbe falsa e per questo vi sarebbero in corso delle indagini da parte della Procura della Repubblica, tant'è che il relativo procedimento civile si sarebbe concluso con verbale di cancellazione del 18.11.2002 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per la mancata comparizione delle parti in causa”.
3 Da tali premesse, il Tribunale traeva la conseguenza che la Pt_2 già nel 2008 era consapevole dell'esistenza di un mandato difensivo con sottoscrizione apocrifa, suscettibile di tradursi in una sentenza invalida. Da tale momento, dunque, avrebbe dovuto farsi decorrere il termine per la proposizione dell'azione di revocazione “non potendo confondersi il dato oggettivo relativo alla “scoperta del dolo” con quello, soggettivo, relativo alla percezione del pregiudizio da esso derivante”. Di qui la conclusione di tardività della domanda di revocazione. Era rimasto contumace l'Avv. mentre si era costituita CP_2 [...] opponendosi all'accoglimento della domanda. CP_1
Con atto di appello regolarmente notificato, la ha impugnato la Pt_2 sentenza per vari motivi e rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe. Dichiarato il giudizio interrotto per morte dell'appellante, lo stesso è stato riassunto ad iniziativa di dichiaratosi erede e successore Parte_1 universale della appellante. Con il gravame, la parte ha fatto presente, con un primo motivo (rubricato: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 24 COST. E L'ART. 43 C.P.) che il mancato svolgimento di attività probatoria aveva, di fatto, precluso alla appellante di fornire “la prova del giorno in cui ha avuto effettiva percezione dell'evento giustificativo dell'azione revocatoria, al fine di consentire la corretta verifica della decorrenza dei termini perentori di cui all'art. 326 c.p.c.”; posto, infatti, che il dies a quo ai fini del computo dei termini di impugnazione decorreva dal giorno in cui era stato scoperto il dolo, e che costituiva onere della parte che proponeva l'istanza per la revocazione straordinaria fornire la prova del giorno in cui aveva avuto conoscenza di uno degli elementi previsti dall'art. 395 c.p.c., evidenziava che con l'ordinanza del 10.02.2014, il Tribunale nulla aveva disposto in ordine alle istanze istruttorie formulate già con l'atto di citazione, Pt_2 reiterate nelle memorie ex art. 190 cpc, con conseguente lezione del diritto di difesa. Invero, osservava, il comportamento doloso assumeva giuridica rilevanza e dunque era, per l'effetto, denunciabile, solo nel momento in cui produceva conseguenze dannose percepite come pregiudizievoli dal danneggiato. Ha richiamato, in proposito, il disposto di cui all'art. 43 cp secondo cui il delitto “è doloso, o secondo le intenzioni, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”. Era dunque necessario che vi fosse percezione dell'evento dannoso da parte del danneggiato e d'altra parte il criterio dell'esatto momento della percezione del danno era quello comunemente utilizzato nel nostro ordinamento ai fini della verifica della decorrenza dei termini per l'azione del danneggiato a tutela dei propri diritti ed interessi giuridicamente
4 rilevanti. In base a tali premesse, la parte assumeva come avesse errato il Tribunale nell'affermare la tardività dell'azione di revocazione, desumendola dalla documentazione in atti ovvero, specificamente, della denuncia querela dell'11.07.2008 “con la quale la non solo si doleva della falsità Pt_2 della sottoscrizione apposta sul mandato difensivo riferito all'atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza di cui oggi si chiede la revocazione, ma dimostra anche di avere contezza della falsità della sentenza riferita al giudizio introdotto davanti al Tribunale di Roma, posto che la stessa si è riservata di sporgere autonoma querela all'esito degli opportuni accertamenti”. Così ragionando, il Tribunale non aveva considerato che, nella stessa denuncia querela, la aveva riferito al secondo capoverso: “l'anno Pt_2 successivo (l'Avv. rilasciava alla scrivente (…) copia della CP_2 sentenza n. 5339/2000 con la quale il Tribunale di Roma in data 30.05.2000 dichiarava in favore della scrivente l'usucapione della proprietà dei terreni situati nel Comune di Roma, località Borghesiana, contraddistinti con la particella n. 978, censita al catasto terrenti del Comune di Roma al foglio 1022, partita n. 52461”; al 14° capoverso la parte dichiarava: “non essendo stata ancora appurata l'autenticità della sentenza richiamata n. 5339/2000 emessa dal Tribunale di Roma, la sottoscritta si riserva di sporgere autonoma denuncia querela, avendo ricevuto copia della stessa dall'Avv. ”. Pertanto, l'aver dichiarato CP_2
“riserva di sporgere autonoma denuncia querela avendo ricevuto copia della stessa dall'Avv. ” (…) “non essendo stata ancora appurata CP_2
l'autenticità della sentenza richiamata n. 5339/2000” confermava il fatto che la confidasse ancora nella validità di detta sentenza e nella Pt_2 conseguente assenza di idonea vis lesiva quanto al comportamento fraudolento posto in essere dall'Avv. con la CP_2 CP_1
In definitiva, concludeva la parte, solo a seguito della piena conoscenza della inesistenza della sentenza n. 5339/2000, avvenuta in data 13.03.2013, la attività fraudolenta aveva acquisito i connotati di quegli artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità. L'appello è infondato. La odierna domanda ha ad oggetto la revocazione della sentenza del Tribunale di Tivoli 323/07, pubblicata in data 22.9.2007 con la quale era stata dichiarata l'usucapione in favore di e di Parte_2
della particella del terreno contraddistinto all'NCEU al Controparte_1 foglio 1022 particella 978. La sentenza in questione - difformemente dalla precedente pronuncia del Tribunale di Roma n. 5339 del 30.05.2000 - aveva dichiarato l'acquisto per usucapione pro indiviso della particella 978 in favore di e Pt_2
Viceversa, nella sentenza anteriore del 2000 la stessa particella CP_1
5 978 era stata dichiarata acquistata per usucapione in via esclusiva da
Parte_2
La tesi attorea è, dunque, che la seconda sentenza sarebbe stato frutto del dolo della e del suo difensore , tradottosi nella apposizione CP_1 CP_2 di una sottoscrizione falsa della in calce al mandato, onde ottenere Pt_2 un risultato sfavorevole alla e favorevole alla con la Pt_2 CP_1 creazione di una falsa sentenza e tanto al fine di onde ingenerare nella l'illusoria convinzione di aver ottenuto il riconoscimento del diritto Pt_2 vantato. Di qui la domanda di revocazione di detta sentenza per dolo revocatorio ex art. 395 sub 1) cpc. Ora, il tentativo della parte di posticipare la decorrenza del termine per proporre il rimedio impugnatorio al 13.03.2013 - data in cui, in un parallelo giudizio instaurato per querela di falso relativo alla firma rilasciata in calce al mandato alle liti, il procuratore della avrebbe CP_6 definitivamente appreso della “inesistenza della sentenza 5339/2000 del 30.05.2000” - non trova affatto concorde questo Ufficio. E' la stessa a riferire, nell'atto di citazione, di aver appreso della Pt_2 esistenza della sentenza n. 327/2007 - in tesi frutto del dolo revocatorio - in occasione della notifica, in data 12.01.2008, della citazione relativa al giudizio, introdotto dalla volto ad ottenere la declaratoria di CP_1 nullità della ridetta sentenza 5339/2000 del Tribunale di Roma. E dunque – posto che a fondamento della odierna revocazione la parte assume, con chiarezza, un dolo revocatorio derivante dalla falsificazione della firma apposta in calce al mandato difensivo in calce all'atto introduttivo del giudizio conclusosi con la stessa sentenza 323/2007 del 22.09.2000 - è chiaro che già con la “notizia” della esistenza di una simile decisione - acquisita proprio in occasione di un giudizio intrapreso dalla per vanificare la precedente sentenza n. 5339/2000 - la parte CP_1 doveva ritenersi in grado di percepire il dolo che assume oggi inficiare la validità della sentenza in questione. Infatti, per definizione, la stessa parte doveva essere perfettamente a conoscenza di non aver mai sottoscritto quel mandato, dovendosi quindi riferire a tale contezza la netta percezione del dolo revocatorio. Inoltre, con la successiva instaurazione del giudizio RG 76902/08 per querela di falso della firma in calce al mandato difensivo relativo all'atto di citazione introduttivo del giudizio sfociato nella sentenza 323/2007, la parte dimostra, nel relativo di atto di citazione, di voler aggredire ab imis la stessa sentenza sulla premessa della radicale invalidità della sua instaurazione in forza di un mandato falso. Inoltre, in data 11.7.2008, la aveva presentato una denuncia-querela Pt_2 in relazione all'asserita falsità del mandato, apposto a nome di essa nell'atto di citazione, che dava corso al giudizio sfociato nella sentenza n. 323/2007 del Tribunale di Tivoli.
6 Ora, tali essendo le premesse storiche della vicenda, bene ha fatto il Tribunale a dichiarare la tardività della presente azione intentata oltre il termine decadenziale di cui agli artt. 325-326 cpc di trenta giorni dalla scoperta del dolo, da collocarsi, per quanto detto, nell'anno 2008, ovvero, quantomeno, dalla notifica della citazione del 12.01.2008. E' infine irrilevante qualsiasi questione in ordine alla conoscenza, da parte della della falsità anche della sentenza 5339/2000, la quale non è Pt_2 oggetto di questo giudizio. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della sola appellata costituita, tenendo conto del valore indeterminato medio della lite e dei parametri tariffari ex DM 55/2014 e ss.mm.ii., da ridursi del 20% in ragione della mancanza di particolari questioni di fatto e di diritto, e con vincolo di distrazione in favore degli Avv.ti Marco Saverio Montanari e Domenico Naccardi dichiaratisi antistatarii. Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale erede di nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , contro la sentenza CP_1 Controparte_2 del Tribunale di Tivoli n. 1027/2019, pubblicata il 19.08.2019, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado che liquida in complessivi CP_1
€ 6.800 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore degli Avv.ti Marco Saverio Montanari e Domenico Naccardi dichiaratisi antistatarii. nulla per le spese nei confronti del contumace.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, nella qualità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.11.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente GO IO ON
7
all'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1496 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 16/04/2025, vertente TRA quale erede di con l'Avv. Augusto Parte_1 Parte_2
Manni APPELLANTE E
con gli Avv.ti Domenico Naccari e Avv. Marco Saverio CP_1
Montanari APPELLATA Nonche'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1027/2019 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il 19.08.2019
CONCLUSIONI: Per l'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma adita, in riforma della sentenza n. 1027/2019, pubblicata il 19.08.2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Giudice dott.ssa Maria Luisa Messa a definizione del procedimento nrg 300412/2013, non notificata, in questa sede impugnata, previo ogni opportuno accertamento in merito ed in rito: (i) disporre la rimessione della causa al primo giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c. al fine di assicurare il pieno doppio grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (ii) nel merito riformare la statuizione nel merito e, per l'effetto, in accoglimento della domanda giudiziale formulata
1 dalla Sig.ra nel primo grado di giudizio, accertare e Parte_2 dichiarare che la firma apposta al mandato alle liti in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio N.R.G. 76/07 avanti il Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di Palestrina, è apocrifa in quanto non è stata apposta dalla Sig.ra (iii) per l'effetto dichiarare la Parte_2 conseguente sentenza n. 323/07 annullabile/nulla e, comunque, priva di efficacia nei confronti della Sig.ra (iv) con il favore Parte_2 delle spese, competenze ed onorari di causa da liquidare in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Per l'appellata CP_1
“nel riportarsi integralmente alla comparsa di costituzione ed alle note conclusive del 17.4.2024. precisa le proprie conclusioni insistendo per la declaratoria di inammissibilità, o per il rigetto, del gravame”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato, aveva Parte_2 interposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che così aveva disposto:
“Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 300412 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-A- dichiara l'inammissibilità della domanda;
-B- condanna l'attrice alla refusione, in favore della convenuta
delle spese di lite che liquida in euro 3.235,00 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge;
-C- nulla per le spese con riferimento al convenuto non costituito.”.
Con la domanda introduttiva, aveva convenuto in Parte_2 giudizio e al fine di sentire CP_1 Controparte_2 accogliere, nei loro confronti, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, eventualmente anche in considerazione degli esiti di cui al giudizio di querela di falso pendente davanti al Tribunale di Roma N. R.G. 76902/2008 o al giudizio penale ugualmente pendente, che la firma apposta al mandato alle liti in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio n. R.G. 76/07 avanti il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina è apocrifa in quanto non è stata apposta dalla signora
[...]
; per l'effetto dichiarare la conseguente sentenza n. 323/07 Pt_2 annullabile/nulla e comunque priva di efficacia nei confronti della signora;
con il favore delle spese competenze ed onorari di causa Parte_2 da liquidare in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. A fondamento della domanda, la parte aveva dedotto che la sentenza oggetto della domanda di revocazione era stata frutto del dolo della CP_1
2 e del suo difensore, Avv. Domenico Di Luzio, “che aveva falsificato la sottoscrizione della in calce al mandato difensivo onde ottenere un Pt_2 risultato sfavorevole alla e favorevole alla ed avrebbe, in Pt_2 CP_1 precedenza, creato una falsa sentenza di usucapione così ingenerando nella l'illusoria convinzione di avere ottenuto il riconoscimento integrale Pt_2 del diritto vantato”.
Con la decisione impugnata, il Tribunale ha preliminarmente ritenuto che, attesa la palese inammissibilità dell'azione, non fosse necessario, per ragioni di economia processuale, integrare il contraddittorio nei confronti di e , quali parti convenute nel Controparte_3 Controparte_4 giudizio promosso da e e definito con la CP_1 Parte_2 sentenza impugnata per revocazione. Ha quindi definito la causa, dichiarando la inammissibilità della revocazione proposta, rilevando che la stessa era stata proposta oltre il termine perentorio di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.; infatti, osservava il Tribunale, la parte attrice aveva espressamente dedotto di essersi resa conto della collusione tra il difensore e la “solo una volta accertata la CP_1 falsità e inesistenza della sentenza del Tribunale di Roma relativa alla domanda di usucapione introdotta, congiuntamente, dalla e dalla Pt_2
. E tanto, secondo la parte, sarebbe accaduto il 13 marzo 2013, CP_1 data in cui la aveva, appunto, scoperto la falsità della originaria Pt_2 sentenza e “percepito di subire gli effetti, ad essa negativi, della sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in precedenza ad essa ininfluente attesa la esistente della precedente sentenza del Tribunale di Tivoli” (pag. 8 atto di citazione). Secondo il Tribunale, non era fondata la prospettazione della parte in ordine al momento in cui poteva dirsi scoperto il dolo;
infatti, già dalla denuncia querela del 11 luglio 2008, la si era lamentata non solo Pt_2 della falsità della sottoscrizione apposta sul mandato difensivo in calce all'atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza revocanda, ma aveva dimostrato anche di “avere contezza della falsità della sentenza riferita al giudizio davanti al Tribunale di Roma, posto che la stessa si era riservata di sporgere autonoma querela all'esito degli opportuni accertamenti”. Inoltre, nell'atto di citazione introduttivo della domanda per revocazione, la aveva espressamente affermato: Pt_2
“dal medesimo atto di citazione a firma dell'Avv. , la sigr.a CP_5 apprendeva inoltre che in ordine alla precedente sentenza n. Pt_2
5339/2000, resa dal Tribunale di Roma, in data 30.05.2000, la stessa risulterebbe falsa e per questo vi sarebbero in corso delle indagini da parte della Procura della Repubblica, tant'è che il relativo procedimento civile si sarebbe concluso con verbale di cancellazione del 18.11.2002 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per la mancata comparizione delle parti in causa”.
3 Da tali premesse, il Tribunale traeva la conseguenza che la Pt_2 già nel 2008 era consapevole dell'esistenza di un mandato difensivo con sottoscrizione apocrifa, suscettibile di tradursi in una sentenza invalida. Da tale momento, dunque, avrebbe dovuto farsi decorrere il termine per la proposizione dell'azione di revocazione “non potendo confondersi il dato oggettivo relativo alla “scoperta del dolo” con quello, soggettivo, relativo alla percezione del pregiudizio da esso derivante”. Di qui la conclusione di tardività della domanda di revocazione. Era rimasto contumace l'Avv. mentre si era costituita CP_2 [...] opponendosi all'accoglimento della domanda. CP_1
Con atto di appello regolarmente notificato, la ha impugnato la Pt_2 sentenza per vari motivi e rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe. Dichiarato il giudizio interrotto per morte dell'appellante, lo stesso è stato riassunto ad iniziativa di dichiaratosi erede e successore Parte_1 universale della appellante. Con il gravame, la parte ha fatto presente, con un primo motivo (rubricato: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 24 COST. E L'ART. 43 C.P.) che il mancato svolgimento di attività probatoria aveva, di fatto, precluso alla appellante di fornire “la prova del giorno in cui ha avuto effettiva percezione dell'evento giustificativo dell'azione revocatoria, al fine di consentire la corretta verifica della decorrenza dei termini perentori di cui all'art. 326 c.p.c.”; posto, infatti, che il dies a quo ai fini del computo dei termini di impugnazione decorreva dal giorno in cui era stato scoperto il dolo, e che costituiva onere della parte che proponeva l'istanza per la revocazione straordinaria fornire la prova del giorno in cui aveva avuto conoscenza di uno degli elementi previsti dall'art. 395 c.p.c., evidenziava che con l'ordinanza del 10.02.2014, il Tribunale nulla aveva disposto in ordine alle istanze istruttorie formulate già con l'atto di citazione, Pt_2 reiterate nelle memorie ex art. 190 cpc, con conseguente lezione del diritto di difesa. Invero, osservava, il comportamento doloso assumeva giuridica rilevanza e dunque era, per l'effetto, denunciabile, solo nel momento in cui produceva conseguenze dannose percepite come pregiudizievoli dal danneggiato. Ha richiamato, in proposito, il disposto di cui all'art. 43 cp secondo cui il delitto “è doloso, o secondo le intenzioni, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”. Era dunque necessario che vi fosse percezione dell'evento dannoso da parte del danneggiato e d'altra parte il criterio dell'esatto momento della percezione del danno era quello comunemente utilizzato nel nostro ordinamento ai fini della verifica della decorrenza dei termini per l'azione del danneggiato a tutela dei propri diritti ed interessi giuridicamente
4 rilevanti. In base a tali premesse, la parte assumeva come avesse errato il Tribunale nell'affermare la tardività dell'azione di revocazione, desumendola dalla documentazione in atti ovvero, specificamente, della denuncia querela dell'11.07.2008 “con la quale la non solo si doleva della falsità Pt_2 della sottoscrizione apposta sul mandato difensivo riferito all'atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza di cui oggi si chiede la revocazione, ma dimostra anche di avere contezza della falsità della sentenza riferita al giudizio introdotto davanti al Tribunale di Roma, posto che la stessa si è riservata di sporgere autonoma querela all'esito degli opportuni accertamenti”. Così ragionando, il Tribunale non aveva considerato che, nella stessa denuncia querela, la aveva riferito al secondo capoverso: “l'anno Pt_2 successivo (l'Avv. rilasciava alla scrivente (…) copia della CP_2 sentenza n. 5339/2000 con la quale il Tribunale di Roma in data 30.05.2000 dichiarava in favore della scrivente l'usucapione della proprietà dei terreni situati nel Comune di Roma, località Borghesiana, contraddistinti con la particella n. 978, censita al catasto terrenti del Comune di Roma al foglio 1022, partita n. 52461”; al 14° capoverso la parte dichiarava: “non essendo stata ancora appurata l'autenticità della sentenza richiamata n. 5339/2000 emessa dal Tribunale di Roma, la sottoscritta si riserva di sporgere autonoma denuncia querela, avendo ricevuto copia della stessa dall'Avv. ”. Pertanto, l'aver dichiarato CP_2
“riserva di sporgere autonoma denuncia querela avendo ricevuto copia della stessa dall'Avv. ” (…) “non essendo stata ancora appurata CP_2
l'autenticità della sentenza richiamata n. 5339/2000” confermava il fatto che la confidasse ancora nella validità di detta sentenza e nella Pt_2 conseguente assenza di idonea vis lesiva quanto al comportamento fraudolento posto in essere dall'Avv. con la CP_2 CP_1
In definitiva, concludeva la parte, solo a seguito della piena conoscenza della inesistenza della sentenza n. 5339/2000, avvenuta in data 13.03.2013, la attività fraudolenta aveva acquisito i connotati di quegli artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità. L'appello è infondato. La odierna domanda ha ad oggetto la revocazione della sentenza del Tribunale di Tivoli 323/07, pubblicata in data 22.9.2007 con la quale era stata dichiarata l'usucapione in favore di e di Parte_2
della particella del terreno contraddistinto all'NCEU al Controparte_1 foglio 1022 particella 978. La sentenza in questione - difformemente dalla precedente pronuncia del Tribunale di Roma n. 5339 del 30.05.2000 - aveva dichiarato l'acquisto per usucapione pro indiviso della particella 978 in favore di e Pt_2
Viceversa, nella sentenza anteriore del 2000 la stessa particella CP_1
5 978 era stata dichiarata acquistata per usucapione in via esclusiva da
Parte_2
La tesi attorea è, dunque, che la seconda sentenza sarebbe stato frutto del dolo della e del suo difensore , tradottosi nella apposizione CP_1 CP_2 di una sottoscrizione falsa della in calce al mandato, onde ottenere Pt_2 un risultato sfavorevole alla e favorevole alla con la Pt_2 CP_1 creazione di una falsa sentenza e tanto al fine di onde ingenerare nella l'illusoria convinzione di aver ottenuto il riconoscimento del diritto Pt_2 vantato. Di qui la domanda di revocazione di detta sentenza per dolo revocatorio ex art. 395 sub 1) cpc. Ora, il tentativo della parte di posticipare la decorrenza del termine per proporre il rimedio impugnatorio al 13.03.2013 - data in cui, in un parallelo giudizio instaurato per querela di falso relativo alla firma rilasciata in calce al mandato alle liti, il procuratore della avrebbe CP_6 definitivamente appreso della “inesistenza della sentenza 5339/2000 del 30.05.2000” - non trova affatto concorde questo Ufficio. E' la stessa a riferire, nell'atto di citazione, di aver appreso della Pt_2 esistenza della sentenza n. 327/2007 - in tesi frutto del dolo revocatorio - in occasione della notifica, in data 12.01.2008, della citazione relativa al giudizio, introdotto dalla volto ad ottenere la declaratoria di CP_1 nullità della ridetta sentenza 5339/2000 del Tribunale di Roma. E dunque – posto che a fondamento della odierna revocazione la parte assume, con chiarezza, un dolo revocatorio derivante dalla falsificazione della firma apposta in calce al mandato difensivo in calce all'atto introduttivo del giudizio conclusosi con la stessa sentenza 323/2007 del 22.09.2000 - è chiaro che già con la “notizia” della esistenza di una simile decisione - acquisita proprio in occasione di un giudizio intrapreso dalla per vanificare la precedente sentenza n. 5339/2000 - la parte CP_1 doveva ritenersi in grado di percepire il dolo che assume oggi inficiare la validità della sentenza in questione. Infatti, per definizione, la stessa parte doveva essere perfettamente a conoscenza di non aver mai sottoscritto quel mandato, dovendosi quindi riferire a tale contezza la netta percezione del dolo revocatorio. Inoltre, con la successiva instaurazione del giudizio RG 76902/08 per querela di falso della firma in calce al mandato difensivo relativo all'atto di citazione introduttivo del giudizio sfociato nella sentenza 323/2007, la parte dimostra, nel relativo di atto di citazione, di voler aggredire ab imis la stessa sentenza sulla premessa della radicale invalidità della sua instaurazione in forza di un mandato falso. Inoltre, in data 11.7.2008, la aveva presentato una denuncia-querela Pt_2 in relazione all'asserita falsità del mandato, apposto a nome di essa nell'atto di citazione, che dava corso al giudizio sfociato nella sentenza n. 323/2007 del Tribunale di Tivoli.
6 Ora, tali essendo le premesse storiche della vicenda, bene ha fatto il Tribunale a dichiarare la tardività della presente azione intentata oltre il termine decadenziale di cui agli artt. 325-326 cpc di trenta giorni dalla scoperta del dolo, da collocarsi, per quanto detto, nell'anno 2008, ovvero, quantomeno, dalla notifica della citazione del 12.01.2008. E' infine irrilevante qualsiasi questione in ordine alla conoscenza, da parte della della falsità anche della sentenza 5339/2000, la quale non è Pt_2 oggetto di questo giudizio. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della sola appellata costituita, tenendo conto del valore indeterminato medio della lite e dei parametri tariffari ex DM 55/2014 e ss.mm.ii., da ridursi del 20% in ragione della mancanza di particolari questioni di fatto e di diritto, e con vincolo di distrazione in favore degli Avv.ti Marco Saverio Montanari e Domenico Naccardi dichiaratisi antistatarii. Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale erede di nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , contro la sentenza CP_1 Controparte_2 del Tribunale di Tivoli n. 1027/2019, pubblicata il 19.08.2019, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado che liquida in complessivi CP_1
€ 6.800 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore degli Avv.ti Marco Saverio Montanari e Domenico Naccardi dichiaratisi antistatarii. nulla per le spese nei confronti del contumace.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, nella qualità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.11.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente GO IO ON
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