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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/07/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EN GR, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823/2025 promossa da:
( ), con il patrocinio degli avvocati Alberto Guariso, Livio Parte_1 C.F._1
NE, LO IN e MA SE, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti in Milano, via Giulio Uberti n. 6
RICORRENTE contro
(C.F. , in personale del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Concorezzo, via Libertà n. 21
CONVENUTA
Oggetto: pagamento somma
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 26 marzo 2025, la ricorrente ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir condannare la convenuta a corrispondere in suo favore le differenze retributive di € 6.619,41 lordi dovuti in suo favore a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2024 e settembre 2024, indennità sostitutiva di r.o.l., ratei di tredicesima mensilità e t.f.r. in relazione al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della convenuta dal 1.8.2022 al 30.9.2024.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta presso la convenuta dal 1.8.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza al
31.8.2022 poi rinnovato a tempo indeterminato, di essere stata inquadrata nel sesto livello del c.c.n.l. Terziario For Italy, di aver lavorato fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del
Pagina 1 di 4 30.9.2024, di essere rimasta creditrice delle competenze oggetto di domanda, di non aver ricevuto né la busta paga, né il pagamento delle competenze relative al mese di agosto e settembre 2024, alle indennità sostitutive di permessi non fruiti, dei ratei di tredicesima relativi al mese di agosto
2024 e settembre 2024, delle competenze di fine rapporto e di quelle a titolo di t.f.r.
Ha dedotto quindi di essere rimasta creditrice della retribuzione di agosto e settembre 2024 per il valore di € 1.441,75 ciascuno, della indennità sostitutiva dei permessi non goduti per il valore di €
487,71, dei ratei di tredicesima di agosto e settembre 2024 per il valore di € 120,06 ciascuno e del t.f.r. dovuto fino alla cessazione del rapporto per il valore di € 3.008,08.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta è rimasta contumace.
Istruita la causa allo stato degli atti, alla prima udienza di trattazione il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione e - all'esito della camera di consiglio, assenti le parti - ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Dalle allegazioni attoree e dalle evidenze documentali risulta che il rapporto di lavoro della ricorrente ha avuto decorrenza dal 1.8.2022, che ella è stata assunta con contratto di lavoro subordinato con la qualifica di operaia inquadrata nel sesto livello del c.c.n.l. multiservizi Fapi e che il rapporto di lavoro è cessato per effetto di licenziamento per giustificato motivo del 30.9.2024
(docc. 2 e 6).
Dalla documentazione prodotta, poi, risulta che la ricorrente aveva richiesto con pec del 25.10.2024 alla società resistente il pagamento delle somme ritenute a lei spettanti e per le quali ha agito nel presente giudizio (cfr. doc. 8) e, in particolare, di euro 3.123,62, di cui euro 1.441,75 a titolo di retribuzione per i mesi di agosto e settembre 2024 ed euro 120,06 a titolo di ratei di tredicesima dei mesi di agosto e settembre 2024; nonché euro 3.008,08 a titolo di t.f.r. ed euro 487,71 a titolo di permessi non goduti.
I conteggi effettuati in atti, relativi alla determinazione della retribuzione di agosto e settembre 2024, della indennità sostitutiva di permessi, dei ratei di tredicesima mensilità e delle mensilità di mesi di agosto e settembre 2024, risultano corretti.
Deve invece procedersi alla corretta determinazione del trattamento di fine rapporto, non risultando corretta la quantificazione del medesimo nell'importo di € 3.008,08.
Sebbene parte attorea abbia allegato in ricorso di aver talora percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta in suo favore, in questa sede processuale non ha formulato alcuna domanda tesa a conseguire il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle erogate in suo favore
Pagina 2 di 4 dal dì della costituzione del rapporto di lavoro fino al luglio 2024, limitando la propria domanda esclusivamente alle competenze relative alle mensilità di agosto 2024 e settembre 2024 e alle competenze di fine rapporto.
Ne discende che, ai fini della valutazione della domanda di pagamento del t.f.r., non potrà prescindersi dalle risultanze delle buste paga consegnate alla lavoratrice fino al giugno 2024.
Proprio dalla busta paga di giugno 2024 versata in atti sub doc. 3 risulta che l'entità del t.f.r. maturato dalla ricorrente fino al 31.12.2023 è pari ad € 1.710,37, oltre all'ulteriore importo di €
340,82 maturato dal 1.1.2024 al 30.6.2024, per un totale di € 2.051,19. Così quantificato su base documentale il t.f.r. maturato dalla ricorrente dal dì dell'assunzione fino al 30.6.2024, per la valorizzazione di esso fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere prese come riferimento le retribuzioni relative alla mensilità di luglio 2024 (non essendo prodotta la relativa busta paga, nonostante la ricorrente non ne alleghi l'omessa consegna) , agosto 2024 e settembre 2024 (€ 1.441,75 * 3) e i relativi ratei di tredicesima mensilità (€ 120,15 * 3 mensilità), sul cui complessivo ammontare dovrà essere computato il valore del rateo di t.f.r. maturato dalla ricorrente dal luglio 2024 al settembre 2024: (€ 1.441,75 * 3 mensilità + € 120,15 * 3 mensilità) :
13,5, cosicché l'importo complessivo del t.f.r. maturato dalla ricorrente dal 1.7.2024 al 30.9.2024 è pari ad € 347,09, a cui dovranno essere sommati gli importi maturati dal dì della costituzione del rapporto fino al 31.12.2023 (€ 1.710,37) e dal 1.1.2024 al 30.6.2024 (€ 340,82), cosicché il t.f.r. complessivamente maturato dalla lavoratrice per il rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta è pari ad € 2.398,28.
In considerazione di tutto quanto esposto, rileva il giudicante che l'istante ha dunque dimostrato, nei termini appena esposti, le ragioni della prestazione dedotta e il diritto a conseguire il pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 6.009,71, di cui euro 2.883,42 a titolo di retribuzione per i mesi di agosto e settembre 2024 ed euro 240,30 a titolo di ratei di tredicesima dei mesi di agosto e settembre 2024, euro 487,71 a titolo di permessi non goduti ed € 2.398,28 a titolo di t.f.r.
La convenuta dal suo canto, non costituendosi in giudizio, non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, né ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e così non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass., n. 7027/2001).
La condotta processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha viceversa confermato la mancanza di validi motivi che giustifichino l'inadempimento e, valutato
Pagina 3 di 4 unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda di € 6.619,41, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura documentale della controversia, del valore di essa e della decisione della stessa in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di percepire da Parte_1 [...]
la somma lorda complessiva di euro 6.009,71 a titolo di differenze Controparte_1 retributive relative alla mensilità di agosto e settembre 2024, ai ratei di tredicesima afferenti ad agosto e settembre 2024, alla indennità sostitutiva di permessi e al t.f.r.
(quest'ultimo pari ad € 2.398,28);
- Condanna a corrispondere a la somma lorda di euro Controparte_1 Parte_1
6.009,71, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1 complessivi € 2.500,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 2 luglio 2025
Il Giudice
EN GR
Il presente provvedimento è stato elaborato con la collaborazione della dott.ssa Veronica Di Giovanni, magistrato ordinario in tirocinio.
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EN GR, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823/2025 promossa da:
( ), con il patrocinio degli avvocati Alberto Guariso, Livio Parte_1 C.F._1
NE, LO IN e MA SE, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti in Milano, via Giulio Uberti n. 6
RICORRENTE contro
(C.F. , in personale del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Concorezzo, via Libertà n. 21
CONVENUTA
Oggetto: pagamento somma
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 26 marzo 2025, la ricorrente ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir condannare la convenuta a corrispondere in suo favore le differenze retributive di € 6.619,41 lordi dovuti in suo favore a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2024 e settembre 2024, indennità sostitutiva di r.o.l., ratei di tredicesima mensilità e t.f.r. in relazione al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della convenuta dal 1.8.2022 al 30.9.2024.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta presso la convenuta dal 1.8.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza al
31.8.2022 poi rinnovato a tempo indeterminato, di essere stata inquadrata nel sesto livello del c.c.n.l. Terziario For Italy, di aver lavorato fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del
Pagina 1 di 4 30.9.2024, di essere rimasta creditrice delle competenze oggetto di domanda, di non aver ricevuto né la busta paga, né il pagamento delle competenze relative al mese di agosto e settembre 2024, alle indennità sostitutive di permessi non fruiti, dei ratei di tredicesima relativi al mese di agosto
2024 e settembre 2024, delle competenze di fine rapporto e di quelle a titolo di t.f.r.
Ha dedotto quindi di essere rimasta creditrice della retribuzione di agosto e settembre 2024 per il valore di € 1.441,75 ciascuno, della indennità sostitutiva dei permessi non goduti per il valore di €
487,71, dei ratei di tredicesima di agosto e settembre 2024 per il valore di € 120,06 ciascuno e del t.f.r. dovuto fino alla cessazione del rapporto per il valore di € 3.008,08.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta è rimasta contumace.
Istruita la causa allo stato degli atti, alla prima udienza di trattazione il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione e - all'esito della camera di consiglio, assenti le parti - ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Dalle allegazioni attoree e dalle evidenze documentali risulta che il rapporto di lavoro della ricorrente ha avuto decorrenza dal 1.8.2022, che ella è stata assunta con contratto di lavoro subordinato con la qualifica di operaia inquadrata nel sesto livello del c.c.n.l. multiservizi Fapi e che il rapporto di lavoro è cessato per effetto di licenziamento per giustificato motivo del 30.9.2024
(docc. 2 e 6).
Dalla documentazione prodotta, poi, risulta che la ricorrente aveva richiesto con pec del 25.10.2024 alla società resistente il pagamento delle somme ritenute a lei spettanti e per le quali ha agito nel presente giudizio (cfr. doc. 8) e, in particolare, di euro 3.123,62, di cui euro 1.441,75 a titolo di retribuzione per i mesi di agosto e settembre 2024 ed euro 120,06 a titolo di ratei di tredicesima dei mesi di agosto e settembre 2024; nonché euro 3.008,08 a titolo di t.f.r. ed euro 487,71 a titolo di permessi non goduti.
I conteggi effettuati in atti, relativi alla determinazione della retribuzione di agosto e settembre 2024, della indennità sostitutiva di permessi, dei ratei di tredicesima mensilità e delle mensilità di mesi di agosto e settembre 2024, risultano corretti.
Deve invece procedersi alla corretta determinazione del trattamento di fine rapporto, non risultando corretta la quantificazione del medesimo nell'importo di € 3.008,08.
Sebbene parte attorea abbia allegato in ricorso di aver talora percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta in suo favore, in questa sede processuale non ha formulato alcuna domanda tesa a conseguire il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle erogate in suo favore
Pagina 2 di 4 dal dì della costituzione del rapporto di lavoro fino al luglio 2024, limitando la propria domanda esclusivamente alle competenze relative alle mensilità di agosto 2024 e settembre 2024 e alle competenze di fine rapporto.
Ne discende che, ai fini della valutazione della domanda di pagamento del t.f.r., non potrà prescindersi dalle risultanze delle buste paga consegnate alla lavoratrice fino al giugno 2024.
Proprio dalla busta paga di giugno 2024 versata in atti sub doc. 3 risulta che l'entità del t.f.r. maturato dalla ricorrente fino al 31.12.2023 è pari ad € 1.710,37, oltre all'ulteriore importo di €
340,82 maturato dal 1.1.2024 al 30.6.2024, per un totale di € 2.051,19. Così quantificato su base documentale il t.f.r. maturato dalla ricorrente dal dì dell'assunzione fino al 30.6.2024, per la valorizzazione di esso fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere prese come riferimento le retribuzioni relative alla mensilità di luglio 2024 (non essendo prodotta la relativa busta paga, nonostante la ricorrente non ne alleghi l'omessa consegna) , agosto 2024 e settembre 2024 (€ 1.441,75 * 3) e i relativi ratei di tredicesima mensilità (€ 120,15 * 3 mensilità), sul cui complessivo ammontare dovrà essere computato il valore del rateo di t.f.r. maturato dalla ricorrente dal luglio 2024 al settembre 2024: (€ 1.441,75 * 3 mensilità + € 120,15 * 3 mensilità) :
13,5, cosicché l'importo complessivo del t.f.r. maturato dalla ricorrente dal 1.7.2024 al 30.9.2024 è pari ad € 347,09, a cui dovranno essere sommati gli importi maturati dal dì della costituzione del rapporto fino al 31.12.2023 (€ 1.710,37) e dal 1.1.2024 al 30.6.2024 (€ 340,82), cosicché il t.f.r. complessivamente maturato dalla lavoratrice per il rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta è pari ad € 2.398,28.
In considerazione di tutto quanto esposto, rileva il giudicante che l'istante ha dunque dimostrato, nei termini appena esposti, le ragioni della prestazione dedotta e il diritto a conseguire il pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 6.009,71, di cui euro 2.883,42 a titolo di retribuzione per i mesi di agosto e settembre 2024 ed euro 240,30 a titolo di ratei di tredicesima dei mesi di agosto e settembre 2024, euro 487,71 a titolo di permessi non goduti ed € 2.398,28 a titolo di t.f.r.
La convenuta dal suo canto, non costituendosi in giudizio, non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, né ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e così non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass., n. 7027/2001).
La condotta processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha viceversa confermato la mancanza di validi motivi che giustifichino l'inadempimento e, valutato
Pagina 3 di 4 unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda di € 6.619,41, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura documentale della controversia, del valore di essa e della decisione della stessa in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di percepire da Parte_1 [...]
la somma lorda complessiva di euro 6.009,71 a titolo di differenze Controparte_1 retributive relative alla mensilità di agosto e settembre 2024, ai ratei di tredicesima afferenti ad agosto e settembre 2024, alla indennità sostitutiva di permessi e al t.f.r.
(quest'ultimo pari ad € 2.398,28);
- Condanna a corrispondere a la somma lorda di euro Controparte_1 Parte_1
6.009,71, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1 complessivi € 2.500,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 2 luglio 2025
Il Giudice
EN GR
Il presente provvedimento è stato elaborato con la collaborazione della dott.ssa Veronica Di Giovanni, magistrato ordinario in tirocinio.
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