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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/07/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 43/2023 R.G. promossa
DA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Ferrara;
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Orazio Stefano Esposito;
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Controparte_3
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
Appellati contumaci
OGGETTO: appello – opposizione avverso intimazione di pagamento.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2747/2022 del 13.7.2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320229001595141 ed i seguenti atti presupposti:
1) n. 29320130001878962, dell'importo di € 1537,48 per mancato versamento di rate premio;
2) n. 59320120004947970, dell'importo di €141,80 per mancato CP_3
versamento di contributi Mod. DM 10; 3) n. 59320120005473121, dell'importo di €
138,45 per mancato versamento di contributi Mod. DM 10; 4) n.
59320120005965617, dell'importo di € 2392,72 per mancato versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive;
5) n.
5932012000267831, dell'importo di € 1230,74 per mancato versamento di contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive;
6) n.
59320130002227909, dell'importo di € 516,83 per mancato versamento di contributi
Mod. DM 10; 6) n. 59320150005308591, dell'importo di € 361,21 per mancato versamento di contributi Mod. DM 10.
Il Tribunale preliminarmente osservava che l'opponente non era incorso in decadenza nell'esperimento dell'azione intrapresa, che qualificava alla stregua di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., avendo il predetto eccepito il decorso del termine di prescrizione in epoca successiva alla notificazione dell'atto presupposto.
Essendo stato contestato il diritto dell'agente della riscossione di preannunciare l'esecuzione forzata in virtù del titolo costituito dai menzionati atti presupposti per estinzione del credito a seguito della intervenuta prescrizione successivamente alla notifica degli stessi atti, reputava sussistere la legittimazione passiva dello stesso.
Indi, in relazione ai crediti di natura contributiva portati dagli atti oggetto di causa, nonostante la regolare notifica dei suddetti atti - l'ultimo dei quali notificato in data
30.12.2015 -, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva, riteneva applicabile la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 co.
2 9 e 10 L. 335/1995. Riteneva altresì che in senso contrario non rilevasse la sospensione disposta dal D.L. 18/2020 per l'emergenza Covid, dall'8.3.2020 fino alla data del
31.8.2021 (L. 106/2021, di conversione del D.L. 73/2021), attesa la notifica dell'intimazione opposta in data 16.2.2022, quando il termine di prescrizione era ormai decorso. Riteneva infine irrilevanti le relate prodotte da non contenendo le stesse CP_4
alcun riferimento all'atto notificato. Pertanto, dichiarava non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti previdenziali oggetto di causa ed illegittima la relativa iscrizione a ruolo, non risultando prodotto alcun atto interruttivo intermedio;
per l'effetto, annullava gli atti impugnati.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 12.1.2023.
Resisteva al gravame Controparte_1
Non si costituivano invece in giudizio l e l , sebbene ritualmente citati, CP_3 CP_2
sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata posta in decisione in data 19 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame - proposto per vizio di motivazione per travisamento dei fatti ed omesso esame dei documenti prodotti, violazione di legge ai sensi degli artt. 116 e 421 co. 2 c.p.c., correttezza della procedura di riscossione, valore probatorio dell'estratto di ruolo - l'appellante, in relazione agli avvisi di addebito n.
59320120004947970, n. 59320120005473121, n. 59320120005965617, censura la sentenza impugnata nella parte in cui in cui ha ritenuto privi di valore probatorio ai fini dell'accertamento della intervenuta prescrizione l'estratto di ruolo e l'interrogazione del proprio sistema informatico.
Rileva in particolare che detti documenti evidenziano il collegamento tra l'avviso di intimazione n. 29320169010920424, notificato in data 08.09.2016, e gli avvisi di addebito - nn. 59320120004947970, 59320120005473121, 59320120005965617 – rispettivamente notificati in data 7.11.2012, 23.11.2012, 6.12.2012.
3 Sotto tale profilo deduce che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. sent. Corte appello di Catania n.1273/2019) - che riconosce efficacia probatoria alle risultanze della interrogazione del sistema informatico dell - la suddetta documentazione è idonea a comprovare il Controparte_5
collegamento tra gli avvisi di addebito opposti e l'avviso di intimazione n.
29320169010920424, notificato in data 8.9.2016, e, conseguentemente,
l'interruzione della prescrizione.
Inoltre, lamenta la violazione dell'art. 421, comma 2, c.p.c., atteso che il primo giudice, pur in presenza di elementi idonei a dimostrare la validità dell'attività di riscossione, ha omesso di disporre un'integrazione probatoria in merito alla valenza interruttiva dei documenti prodotti.
1.2. Con il secondo motivo di appello – per vizio di motivazione per violazione di legge, erronea applicazione della normativa emergenziale Covid - parte appellante deduce l'erroneità del calcolo del termine di prescrizione quinquennale operato dal primo giudice, per non aver tenuto conto della sospensione dell'attività di riscossione (notifica di nuove cartelle e di altri atti della riscossione) dall'8.3.2020
(D.L. 18/2020) al 31.8.2021 (L. 106/2021, di conversione del D.L. 73/2021).
Osserva in particolare che, in base alla normativa emergenziale, i termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verificava la sospensione erano prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27.7.2000 n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (31.12.2023); viceversa, le prescrizioni che sarebbero intervenute successivamente al 2022 su titoli notificati prima dell'8.3.2020 in base al comma 1 della medesima disposizione sarebbero maturate trascorsi ulteriori 542 giorni (18 mesi).
Alla luce di tali previsioni normative, rileva che, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320120004947970, notificato il 07.11.2012, n. 59320120005473121, notificato il 23.11.2012, n. 59320120005965617, notificato il 06.12.2012, il termine quinquennale di prescrizione - interrotto con la notifica dell'avviso di intimazione
4 n. 29320169010920424 dell'08.09.2016 - ordinariamente in scadenza l'8 settembre
2021, in forza della normativa richiamata doveva ritenersi prorogato fino al 31 dicembre 2023. Analogamente, anche per l'avviso di addebito n. 59320150005308591, notificato il 30.12.2015, la scadenza del termine di prescrizione - che ordinariamente sarebbe maturata il 30.12.2020 - doveva considerarsi differita alla medesima data del
31 dicembre 2023.
2. In via preliminare, l'appellato eccepisce l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per difetto di legittimazione passiva di Controparte_6
, richiamando l'orientamento espresso in tal senso dalla Corte di
[...]
cassazione, S.U., con sentenza n. 7514 del 2022, secondo la quale in materia previdenziale la legittimazione a contraddire in caso di azione avente ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo e, quindi, il merito della pretesa contributiva, spetta esclusivamente all'ente impositore.
Tale eccezione, che per evidenti ragioni di ordine logico precede la delibazione nel merito dei motivi di gravame articolati dall , va ritenuta Controparte_5
inammissibile.
Invero sotto tale profilo la questione sollevata dall'appellato – riguardante la legittimazione a contraddire che, in virtù dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999, è riconosciuta al solo ente impositore – ha ad oggetto il difetto di legitimatio ad causam in capo all'appellante, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ai fini della verifica, in via preliminare al merito, “circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”, salvo che su detta questione non sia intervenuto il giudicato interno (cfr. Cass. Sez. U sent. n. 7514 dell'8.3.2022).
Invero, quando una data questione di merito – nel caso di specie afferente alla titolarità del diritto controverso – sia stata oggetto di espressa statuizione nella sentenza di primo grado o debba comunque intendersi respinta, anche attraverso una enunciazione indiretta che, tuttavia, ne sottenda la valutazione da parte del primo giudice, la devoluzione al giudice d'appello della cognizione sulla stessa ad opera della
5 parte rimasta vittoriosa in primo grado quanto all'esito finale della lite esige la proposizione dell'appello incidentale, non essendo sufficiente la mera della questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., né possibile il rilievo officioso ex art. 345 co. 2 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U sent. n. 11799 del 12.5.2017; Sez.
6-3 ord. n. 24658 del 19.10.2017; Sez. 3 ord. n. 25876 del 27.9.2024).
Nel caso di specie, la mera proposizione della eccezione in sede di gravame da parte del circa la legittimazione all'appello di – ritenuta non legittimata CP_1 CP_4
all'azione promossa ai fini dell'accertamento nel merito della pretesa contributiva - non dà luogo a devoluzione della questione in appello, stante l'esplicito riconoscimento da parte del primo giudice della “legittimazione passiva del concessionario della riscossione”, a fronte della contestazione della titolarità dell'azione promossa per sopravvenuto difetto del titolo esecutivo a seguito di intervenuta prescrizione maturata in data successiva alla notificazione degli atti presupposti.
Sotto tale profilo non è pertinente il richiamo dell'appellato al precedente di questa Corte n. 1460/2023 (citata nelle note difensive depositate in data 10.6.2025), nel quale il giudicato sulle legittimazione non era configurabile in ragione del c.d. assorbimento improprio della questione dovuto all'evidenza di una soluzione che aveva indotto il giudice a decidere sulla base del principio della c.d. ragione più liquida.
Ogni rilievo proposto sul punto dall'appellato costituito, in difetto di appello incidentale, è, dunque, inammissibile per il giudicato interno formatosi sull'espressa affermazione del primo giudice circa la legittimazione dell'Agente della
Riscossione.
3. Con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320120004947970,
59320120005473121, 59320130002227909, 59320150005308591, l'appellato rileva che, ai sensi dell'art. 1 commi da 222 a 230, L. 29.12.2022 n. 197, i debiti di importo fino a € 1000,00 – comprensivo del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni - che risultano dai carichi affidati agli agenti della
6 riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui agli artt. 3 del d.l. 23.10.2018 n. 119, 16 bis d.l. 30.4.2019 n. 34 e 1 co. 184-198, l.
30.12.2018 n. 145 - sono annullati ex lege. Chiede pertanto con riferimento a tali atti che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
A tal proposito si osserva che sull'avviso di addebito n. 59320130002227909, come anche sulla cartella n. 29320130001878962, non risulta proposto gravame. Pertanto, le statuizioni adottate con riferimento a tali atti sono coperte dal giudicato.
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320120004947970,
59320120005473121 e 59320150005308591, l'art. 1 co. 222 L. 29.12.2022 n. 197 dispone: “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da
184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Poiché i suddetti atti - come ha affermato la sentenza impugnata con statuizione non oggetto di censura - risultano tutti notificati in data antecedente al 31/12/2015 –
l'ultima notifica, relativa all'avviso di addebito n. 59320150005308591 risulta effettuata in data 30.12.2015 – in virtù della contestuale trasmissione del carico all'agente della riscossione per i crediti relativi ai suddetti atti, tutti di importo inferiore a € 1000,00, deve dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento automatico del carico corrispondente.
4. Passando ad esaminare il primo motivo di appello limitatamente all'avviso di addebito n. 59320120005965617, con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della
7 pronuncia nella parte in cui, ai fini della prova dell'atto interruttivo, ha ritenuto insufficiente la produzione della relata di notifica dell'avviso di intimazione n.
29320169010920424 unitamente all'estratto di ruolo e all'interrogazione del sistema informatico di l'appello è fondato. CP_4
Se per un verso risulta provata in via documentale la notifica dell'atto recante n.
29320169010920424000 - consegnato in data 8.9.2016 a mani di tale Per_1
qualificatosi come figlio del destinatario dell'atto, all'indirizzo di Gravina
[...]
di Catania, v. Arcoleo n. 6 - è invece in contestazione il collegamento di tale atto, corrispondente ad una intimazione di pagamento, all'avviso di addebito suindicato.
A tal proposito, è prova idonea della corrispondenza dell'avviso di ricevimento versato in atti con l'atto contrassegnato dal n. 29320169010920424000 – costituito da un avviso di intimazione di pagamento riferito anche all'avviso di addebito n.
59320120005965617 – l'estratto dal sistema informatico di CP_4
Vale in proposito il principio secondo il quale “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art.
1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (Cass. Sez. 5, sent. n. 16528 del 22/06/2018; Sez. 3 ord. n. 964 del 15/01/2025; Cass. Sez. 5 ord. n. 6251 del 09/03/2025).
In merito alla riferibilità dell'avviso di intimazione notificato in data 8.9.2016 all'avviso di addebito n. 59320120005965617, va altresì riconosciuta l'efficacia probatoria dell'estratto da interrogazione del sistema informatico di in merito CP_4
al quale peraltro si osserva che nessuna specifica contestazione ha proposto l'appellato circa la corrispondenza dell'atto sicuramente ricevuto (com'è provato dall'avviso di ricevimento in atti) e dei correlati atti presupposti con i dati riportati nel sistema informatico dell'agente della riscossione.
8 In merito all'idoneità dell'atto di intimazione di pagamento ad interrompere il termine prescrizionale applicabile alla pretesa contributiva che ne è oggetto, tale idoneità ben può essere presunta per la natura e per la funzione propria dell'atto di intimazione, in quanto “avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo” (art. 50 co. 2 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973).
Stante la notifica in data 8.9.2016 dell'avviso di intimazione suindicato, riferito, per quanto detto in precedenza, all'avviso di addebito n. 59320120005965617 - avente ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale relativi agli anni 2011 e
2012, oltre accessori, già notificato in data 6.12.2012 (com'è provato per la produzione documentale dell nel giudizio di primo grado dell'avviso di ricevimento della CP_2
raccomandata n. 65008987214-9, corrispondente al numero di raccomandata riportato sul suddetto avviso di addebito) - e considerata la prova della notifica del duplice atto interruttivo (ovvero della notifica dell'avviso di addebito n. 59320120005965617 e dell'avviso di intimazione n. 29320169010920424000, ad esso riferito), la successiva notifica dell'atto di intimazione n. 29320229001595141, eseguita in data 16.2.2022, ha, a sua volta, ulteriormente interrotto il termine di prescrizione, all'epoca non ancora spirato considerando il periodo di sospensione del termine prescrizionale disposto dal
D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 37 co. 2, secondo il quale “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”, e quello – “dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 “ - previsto dal successivo art. 11 co. 9 D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2021 (per complessivi gg. 311).
Ne consegue che l'appello proposto da , a Parte_1
prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine alla sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori di cui all'art. 67 D.L. n. 18 del
9 17/03/2020, merita accoglimento relativamente all'avviso di addebito n.
59320120005965617, in relazione al quale l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa.
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 59320120004947970,
59320120005473121, 59320150005308591; rigetta l'opposizione proposta avverso l'intimazione n. 29320229001595141 in relazione all'avviso di addebito n.
59320120005965617.
5. Ex art. 92 co. 2 c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza, nonché avuto riguardo all'intervento in corso di causa dell'annullamento automatico dei carichi di cui all'art. 1 co. 222 L. 29.12.2022 n. 197, sussistono i presupposti della integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 59320120004947970,
59320120005473121, 59320150005308591; rigetta l'opposizione proposta avverso l'intimazione n. 29320229001595141 in relazione all'avviso di addebito n.
59320120005965617; compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 43/2023 R.G. promossa
DA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Ferrara;
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Orazio Stefano Esposito;
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Controparte_3
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
Appellati contumaci
OGGETTO: appello – opposizione avverso intimazione di pagamento.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2747/2022 del 13.7.2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320229001595141 ed i seguenti atti presupposti:
1) n. 29320130001878962, dell'importo di € 1537,48 per mancato versamento di rate premio;
2) n. 59320120004947970, dell'importo di €141,80 per mancato CP_3
versamento di contributi Mod. DM 10; 3) n. 59320120005473121, dell'importo di €
138,45 per mancato versamento di contributi Mod. DM 10; 4) n.
59320120005965617, dell'importo di € 2392,72 per mancato versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive;
5) n.
5932012000267831, dell'importo di € 1230,74 per mancato versamento di contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive;
6) n.
59320130002227909, dell'importo di € 516,83 per mancato versamento di contributi
Mod. DM 10; 6) n. 59320150005308591, dell'importo di € 361,21 per mancato versamento di contributi Mod. DM 10.
Il Tribunale preliminarmente osservava che l'opponente non era incorso in decadenza nell'esperimento dell'azione intrapresa, che qualificava alla stregua di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., avendo il predetto eccepito il decorso del termine di prescrizione in epoca successiva alla notificazione dell'atto presupposto.
Essendo stato contestato il diritto dell'agente della riscossione di preannunciare l'esecuzione forzata in virtù del titolo costituito dai menzionati atti presupposti per estinzione del credito a seguito della intervenuta prescrizione successivamente alla notifica degli stessi atti, reputava sussistere la legittimazione passiva dello stesso.
Indi, in relazione ai crediti di natura contributiva portati dagli atti oggetto di causa, nonostante la regolare notifica dei suddetti atti - l'ultimo dei quali notificato in data
30.12.2015 -, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva, riteneva applicabile la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 co.
2 9 e 10 L. 335/1995. Riteneva altresì che in senso contrario non rilevasse la sospensione disposta dal D.L. 18/2020 per l'emergenza Covid, dall'8.3.2020 fino alla data del
31.8.2021 (L. 106/2021, di conversione del D.L. 73/2021), attesa la notifica dell'intimazione opposta in data 16.2.2022, quando il termine di prescrizione era ormai decorso. Riteneva infine irrilevanti le relate prodotte da non contenendo le stesse CP_4
alcun riferimento all'atto notificato. Pertanto, dichiarava non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti previdenziali oggetto di causa ed illegittima la relativa iscrizione a ruolo, non risultando prodotto alcun atto interruttivo intermedio;
per l'effetto, annullava gli atti impugnati.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 12.1.2023.
Resisteva al gravame Controparte_1
Non si costituivano invece in giudizio l e l , sebbene ritualmente citati, CP_3 CP_2
sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata posta in decisione in data 19 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame - proposto per vizio di motivazione per travisamento dei fatti ed omesso esame dei documenti prodotti, violazione di legge ai sensi degli artt. 116 e 421 co. 2 c.p.c., correttezza della procedura di riscossione, valore probatorio dell'estratto di ruolo - l'appellante, in relazione agli avvisi di addebito n.
59320120004947970, n. 59320120005473121, n. 59320120005965617, censura la sentenza impugnata nella parte in cui in cui ha ritenuto privi di valore probatorio ai fini dell'accertamento della intervenuta prescrizione l'estratto di ruolo e l'interrogazione del proprio sistema informatico.
Rileva in particolare che detti documenti evidenziano il collegamento tra l'avviso di intimazione n. 29320169010920424, notificato in data 08.09.2016, e gli avvisi di addebito - nn. 59320120004947970, 59320120005473121, 59320120005965617 – rispettivamente notificati in data 7.11.2012, 23.11.2012, 6.12.2012.
3 Sotto tale profilo deduce che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. sent. Corte appello di Catania n.1273/2019) - che riconosce efficacia probatoria alle risultanze della interrogazione del sistema informatico dell - la suddetta documentazione è idonea a comprovare il Controparte_5
collegamento tra gli avvisi di addebito opposti e l'avviso di intimazione n.
29320169010920424, notificato in data 8.9.2016, e, conseguentemente,
l'interruzione della prescrizione.
Inoltre, lamenta la violazione dell'art. 421, comma 2, c.p.c., atteso che il primo giudice, pur in presenza di elementi idonei a dimostrare la validità dell'attività di riscossione, ha omesso di disporre un'integrazione probatoria in merito alla valenza interruttiva dei documenti prodotti.
1.2. Con il secondo motivo di appello – per vizio di motivazione per violazione di legge, erronea applicazione della normativa emergenziale Covid - parte appellante deduce l'erroneità del calcolo del termine di prescrizione quinquennale operato dal primo giudice, per non aver tenuto conto della sospensione dell'attività di riscossione (notifica di nuove cartelle e di altri atti della riscossione) dall'8.3.2020
(D.L. 18/2020) al 31.8.2021 (L. 106/2021, di conversione del D.L. 73/2021).
Osserva in particolare che, in base alla normativa emergenziale, i termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verificava la sospensione erano prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27.7.2000 n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (31.12.2023); viceversa, le prescrizioni che sarebbero intervenute successivamente al 2022 su titoli notificati prima dell'8.3.2020 in base al comma 1 della medesima disposizione sarebbero maturate trascorsi ulteriori 542 giorni (18 mesi).
Alla luce di tali previsioni normative, rileva che, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320120004947970, notificato il 07.11.2012, n. 59320120005473121, notificato il 23.11.2012, n. 59320120005965617, notificato il 06.12.2012, il termine quinquennale di prescrizione - interrotto con la notifica dell'avviso di intimazione
4 n. 29320169010920424 dell'08.09.2016 - ordinariamente in scadenza l'8 settembre
2021, in forza della normativa richiamata doveva ritenersi prorogato fino al 31 dicembre 2023. Analogamente, anche per l'avviso di addebito n. 59320150005308591, notificato il 30.12.2015, la scadenza del termine di prescrizione - che ordinariamente sarebbe maturata il 30.12.2020 - doveva considerarsi differita alla medesima data del
31 dicembre 2023.
2. In via preliminare, l'appellato eccepisce l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per difetto di legittimazione passiva di Controparte_6
, richiamando l'orientamento espresso in tal senso dalla Corte di
[...]
cassazione, S.U., con sentenza n. 7514 del 2022, secondo la quale in materia previdenziale la legittimazione a contraddire in caso di azione avente ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo e, quindi, il merito della pretesa contributiva, spetta esclusivamente all'ente impositore.
Tale eccezione, che per evidenti ragioni di ordine logico precede la delibazione nel merito dei motivi di gravame articolati dall , va ritenuta Controparte_5
inammissibile.
Invero sotto tale profilo la questione sollevata dall'appellato – riguardante la legittimazione a contraddire che, in virtù dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999, è riconosciuta al solo ente impositore – ha ad oggetto il difetto di legitimatio ad causam in capo all'appellante, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ai fini della verifica, in via preliminare al merito, “circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”, salvo che su detta questione non sia intervenuto il giudicato interno (cfr. Cass. Sez. U sent. n. 7514 dell'8.3.2022).
Invero, quando una data questione di merito – nel caso di specie afferente alla titolarità del diritto controverso – sia stata oggetto di espressa statuizione nella sentenza di primo grado o debba comunque intendersi respinta, anche attraverso una enunciazione indiretta che, tuttavia, ne sottenda la valutazione da parte del primo giudice, la devoluzione al giudice d'appello della cognizione sulla stessa ad opera della
5 parte rimasta vittoriosa in primo grado quanto all'esito finale della lite esige la proposizione dell'appello incidentale, non essendo sufficiente la mera della questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., né possibile il rilievo officioso ex art. 345 co. 2 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U sent. n. 11799 del 12.5.2017; Sez.
6-3 ord. n. 24658 del 19.10.2017; Sez. 3 ord. n. 25876 del 27.9.2024).
Nel caso di specie, la mera proposizione della eccezione in sede di gravame da parte del circa la legittimazione all'appello di – ritenuta non legittimata CP_1 CP_4
all'azione promossa ai fini dell'accertamento nel merito della pretesa contributiva - non dà luogo a devoluzione della questione in appello, stante l'esplicito riconoscimento da parte del primo giudice della “legittimazione passiva del concessionario della riscossione”, a fronte della contestazione della titolarità dell'azione promossa per sopravvenuto difetto del titolo esecutivo a seguito di intervenuta prescrizione maturata in data successiva alla notificazione degli atti presupposti.
Sotto tale profilo non è pertinente il richiamo dell'appellato al precedente di questa Corte n. 1460/2023 (citata nelle note difensive depositate in data 10.6.2025), nel quale il giudicato sulle legittimazione non era configurabile in ragione del c.d. assorbimento improprio della questione dovuto all'evidenza di una soluzione che aveva indotto il giudice a decidere sulla base del principio della c.d. ragione più liquida.
Ogni rilievo proposto sul punto dall'appellato costituito, in difetto di appello incidentale, è, dunque, inammissibile per il giudicato interno formatosi sull'espressa affermazione del primo giudice circa la legittimazione dell'Agente della
Riscossione.
3. Con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320120004947970,
59320120005473121, 59320130002227909, 59320150005308591, l'appellato rileva che, ai sensi dell'art. 1 commi da 222 a 230, L. 29.12.2022 n. 197, i debiti di importo fino a € 1000,00 – comprensivo del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni - che risultano dai carichi affidati agli agenti della
6 riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui agli artt. 3 del d.l. 23.10.2018 n. 119, 16 bis d.l. 30.4.2019 n. 34 e 1 co. 184-198, l.
30.12.2018 n. 145 - sono annullati ex lege. Chiede pertanto con riferimento a tali atti che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
A tal proposito si osserva che sull'avviso di addebito n. 59320130002227909, come anche sulla cartella n. 29320130001878962, non risulta proposto gravame. Pertanto, le statuizioni adottate con riferimento a tali atti sono coperte dal giudicato.
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320120004947970,
59320120005473121 e 59320150005308591, l'art. 1 co. 222 L. 29.12.2022 n. 197 dispone: “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da
184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Poiché i suddetti atti - come ha affermato la sentenza impugnata con statuizione non oggetto di censura - risultano tutti notificati in data antecedente al 31/12/2015 –
l'ultima notifica, relativa all'avviso di addebito n. 59320150005308591 risulta effettuata in data 30.12.2015 – in virtù della contestuale trasmissione del carico all'agente della riscossione per i crediti relativi ai suddetti atti, tutti di importo inferiore a € 1000,00, deve dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento automatico del carico corrispondente.
4. Passando ad esaminare il primo motivo di appello limitatamente all'avviso di addebito n. 59320120005965617, con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della
7 pronuncia nella parte in cui, ai fini della prova dell'atto interruttivo, ha ritenuto insufficiente la produzione della relata di notifica dell'avviso di intimazione n.
29320169010920424 unitamente all'estratto di ruolo e all'interrogazione del sistema informatico di l'appello è fondato. CP_4
Se per un verso risulta provata in via documentale la notifica dell'atto recante n.
29320169010920424000 - consegnato in data 8.9.2016 a mani di tale Per_1
qualificatosi come figlio del destinatario dell'atto, all'indirizzo di Gravina
[...]
di Catania, v. Arcoleo n. 6 - è invece in contestazione il collegamento di tale atto, corrispondente ad una intimazione di pagamento, all'avviso di addebito suindicato.
A tal proposito, è prova idonea della corrispondenza dell'avviso di ricevimento versato in atti con l'atto contrassegnato dal n. 29320169010920424000 – costituito da un avviso di intimazione di pagamento riferito anche all'avviso di addebito n.
59320120005965617 – l'estratto dal sistema informatico di CP_4
Vale in proposito il principio secondo il quale “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art.
1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (Cass. Sez. 5, sent. n. 16528 del 22/06/2018; Sez. 3 ord. n. 964 del 15/01/2025; Cass. Sez. 5 ord. n. 6251 del 09/03/2025).
In merito alla riferibilità dell'avviso di intimazione notificato in data 8.9.2016 all'avviso di addebito n. 59320120005965617, va altresì riconosciuta l'efficacia probatoria dell'estratto da interrogazione del sistema informatico di in merito CP_4
al quale peraltro si osserva che nessuna specifica contestazione ha proposto l'appellato circa la corrispondenza dell'atto sicuramente ricevuto (com'è provato dall'avviso di ricevimento in atti) e dei correlati atti presupposti con i dati riportati nel sistema informatico dell'agente della riscossione.
8 In merito all'idoneità dell'atto di intimazione di pagamento ad interrompere il termine prescrizionale applicabile alla pretesa contributiva che ne è oggetto, tale idoneità ben può essere presunta per la natura e per la funzione propria dell'atto di intimazione, in quanto “avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo” (art. 50 co. 2 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973).
Stante la notifica in data 8.9.2016 dell'avviso di intimazione suindicato, riferito, per quanto detto in precedenza, all'avviso di addebito n. 59320120005965617 - avente ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale relativi agli anni 2011 e
2012, oltre accessori, già notificato in data 6.12.2012 (com'è provato per la produzione documentale dell nel giudizio di primo grado dell'avviso di ricevimento della CP_2
raccomandata n. 65008987214-9, corrispondente al numero di raccomandata riportato sul suddetto avviso di addebito) - e considerata la prova della notifica del duplice atto interruttivo (ovvero della notifica dell'avviso di addebito n. 59320120005965617 e dell'avviso di intimazione n. 29320169010920424000, ad esso riferito), la successiva notifica dell'atto di intimazione n. 29320229001595141, eseguita in data 16.2.2022, ha, a sua volta, ulteriormente interrotto il termine di prescrizione, all'epoca non ancora spirato considerando il periodo di sospensione del termine prescrizionale disposto dal
D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 37 co. 2, secondo il quale “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”, e quello – “dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 “ - previsto dal successivo art. 11 co. 9 D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2021 (per complessivi gg. 311).
Ne consegue che l'appello proposto da , a Parte_1
prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine alla sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori di cui all'art. 67 D.L. n. 18 del
9 17/03/2020, merita accoglimento relativamente all'avviso di addebito n.
59320120005965617, in relazione al quale l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa.
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 59320120004947970,
59320120005473121, 59320150005308591; rigetta l'opposizione proposta avverso l'intimazione n. 29320229001595141 in relazione all'avviso di addebito n.
59320120005965617.
5. Ex art. 92 co. 2 c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza, nonché avuto riguardo all'intervento in corso di causa dell'annullamento automatico dei carichi di cui all'art. 1 co. 222 L. 29.12.2022 n. 197, sussistono i presupposti della integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 59320120004947970,
59320120005473121, 59320150005308591; rigetta l'opposizione proposta avverso l'intimazione n. 29320229001595141 in relazione all'avviso di addebito n.
59320120005965617; compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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