TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 113/2025
TRIBUNALE DI TERNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel. -est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 113/2025 R.G.A.C. e promosso da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Terni, via della Caserma, n. 8, presso lo studio dell'avv.to Maria Raggi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Terni, corso del Popolo n. 47, presso lo studio dell'avv.to Luca
Leonardi e dell'avv.to Marco Fogliano, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
oggetto: disciplina dei profili personali e patrimoniali riguardanti la figlia minore
[...] nata a [...], in data [...] Per_1 conclusioni: all'udienza del 15/04/2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte, come da verbale in pari data;
in data 23/04/2025, il PM esprimeva parere favorevole. FATTO E DIRITTO rilevato che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 24/01/2025, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale era nata in [...] Parte_2 Per_1
17/08/2007 e richiamate le condizioni previste dal Tribunale per i Minorenni nell'anno 2010 in punto di affido e mantenimento della minore, chiedeva l'aumento del contributo paterno al mantenimento a euro 450,00 mensili, oltre alla ripartizione in pari quota delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, allegando quali sopravvenienze, per un verso, i limitati tempi di permanenza della minore presso il padre e, per altro verso, la crescita della minore e le conseguenti maggiore esigenze di vita;
considerato che
, con decreto in atti del 29/01/2025, il giudice delegato fissava udienza alla data del
15/04/2025, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio;
ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo il rigetto delle avverse domande in ragione della regolare frequentazione della figlia e delle sue precarie condizioni economiche, anche valutati gli oneri sul medesimo gravanti per i tre figli nati da successivo matrimonio;
considerato che
all'udienza del 15/04/2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo e rassegnavano conclusioni congiunte ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti appare rispondente agli interessi della minore giacché il mantenimento appare adeguato alle sue esigenze di vita e proporzionato alle condizioni economico-patrimoniali di ciascun genitore, come emerse nel presente procedimento;
pagina 1 di 2 ritenuto, pertanto, di dover disporre in conformità dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
-dispone l'aumento del contributo paterno al mantenimento ad euro 250,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat come per legge, da corrispondere entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre mediante ordine di bonifico permanente;
la madre percepirà in via integrale l'assegno unico e universale (attualmente pari a 180,00 euro complessivi);
-Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Terni, il 7/05/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 2 di 2
TRIBUNALE DI TERNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel. -est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 113/2025 R.G.A.C. e promosso da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Terni, via della Caserma, n. 8, presso lo studio dell'avv.to Maria Raggi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Terni, corso del Popolo n. 47, presso lo studio dell'avv.to Luca
Leonardi e dell'avv.to Marco Fogliano, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
oggetto: disciplina dei profili personali e patrimoniali riguardanti la figlia minore
[...] nata a [...], in data [...] Per_1 conclusioni: all'udienza del 15/04/2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte, come da verbale in pari data;
in data 23/04/2025, il PM esprimeva parere favorevole. FATTO E DIRITTO rilevato che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 24/01/2025, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale era nata in [...] Parte_2 Per_1
17/08/2007 e richiamate le condizioni previste dal Tribunale per i Minorenni nell'anno 2010 in punto di affido e mantenimento della minore, chiedeva l'aumento del contributo paterno al mantenimento a euro 450,00 mensili, oltre alla ripartizione in pari quota delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, allegando quali sopravvenienze, per un verso, i limitati tempi di permanenza della minore presso il padre e, per altro verso, la crescita della minore e le conseguenti maggiore esigenze di vita;
considerato che
, con decreto in atti del 29/01/2025, il giudice delegato fissava udienza alla data del
15/04/2025, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio;
ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo il rigetto delle avverse domande in ragione della regolare frequentazione della figlia e delle sue precarie condizioni economiche, anche valutati gli oneri sul medesimo gravanti per i tre figli nati da successivo matrimonio;
considerato che
all'udienza del 15/04/2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo e rassegnavano conclusioni congiunte ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti appare rispondente agli interessi della minore giacché il mantenimento appare adeguato alle sue esigenze di vita e proporzionato alle condizioni economico-patrimoniali di ciascun genitore, come emerse nel presente procedimento;
pagina 1 di 2 ritenuto, pertanto, di dover disporre in conformità dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
-dispone l'aumento del contributo paterno al mantenimento ad euro 250,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat come per legge, da corrispondere entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre mediante ordine di bonifico permanente;
la madre percepirà in via integrale l'assegno unico e universale (attualmente pari a 180,00 euro complessivi);
-Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Terni, il 7/05/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 2 di 2