Sentenza 23 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 124 del 2025, proposto da
- EEC Solar 3 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Giorgio Troja, Oscar Di Rosa, Michele Cimino, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
- del silenzio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 9 marzo 2022;
- del silenzio della commissione PNRR – PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell’art. 25 comma 2bis del D.Lgs. 152/2006;
- del silenzio del Ministero della cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA;
- per l’accertamento dell’obbligo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di provvedere con riferimento alla medesima istanza;
- per l’accertamento dell’obbligo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di rimborsare alla deducente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, pari ad € 2.381,75.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La EEC Solar 3 s.r.l., con ricorso notificato il 4 aprile 2025 e depositato il successivo 16 di aprile, ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dagli intimati Ministeri sulla sua istanza del 9 marzo 2022, concernente il rilascio della valutazione d’impatto ambientale (VIA) per «un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 16,455 MWp in agro di Grottole all’interno dell’area SIN Valbasento, e delle relative opere di connessione. Nel contempo, ha istato per l’accertamento del diritto al rimborso della metà degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006.
2. I Ministeri intimati si sono costituitisi in giudizio con atto di stile e depositando documentazione.
3. Alla camera di consiglio svoltasi l’11 giugno 2025, previo deposito di scritti difensivi e documenti, il Relatore ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della possibile irricevibilità dell’azione avverso il silenzio, essendo decorso oltre un anno dalla presentazione. I procuratori della deducente, sul punto, hanno opinato per la ricevibilità dell’azione, avendo il Ministero dell’ambiente pubblicato il secondo avviso il 30 ottobre 2023 con scadenza il 7 aprile 2024, con conseguente asserita tempestività dell’azione. Indi l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è in parte irricevibile e per il resto fondato, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. Con riguardo all’azione avverso il silenzio, giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo che governa il termine di conclusione del procedimento e i rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del privato a fronte dell’inerzia della pubblica amministrazione.
Quanto al termine di conclusione del procedimento, l’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che «ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso». Può, nondimeno accadere – come ha sostenuto il deducente nel caso di specie – che la pubblica amministrazione, in pendenza di un procedimento amministrativo avviato su istanza di parte, anziché portare l’iter procedimentale alla sua fisiologica conclusione mediante l’adozione di un provvedimento espresso, rimanga silente. A fronte di tale inerzia, al fine di offrire al cittadino adeguata tutela giurisdizionale contro il comportamento inerte dell’amministrazione in sede di procedimento amministrativo, l’ordinamento ha apprestato, a tutela dell’interesse pretensivo del privato, l’azione avverso il silenzio-inadempimento, di cui all’art. 31, co. 1, cod. proc. amm.. Tale disposizione prevede che «decorsi i termini per la conclusione del procedimento e negli altri casi previsti dalla legge, chi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere». Il comma della citata disposizione disciplina i termini entro cui l’azione può essere esperita, prevedendo che «l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento».
Pertanto, qualora dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento sia decorso il termine di un anno senza che il privato abbia promosso l’azione avverso il silenzio-inadempimento, l’eventuale ricorso tardivo ex art. 31, co. 1, c.p.a. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto carente di un presupposto imprescindibile dell’azione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2024, n. 2419).
4.1.1. Nel caso di specie la reazione processuale avverso la contestata l’inerzia del Ministero dell’ambiente in ordine al rilascio del decreto di VIA è irricevibile, essendo decorso ben oltre un anno dalla scadenza del termine di cui si invoca l’applicazione, segnatamente quello di cui all’art. 25, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 152 del 2006 (ossia centotrenta giorni dall’inizio della pubblicazione) avendo la relativa fase della consultazione pubblica preso avvio il 24 ottobre 2022, ossia il termine dal quale, come espressamente riconosciuto dalla stessa deducente nel ricorso (capo n. 5 della parte in fatto), decorre il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. A fronte di ciò, il ricorso è stato notificato solamente in data 4 aprile 2025 e quindi ben oltre l’anno previsto dall’art 31, comma 2, cod. proc. amm.
4.1.2. Recessiva risulta la tesi della deducente, laddove, in camera di consiglio, ha inteso ancorare il decorso del termine (andando in senso difforme a quanto testualmente sostenuto nel ricorso) al secondo avviso di pubblicazione, ossia al 30 ottobre 2023. Invero, tale seconda pubblicazione integra solo una fase del complessivo iter procedimentale entro cui rilasciare la VIA, non costituendo riferimento al quale ancorare il dies a quo per il computo del termine annuale di cui all’art. 31 cod. proc. amm.. A riprova di ciò, infatti, l’art. 24, comma 5, del ripetuto d.lgs. n. 152 del 2006, in forza del quale è stata disposta la seconda pubblicazione dell’avviso pubblico, nulla dispone in ordine a tale aspetto.
In altri termini, ritiene il Collegio che l’ordinamento non si presti a consentire la configurazione di un nuovo termine di reazione processuale nel senso prospettato dall’odierno deducente, che, peraltro, risulta a sua volta aver riscontrato la richiesta di documentazione integrativa da parte del Ministero della cultura (23 febbraio 2023) dopo circa otto mesi, in piana difformità dalla scansione temporale e procedimentale dettata dallo stesso articolo 24.
4.3. L’istanza di rimborso della metà degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006 è fondata. Ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006 «nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2 -bis , primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33». Orbene, in disparte l’irricevibilità dell’azione avverso il silenzio, ciò che rileva in questo secondo caso è il superamento dei termini del procedimento di VIA, ciò che emerge pianamente dagli atti di causa. Peraltro, la ricorrente ha documentato l’avvenuta corresponsione di tali oneri istruttori in relazione al procedimento di cui è cenno.
5. Dalle considerazioni che precedono discende in parte la declaratoria di irricevibilità e per il resto la fondatezza del ricorso.
6. La parziale soccombenza reciproca e il tenore dell’attività difensiva di parte resistente giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TA, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parte dichiara irricevibile e per il resto accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto condanna il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a corrispondere alla parte ricorrente il 50% degli oneri istruttori versati, ai sensi dell’art. 25, comma 2 -ter , del d.lgs. 152/2006;
- spese compensate, salvo l’ammontare del contributo unificato effettivamente versato che è posto a carico di parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO