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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14795 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2469/2024 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. GI Di AL - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. AU Centofanti - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2469 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 5 marzo 2025
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Torre con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC Email_1
- opponente
E
(P.IVA ) e per essa - quale mandataria - (P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, Viale P.IVA_2 dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso avvocato in Roma, Viale dei Parioli n. 74
- opposta
1 nella quale le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 5 marzo
2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in giudizio Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale, proponeva opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., al decreto CP_3 ingiuntivo n. 10530/2008, emesso dal Tribunale di Roma in data 18 giugno 2008, al fine di sentir:
“In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Frosinone e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 10530/2008; per l'effetto, revocare il suddetto d.i., con ogni conseguenza di procedurale e di legge. In subordine, nel merito accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione del
05.12.2001 la vessatorietà e/o l'abusività delle clausole presenti agli artt. 2, 6, 8, poiché riprendono pedissequamente lo schema contrattuale ABI del 2003. In via principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, la vessatorietà e/o l'abusività delle clausole inserite nel contratto di fideiussione stipulato dalle parti il 05.12.2001, così come esposto in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità delle suddette clausole vessatorie;
dichiarare la sospensione totale dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 10530/2008 ai sensi dell'art. 649
c.p.c. essendo la spiegata opposizione chiaramente di pronta soluzione nonché per gli ulteriori motivi di cui in diritto;
accertata e dichiarata la nullità della clausola contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione, dichiarare estinto l'obbligo di garanzia del sig. e/o decaduta Parte_1
l'azione dell'opposta; Con vittoria di spese… con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario”.
Premetteva l'opponente che, in forza del decreto ingiuntivo opposto, era stata intrapresa procedura esecutiva immobiliare nei suoi confronti presso il Tribunale di Cassino (R.G.E. n. 24/2022); che il
Giudice dell'esecuzione, rilevato che il decreto, non tempestivamente opposto, era stato emesso in relazione a credito fondato su contratto di fideiussione omnibus del 5 dicembre 2001, sottoscritto da parte sua quale consumatore, aveva accolto la sua istanza di concessione di un termine per la proposizione di opposizione tardiva affinché fosse accertata la presenza nel titolo di clausole vessatorie, in ossequio ai principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione S.U. n.
9479/2023.
Nell'introdurre il presente procedimento nel termine concessogli, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, dovendosi
2 radicare la competenza nel foro del consumatore, ovvero presso il Tribunale di Frosinone (recte:
Cassino), in ragione della residenza del medesimo nel Comune di Isola Liri.
In subordine, operava il disconoscimento delle sottoscrizioni apparentemente apposte da parte sua sul contratto costituente il titolo del rapporto per cui è causa;
eccepiva inoltre la nullità della fideiussione omnibus, in quanto recante clausole conformi a quelle individuate ai nn. 2, 6 e 8 del modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 e, in conseguenza in particolare della nullità della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., eccepiva l'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di agire nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione del 15 aprile 2024, si costituiva quale mandataria della CP_4
negando che il fosse legittimato alla proposizione Controparte_1 Parte_1 dell'opposizione tardiva in qualità di consumatore, sia per il fatto che la fideiussione fosse stata sottoscritta prima dell'entrata in vigore del Codice del consumo e quindi della disciplina in esso contenuta in ordine alle clausole vessatorie, che per l'ulteriore fatto che il non rivestisse Parte_1 la necessaria qualifica soggettiva, in quanto socio e amministratore della società. Contestava poi la fondatezza degli ulteriori motivi di opposizione e concludeva nei seguenti termini: “In via preliminare: disporre il mutamento del rito, non essendo applicabile al presente procedimento la riforma cd. Cartabia. In via cautelare: dichiarare l'inammissibilità ovvero rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. In via principale: dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda ed istanza avversaria in quanto infondate, non provate e prescritte. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento in favore di
[...] della somma ingiunta o di quella che dovesse risultare dovuta, oltre interessi come CP_1 da domanda monitoria…. Con vittoria di spese…”.
Con ordinanza dell'11 ottobre 2024, il Giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa era poi, dapprima rinviata per la discussione delle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. e successivamente, attesa la domanda di accertamento della violazione della normativa antitrust formulata dall'opponente, era rimessa sul ruolo ai fini della precisazione delle conclusioni dinanzi all'istruttore per la successiva rimessione al Collegio;
le parti concludevano all'udienza del 5 marzo
2025; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
3 L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente rilevato che per la fase decisoria del procedimento non si è disposto nelle forme previste dal codice di procedura civile come riformato dal decreto legislativo 149/2022 (c.d.
Riforma Cartabia), venendo in rilievo opposizione tardiva a decreto ingiuntivo notificato in data antecedente al 1 marzo 2023.
Nel merito, la parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma, in quanto giudice incompetente, tenuto conto della necessaria applicabilità alla fattispecie del foro del consumatore, in ragione della sua qualifica soggettiva al momento di sottoscrizione della fideiussione costituente il titolo del rapporto per cui è causa.
Invero, nel formulare le proprie conclusioni, l'opponente, pur indicando il luogo della sua residenza in Isola Liri, ha individuato erroneamente quale Giudice competente il Tribunale di Frosinone, mentre deve rilevarsi la competenza inderogabile del Tribunale Ordinario di Cassino, nel cui circondario rientra il menzionato Comune
Quanto alla ricorrenza del presupposto della qualità di consumatore dell'opponente al momento di sottoscrizione della fideiussione, si richiama la motivazione dell'ordinanza con la quale il Giudice istruttore ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività del decreto, nella quale è dato conto, da un lato, del fatto che il garante avesse dismesso ogni ruolo nella società debitrice principale in data antecedente al rilascio della garanzia e, dall'altro, che a nulla rilevasse la circostanza che il Codice del Consumo fosse entrato in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, attesa comunque la vigenza all'epoca della stipulazione del contratto delle disposizioni introdotte agli artt. 1469 bis c.c. dalla legge 6 febbraio 1996 n. 52.
Ne discende che il decreto ingiuntivo risulta essere stato emesso da Giudice incompetente a conoscere della controversia.
Per tali motivi, l'opposizione è fondata e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine, la condanna dell'opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento che si liquidano complessivamente nell'importo di euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
4 Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione specializzata impresa – in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Cassino, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 10530/2008 emesso in data 18 giugno 2008;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese del procedimento che liquida nell'importo complessivo di euro 11.268, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi a favore del procuratore antistatario dell'opponente.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AU Centofanti GI Di AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. GI Di AL - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. AU Centofanti - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2469 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 5 marzo 2025
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Torre con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC Email_1
- opponente
E
(P.IVA ) e per essa - quale mandataria - (P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, Viale P.IVA_2 dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso avvocato in Roma, Viale dei Parioli n. 74
- opposta
1 nella quale le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 5 marzo
2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in giudizio Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale, proponeva opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., al decreto CP_3 ingiuntivo n. 10530/2008, emesso dal Tribunale di Roma in data 18 giugno 2008, al fine di sentir:
“In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Frosinone e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 10530/2008; per l'effetto, revocare il suddetto d.i., con ogni conseguenza di procedurale e di legge. In subordine, nel merito accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione del
05.12.2001 la vessatorietà e/o l'abusività delle clausole presenti agli artt. 2, 6, 8, poiché riprendono pedissequamente lo schema contrattuale ABI del 2003. In via principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, la vessatorietà e/o l'abusività delle clausole inserite nel contratto di fideiussione stipulato dalle parti il 05.12.2001, così come esposto in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità delle suddette clausole vessatorie;
dichiarare la sospensione totale dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 10530/2008 ai sensi dell'art. 649
c.p.c. essendo la spiegata opposizione chiaramente di pronta soluzione nonché per gli ulteriori motivi di cui in diritto;
accertata e dichiarata la nullità della clausola contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione, dichiarare estinto l'obbligo di garanzia del sig. e/o decaduta Parte_1
l'azione dell'opposta; Con vittoria di spese… con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario”.
Premetteva l'opponente che, in forza del decreto ingiuntivo opposto, era stata intrapresa procedura esecutiva immobiliare nei suoi confronti presso il Tribunale di Cassino (R.G.E. n. 24/2022); che il
Giudice dell'esecuzione, rilevato che il decreto, non tempestivamente opposto, era stato emesso in relazione a credito fondato su contratto di fideiussione omnibus del 5 dicembre 2001, sottoscritto da parte sua quale consumatore, aveva accolto la sua istanza di concessione di un termine per la proposizione di opposizione tardiva affinché fosse accertata la presenza nel titolo di clausole vessatorie, in ossequio ai principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione S.U. n.
