TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 849/2024 promossa dal dott.:
, nato a [...], il [...], residente in [...]7, Parte_1
C.F. e P. IVA n. rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1 P.IVA_1
Alessandra Maniglio, Alessandra Gesino e Monica Rattone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, Piazza della Vittoria, 15/34, come da mandato congiunto telematicamente al ricorso (indirizzi pec: Email_1
Email_2 Email_3
-ricorrente-
CONTRO la Controparte_1
con sede in Roma, via Mantova 1, in persona del
[...]
Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Dott. rappresentata e Controparte_2
difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Roberto Pessi
) e Francesco Giammaria Email_4
( ), giusta procura rilasciata in calce alla Email_5 memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cesare
Dino Bosio, in Genova, Via Palestro 2, interno 9
-convenuta-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, Giudice Monocratico del Lavoro, contrariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso:
- accertare che il versamento da parte del Ricorrente alla
[...]
del contributo integrativo del 4% generato Parte_2
annualmente sul volume di affari fatturato ai fini IVA sulle fatture emesse dal Ricorrente
Con alla costituisce duplicazione dell'obbligo contributivo assolto dal professionista con il versamento del contributo integrativo del 4% calcolato sul volume di affari prodotto
Con Con annualmente dalla e attribuitogli dalla medesima, il tutto per i motivi descritti in narrativa;
- dichiarare di conseguenza l'illegittimità del versamento effettuato dal Ricorrente a titolo di Contributo integrativo del 4% per effetto della Seconda fatturazione di cui in narrativa;
- conseguentemente, condannare la CP_1 Parte_2
a restituire e/o rimborsare al Dr. l'importo di Euro
[...] Parte_1
5.119,88 con riferimento all'anno di imposta 2020, oltre agli interessi legali maturati dalla data della domanda al relativo saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa se del caso fissazione di nuova udienza di discussione ex art 418 c.p.c. e art. 420 comma 9 c.p.c.,
- In via preliminare autorizzare la chiamata in causa del Controparte_4
persona del Ministro pro tempore, domiciliato come per legge presso
[...] l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n° 12, nonché del
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_5 come per legge presso l'avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- nel merito, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 19.2.2024, il dott. ha Parte_1
convenuto in giudizio la Controparte_1
(nel seguito, per brevità, anche solo la
[...]
”), deducendo di essere un professionista iscritto dal 13.2.2001 all'Ordine dei CP_1
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova e alla , di essere socio, CP_1 dall'1.6.2019, dello Controparte_6
Cont (nel seguito, per brevità, anche solo la o ”) con sede in Milano,
[...] CP_6 iscritta all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 83 della Sezione speciale, di essere soggetto, in tale veste di socio, all'illegittima duplicazione del contributo integrativo del 4%, versato alla sia in relazione al volume di affari di cui alle CP_1
Cont fatture emesse alla (c.d. seconda fatturazione), sia in relazione al volume di affari
Cont Cont prodotto annualmente dalla (come da fatture della ai clienti, c.d. prima fatturazione) e attribuitogli da quest'ultima in proporzione alla partecipazione agli utili.
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale, quindi, di accertare la detta duplicazione, di dichiarare l'illegittimità del versamento del contributo integrativo del 4% riferito alla Cont fatturazione alla (seconda fatturazione), di condannare la a restituirgli e/o CP_1 rimborsargli l'importo di euro 5.119,88 con riferimento all'anno d'imposta 2020, oltre agli interessi legali maturati dalla data della domanda al relativo saldo.
La si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo che il Tribunale - CP_1
previa autorizzazione della chiamata in causa dei
[...] [
, in persona dei Ministri pro tempore - Controparte_7
rigetti l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, sfornito di prova.
Il Tribunale, nell'udienza del 17.10.2024, ritenendo insussistente la comunanza di causa e che non ricorressero i presupposti della chiamata del terzo, non ha autorizzato la chiamata in causa dei vigilanti. Quindi, ha autorizzato le parti al deposito di brevi CP_7
note esplicative.
Dopo il deposito delle note, la causa, sufficientemente istruita sulla base della documentazione offerta in comunicazione, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno infine insistito come in atti.
2. Il ricorso non è fondato, per la ragioni di cui infra.
3. I fatti essenziali ai fini del decidere sono pacifici tra le parti e comunque documentalmente provati.
Cont
L'odierno ricorrente è dottore commercialista, socio della Cont
Sulla base del contratto (“di servizio”) stipulato tra questi e la (doc. 4 ric.), il primo si è impegnato “… a prestare in esclusiva verso la propria attività CP_8 professionale”, osservando tutte le deliberazioni, direttive, norme e procedure interne;
sovrintendendo “all'organizzazione delle attività dello Studio, anche nei confronti della clientela di questo, curando di dette attività l'efficacia e l'efficienza, nonché la rispondenza ai migliori parametri delle discipline tecnico-professionali…”; allo scopo dovendo partecipare “… alle attività che richiedano moduli di lavoro interdisciplinari, coordinandosi eventualmente con altre entità del Network Deloitte…” (art. 1).
Il contratto disciplina, pertanto, prestazioni “… verso corrispettivo dei servizi del
Socio Professionista, nell'interesse della Società e dei clienti di questa, di cui agli artt. 8 e
11 bis dello Statuto”. “Il rapporto deve intendersi, a tutti gli effetti, quale rapporto di prestazione d'opera intellettuale, professionale ed autonoma… disciplinato dagli artt. 2229
e ss. del Codice Civile, nonché dalla l. n. 81/2017 (art. 3). Il ricorrente, con il menzionato contratto (doc. 4 ric.) si è obbligato, altresì, ad osservare i “… vincoli di esclusiva per l'esercizio della propria attività professionale previsti dallo Statuto per i Soci Professionisti, in particolare agli artt.
8.2.9. e seguenti” (art. 4).
Quello che segue è il testo dell'art.
8.2.9. dello Statuto (doc, 3, II, ric.).
Cont
La per parte propria, si è obbligata a riconoscere al ricorrente “… a fronte del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal Contratto, il compenso forfettario di Euro 156.000 lordi annui, oltre IVA e contributo alla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che verrà corrisposto dietro presentazione di parcella a cadenza mensile”. Si tratta, secondo la previsione pattizia, di un “onorario… onnicomprensivo”, destinato a remunerare anche le cariche in società ed enti assunti nella vigenza del contratto (art. 5 del contratto sub doc. 4 ric.).
