TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/10/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
LE, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 28.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2641/2023 RG promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MICALIZZI Parte_1
RA IA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
RI RI
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, addetta allo svolgimento di mansioni di autista di mezzi pesanti, ha convenuto in giudizio l' CP_1 chiedendone la condanna alla liquidazione della prestazioni (indennizzo in capitale o rendita) nella misura corrispondente al grado di inabilità conseguente all'infortunio su lavoro verificatosi in data 29.4.2021, negato in sede amministrativa.
Instaurato il contradditorio, l' ha resistito all'avversa domanda chiedendone il CP_1 rigetto.
Disposta consulenza medico legale, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è così decisa.
* * *
Pacifica la verificazione dell'infortunio sul lavoro, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei postumi invalidanti.
Orbene, espletata consulenza tecnica medico–legale, il CTU nominato ha accertato che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro, ha riportato postumi consistenti in
1 “esiti di valido trauma contusivo del rachide lombare, in soggetto con esiti di ernia discale L4-L5 sinistra trattata chirurgicamente e con recidiva di ernia discale intraforaminale destra, con limitazione funzionale e disturbi trofico-sensitivi persistenti”. quantificando l'entità del danno biologico derivante dall'evento nella misura del 2% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 18.10.2023, qui da intendersi integralmente richiamata).
Il CTU ha dato altresì compiuta risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente alla bozza peritale, cui si rimanda, e che possono essere condivise e poste a sostengo della presente decisione.
Essendo stata accertata la sussistenza di un danno biologico di entità inferiore alla soglia minima prevista per legge ai fini della indennizzabilità (pari al 6%), tenuto conto delle conclusioni in atti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione dell'accertata sussistenza di postumi invalidanti- seppur inferiori alla soglia minima di indennizzabilità-, negati in sede amministrativa.
Le spese di CTU, per le medesime argomentazioni, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n 2641/2023 , così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite
- pone a carico dell' le spese di consulenza medico-legale, liquidate con separato CP_1 decreto.
Crotone, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Alessia LE
2