9479/2023.
Nell'introdurre il presente procedimento nel termine concessogli, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, dovendosi
2 radicare la competenza nel foro del consumatore, ovvero presso il Tribunale di Frosinone (recte:
Cassino), in ragione della residenza del medesimo nel Comune di Isola Liri.
In subordine, operava il disconoscimento delle sottoscrizioni apparentemente apposte da parte sua sul contratto costituente il titolo del rapporto per cui è causa;
eccepiva inoltre la nullità della fideiussione omnibus, in quanto recante clausole conformi a quelle individuate ai nn. 2, 6 e 8 del modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 e, in conseguenza in particolare della nullità della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., eccepiva l'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di agire nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione del 15 aprile 2024, si costituiva quale mandataria della CP_4
negando che il fosse legittimato alla proposizione Controparte_1 Parte_1 dell'opposizione tardiva in qualità di consumatore, sia per il fatto che la fideiussione fosse stata sottoscritta prima dell'entrata in vigore del Codice del consumo e quindi della disciplina in esso contenuta in ordine alle clausole vessatorie, che per l'ulteriore fatto che il non rivestisse Parte_1 la necessaria qualifica soggettiva, in quanto socio e amministratore della società. Contestava poi la fondatezza degli ulteriori motivi di opposizione e concludeva nei seguenti termini: “In via preliminare: disporre il mutamento del rito, non essendo applicabile al presente procedimento la riforma cd. Cartabia. In via cautelare: dichiarare l'inammissibilità ovvero rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. In via principale: dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda ed istanza avversaria in quanto infondate, non provate e prescritte. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento in favore di
[...] della somma ingiunta o di quella che dovesse risultare dovuta, oltre interessi come CP_1 da domanda monitoria…. Con vittoria di spese…”.
Con ordinanza dell'11 ottobre 2024, il Giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa era poi, dapprima rinviata per la discussione delle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. e successivamente, attesa la domanda di accertamento della violazione della normativa antitrust formulata dall'opponente, era rimessa sul ruolo ai fini della precisazione delle conclusioni dinanzi all'istruttore per la successiva rimessione al Collegio;
le parti concludevano all'udienza del 5 marzo
2025; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
3 L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente rilevato che per la fase decisoria del procedimento non si è disposto nelle forme previste dal codice di procedura civile come riformato dal decreto legislativo 149/2022 (c.d.
Riforma Cartabia), venendo in rilievo opposizione tardiva a decreto ingiuntivo notificato in data antecedente al 1 marzo 2023.
Nel merito, la parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma, in quanto giudice incompetente, tenuto conto della necessaria applicabilità alla fattispecie del foro del consumatore, in ragione della sua qualifica soggettiva al momento di sottoscrizione della fideiussione costituente il titolo del rapporto per cui è causa.
Invero, nel formulare le proprie conclusioni, l'opponente, pur indicando il luogo della sua residenza in Isola Liri, ha individuato erroneamente quale Giudice competente il Tribunale di Frosinone, mentre deve rilevarsi la competenza inderogabile del Tribunale Ordinario di Cassino, nel cui circondario rientra il menzionato Comune
Quanto alla ricorrenza del presupposto della qualità di consumatore dell'opponente al momento di sottoscrizione della fideiussione, si richiama la motivazione dell'ordinanza con la quale il Giudice istruttore ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività del decreto, nella quale è dato conto, da un lato, del fatto che il garante avesse dismesso ogni ruolo nella società debitrice principale in data antecedente al rilascio della garanzia e, dall'altro, che a nulla rilevasse la circostanza che il Codice del Consumo fosse entrato in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, attesa comunque la vigenza all'epoca della stipulazione del contratto delle disposizioni introdotte agli artt. 1469 bis c.c. dalla legge 6 febbraio 1996 n. 52.
Ne discende che il decreto ingiuntivo risulta essere stato emesso da Giudice incompetente a conoscere della controversia.
Per tali motivi, l'opposizione è fondata e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine, la condanna dell'opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento che si liquidano complessivamente nell'importo di euro 11.268, per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
4 Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione specializzata impresa – in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Cassino, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 10530/2008 emesso in data 18 giugno 2008;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese del procedimento che liquida nell'importo complessivo di euro 11.268, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi a favore del procuratore antistatario dell'opponente.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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