Articolo 3 della Legge 3 maggio 1955, n. 408
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 giugno 1955
Art. 3.
Nel primo quinquennio di applicazione della, presente legge, al fine di poter assicurare l'adeguatezza del contributo alle necessita' dell'Ente nazionale assistenza gente di mare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali interessate, potranno essere aumentati gli importi fissati nella tabella di cui al precedente articolo.
Il contributo complessivo dovuto all'Ente per ogni marittimo non potra', in ogni caso, superare l'1 per cento della retribuzione a questi spettante, calcolata in base agli elementi previsti dalle norme di cui all' art. 1 del decreto legislativo 1 agosto 1945, n. 692 .
Entrata in vigore il 7 giugno 1955