Conformemente all'art. 11 bis dello Statuto (doc. 3, III, ric.), del seguente tenore:
4. Al fine di dirimere la vertenza appare utile esaminare, innanzitutto - così come nelle motivazioni dei precedenti giurisprudenziali prodotti dalla convenuta (Tribunale
Milano, sent. n. 5286/2024 del 26.11.2024 e sent. 27.6.2024, r.g. 3084/2024, quest'ultima confermata da Corte Appello Milano, con sent. n. 235/2025, del 13.3.2025; Tribunale
Roma, sent. n. 10135/2024, del 14.10.2024) - la disciplina applicabile in materia di contribuzione a favore della . CP_1
Ebbene, la l. n. 21/1986, di “Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti”, prevede, all'art. 11 (“Contributo integrativo”) che:
“1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla l'ammontare, CP_1
indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti.
L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla dal CP_1
singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
3. Gli iscritti alla ad eccezione dei pensionati a carico della che proseguono CP_1 CP_1
nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume di affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso.
[…]
5. La maggiorazione di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA.
Conformemente alla previsione legislativa, il Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della (doc. 1 ric. e doc. 8 conv.) dispone, all'art. 9 CP_1
(rubricato “Contributo integrativo”) che:
“
1. Gli iscritti all'Albo devono applicare una maggiorazione in misura del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA e versarne annualmente alla CP_1
l'ammontare, indipendentemente dall'effettiva riscossione.
2. Le associazioni professionali devono applicare la maggiorazione di cui al comma 1 per la quota di pertinenza di ogni associato iscritto all'Albo. Il singolo dottore commercialista associato deve versare annualmente alla il contributo integrativo, indipendentemente CP_1 dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo dell'associazione professionale corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso.
Cont
3. La deve applicare la maggiorazione di cui al comma 1 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei Cont soci iscritti all'Albo. Il singolo dottore commercialista socio della deve versare annualmente alla il contributo integrativo, indipendentemente dall'effettiva CP_1
Cont riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo della corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso. Cont Nel caso in cui nella siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.
4. La maggiorazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ripetibile nei confronti del debitore e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
5. E' comunque dovuto un contributo minimo determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 ad un volume d'affari IVA pari a 7,5 volte il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 8 dovuto nello stesso anno, salvo quanto previsto per i soggetti indicati ai commi 6,
7, 8 e 9….”.
5. Ad avviso del ricorrente le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 3, del
Regolamento unitario citato, dovrebbero applicarsi alternativamente e non cumulativamente, nel caso dei professionisti che svolgono la loro attività in via esclusiva a
Cont favore di una pena l'irragionevole e illegittima duplicazione della contribuzione integrativa. La , invece, pretende il versamento della contribuzione integrativa, sia, CP_1
Cont ai sensi dell'art. 9 co. 1 del Regolamento, sulle somme fatturate dal socio alla (c.d. Cont seconda fatturazione), sia, ai sensi dell'art. 9 co. 3, sulle somme fatturate dalla ai clienti ed imputate al socio in proporzione alla partecipazione agli utili (c.d. prima fatturazione).
Avrebbe così luogo, più specificamente, secondo l'attore, il doppio versamento del contributo integrativo con riguardo alla medesima attività professionale e al medesimo volume d'affari, in contrasto con la natura personale dell'obbligazione contributiva (che grava comunque e solo sul professionista) e con la sua stretta inerenza alla prestazione professionale (in realtà unica). E ne conseguirebbe il contrasto con l'art. 3 Cost., a cagione Cont della penalizzazione dei professionisti soci di i quali, a differenza dei non soci, “a parità di attività professionale svolta e volume di affari complessivo generato”, dovrebbero pagare “il Contributo due volte a fronte della medesima attività professionale” (v. note scritte ric. pag. 6).
La medesima situazione, inoltre, contrasterebbe con altri articoli della Costituzione, segnatamente con gli artt. 23 e 53 (v. p. 12 ricorso).
6. La tesi del ricorrente non pare cogliere nel segno. Merita premettere che lo stesso attore, invocando la disciplina contrattuale di cui al
“contratto di servizio” che lo lega a (doc. 4 ric.) e le previsioni statutarie della CP_6
Cont
finisce con lo smentire quanto meramente affermato in ricorso senza offrirne prova,
Cont Cont cioè l'identità delle prestazioni, rispettivamente proprie a favore della e della a favore dei clienti;
identità in ragione della quale la c.d. seconda fatturazione non sarebbe altro che l'“anticipazione” in corso d'anno dei compensi (oggetto della c.d. prima Cont fatturazione) per le prestazioni rese per conto di a favore dei clienti della stessa, da imputarsi al professionista in proporzione alla partecipazione agli utili.
Risulta fuorviante, in specie, la prospettazione attrice (v. in particolare pag. 3 note autorizzate) qui di seguito riportata:
Cont
< e dal Socio
Professionista avviene secondo il seguente schema.
Cont
5. La fattura le prestazioni rese al Cliente, come detto, tramite l'attività professionale del Socio Professionista, maggiorando il corrispettivo del Contributo del 4%, Contributo che a fine anno viene attribuito al Socio Professionista stesso in proporzione alla quota di
Cont partecipazione di quest'ultimo agli utili della spettantigli (cd. “Prima fatturazione”).
6. Il Socio Professionista, a fronte dello svolgimento dell'attività professionale resa,
Cont Cont nell'interesse della al Cliente, percepisce dalla un compenso tramite l'emissione a quest'ultima di fatture (cd. “Seconda fatturazione”) che vengono maggiorate anch'esse del Contributo del 4%>>.
Ebbene, l'art. 5 del contratto di servizio (doc. 4 ric.) prevede, come anticipato, che al ricorrente sia corrisposto “… a fronte del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal Contratto” (ovvero, ai sensi dell'art. 11 bis dello Statuto, “a fronte delle prestazioni professionali richieste dalla Società”) un compenso forfettario onnicomprensivo.
Le predette attività, di natura professionale intellettuale, vengono svolte, per previsione contrattuale, “nell'interesse della Società e dei clienti di questa” e implicano, tra l'altro, che il socio sovrintenda all'organizzazione delle attività dello Studio, anche nei confronti della clientela di questo, nonché partecipi a moduli di lavoro interdisciplinari e si coordini con altre entità del “Network Deloitte”. La somma forfettaria costituisce, pertanto, il corrispettivo fisso spettante al socio
Cont professionista a fronte dello svolgimento di tutte le attività richiestegli dalla che non si esauriscono, (neppure) in base alle previsioni pattizie, nelle prestazioni a favore della
Cont clientela della stessa.
Inoltre, il detto corrispettivo prescinde dalla produzione di utili e perfino
(astrattamente ragionando) dallo svolgimento dell'attività professionale (anche) a favore Cont della clientela della spetta in ogni caso, proprio in quanto corrispettivo delle attività
Cont che la richiede al professionista ed in cui esso si impegna in corso d'anno.
Certamente, tale corrispettivo, per come disciplinato, non è in diretto rapporto con il Cont singolo cliente della e/o con l'attività svolta dal socio a favore del cliente stesso.
Così pure, il meccanismo della partecipazione agli utili (e dell'attribuzione dei contributi integrativi) prescinde sia dalla provenienza (da un cliente, piuttosto che da un altro) dei “corrispettivi” che concorrono a determinarli, sia dalla riferibilità all'operato di Cont un socio, anziché di un altro, della prestazione fatturata dalla
Pertanto, il riferimento al “Cliente” (al singolare), anziché ai “clienti” o alla Cont
“clientela”, di cui agli atti di parte, suggerisce che il cliente cui la fattura, sia quello cui ha reso la prestazione per il tramite del ben individuato socio (nella specie, il ricorrente) al quale, proprio per quell'attività, è stato corrisposto (a titolo di “anticipazione”) il compenso fatturato a . Ma così non è. CP_6
La disciplina statutaria e contrattuale, dunque, non comprova affatto l'identità di prestazioni sostenuta dall'attore, anzi conferma che una cosa sono le prestazioni rese dal Cont Cont socio a favore della altra è il fatturato della
A fronte di tale regolamentazione d'interessi, come meglio si vedrà nel seguito, non vi è ragione di dubitare dell'obbligatorio e legittimo assoggettamento a contribuzione integrativa, tanto della prima, quanto della seconda fatturazione, dando esse origine a corrispettivi differenti e, quindi, ad imponibili differenti a fronte di prestazioni (sia formalmente che, almeno in parte, fattualmente) distinte, svolte a favore di soggetti diversi.
Evidentemente, se al socio-professionista non spettasse il compenso fisso a carico
Cont della la diversa regolamentazione dei rapporti tra questi e e le diverse CP_6 modalità di svolgimento dell'attività “protetta”, darebbero luogo ai presupposti per Cont l'assoggettamento a contribuzione integrativa del solo volume d'affari della trovando così “soluzione” il “problema” evidenziato in ricorso.
7. Infatti, come si legge nei menzionati precedenti, <[l]a base di calcolo della contribuzione integrativa è fissata dal citato articolo 11 della Legge n. 21/1986 e non può essere oggetto di rinegoziazione pattizia, vieppiù in ragione di scelte organizzative non necessitate delle società tra professionisti.
Come correttamente ribadito dal procuratore della , è la norma pattizia – sicché il Pt_3
Con regolamento interno della – a doversi adeguare alle previsioni normative, cui ha aderito il Regolamento della , e non viceversa. CP_1
Invero, ove si adottasse il normale schema societario, l'unica fatturazione per la Con prestazione professionale resa da un socio professionista in nome e per conto della sarebbe emessa da quest'ultima verso il cliente, beneficiario della prestazione, e il corrispettivo rientrerebbe nel volume d'affari complessivo della società, concorrendo alla realizzazione degli utili, da redistribuirsi ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
In tal caso, non duplicandosi la fatturazione, neppure si duplicherebbe la contribuzione integrativa.
Di contro, ove - come nel caso della - si scelga Controparte_9
un modello organizzativo per cui il socio professionista emetta una fattura interna nei confronti della società tra professionisti, quest'ultima, in quanto società di capitali, dotata di personalità giuridica, si pone quale cliente finale della prestazione resa dal socio.
La parte ricorrente, nel corso della odierna discussione orale, ha dedotto come lo schema adottato dalla non possa considerarsi atipico, essendo piuttosto uno schema CP_9
tipico, comune a numerose società tra professionisti.
La deduzione non sposta i termini della questione, trattandosi, in ogni caso, di una scelta organizzativa interna, certamente non necessitata, cui corrispondono conseguenze previste dalla legge.
Il meccanismo della rifatturazione interna, strumentale ad ottenere l'immediata liquidazione del corrispettivo, senza attendere la ripartizione degli utili… è, invero, frutto di una scelta organizzativa non necessitata, che comporta una duplicazione di prestazioni e di clienti e, per ciò solo, della applicazione del contributo integrativo.
Nessuna illegittimità si rinviene, pertanto, nella disciplina normativa e regolamentare di settore, vieppiù per contrasto a norme costituzionali, posto che l'esercizio in forma individuale o associata della medesima attività professionale integra una differenza sostanziale, che impedisce di ritenere che sussista una disciplina disparitaria di situazioni analoghe.
Né, d'altro canto, rilevano quale utile parametro di giudizio il precedente del Tribunale di
Milano [invocato anche dall'odierno ricorrente], in fattispecie di difesa legale congiunta da parte di due avvocati, poiché fattispecie affatto diversa, in cui l'unica difesa è stata resa da due professionisti persone fisiche;
né il Regolamento dell' , Ente di Previdenza e CP_10
Assistenza Pluricategoriale, trattandosi di scelta organizzativa diversa, cui corrispondono,
d'altro canto, ulteriori esempi di scelte conformi a quella proposta dal Regolamento della
resistente (cfr. Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa e Regolamento CP_1
della Cassa nazionale di Previdenza dei Ragionieri…).
Nella fattispecie che ci occupa, il con nota Controparte_4 del 9/12/2020, inviata anche al , confutando le Controparte_5
prospettazioni qui riproposte dalla parte ricorrente e confermando le osservazioni già rese in occasione delle precedenti proposte di modifica, ha negato l'approvazione alla delibera
n. 3/20/AdD della , adottata dall'Assemblea dei Delegati il 5/2/2020, con la quale CP_1 era proposta la modifica dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento unitario, proprio nel senso qui auspicato dalla parte ricorrente.
Si legge nella nota del vigilante: CP_4
“Con nota prot. n. 86666/20 del 11.6.2020, codesta ha trasmesso, ai fini CP_1 dell'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509/1994, la delibera in oggetto, adottata dall' Assemblea dei Delegati il 5.2.2020, con cui ha apportato modifiche all' art. 9, comma 3, del “Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della . Controparte_1
(…) La modifica riguarda un'integrazione al comma 3, dell'art. 9 del Regolamento Unitario in materia di Previdenza e Assistenza, al fine di disciplinare la fattispecie del contributo integrativo dovuto alla dall'iscritto socio di una società tra professionisti (STP). In CP_1 particolare, alla fine del suddetto comma 3, viene inserito il seguente capoverso: “Il contributo integrativo riferito ai corrispettivi per prestazioni rese dal dottore
Con commercialista alla di cui è socio deve essere detratto dall'ammontare complessivamente dovuto per il medesimo anno di riferimento ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e fino a concorrenza dello stesso, con esclusione di quello riferito alle
Con prestazioni che vedono la quale cliente finale” (…)
Acquisito il parere di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (rif.: nota
MEF n. 201955 del 8.10.2020), si rappresenta quanto segue.
Con La norma proposta muove dal presupposto che la sia “cliente finale”, e dunque gravata dal calcolo del contributo integrativo, soltanto nel caso in cui essa sia destinataria diretta della prestazione del socio professionista e non invece quando il destinatario della prestazione sia poi un terzo. Essa, pertanto, regola diversamente le due fattispecie sotto il profilo contributivo, prevedendo il calcolo del contributo integrativo soltanto nella prima ipotesi e non nella seconda, pur in presenza, in entrambe le ipotesi, di fattura emessa dal
Con socio professionista nei confronti della .
In relazione alla modifica proposta, il covigilante Dicastero richiama l'art. 11 comma 1 della legge del 29 gennaio 1986, n. 21 - Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, che non ammette deroghe all'applicazione del contributo integrativo e non opera alcuna distinzione della base imponibile in relazione Con alla natura del committente ( o altro utente), laddove prevede che “tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA”.
Il covigilante Dicastero sottolinea altresì che nessuna innovazione nella definizione della base di calcolo della contribuzione integrativa è stata successivamente introdotta dalla più recente legge 12 luglio 2011, n. 133, che ha modificato l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; infatti, il citato comma 3, prevede che “Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato… in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.”
Stante il quadro normativo di riferimento, è da escludere che rientri nelle prerogative di codesta la potestà di modificare la definizione, disposta per legge, della base CP_1
imponibile su cui applicare la maggiorazione a titolo di contribuzione integrativa.
Inoltre, non appare ammissibile che il versamento della contribuzione integrativa previsto dalle disposizioni di legge possa farsi dipendere da scelte sulle modalità di regolazione dei
Con rapporti tra la e i propri soci, rimesse agli interessati. Infatti, nei casi di prestazioni Con della rivolte ai terzi, ove si adotti il normale schema societario, il corrispettivo derivante dalla prestazione svolta dal socio in nome e per conto della società rientra nel
Con volume d'affari complessivo della e concorre alla realizzazione degli utili, che poi vengono redistribuiti ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione. Ove, invece, si preveda che l'attribuzione dei corrispettivi dalla Società (che fattura al terzo) al socio Con avvenga sulla base di una rifatturazione interna, la , essendo comunque un soggetto dotato di personalità giuridica e dunque titolare di posizioni giuridiche soggettive, si pone quale “cliente finale” nei confronti del socio ed è dunque destinataria del calcolo della maggiorazione del contributo integrativo a beneficio di codesta . CP_1
Pertanto, sia nel caso in cui la Società si avvalga essa stessa della prestazione del socio professionista, sia nel caso in cui se ne avvalga per erogare il servizio a terzi a fronte di
Con fattura emessa dal professionista, la riveste in ogni caso il ruolo di “cliente finale” della prestazione ed è pertanto destinataria della maggiorazione da calcolarsi ai fini della riscossione del contributo integrativo dovuto per legge, da versare successivamente a codesta . CP_1
In tal senso, d'altronde, dispone l'art. 11 della citata legge n. 21/1986 di riforma della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, il quale prevede che “Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti.
L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla dal CP_1
singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso”. Come è evidente, la norma richiamata non contempla l'ipotesi di fatturazione da parte del singolo Con socio professionista alla Società, ma prevede che la applichi nella fattura emessa nei confronti del terzo la maggiorazione per la quota di competenza di ogni socio o associato, gravando sul singolo socio professionista iscritto a codesta alla l'obbligo di CP_1
riversare la quota di propria competenza in percentuale della propria partecipazione agli utili.
Fermo restando quanto rilevato nel merito, si osserva altresì che la modifica proposta si pone in modo asistematico rispetto all'ordinamento di codesto Ente, in quanto, Con introducendo l'esenzione dal calcolo del contributo integrativo solo per le , lascia immutata la disciplina prevista per le Associazioni professionali, con conseguente disparità
Con di trattamento dei professionisti associati rispetto ai professionisti soci di . Soltanto per
i primi, infatti, continuerebbe ad applicarsi la normativa vigente, contenuta nell'art. 9 comma 2 del Regolamento Unitario, secondo cui “Il singolo dottore commercialista associato deve versare annualmente alla il contributo integrativo, CP_1 indipendentemente dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo dell'associazione professionale corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso”.
In merito all'impatto del provvedimento in oggetto sulla stabilità di gestione, si riporta quanto rappresentato dal covigilante Dicastero dell'economia, il quale segnala che
“l'effetto del minore gettito determinato dalla modifica proposta non appare compensato con risorse certe, nonostante l'asserito, da parte della , annullamento dell'effetto CP_1 delle minori entrate tramite l'incremento della contribuzione derivante dall'emersione di cospicui volumi d'affari delle società di servizi. Si segnala, infine, che le minori entrate determinate dal provvedimento in oggetto hanno riflessi negativi anche sui saldi di finanza pubblica, stante l'inclusione dell'Ente in parola nella lista delle amministrazioni pubbliche
(lista S13) dell'ISTAT”. Tutto ciò considerato, la delibera n. 3/20/AdD adottata dall'Assemblea dei Delegati della a Controparte_1 [...]
in data 5.2.2020, concernente modifiche al Regolamento Unitario Controparte_1 in materia di previdenza e assistenza, non può essere assentita” (sentenza n. 10135/2024 del Tribunale di Roma)>> (Trib. Milano, sent. n. 5286/2024).
<Quanto alle censure di incostituzionalità mosse da parte ricorrente, relativamente all'art. 3, Cost., il ricorrente si limita a sottolineare la differenza di Con situazione in cui si trovano i soci professionisti di e quelli che svolgono la propria attività in forma individuale, ma non spiega in alcun modo perché e in che modo le due situazioni sarebbero comparabili. Si tratta di due posizioni che non possono essere comparate in quanto l'una è, appunto, individuale, l'altra, invece, presuppone lo svolgimento di una attività in forma associata: si tratta di due situazioni radicalmente differenti.
Non vi è alcuna lesione ai sensi dell'art. 23 Cost, atteso che il contributo integrativo trova la sua fonte nell'art. 11, l. n. 21/1986, che prevede che la maggiorazione di cui trattasi sia dovuta da tutti gli iscritti all'Albo professionale.
In secondo luogo, va ricordato che la , così come gli altri enti libero professionali CP_1 risultanti dalla privatizzazione operata dal d.lgs. n. 509/1994, gode di un'ampia potestà normativa, atteso che con il d.lgs. n. 509/1994 si è realizzata una “sostanziale delegificazione” da parte del legislatore a favore dell'ente privatizzato, con conseguente attribuzione allo stesso di un potere normativo anche in senso abrogativo o derogatorio della fonte di rango primario, purché nel rispetto dei limiti da essa imposti nonché dei limiti costituzionali (Cass. n. 24202/2009).
Non appare pertinente il riferimento all'art. 38 Cost., in quanto non si comprende proprio come possa essere leso dall'imposizione di un contributo integrativo a carico del professionista, visto che tale contributo ha proprio finalità solidaristiche.
Infine, inconferente è il richiamo dell'art. 53 Cost. che riguarda la capacità contributiva sul versante fiscale e non previdenziale. Come ben chiarito dalla Corte costituzionale, infatti, l'obbligazione contributiva è categoria autonoma e trova la sua fonte non nell'art.
53, ma, appunto, nell'art. 38 Cost.: «quella contributiva previdenziale non è una imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori» (Corte cost. 7 luglio 1986, n. 173; ma v. anche Corte cost. 24 giugno 2010, n. 228; Corte cost. 4 marzo 2008, n. 47; Corte cost. 30 gennaio 2003, n. 22).
Analoghe considerazioni si rinvengono nella giurisprudenza di legittimità, che, facendo propria la posizione della Corte costituzionale, ha ripetutamente escluso la natura fiscale o parafiscale dell'obbligazione contributiva in senso stretto (Cass. 23 gennaio 1998, n. 622;
Cass. 13.6.2007, n. 13792)>> (Trib. Milano, sent. n. 5286/2024).
8. Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente respinto.
9. Quanto alle spese di lite, la particolare novità delle questioni giuridiche affrontate ne consente l'integrale compensazione, tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
compensa integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.
Genova, il 15 aprile 2025.
Il GIUDICE
Stefano GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 849/2024 promossa dal dott.:
, nato a [...], il [...], residente in [...]7, Parte_1
C.F. e P. IVA n. rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1 P.IVA_1
Alessandra Maniglio, Alessandra Gesino e Monica Rattone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, Piazza della Vittoria, 15/34, come da mandato congiunto telematicamente al ricorso (indirizzi pec: Email_1
Email_2 Email_3
-ricorrente-
CONTRO la Controparte_1
con sede in Roma, via Mantova 1, in persona del
[...]
Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Dott. rappresentata e Controparte_2
difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Roberto Pessi
) e Francesco Giammaria Email_4
( ), giusta procura rilasciata in calce alla Email_5 memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cesare
Dino Bosio, in Genova, Via Palestro 2, interno 9
-convenuta-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, Giudice Monocratico del Lavoro, contrariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso:
- accertare che il versamento da parte del Ricorrente alla
[...]
del contributo integrativo del 4% generato Parte_2
annualmente sul volume di affari fatturato ai fini IVA sulle fatture emesse dal Ricorrente
Con alla costituisce duplicazione dell'obbligo contributivo assolto dal professionista con il versamento del contributo integrativo del 4% calcolato sul volume di affari prodotto
Con Con annualmente dalla e attribuitogli dalla medesima, il tutto per i motivi descritti in narrativa;
- dichiarare di conseguenza l'illegittimità del versamento effettuato dal Ricorrente a titolo di Contributo integrativo del 4% per effetto della Seconda fatturazione di cui in narrativa;
- conseguentemente, condannare la CP_1 Parte_2
a restituire e/o rimborsare al Dr. l'importo di Euro
[...] Parte_1
5.119,88 con riferimento all'anno di imposta 2020, oltre agli interessi legali maturati dalla data della domanda al relativo saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa se del caso fissazione di nuova udienza di discussione ex art 418 c.p.c. e art. 420 comma 9 c.p.c.,
- In via preliminare autorizzare la chiamata in causa del Controparte_4
persona del Ministro pro tempore, domiciliato come per legge presso
[...] l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n° 12, nonché del
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_5 come per legge presso l'avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- nel merito, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 19.2.2024, il dott. ha Parte_1
convenuto in giudizio la Controparte_1
(nel seguito, per brevità, anche solo la
[...]
”), deducendo di essere un professionista iscritto dal 13.2.2001 all'Ordine dei CP_1
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova e alla , di essere socio, CP_1 dall'1.6.2019, dello Controparte_6
Cont (nel seguito, per brevità, anche solo la o ”) con sede in Milano,
[...] CP_6 iscritta all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 83 della Sezione speciale, di essere soggetto, in tale veste di socio, all'illegittima duplicazione del contributo integrativo del 4%, versato alla sia in relazione al volume di affari di cui alle CP_1
Cont fatture emesse alla (c.d. seconda fatturazione), sia in relazione al volume di affari
Cont Cont prodotto annualmente dalla (come da fatture della ai clienti, c.d. prima fatturazione) e attribuitogli da quest'ultima in proporzione alla partecipazione agli utili.
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale, quindi, di accertare la detta duplicazione, di dichiarare l'illegittimità del versamento del contributo integrativo del 4% riferito alla Cont fatturazione alla (seconda fatturazione), di condannare la a restituirgli e/o CP_1 rimborsargli l'importo di euro 5.119,88 con riferimento all'anno d'imposta 2020, oltre agli interessi legali maturati dalla data della domanda al relativo saldo.
La si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo che il Tribunale - CP_1
previa autorizzazione della chiamata in causa dei
[...] [
, in persona dei Ministri pro tempore - Controparte_7
rigetti l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, sfornito di prova.
Il Tribunale, nell'udienza del 17.10.2024, ritenendo insussistente la comunanza di causa e che non ricorressero i presupposti della chiamata del terzo, non ha autorizzato la chiamata in causa dei vigilanti. Quindi, ha autorizzato le parti al deposito di brevi CP_7
note esplicative.
Dopo il deposito delle note, la causa, sufficientemente istruita sulla base della documentazione offerta in comunicazione, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno infine insistito come in atti.
2. Il ricorso non è fondato, per la ragioni di cui infra.
3. I fatti essenziali ai fini del decidere sono pacifici tra le parti e comunque documentalmente provati.
Cont
L'odierno ricorrente è dottore commercialista, socio della Cont
Sulla base del contratto (“di servizio”) stipulato tra questi e la (doc. 4 ric.), il primo si è impegnato “… a prestare in esclusiva verso la propria attività CP_8 professionale”, osservando tutte le deliberazioni, direttive, norme e procedure interne;
sovrintendendo “all'organizzazione delle attività dello Studio, anche nei confronti della clientela di questo, curando di dette attività l'efficacia e l'efficienza, nonché la rispondenza ai migliori parametri delle discipline tecnico-professionali…”; allo scopo dovendo partecipare “… alle attività che richiedano moduli di lavoro interdisciplinari, coordinandosi eventualmente con altre entità del Network Deloitte…” (art. 1).
Il contratto disciplina, pertanto, prestazioni “… verso corrispettivo dei servizi del
Socio Professionista, nell'interesse della Società e dei clienti di questa, di cui agli artt. 8 e
11 bis dello Statuto”. “Il rapporto deve intendersi, a tutti gli effetti, quale rapporto di prestazione d'opera intellettuale, professionale ed autonoma… disciplinato dagli artt. 2229
e ss. del Codice Civile, nonché dalla l. n. 81/2017 (art. 3). Il ricorrente, con il menzionato contratto (doc. 4 ric.) si è obbligato, altresì, ad osservare i “… vincoli di esclusiva per l'esercizio della propria attività professionale previsti dallo Statuto per i Soci Professionisti, in particolare agli artt.
8.2.9. e seguenti” (art. 4).
Quello che segue è il testo dell'art.
8.2.9. dello Statuto (doc, 3, II, ric.).
Cont
La per parte propria, si è obbligata a riconoscere al ricorrente “… a fronte del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal Contratto, il compenso forfettario di Euro 156.000 lordi annui, oltre IVA e contributo alla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che verrà corrisposto dietro presentazione di parcella a cadenza mensile”. Si tratta, secondo la previsione pattizia, di un “onorario… onnicomprensivo”, destinato a remunerare anche le cariche in società ed enti assunti nella vigenza del contratto (art. 5 del contratto sub doc. 4 ric.).
Conformemente all'art. 11 bis dello Statuto (doc. 3, III, ric.), del seguente tenore:
4. Al fine di dirimere la vertenza appare utile esaminare, innanzitutto - così come nelle motivazioni dei precedenti giurisprudenziali prodotti dalla convenuta (Tribunale
Milano, sent. n. 5286/2024 del 26.11.2024 e sent. 27.6.2024, r.g. 3084/2024, quest'ultima confermata da Corte Appello Milano, con sent. n. 235/2025, del 13.3.2025; Tribunale
Roma, sent. n. 10135/2024, del 14.10.2024) - la disciplina applicabile in materia di contribuzione a favore della . CP_1
Ebbene, la l. n. 21/1986, di “Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti”, prevede, all'art. 11 (“Contributo integrativo”) che:
“1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla l'ammontare, CP_1
indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti.
L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla dal CP_1
singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
3. Gli iscritti alla ad eccezione dei pensionati a carico della che proseguono CP_1 CP_1
nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume di affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso.
[…]
5. La maggiorazione di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA.
Conformemente alla previsione legislativa, il Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della (doc. 1 ric. e doc. 8 conv.) dispone, all'art. 9 CP_1
(rubricato “Contributo integrativo”) che:
“
1. Gli iscritti all'Albo devono applicare una maggiorazione in misura del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA e versarne annualmente alla CP_1
l'ammontare, indipendentemente dall'effettiva riscossione.
2. Le associazioni professionali devono applicare la maggiorazione di cui al comma 1 per la quota di pertinenza di ogni associato iscritto all'Albo. Il singolo dottore commercialista associato deve versare annualmente alla il contributo integrativo, indipendentemente CP_1 dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo dell'associazione professionale corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso.
Cont
3. La deve applicare la maggiorazione di cui al comma 1 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei Cont soci iscritti all'Albo. Il singolo dottore commercialista socio della deve versare annualmente alla il contributo integrativo, indipendentemente dall'effettiva CP_1
Cont riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo della corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso. Cont Nel caso in cui nella siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.
4. La maggiorazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ripetibile nei confronti del debitore e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
5. E' comunque dovuto un contributo minimo determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 ad un volume d'affari IVA pari a 7,5 volte il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 8 dovuto nello stesso anno, salvo quanto previsto per i soggetti indicati ai commi 6,
7, 8 e 9….”.
5. Ad avviso del ricorrente le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 3, del
Regolamento unitario citato, dovrebbero applicarsi alternativamente e non cumulativamente, nel caso dei professionisti che svolgono la loro attività in via esclusiva a
Cont favore di una pena l'irragionevole e illegittima duplicazione della contribuzione integrativa. La , invece, pretende il versamento della contribuzione integrativa, sia, CP_1
Cont ai sensi dell'art. 9 co. 1 del Regolamento, sulle somme fatturate dal socio alla (c.d. Cont seconda fatturazione), sia, ai sensi dell'art. 9 co. 3, sulle somme fatturate dalla ai clienti ed imputate al socio in proporzione alla partecipazione agli utili (c.d. prima fatturazione).
Avrebbe così luogo, più specificamente, secondo l'attore, il doppio versamento del contributo integrativo con riguardo alla medesima attività professionale e al medesimo volume d'affari, in contrasto con la natura personale dell'obbligazione contributiva (che grava comunque e solo sul professionista) e con la sua stretta inerenza alla prestazione professionale (in realtà unica). E ne conseguirebbe il contrasto con l'art. 3 Cost., a cagione Cont della penalizzazione dei professionisti soci di i quali, a differenza dei non soci, “a parità di attività professionale svolta e volume di affari complessivo generato”, dovrebbero pagare “il Contributo due volte a fronte della medesima attività professionale” (v. note scritte ric. pag. 6).
La medesima situazione, inoltre, contrasterebbe con altri articoli della Costituzione, segnatamente con gli artt. 23 e 53 (v. p. 12 ricorso).
6. La tesi del ricorrente non pare cogliere nel segno. Merita premettere che lo stesso attore, invocando la disciplina contrattuale di cui al
“contratto di servizio” che lo lega a (doc. 4 ric.) e le previsioni statutarie della CP_6
Cont
finisce con lo smentire quanto meramente affermato in ricorso senza offrirne prova,
Cont Cont cioè l'identità delle prestazioni, rispettivamente proprie a favore della e della a favore dei clienti;
identità in ragione della quale la c.d. seconda fatturazione non sarebbe altro che l'“anticipazione” in corso d'anno dei compensi (oggetto della c.d. prima Cont fatturazione) per le prestazioni rese per conto di a favore dei clienti della stessa, da imputarsi al professionista in proporzione alla partecipazione agli utili.
