Accoglimento
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/09/2025, n. 7524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7524 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07524/2025REG.PROV.COLL.
N. 06275/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6275 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Antonio Ghislanzoni n. 41;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Denis Campana, Luisa Gobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Gobbi in Roma, via Ennio Quirino Visconti N°103;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 21/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli Avvocati Paolo Bonomi e Denis Campana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’ordinanza-ingiunzione -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- ha ordinato alla -OMISSIS- la demolizione delle opere presenti sul terreno di proprietà della stessa società, ubicato alla -OMISSIS- e contraddistinto in catasto al -OMISSIS-, poiché realizzate in totale difformità dai titoli edilizi.
Le difformità contestate in ordinanza sono risultate le seguenti:
- il fabbricato a uso residenziale è stato realizzato a una quota maggiore;
- il piano delle autorimesse del corpo principale ha un’altezza maggiore;
- l’autorimessa lato piano sud ha un solaio piano anziché inclinato e un’altezza interna maggiore;
- l’autorimessa lato nord anziché essere interrata è fuori terra e dista m. 3 dal confine;
- la superficie coperta è maggiore di circa mq. 9,70 per ciascuno dei tre piani e la volumetria complessiva di circa mc. 60, perché è stata eliminata la risega sul lato est (di m. 3,149 x 3,078), e la distanza dalla futura strada è scesa da m. 7,5 a m. 5;
- le scale esterne sono in una diversa posizione, hanno una forma diversa e una diversa distanza dalla strada di progetto;
- la gronda – aggetto è in piano anziché inclinata;
- difformità delle opere di livellamento: il terreno riportato supera l’altezza massima di 1 m.
2. Con il ricorso iscritto al n.r.g. 695/2016, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede staccata di Brescia, l’odierna appellante ha impugnato il suddetto provvedimento deducendo i seguenti motivi:
I) “Eccesso di potere: travisamento dei fatti: e contraddittorietà con precedenti accertamenti e conseguente difetto di congrua istruttoria; violazione di legge (artt. 22 e 31 D.P.R. n. 380/2001, 6, 7 e 21 N.T.A. al P.R.G. vigente nel 2006)”;
II) “Eccesso di potere: travisamento dei fatti, errore, irragionevolezza. Violazione di legge (artt. 22, 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001)”;
III) “Eccesso di potere: travisamento dei fatti, errore, irragionevolezza, carenza di motivazione ed istruttoria. Violazione di legge (artt. 22, 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001)”;
IV) “Eccesso di potere per carenza di motivazione, Violazione del principio di buona amministrazione e leale collaborazione”;
V) “Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione di legge”.
3. Il TAR per la Lombardia, sede staccata di Brescia, con la sentenza n. 21 dell’11 gennaio 2022, ha respinto il ricorso, condannando -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 3.000,00.
3.1. In particolare, il Tribunale ha ritenuto doverosa l’adozione dell’ordinanza di demolizione, quale esercizio di potere vincolato, in quanto risultava incontestato sia l’aumento di superficie e cubatura, sia il mancato rispetto delle distanze dal confine dalla strada costruenda, ed inoltre perché il tecnico comunale aveva accertato che i terrazzamenti artificiali superavano il limite di m. 1,5 stabilito dal P.R.G e che vi era stata una traslazione verso l’alto del fabbricato in questione. Le suddette difformità erano infatti ritenute rientranti nel novero delle variazioni essenziali stabilite dall’articolo 54 L.R. Lombardia n. 12/2005, per di più realizzate in area vincolata, con conseguente applicazione del regime dell’intervento effettuato in difformità totale. L’eventuale conformità di quanto realizzato alla disciplina urbanistica non esonerava pertanto l’autore dell’intervento dall’obbligo di richiedere il previo rilascio del titolo edilizio (e nel caso di specie anche paesaggistico), in mancanza del quale le opere risultavano sicuramente abusiva.
4. Avverso tale pronuncia la -OMISSIS- ha proposto appello, con atto notificato in data 11 luglio 2022 e depositato il successivo 28 luglio, deducendo con un unico motivo l’“error in judicando per mancata pronuncia su di un aspetto fondamentale della vertenza – Travisamento dei fatti e delle prove dedotte in giudizio”.
5. L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio in data 29 settembre 2022 instando per il rigetto dell’appello con vittoria di spese di lite.
6. All’udienza straordinaria del 17 settembre 2025 tenutasi da remoto la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con un unico motivo l’appellante deduce plurime censure.
1.1. Innanzitutto, si duole dell’erroneità della sentenza laddove si afferma che “l’aumento di superficie e cubatura è incontestato”; al contrario, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che la quota zero in base alla quale calcolare l’altezza dell’edificio era stata fissata in contradditorio tra le parti e riportata su un palo Enel, come risulta dalle fotografie allegate al verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e prodotto in primo grado (doc. 6). Erroneo e travisato sarebbe quindi l’assunto di difformità dei lavori dai progetti approvati, poiché il Comune avrebbe considerato quale quota di riferimento la quota del livello dell’interrato a boxes, per di più non ancora ultimato, e quindi inidoneo a fungere da parametro per una corretta misurazione delle altezze.
In altri termini si duole l’appellante che il Tribunale non avrebbe considerato il motivo di ricorso secondo cui l’altezza dell’edificio (e con essa la difformità dal titolo edilizio) avrebbe dovuto essere verificata non già rispetto all’andamento del terreno, bensì misurando da una quota fissa e predeterminata con “il verbale di sopralluogo -OMISSIS- ”, finendo con il decidere la causa “senza affrontare in toto l’argomentazione centrale, ossia la negazione da parte del Comune di una circostanza provata consistente nel rispetto della quota da cui calcolare l’altezza del fabbricato (la famosa quota 0 rilevata in contraddittorio)” (cfr ricorso d’appello, pagg. 9 e 10).
1.2. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sia viziata per avere travisato il verbale di sopralluogo -OMISSIS- (doc. 6 depositato nel primo grado di giudizio) sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale dal quale emerge in tutta evidenza che la quota zero ivi indicata non era affatto destinata a stabilire il confine della strada che il Comune avrebbe realizzato in fregio alla proprietà della ricorrente, bensì la precisa individuazione della quota dopo i lavori di scavo di sbancamento che fu riportata su un punto fisso e non modificabile quale il palo Enel evidenziato nel rapporto e risultante dalla fotografia.
Si legge nel verbale redatto dalle parti che, evidentemente, avevano sentito la necessità di fare un sopralluogo per chiarire la legittimità dei lavori che erano in corso che “la definizione della quota zero è stata ottenuta considerando il livellamento autorizzato di 1,50 rispetto al piano di campagna esistente e riportato su palo Enel”. Nessun dubbio pertanto che le parti avessero stabilito con precisione ed in modo incontrovertibile la quota zero, stante l’incertezza in via di fatto (e non di diritto come vorrebbe la difesa comunale) per lo stato dei luoghi e per gli scavi di sbancamento.
Del resto, l’art. 6 N.T.A. al P.R.G. espressamente consente di considerare quale punto di spiccato dell’edificio, in luogo della quota originale, quella del terrazzamento, ove lo stesso non superi il dislivello di metri 1,50, come nel caso di specie (all. 17 primo grado).
Pertanto, il provvedimento impugnato è affetto da travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e perplessità.
1.3. Parimenti illogica e viziata la sentenza qui appellata là dove afferma che “…..l’aumento di superficie e cubatura è incontestato”, mentre, al contrario, la circostanza è oggetto di puntuali contestazioni del ricorrente per i motivi sopra esposti e qui ritenuti fondati. Ancora si legge “Il tecnico comunale ha accertato che i terrazzamenti artificiali superano il limite di m. 1,5 stabilito dal PRG, e che vi è stata una traslazione verso l’alto del fabbricato in questione. Si tratta di difformità che indubbiamente rientrano nel novero delle variazioni essenziali stabilite dall’articolo 54 L.R. Lombardia n. 12/2005, per di più realizzate in area vincolata, con conseguente applicazione del regime dell’intervento effettuato in difformità totale…In questo quadro era doverosa l’adozione dell’ordinanza di demolizione, il cui contenuto non si presta a fraintendimenti, dovendosi riportare il fabbricato e la quota del terreno su cui esso è edificato alle previsioni del progetto assentito”.
Per contro, la società appellante non solo non ha realizzato alcuna traslazione verso l’alto, ma si è mantenuta in ogni caso nei limiti previsti nel titolo edilizio e nelle norme urbanistiche, munita persino di autorizzazione paesaggistica PE -OMISSIS- novembre 2004.
2. Deduce poi l’appellante che del pari erronea sarebbe la sentenza laddove ha ritenuto incontestato anche il mancato rispetto delle distanze dal confine e dalla strada costruenda in quanto non potrebbe parlarsi di violazione dell’obbligo di rispetto delle distanze fissate per le strade esistenti dall’art. 7 N.T.A. al P.R.G. con riferimento ad una strada che all’epoca dei lavori di costruzione dell’edificio non era ancora stata realizzata. In definitiva, l’accertamento di difformità totale dei progetti autorizzati sarebbe affetto da travisamento in quanto basato su situazioni in corso di realizzazione e non ancora definite.
2.1. La censura è fondata in quanto è evidente che, come era stato dedotto in ricorso, non può parlarsi di violazione dell’obbligo di rispetto delle distanze fissate per le strade esistenti dall’art. 7 N.T.A. al P.R.G., considerato che la strada, posta a confine del lotto edificabile, è prevista sempre sul fondo di proprietà -OMISSIS- e non era all’epoca dei lavori di costruzione dell’edificio ancora stata realizzata.
3. Conclusivamente l’appello va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
4. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere liquidate in E. 6.000, oltre accessori (E. 3.000 per il primo grado ed E. 3.000 per l’appello).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi E 6.000, oltre accessori (E. 3.000 per il primo grado ed E. 3.000 per il grado di appello).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.