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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18/04/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3919/2023, assunta in decisione il 18.4.2025, vertente tra:
c.f.: , rapp.to e difeso dall'Avv.to Stefano Parte_1 C.F._1
Musolino, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Pietrastorta n. 30, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1
dagli Avvocati Dario Adornato e Angelo Labrini giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede
. CP_1
Con ricorso del 21.6.2022, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento dal 29.6.2021, data di presentazione della domanda amministrativa, o da quella riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dr. , il quale, Persona_1
depositata la relazione, non riconosceva in capo al sig. la sussistenza dei requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, il dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1
procedimento di prime cure recante NRG 2844/2022 concludeva che:
“Il Ricorrente si trova in condizioni generali adeguate all'età cronologica;
Il suo apparato muscolare è tonico e trofico rispetto all'età cronologica;
Il ricorrente è orientato nel tempo e nello spazio in misura adeguata all'età cronologica;
La deambulazione all'interno dell'abitazione è possibile e adeguata all'età cronologica, età senile di per sé fonte di pericolo in ragione di incombente o concreta possibilità di caduta. E' in grado di mantenere la stazione eretta prolungata per quanto l'età gli consente;
Nei limiti che gli derivano dall'età avanzata, è in grado di lavarsi, vestirsi, cucinare, assumere farmaci, attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico, utilizzare il telefono;
Non presenta dispnea a riposo. In buona sostanza appare equa e condivisibile la risultanza della visita eseguita presso la Commissione Medica per l'accertamento invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità in data 29/6/2021, che lo ha riconosciuto Invalido ultrasessantacinquenne con difficolta persistenti a svolgere le funzioni e i compiti proprio della sua età (L 509/88 L124/98) medio-grave 67/99% con decorrenza dal 29/6/2021 in quanto affetto da
Deficit deambulatorio da poliartrosi. Depressione senile. Ipertensione arteriosa. Ipoacusia.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig. Parte_1
il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale chiedeva di accertare la
[...] sussistenza dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente sosteneva che “la predetta consulenza medico-legale appare scarna e lacunosa, contenendo una semplice ricostruzione dei fatti e giungendo infine a conclusioni approssimative e confliggenti;
a tal proposito, infatti, il ctu si limita a riportare delle considerazioni medico- legali che non sono altro che una generica descrizione e presa di atto delle condizioni di presenza del periziando, senza specificare se lo rendono autonomo nelle attività quotidiane.”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale ed osservando che: “Si condivide la valutazione medico-legale del ctu. Il CTU, infatti, ha fornito risposte del tutto esaurienti ai quesiti formulati dal Giudice ed ha concluso negando
l'indennità di accompagnamento. Gli accertamenti svolti sono ben documentati e le valutazioni sono ben motivate.”
Nel corso del presente giudizio, all'udienza del 24.5.2024, questo Giudicante, esaminata la consulenza tecnica resa nella prima fase e la certificazione medica allegata, ha nominato un nuovo
CTU, nella persona del dott. , per accertare se la condizione clinica del Persona_2
ricorrente è tale soddisfare i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU Dott. in data 7.4.2025, depositava consulenza tecnica d'ufficio riconoscendo in capo Per_2
al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio Parte_1
richiesto, con decorrenza 20.6.2024.
Nello specifico, il Dott. nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta ai quesiti Per_2
sottoposti alla sua valutazione, così argomentava:
“Premetto che il ricorrente è stato giudicato con invalidità 67%-99% in occasione della visita della CP_ commissione e, successivamente dal Ctu dott. Per quanto riguarda il certificato del Per_1
dott. (terapia del dolore), in relazione alla deambulazione, il dottore parla di necessità di Per_3 sostegno, riferito, sempre, alla deambulazione. (il ricorrente utilizza un bastone che gli consente una notevole autonomia, da me constatata in sede di visita peritale). Il certificato del 25-02-2022 parla di declino cognitivo maggiore con prescrizione di farmaci e di effettuazione di esami cardiologici
(per evitare l 'eventuale effetto negativo sul cuore dei farmaci), e visita di controllo dopo 15 giorni.
Non vi sono agli atti, nè esami cardiologici per studiare gli effetti dei farmaci., tantomeno altre visite specialistiche per il monitoraggio della terapia e della patologia, effettuate deliberatamente dal
CP_ ricorrente. Le uniche visite effettuate dal ricorrente sono quella della commissione medica che dice: (orientato nel tempo e nello spazio), e quella del Ctu dott. (neurologo), che non Per_1
riscontra particolari problemi neurologici (ha confermato invalidità 67-99 %). Nel lasso di tempo
CP_ compreso tra la visita e la mia visita non esistono altri documenti nè RM che dimostrino la presenza di patologia neurologica grave. Ritengo equo il riconoscimento del diritto all' accompagnamento dalla data della visita peritale da me effettuata il 20-06-2024.”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il dott. a riconoscere il diritto al Per_2
beneficio richiesto, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis,
VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al Sig. dell'indennità Parte_1
di accompagnamento ex L. 18/1980 a far data dal 20.6.2024 (data della visita peritale), non ritenendo, peraltro, sussistenti elementi di rilievo tali da discostarsi dalla sopradetta decorrenza.
Stante la decorrenza del beneficio richiesto, in data successiva anche alla proposizione del giudizio di merito, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 a far data dal 20.6.2024 (data della visita peritale) come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 7.4.2025 dal Dott.
[...]
; Persona_2
- compensa interamente fra le parti il pagamento delle spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in CP_1
favore del Dott. e del Dott. , come da separati Persona_1 Persona_2
provvedimenti.
Reggio Calabria, lì 18.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18/04/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3919/2023, assunta in decisione il 18.4.2025, vertente tra:
c.f.: , rapp.to e difeso dall'Avv.to Stefano Parte_1 C.F._1
Musolino, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Pietrastorta n. 30, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1
dagli Avvocati Dario Adornato e Angelo Labrini giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede
. CP_1
Con ricorso del 21.6.2022, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento dal 29.6.2021, data di presentazione della domanda amministrativa, o da quella riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dr. , il quale, Persona_1
depositata la relazione, non riconosceva in capo al sig. la sussistenza dei requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, il dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1
procedimento di prime cure recante NRG 2844/2022 concludeva che:
“Il Ricorrente si trova in condizioni generali adeguate all'età cronologica;
Il suo apparato muscolare è tonico e trofico rispetto all'età cronologica;
Il ricorrente è orientato nel tempo e nello spazio in misura adeguata all'età cronologica;
La deambulazione all'interno dell'abitazione è possibile e adeguata all'età cronologica, età senile di per sé fonte di pericolo in ragione di incombente o concreta possibilità di caduta. E' in grado di mantenere la stazione eretta prolungata per quanto l'età gli consente;
Nei limiti che gli derivano dall'età avanzata, è in grado di lavarsi, vestirsi, cucinare, assumere farmaci, attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico, utilizzare il telefono;
Non presenta dispnea a riposo. In buona sostanza appare equa e condivisibile la risultanza della visita eseguita presso la Commissione Medica per l'accertamento invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità in data 29/6/2021, che lo ha riconosciuto Invalido ultrasessantacinquenne con difficolta persistenti a svolgere le funzioni e i compiti proprio della sua età (L 509/88 L124/98) medio-grave 67/99% con decorrenza dal 29/6/2021 in quanto affetto da
Deficit deambulatorio da poliartrosi. Depressione senile. Ipertensione arteriosa. Ipoacusia.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig. Parte_1
il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale chiedeva di accertare la
[...] sussistenza dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente sosteneva che “la predetta consulenza medico-legale appare scarna e lacunosa, contenendo una semplice ricostruzione dei fatti e giungendo infine a conclusioni approssimative e confliggenti;
a tal proposito, infatti, il ctu si limita a riportare delle considerazioni medico- legali che non sono altro che una generica descrizione e presa di atto delle condizioni di presenza del periziando, senza specificare se lo rendono autonomo nelle attività quotidiane.”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale ed osservando che: “Si condivide la valutazione medico-legale del ctu. Il CTU, infatti, ha fornito risposte del tutto esaurienti ai quesiti formulati dal Giudice ed ha concluso negando
l'indennità di accompagnamento. Gli accertamenti svolti sono ben documentati e le valutazioni sono ben motivate.”
Nel corso del presente giudizio, all'udienza del 24.5.2024, questo Giudicante, esaminata la consulenza tecnica resa nella prima fase e la certificazione medica allegata, ha nominato un nuovo
CTU, nella persona del dott. , per accertare se la condizione clinica del Persona_2
ricorrente è tale soddisfare i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU Dott. in data 7.4.2025, depositava consulenza tecnica d'ufficio riconoscendo in capo Per_2
al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio Parte_1
richiesto, con decorrenza 20.6.2024.
Nello specifico, il Dott. nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta ai quesiti Per_2
sottoposti alla sua valutazione, così argomentava:
“Premetto che il ricorrente è stato giudicato con invalidità 67%-99% in occasione della visita della CP_ commissione e, successivamente dal Ctu dott. Per quanto riguarda il certificato del Per_1
dott. (terapia del dolore), in relazione alla deambulazione, il dottore parla di necessità di Per_3 sostegno, riferito, sempre, alla deambulazione. (il ricorrente utilizza un bastone che gli consente una notevole autonomia, da me constatata in sede di visita peritale). Il certificato del 25-02-2022 parla di declino cognitivo maggiore con prescrizione di farmaci e di effettuazione di esami cardiologici
(per evitare l 'eventuale effetto negativo sul cuore dei farmaci), e visita di controllo dopo 15 giorni.
Non vi sono agli atti, nè esami cardiologici per studiare gli effetti dei farmaci., tantomeno altre visite specialistiche per il monitoraggio della terapia e della patologia, effettuate deliberatamente dal
CP_ ricorrente. Le uniche visite effettuate dal ricorrente sono quella della commissione medica che dice: (orientato nel tempo e nello spazio), e quella del Ctu dott. (neurologo), che non Per_1
riscontra particolari problemi neurologici (ha confermato invalidità 67-99 %). Nel lasso di tempo
CP_ compreso tra la visita e la mia visita non esistono altri documenti nè RM che dimostrino la presenza di patologia neurologica grave. Ritengo equo il riconoscimento del diritto all' accompagnamento dalla data della visita peritale da me effettuata il 20-06-2024.”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il dott. a riconoscere il diritto al Per_2
beneficio richiesto, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis,
VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al Sig. dell'indennità Parte_1
di accompagnamento ex L. 18/1980 a far data dal 20.6.2024 (data della visita peritale), non ritenendo, peraltro, sussistenti elementi di rilievo tali da discostarsi dalla sopradetta decorrenza.
Stante la decorrenza del beneficio richiesto, in data successiva anche alla proposizione del giudizio di merito, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 a far data dal 20.6.2024 (data della visita peritale) come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 7.4.2025 dal Dott.
[...]
; Persona_2
- compensa interamente fra le parti il pagamento delle spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in CP_1
favore del Dott. e del Dott. , come da separati Persona_1 Persona_2
provvedimenti.
Reggio Calabria, lì 18.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino