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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/11/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1353/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria SO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1353/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
ON EN, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
AL VI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
****
pagina 1 di 5 Con provvedimento del 31/10/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/5/2025 le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (il 14/3/2024) e ai diritti a quest'ultima afferenti. Per_1
In dettaglio, la regolamentazione riportata in seno al ricorso congiunto prevedeva quanto segue:
“1. Disporre che il figlio venga affidato in via esclusiva alla madre, sig.ra Per_1
con collocazione abitativa presso la casa sita in Siracusa in via Villa Parte_1
Rosa n. 21. Si specifica che l'affidamento così previsto si rende necessario considerata la consistente distanza territoriale tra le località di residenza delle parti (Pescara-
Siracusa) e della tenera età del bambino, fermo restando che, con la crescita del minore, tale previsione potrà essere modificata. Resta inteso che nonostante le parti siano d'accordo per l'affidamento esclusivo in favore della madre, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere della sig.ra SO tenere informato il sig. circa tutte le questioni relative al figlio. Parte_2
2. disporre che il sig. contribuisca al mantenimento di Parte_2 Per_1 versando alla signora la somma di € 250,00 mensili entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ad eccezione delle spese mediche mutuabili. Le spese straordinarie saranno rimborsate, mese per mese, al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. A titolo pagina 2 di 5 meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
a- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici e analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN.
: gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggi e CP_1 relative utenze nelle eventuali sedi universitarie, corsi di lingue;
c- : costi relativi all'iscrizione e frequentazione di corsi (sportivi, Controparte_2 artistici, formativi e ricreativi) oltre all'acquisto delle relative attrezzature, costi per centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione.
Le spese straordinarie di carattere voluttuario superiori nell'importo ad € 50,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate e, comunque, per la disciplina delle spese straordinarie si farà riferimento alle disposizioni contenute nel protocollo del Tribunale di Siracusa in materia di famiglia che entrambe le parti dichiarano di conoscere;
3. disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
4. dare atto dell'impegno dei genitori a mantenere reciprocamente un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, tutelando la figura materna e paterna, ivi compresa quella dei nonni e dei rispettivi parenti ed impegnandosi a favorire la comunicazione da parte di , ogni giorno, con il padre attraverso videochiamate o a mezzo di Per_1 semplici telefonate;
5. dare atto che il sig. , per motivi di lavoro ed economici, ha la possibilità di Parte_2 recarsi a Siracusa solo ogni 2 mesi per un periodo di permanenza variabile da 5 a 6 giorni da stabilirsi volta per volta, per cui, data l'età del minore e sino al compimento pagina 3 di 5 dei due anni di vita, il padre avrà la possibilità di vederlo e tenerlo con sé, in Siracusa, secondo liberi accordi con la signora SO e, comunque, in mancanza di intesa, si convengono le seguenti modalità di visita: la mattina dalle ore 10.00 alle 13.00 ed il pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30 modalità di visita che potranno sempre essere rimodulate previo accordo con la sig.ra SO e secondo le necessità del piccolo
. Nei giorni di permanenza del padre a Siracusa, il minore non dovrà Per_1 frequentare l'asilo nido. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 31/102025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Passando al merito, il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare conforme all'interesse morale e materiale del minore.
In particolare, ritiene il Collegio che il concordato regime di affidamento esclusivo di alla madre concordato dalle parti riesce ad assicurare – tenuto conto della Per_1 rilevante distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori - una maggiore funzionalità nelle decisioni da adottare per il soddisfacimento dei bisogni di natura scolastica ed extrascolastica del bambino.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337
e ss. c.c.:
pagina 4 di 5 omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria SO dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria SO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1353/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
ON EN, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
AL VI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
****
pagina 1 di 5 Con provvedimento del 31/10/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/5/2025 le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (il 14/3/2024) e ai diritti a quest'ultima afferenti. Per_1
In dettaglio, la regolamentazione riportata in seno al ricorso congiunto prevedeva quanto segue:
“1. Disporre che il figlio venga affidato in via esclusiva alla madre, sig.ra Per_1
con collocazione abitativa presso la casa sita in Siracusa in via Villa Parte_1
Rosa n. 21. Si specifica che l'affidamento così previsto si rende necessario considerata la consistente distanza territoriale tra le località di residenza delle parti (Pescara-
Siracusa) e della tenera età del bambino, fermo restando che, con la crescita del minore, tale previsione potrà essere modificata. Resta inteso che nonostante le parti siano d'accordo per l'affidamento esclusivo in favore della madre, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere della sig.ra SO tenere informato il sig. circa tutte le questioni relative al figlio. Parte_2
2. disporre che il sig. contribuisca al mantenimento di Parte_2 Per_1 versando alla signora la somma di € 250,00 mensili entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ad eccezione delle spese mediche mutuabili. Le spese straordinarie saranno rimborsate, mese per mese, al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. A titolo pagina 2 di 5 meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
a- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici e analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN.
: gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggi e CP_1 relative utenze nelle eventuali sedi universitarie, corsi di lingue;
c- : costi relativi all'iscrizione e frequentazione di corsi (sportivi, Controparte_2 artistici, formativi e ricreativi) oltre all'acquisto delle relative attrezzature, costi per centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione.
Le spese straordinarie di carattere voluttuario superiori nell'importo ad € 50,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate e, comunque, per la disciplina delle spese straordinarie si farà riferimento alle disposizioni contenute nel protocollo del Tribunale di Siracusa in materia di famiglia che entrambe le parti dichiarano di conoscere;
3. disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
4. dare atto dell'impegno dei genitori a mantenere reciprocamente un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, tutelando la figura materna e paterna, ivi compresa quella dei nonni e dei rispettivi parenti ed impegnandosi a favorire la comunicazione da parte di , ogni giorno, con il padre attraverso videochiamate o a mezzo di Per_1 semplici telefonate;
5. dare atto che il sig. , per motivi di lavoro ed economici, ha la possibilità di Parte_2 recarsi a Siracusa solo ogni 2 mesi per un periodo di permanenza variabile da 5 a 6 giorni da stabilirsi volta per volta, per cui, data l'età del minore e sino al compimento pagina 3 di 5 dei due anni di vita, il padre avrà la possibilità di vederlo e tenerlo con sé, in Siracusa, secondo liberi accordi con la signora SO e, comunque, in mancanza di intesa, si convengono le seguenti modalità di visita: la mattina dalle ore 10.00 alle 13.00 ed il pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30 modalità di visita che potranno sempre essere rimodulate previo accordo con la sig.ra SO e secondo le necessità del piccolo
. Nei giorni di permanenza del padre a Siracusa, il minore non dovrà Per_1 frequentare l'asilo nido. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 31/102025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Passando al merito, il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare conforme all'interesse morale e materiale del minore.
In particolare, ritiene il Collegio che il concordato regime di affidamento esclusivo di alla madre concordato dalle parti riesce ad assicurare – tenuto conto della Per_1 rilevante distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori - una maggiore funzionalità nelle decisioni da adottare per il soddisfacimento dei bisogni di natura scolastica ed extrascolastica del bambino.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 337
e ss. c.c.:
pagina 4 di 5 omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria SO dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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