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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3542 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29/05/2025 da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) entrambi assistiti e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
NA AN , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
Per il Pubblico Ministero:nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale è nato il minore (n. AN LO 19.3.2015), da entrambi Persona_1 riconosciuto, hanno chiesto al Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio. La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico
Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione tenendo presenti le attuali situazioni di permanenza anche continuata del padre all'estero.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473.bis-51 c.p.c.
Nulla deve essere disposto quanto alle spese processuali, attesa la natura di volontaria giurisdizione del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 7.10.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29/05/2025 da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) entrambi assistiti e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
NA AN , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
Per il Pubblico Ministero:nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale è nato il minore (n. AN LO 19.3.2015), da entrambi Persona_1 riconosciuto, hanno chiesto al Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio. La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico
Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione tenendo presenti le attuali situazioni di permanenza anche continuata del padre all'estero.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473.bis-51 c.p.c.
Nulla deve essere disposto quanto alle spese processuali, attesa la natura di volontaria giurisdizione del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 7.10.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino