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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 677/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CAMPANA SILVIO Parte_1 con domicilio in VIA DEI MILLE N. 3 47838 RICCIONE
RICORRENTE contro
con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA con domicilio in VIA GUIDO RENI 4
CP_1
RESISTENTE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1.- Con atto di citazione regolarmente notificato la società citava in giudizio l' Parte_1 CP_1
invocando la nullità/inefficacia della clausola n. 6 di cui all'atto di concessione sottoscritto in
[...]
data 10.6.2008 contenente il riconoscimento da parte del conduttore della proprietà di un chiosco in capo al Ministero delle Finanze e la rideterminazione del canone dovuto con riferimento al solo terreno pagina 1 di 5 e non anche al chiosco, ritenendo quest'ultimo acquisito a titolo di proprietà superficiaria in favore dell'attore.
Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 1473/2014 rigettava la domanda.
Detta sentenza veniva poi confermata in Corte d'Appello con sentenza n. 2675/2018 .
proponeva quindi ricorso per Cassazione con tre motivi relativi al mancato Parte_1
riconoscimento del suo diritto superficiario nonostante il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 L 47/1985; al riconoscimento da parte della Corte d'Appello dell'acquisizione per accessione del chiosco da parte dell'Ente proprietario del terreno, pur in presenza del completamento della procedura di cui alla norma richiamata;
per errata regolazione delle spese di lite.
La Corte di Cassazione riteneva fondati i primi due motivi e assorbito il terzo e cassava la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte per la decisione sulla base dei seguenti principi.
L'art. 32, quinto comma, della legge n. 47 del 1985, prevede testualmente che "Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell' del demanio competente per CP_1
territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità,
pagina 2 di 5 regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è
stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato".
La norma prevede quindi che per gli immobili edificati su suolo di proprietà pubblica la concessione in sanatoria possa essere rilasciata dal Comune territorialmente competente soltanto a condizione che l'ente pubblico proprietario dell'area esprima, entro 180 giorni dalla richiesta dell'interessato, la disponibilità alla concessione in uso a titolo oneroso dello spazio occupato dal sedime dell'opera realizzata senza titolo e che venga inoltre sottoscritta tra le parti una convenzione della durata massima di anni sessanta.
Di conseguenza, al rilascio della concessione in sanatoria, concernente un manufatto eretto su area demaniale senza originario titolo, consegue la configurabilità in capo al soggetto che la ottenga di un diritto reale sul bene quale proprietà superficiaria.
Si tratta comunque di un diritto di consistenza reale ma temporaneo, in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il fabbricato, e si estingue, a norma dell'art. 953 c.c., con la revoca della concessione (nei confronti di tutti i contitolari della concessione) o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà
del dominus soli (nella specie, un comune) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1324 del 13-02-1997,. Cass. Sez.
5, Sentenza n. 1718 del 26-01-2007).
"Il diritto del concessionario di uno stabilimento balneare, il quale abbia ottenuto, nell'ambito della concessione demaniale, anche il riconoscimento della facoltà di edificare e mantenere sulla spiaggia una costruzione, più o meno stabile, e consistente in vere e proprie strutture edilizie o assimilate (sale ristoranti, locali d'intrattenimento o da ballo, caffè, spogliatoi muniti di servizi igienici e docce, etc.), integra una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolazione in ordine al momento della sua modificazione, cessazione o estinzione" (Cass. 1718/2007, 9935(2008; 21287/2008, Cass. Ord. 21222 del 13.9.2017)
Nel caso di specie – premesso che l'originaria domanda per i canoni risulta rinunciata, come già
pagina 3 di 5 dichiarato dalla Corte d'Appello e non contestato - la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di
Appello non ha verificato l'esistenza, in concreto, della convenzione di cessione del diritto di superficie prevista dall'art. 32, quinto comma, della legge n. 47 del 1985, circostanza non pacifica, in quanto contestata della (cfr. pag. 7 del controricorso), con conseguente impossibilità di Controparte_1
interpretare il contenuto della concessione stessa, per poi stabilire se l'attività edilizia realizzata dal concessionario possa essere o meno configurata in termini di quid pluris rispetto alla normale utilizzazione del bene demaniale che gli è stato concesso in uso onde concludere per la sussistenza di un diritto di natura reale o personale.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio onde verificare in concreto la sussistenza della convenzione di cessione necessaria per il perfezionamento della procedura di sanatoria di cui alla norma invocata.
