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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1113/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Grisi, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in
Salerno, in via Girolamo Seripando, n.28, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 22.07.2024 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 28.06.1998 nel Comune di Salerno, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.7, P. 2, Serie A, anno 1998; che dall'unione coniugale sono nate due figlie:
(22.02.2000) e (09.07.2002), entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti;
che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusto decreto di omologa di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Avellino e depositato il 20.11.2010; ciò posto, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 4.2.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 24.7.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, a seguito del provvedimento interlocutorio del 5.2.2025, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio, all'esito della celebrazione della successiva udienza cartolare dell'1.4.2025 fissata per la verifica dei richiesti incombenti, è stato, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione consensuale formalizzata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Avellino depositato il 20.11.2010 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, per come confermate dalle medesime con le dichiarazioni da esse sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche. Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando ella causa come innanzi proposta, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), sposatisi C.F._1 Controparte_1 C.F._2 il 28.06.1998 nel Comune di Salerno, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al N.7, P. II, Serie A, anno 1998, alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1113/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Grisi, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in
Salerno, in via Girolamo Seripando, n.28, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 22.07.2024 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 28.06.1998 nel Comune di Salerno, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.7, P. 2, Serie A, anno 1998; che dall'unione coniugale sono nate due figlie:
(22.02.2000) e (09.07.2002), entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti;
che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusto decreto di omologa di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Avellino e depositato il 20.11.2010; ciò posto, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 4.2.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 24.7.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, a seguito del provvedimento interlocutorio del 5.2.2025, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio, all'esito della celebrazione della successiva udienza cartolare dell'1.4.2025 fissata per la verifica dei richiesti incombenti, è stato, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione consensuale formalizzata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Avellino depositato il 20.11.2010 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, per come confermate dalle medesime con le dichiarazioni da esse sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche. Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando ella causa come innanzi proposta, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), sposatisi C.F._1 Controparte_1 C.F._2 il 28.06.1998 nel Comune di Salerno, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al N.7, P. II, Serie A, anno 1998, alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire