Sentenza 26 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2004, n. 16967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16967 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIO Ettore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARTSANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato MARCO MORETTI, che lo difende unitamente all'avvocato STEFANO ZUCCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RIMINI 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LORENTI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 129/03 della Corte d'Appeso di ROMA, depositata il 28/01/03 - R.G.N. 4631/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/07/04 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato ZUCCHI;
udito l'Avvocato LORENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso ed assorbito il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 aprile 2001, il Tribunale di Roma rigettava la domanda avanzata da LL UR diretta all'accertamento della illegittimità del licenziamento, intimatole per ragioni disciplinari in data 25 marzo 1999 dalla società datrice di lavoro Artsana S.P.A. (presso uno dei cui negozi di vendita di articoli Chicco la stessa lavorava come commessa), ed agli effetti conseguenti (reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e maturande).
Avverso tale decisione proponeva appello la lavoratrice, ribadendo il vizio di intempestività del recesso e dolendosi della errata valutazione, da parte del primo Giudice, del materiale probatorio acquisito e della eccessiva importanza attribuita alla vicenda penale, che era stata originata dopo le denunce dalla stessa presentate nei confronti di dipendenti della società. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con accoglimento della domanda originaria e, in subordine, la compensazione delle spese processuali. La società appellata resisteva al gravame, chiedendone il rigetto. Con sentenza del 12 novembre 2003-28 gennaio 2003, l'adita Corte d'appello di Roma dichiarava l'illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione della UR nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del recesso alla effettiva reintegra, oltre accessori, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo. La Corte territoriale, a sostegno della sua decisione, dopo avere escluso la dedotta esistenza del vizio rappresentato dalla intempestività della contestazione disciplinare, osservava che la vicenda che aveva dato luogo all'impugnato licenziamento traeva origine da due denunce presentate, entrambe nel 1992, dalla UR: una nei confronti di CA SA AN, responsabile del negozio "Tutto Chicco, sito nel centro commerciale di Cinecittà Due, per essere stata da questa diffamata con l'accusa infondata di essersi appropriata di merce;
l'altra nei confronti di due funzionali della società che l'avrebbero minacciata a fronte del suo rifiuto di sottoscrivere le dimissioni. Chiariva ancora la Corte territoriale che, a seguito di tali fatti, venivano svolti accertamenti in sede giudiziaria nell'ambito dei quali era stato instaurato un procedimento per calunnia a carico dei denunciati, risoltosi con una richiesta di archiviazione, ed un altro, per diffamazione, a carico della AN, conclusosi con sentenza - emessa dopo il licenziamento della denunciante UR - di assoluzione per insussistenza del fatto addebitato: nel corso di quest'ultimo procedimento la UR veniva ascoltata in qualità di testimone e ribadiva tutte le sue accuse nei confronti della AN e dei funzionari Sala e ON, aggiungendo che anche il legale di tali funzionari l'aveva spinta insistentemente a dare le dimissioni prefigurandole sanzioni anche a carico della sorella. Soggiungeva ancora il Giudice d'appello che il primo Giudice, in ciò reputando corretta l'impostazione difensiva della società, aveva sostenuto il principio che il comportamento del lavoratore che abbia promosso azioni giudiziarie nei confronti di collaboratori del datore di lavoro costantemente ritenute prive di fondamento ma nonostante ciò reiterate in un nuovo procedimento (anch'esso conclusosi con una assoluzione) sia idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, e che, nel caso di specie, le denunce della UR avevano avuto un effetto gravemente destabilizzante dell'attività aziendale proprio per le posizioni rivestite dai soggetti denunciati e per la gravità delle accuse formulate, costituendo altresì pessimo veicolo pubblicitario per l'immagine dell'intera azienda. Sennonché, la Corte romana osservava in contrario che le indagini e i procedimenti instaurati erano stati solo originati dalle due denuncio sopra ricordate (entrambe del 1992), ma che, certamente, la scelta dei soggetti da incriminare e la cadenza temporale dei procedimenti erano state del tutto estranee alla sfera di disponibilità della UR. Quanto poi alla condotta che era stata posta alla base della sanzione (aver reiterato accuse già vagliate e considerate infondate) andava tenuto presente che tali accuse erano state rese nell'ambito di un procedimento penale ancora in corso (quindi, in relazione a fatti che non erano stati ancora definitivamente accertati) ed inoltre che le dichiarazioni delle quali la società si doleva erano state rese dalla UR nella veste di testimone ad un giudice. La delicatezza della questione risiedeva nella utilizzazione a fini disciplinari, da parte della società di un comportamento tenuto dalla lavoratrice in un ambito processuale sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria, e con una inevitabile interferenza con un'attività propriamente giurisdizionale essendo il licenziamento intervenuto mentre il processo penale era in corso. Tale modalità di esercizio del potere disciplinare risultava, pertanto, lesivo della sfera di competenza dell'Autorità giudiziaria e rischiava di incidere indebitamente su attività ad essa esclusivamente riservate. La circostanza, documentata, che, anche nel giugno 1999, la UR avesse presentato una denuncia, risultava, poi, del tutto irrilevante nella valutazione dei fatti di causa, perché successiva al licenziamento. Sulla base di queste premesse, il Giudice a quo, in riforma della impugnata decisione, dichiarava la illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegrazione dell'appellante nel posto di lavoro e condanna - della società al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande dal recesso alla effettiva reintegra.
Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre la Artsana S.P.A. con quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste LL UR con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la Artsana S.P.A., denunciando omessa motivazione, deduce di avere eccepito, sin dal primo grado (alla pagina n. 19 della comparsa di costituzione e risposta), la nullità della lettera di impugnazione del licenziamento.
Soggiunge di avere reiterato l'eccezione di cui sopra anche nel giudizio di appello, alle pagine n. 30 e 31 della comparsa di costituzione e risposta.
Si duole che il Giudice di secondo grado non si sia pronunciato sul punto;
omissione, questa, da considerarsi particolarmente grave in quanto concernente un punto decisivo della controversia. Tale eccezione si fonda sul presupposto che la lettera d'impugnazione del licenziamento, ricevuta dalla Società il 25.03.1999 (doc. n. 15), non risulta sottoscritta dalla UR, e che la stessa, nel corso del processo di primo grado, non avrebbe formulato prove istruttorie per imputare a sè detta impugnazione.
Da ciò discenderebbe che la lavoratrice, non avendo provveduto ad impugnare, entro i termini previsti, a pena di decadenza, il licenziamento de quo, sarebbe decaduta dalla relativa azione, con conseguente piena validità ed efficacia del provvedimento in oggetto.
La UR, senza contestare la ritualità della dedotta eccezione, replica nel controricorso, osservando che il licenziamento - intimatole in data 25 marzo 1999 - sarebbe stato tempestivamente impugnato con lettera raccomandata, datata 21 aprile 1999, regolarmente firmata "in basso a destra", come da documento n. 11, prodotto in primo grado.
Sennonché, alla questione il Giudice di merito non ha dato alcun riscontro;
riscontro tanto più necessario, se si consideri il carattere potenzialmente dirimente della soluzione da adottarsi. Infatti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione, ovvero di idonea sottoscrizione, della lettera d'impugnazione del licenziamento, renderebbe il provvedimento espulsivo intimato dalla Società alla UR valido ed efficace, non essendo stato impugnato, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni previsti dall'art. 6 della Legge n. 604 del 1966. Tale fatto avrebbe come conseguenza il rigetto delle domande formulate dalla lavoratrice nel proprio ricorso introduttivo. Ne discende l'accoglimento dell'esposto motivo, il cui carattere preliminare determina l'assorbimento degli altri. L'impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione a detto motivo e la causa rinviata, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio, ad altro giudice d'appello, come designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2004