Dagli atti non risulta provata l'esistenza della convenzione di cessione, ragion per cui ogni verifica circa la sussistenza di un diritto di natura superficiaria, derivante dal corretto espletamento della procedura di sanatoria di cui alla norma richiamata, è impossibile e, considerato che l'onere della prova della cessione incombeva sul ricorrente che azionava il suo diritto, proprio sul presupposto del ritenuto corretto perfezionamento dell'iter svolto, l'appello va rigettato.
Circa la questione dell'inammissibilità della domanda ex art. 934 si rileva inoltre che nel ricorso in
Cassazione si legge chiaramente che, pur contestando genericamente la ritenuta inammissibilità della domanda, il ricorrente chiedeva espressamente giudizio di legittimità soltanto sulla questione dell'operatività dell'istituto dell'accessione (nel ricorso si legge “ed è questo il punto di diritto sul
quale si chiede il giudizio di legittimità della Suprema Corte”) e non veniva espressamente posta neppure la questione della validità della clausola dell'art. 6 del contratto di locazione (peraltro ormai
Co scaduto al 2014). In detti termini la interpretava correttamente i motivi di ricorso, trattando congiuntamente la questione della configurabilità di un diritto superficiario in favore del concessionario e dell'accessione in favore dell'ente concedente alla luce della normativa di riferimento.
pagina 4 di 5 Altre questioni risultano quindi coperte da giudicato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite come in dispositivo per la prima fase di appello, per la fase di legittimità e per la presente fase, con valore medio indeterminato.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro
[...] Controparte_1
, con impugnazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1473/2014 , a seguito di
[...]
rinvio dalla Suprema Corte con sentenza del 23.2.2024 nel procedimento RG 8918/2019, ogni altra contraria e diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della controparte che liquida in € 6.946,00 per compensi della prima fase di appello, € 5.513,00 per la fase di legittimità ed € 6.946,00 per la presente fase di appello, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%
come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 677/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CAMPANA SILVIO Parte_1 con domicilio in VIA DEI MILLE N. 3 47838 RICCIONE
RICORRENTE contro
con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA con domicilio in VIA GUIDO RENI 4
CP_1
RESISTENTE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1.- Con atto di citazione regolarmente notificato la società citava in giudizio l' Parte_1 CP_1
invocando la nullità/inefficacia della clausola n. 6 di cui all'atto di concessione sottoscritto in
[...]
data 10.6.2008 contenente il riconoscimento da parte del conduttore della proprietà di un chiosco in capo al Ministero delle Finanze e la rideterminazione del canone dovuto con riferimento al solo terreno pagina 1 di 5 e non anche al chiosco, ritenendo quest'ultimo acquisito a titolo di proprietà superficiaria in favore dell'attore.
Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 1473/2014 rigettava la domanda.
Detta sentenza veniva poi confermata in Corte d'Appello con sentenza n. 2675/2018 .
proponeva quindi ricorso per Cassazione con tre motivi relativi al mancato Parte_1
riconoscimento del suo diritto superficiario nonostante il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 L 47/1985; al riconoscimento da parte della Corte d'Appello dell'acquisizione per accessione del chiosco da parte dell'Ente proprietario del terreno, pur in presenza del completamento della procedura di cui alla norma richiamata;
per errata regolazione delle spese di lite.
La Corte di Cassazione riteneva fondati i primi due motivi e assorbito il terzo e cassava la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte per la decisione sulla base dei seguenti principi.
L'art. 32, quinto comma, della legge n. 47 del 1985, prevede testualmente che "Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell' del demanio competente per CP_1
territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità,
pagina 2 di 5 regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è
stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato".
La norma prevede quindi che per gli immobili edificati su suolo di proprietà pubblica la concessione in sanatoria possa essere rilasciata dal Comune territorialmente competente soltanto a condizione che l'ente pubblico proprietario dell'area esprima, entro 180 giorni dalla richiesta dell'interessato, la disponibilità alla concessione in uso a titolo oneroso dello spazio occupato dal sedime dell'opera realizzata senza titolo e che venga inoltre sottoscritta tra le parti una convenzione della durata massima di anni sessanta.
Di conseguenza, al rilascio della concessione in sanatoria, concernente un manufatto eretto su area demaniale senza originario titolo, consegue la configurabilità in capo al soggetto che la ottenga di un diritto reale sul bene quale proprietà superficiaria.
Si tratta comunque di un diritto di consistenza reale ma temporaneo, in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il fabbricato, e si estingue, a norma dell'art. 953 c.c., con la revoca della concessione (nei confronti di tutti i contitolari della concessione) o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà
del dominus soli (nella specie, un comune) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1324 del 13-02-1997,. Cass. Sez.
5, Sentenza n. 1718 del 26-01-2007).
"Il diritto del concessionario di uno stabilimento balneare, il quale abbia ottenuto, nell'ambito della concessione demaniale, anche il riconoscimento della facoltà di edificare e mantenere sulla spiaggia una costruzione, più o meno stabile, e consistente in vere e proprie strutture edilizie o assimilate (sale ristoranti, locali d'intrattenimento o da ballo, caffè, spogliatoi muniti di servizi igienici e docce, etc.), integra una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolazione in ordine al momento della sua modificazione, cessazione o estinzione" (Cass. 1718/2007, 9935(2008; 21287/2008, Cass. Ord. 21222 del 13.9.2017)
Nel caso di specie – premesso che l'originaria domanda per i canoni risulta rinunciata, come già
pagina 3 di 5 dichiarato dalla Corte d'Appello e non contestato - la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di
Appello non ha verificato l'esistenza, in concreto, della convenzione di cessione del diritto di superficie prevista dall'art. 32, quinto comma, della legge n. 47 del 1985, circostanza non pacifica, in quanto contestata della (cfr. pag. 7 del controricorso), con conseguente impossibilità di Controparte_1
interpretare il contenuto della concessione stessa, per poi stabilire se l'attività edilizia realizzata dal concessionario possa essere o meno configurata in termini di quid pluris rispetto alla normale utilizzazione del bene demaniale che gli è stato concesso in uso onde concludere per la sussistenza di un diritto di natura reale o personale.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio onde verificare in concreto la sussistenza della convenzione di cessione necessaria per il perfezionamento della procedura di sanatoria di cui alla norma invocata.
Dagli atti non risulta provata l'esistenza della convenzione di cessione, ragion per cui ogni verifica circa la sussistenza di un diritto di natura superficiaria, derivante dal corretto espletamento della procedura di sanatoria di cui alla norma richiamata, è impossibile e, considerato che l'onere della prova della cessione incombeva sul ricorrente che azionava il suo diritto, proprio sul presupposto del ritenuto corretto perfezionamento dell'iter svolto, l'appello va rigettato.
Circa la questione dell'inammissibilità della domanda ex art. 934 si rileva inoltre che nel ricorso in
Cassazione si legge chiaramente che, pur contestando genericamente la ritenuta inammissibilità della domanda, il ricorrente chiedeva espressamente giudizio di legittimità soltanto sulla questione dell'operatività dell'istituto dell'accessione (nel ricorso si legge “ed è questo il punto di diritto sul
quale si chiede il giudizio di legittimità della Suprema Corte”) e non veniva espressamente posta neppure la questione della validità della clausola dell'art. 6 del contratto di locazione (peraltro ormai
Co scaduto al 2014). In detti termini la interpretava correttamente i motivi di ricorso, trattando congiuntamente la questione della configurabilità di un diritto superficiario in favore del concessionario e dell'accessione in favore dell'ente concedente alla luce della normativa di riferimento.
pagina 4 di 5 Altre questioni risultano quindi coperte da giudicato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite come in dispositivo per la prima fase di appello, per la fase di legittimità e per la presente fase, con valore medio indeterminato.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro
[...] Controparte_1
, con impugnazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1473/2014 , a seguito di
[...]
rinvio dalla Suprema Corte con sentenza del 23.2.2024 nel procedimento RG 8918/2019, ogni altra contraria e diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della controparte che liquida in € 6.946,00 per compensi della prima fase di appello, € 5.513,00 per la fase di legittimità ed € 6.946,00 per la presente fase di appello, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%
come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
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