Risulta fuorviante, in specie, la prospettazione attrice (v. in particolare pag. 3 note autorizzate) qui di seguito riportata:
Cont
< e dal Socio
Professionista avviene secondo il seguente schema.
Cont
5. La fattura le prestazioni rese al Cliente, come detto, tramite l'attività professionale del Socio Professionista, maggiorando il corrispettivo del Contributo del 4%, Contributo che a fine anno viene attribuito al Socio Professionista stesso in proporzione alla quota di
Cont partecipazione di quest'ultimo agli utili della spettantigli (cd. “Prima fatturazione”).
6. Il Socio Professionista, a fronte dello svolgimento dell'attività professionale resa,
Cont Cont nell'interesse della al Cliente, percepisce dalla un compenso tramite l'emissione a quest'ultima di fatture (cd. “Seconda fatturazione”) che vengono maggiorate anch'esse del Contributo del 4%>>.
Ebbene, l'art. 5 del contratto di servizio (doc. 4 ric.) prevede, come anticipato, che al ricorrente sia corrisposto “… a fronte del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal Contratto” (ovvero, ai sensi dell'art. 11 bis dello Statuto, “a fronte delle prestazioni professionali richieste dalla Società”) un compenso forfettario onnicomprensivo.
Le predette attività, di natura professionale intellettuale, vengono svolte, per previsione contrattuale, “nell'interesse della Società e dei clienti di questa” e implicano, tra l'altro, che il socio sovrintenda all'organizzazione delle attività dello Studio, anche nei confronti della clientela di questo, nonché partecipi a moduli di lavoro interdisciplinari e si coordini con altre entità del “Network Deloitte”. La somma forfettaria costituisce, pertanto, il corrispettivo fisso spettante al socio
Cont professionista a fronte dello svolgimento di tutte le attività richiestegli dalla che non si esauriscono, (neppure) in base alle previsioni pattizie, nelle prestazioni a favore della
Cont clientela della stessa.
Inoltre, il detto corrispettivo prescinde dalla produzione di utili e perfino
(astrattamente ragionando) dallo svolgimento dell'attività professionale (anche) a favore Cont della clientela della spetta in ogni caso, proprio in quanto corrispettivo delle attività
Cont che la richiede al professionista ed in cui esso si impegna in corso d'anno.
Certamente, tale corrispettivo, per come disciplinato, non è in diretto rapporto con il Cont singolo cliente della e/o con l'attività svolta dal socio a favore del cliente stesso.
Così pure, il meccanismo della partecipazione agli utili (e dell'attribuzione dei contributi integrativi) prescinde sia dalla provenienza (da un cliente, piuttosto che da un altro) dei “corrispettivi” che concorrono a determinarli, sia dalla riferibilità all'operato di Cont un socio, anziché di un altro, della prestazione fatturata dalla
Pertanto, il riferimento al “Cliente” (al singolare), anziché ai “clienti” o alla Cont
“clientela”, di cui agli atti di parte, suggerisce che il cliente cui la fattura, sia quello cui ha reso la prestazione per il tramite del ben individuato socio (nella specie, il ricorrente) al quale, proprio per quell'attività, è stato corrisposto (a titolo di “anticipazione”) il compenso fatturato a . Ma così non è. CP_6
La disciplina statutaria e contrattuale, dunque, non comprova affatto l'identità di prestazioni sostenuta dall'attore, anzi conferma che una cosa sono le prestazioni rese dal Cont Cont socio a favore della altra è il fatturato della
A fronte di tale regolamentazione d'interessi, come meglio si vedrà nel seguito, non vi è ragione di dubitare dell'obbligatorio e legittimo assoggettamento a contribuzione integrativa, tanto della prima, quanto della seconda fatturazione, dando esse origine a corrispettivi differenti e, quindi, ad imponibili differenti a fronte di prestazioni (sia formalmente che, almeno in parte, fattualmente) distinte, svolte a favore di soggetti diversi.
Evidentemente, se al socio-professionista non spettasse il compenso fisso a carico
Cont della la diversa regolamentazione dei rapporti tra questi e e le diverse CP_6 modalità di svolgimento dell'attività “protetta”, darebbero luogo ai presupposti per Cont l'assoggettamento a contribuzione integrativa del solo volume d'affari della trovando così “soluzione” il “problema” evidenziato in ricorso.
7. Infatti, come si legge nei menzionati precedenti, <[l]a base di calcolo della contribuzione integrativa è fissata dal citato articolo 11 della Legge n. 21/1986 e non può essere oggetto di rinegoziazione pattizia, vieppiù in ragione di scelte organizzative non necessitate delle società tra professionisti.
Come correttamente ribadito dal procuratore della , è la norma pattizia – sicché il Pt_3
Con regolamento interno della – a doversi adeguare alle previsioni normative, cui ha aderito il Regolamento della , e non viceversa. CP_1
Invero, ove si adottasse il normale schema societario, l'unica fatturazione per la Con prestazione professionale resa da un socio professionista in nome e per conto della sarebbe emessa da quest'ultima verso il cliente, beneficiario della prestazione, e il corrispettivo rientrerebbe nel volume d'affari complessivo della società, concorrendo alla realizzazione degli utili, da redistribuirsi ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
In tal caso, non duplicandosi la fatturazione, neppure si duplicherebbe la contribuzione integrativa.
Di contro, ove - come nel caso della - si scelga Controparte_9
un modello organizzativo per cui il socio professionista emetta una fattura interna nei confronti della società tra professionisti, quest'ultima, in quanto società di capitali, dotata di personalità giuridica, si pone quale cliente finale della prestazione resa dal socio.
La parte ricorrente, nel corso della odierna discussione orale, ha dedotto come lo schema adottato dalla non possa considerarsi atipico, essendo piuttosto uno schema CP_9
tipico, comune a numerose società tra professionisti.
La deduzione non sposta i termini della questione, trattandosi, in ogni caso, di una scelta organizzativa interna, certamente non necessitata, cui corrispondono conseguenze previste dalla legge.
Il meccanismo della rifatturazione interna, strumentale ad ottenere l'immediata liquidazione del corrispettivo, senza attendere la ripartizione degli utili… è, invero, frutto di una scelta organizzativa non necessitata, che comporta una duplicazione di prestazioni e di clienti e, per ciò solo, della applicazione del contributo integrativo.
Nessuna illegittimità si rinviene, pertanto, nella disciplina normativa e regolamentare di settore, vieppiù per contrasto a norme costituzionali, posto che l'esercizio in forma individuale o associata della medesima attività professionale integra una differenza sostanziale, che impedisce di ritenere che sussista una disciplina disparitaria di situazioni analoghe.
Né, d'altro canto, rilevano quale utile parametro di giudizio il precedente del Tribunale di
Milano [invocato anche dall'odierno ricorrente], in fattispecie di difesa legale congiunta da parte di due avvocati, poiché fattispecie affatto diversa, in cui l'unica difesa è stata resa da due professionisti persone fisiche;
né il Regolamento dell' , Ente di Previdenza e CP_10
Assistenza Pluricategoriale, trattandosi di scelta organizzativa diversa, cui corrispondono,
d'altro canto, ulteriori esempi di scelte conformi a quella proposta dal Regolamento della
resistente (cfr. Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa e Regolamento CP_1
della Cassa nazionale di Previdenza dei Ragionieri…).
Nella fattispecie che ci occupa, il con nota Controparte_4 del 9/12/2020, inviata anche al , confutando le Controparte_5
prospettazioni qui riproposte dalla parte ricorrente e confermando le osservazioni già rese in occasione delle precedenti proposte di modifica, ha negato l'approvazione alla delibera
n. 3/20/AdD della , adottata dall'Assemblea dei Delegati il 5/2/2020, con la quale CP_1 era proposta la modifica dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento unitario, proprio nel senso qui auspicato dalla parte ricorrente.
Si legge nella nota del vigilante: CP_4
“Con nota prot. n. 86666/20 del 11.6.2020, codesta ha trasmesso, ai fini CP_1 dell'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509/1994, la delibera in oggetto, adottata dall' Assemblea dei Delegati il 5.2.2020, con cui ha apportato modifiche all' art. 9, comma 3, del “Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della . Controparte_1
(…) La modifica riguarda un'integrazione al comma 3, dell'art. 9 del Regolamento Unitario in materia di Previdenza e Assistenza, al fine di disciplinare la fattispecie del contributo integrativo dovuto alla dall'iscritto socio di una società tra professionisti (STP). In CP_1 particolare, alla fine del suddetto comma 3, viene inserito il seguente capoverso: “Il contributo integrativo riferito ai corrispettivi per prestazioni rese dal dottore
Con commercialista alla di cui è socio deve essere detratto dall'ammontare complessivamente dovuto per il medesimo anno di riferimento ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e fino a concorrenza dello stesso, con esclusione di quello riferito alle
Con prestazioni che vedono la quale cliente finale” (…)
Acquisito il parere di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (rif.: nota
MEF n. 201955 del 8.10.2020), si rappresenta quanto segue.
Con La norma proposta muove dal presupposto che la sia “cliente finale”, e dunque gravata dal calcolo del contributo integrativo, soltanto nel caso in cui essa sia destinataria diretta della prestazione del socio professionista e non invece quando il destinatario della prestazione sia poi un terzo. Essa, pertanto, regola diversamente le due fattispecie sotto il profilo contributivo, prevedendo il calcolo del contributo integrativo soltanto nella prima ipotesi e non nella seconda, pur in presenza, in entrambe le ipotesi, di fattura emessa dal
Con socio professionista nei confronti della .
In relazione alla modifica proposta, il covigilante Dicastero richiama l'art. 11 comma 1 della legge del 29 gennaio 1986, n. 21 - Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, che non ammette deroghe all'applicazione del contributo integrativo e non opera alcuna distinzione della base imponibile in relazione Con alla natura del committente ( o altro utente), laddove prevede che “tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA”.
Il covigilante Dicastero sottolinea altresì che nessuna innovazione nella definizione della base di calcolo della contribuzione integrativa è stata successivamente introdotta dalla più recente legge 12 luglio 2011, n. 133, che ha modificato l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; infatti, il citato comma 3, prevede che “Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato… in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.”
Stante il quadro normativo di riferimento, è da escludere che rientri nelle prerogative di codesta la potestà di modificare la definizione, disposta per legge, della base CP_1
imponibile su cui applicare la maggiorazione a titolo di contribuzione integrativa.
Inoltre, non appare ammissibile che il versamento della contribuzione integrativa previsto dalle disposizioni di legge possa farsi dipendere da scelte sulle modalità di regolazione dei
Con rapporti tra la e i propri soci, rimesse agli interessati. Infatti, nei casi di prestazioni Con della rivolte ai terzi, ove si adotti il normale schema societario, il corrispettivo derivante dalla prestazione svolta dal socio in nome e per conto della società rientra nel
Con volume d'affari complessivo della e concorre alla realizzazione degli utili, che poi vengono redistribuiti ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione. Ove, invece, si preveda che l'attribuzione dei corrispettivi dalla Società (che fattura al terzo) al socio Con avvenga sulla base di una rifatturazione interna, la , essendo comunque un soggetto dotato di personalità giuridica e dunque titolare di posizioni giuridiche soggettive, si pone quale “cliente finale” nei confronti del socio ed è dunque destinataria del calcolo della maggiorazione del contributo integrativo a beneficio di codesta . CP_1
Pertanto, sia nel caso in cui la Società si avvalga essa stessa della prestazione del socio professionista, sia nel caso in cui se ne avvalga per erogare il servizio a terzi a fronte di
Con fattura emessa dal professionista, la riveste in ogni caso il ruolo di “cliente finale” della prestazione ed è pertanto destinataria della maggiorazione da calcolarsi ai fini della riscossione del contributo integrativo dovuto per legge, da versare successivamente a codesta . CP_1
In tal senso, d'altronde, dispone l'art. 11 della citata legge n. 21/1986 di riforma della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, il quale prevede che “Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti.
L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla dal CP_1
singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso”. Come è evidente, la norma richiamata non contempla l'ipotesi di fatturazione da parte del singolo Con socio professionista alla Società, ma prevede che la applichi nella fattura emessa nei confronti del terzo la maggiorazione per la quota di competenza di ogni socio o associato, gravando sul singolo socio professionista iscritto a codesta alla l'obbligo di CP_1
riversare la quota di propria competenza in percentuale della propria partecipazione agli utili.
Fermo restando quanto rilevato nel merito, si osserva altresì che la modifica proposta si pone in modo asistematico rispetto all'ordinamento di codesto Ente, in quanto, Con introducendo l'esenzione dal calcolo del contributo integrativo solo per le , lascia immutata la disciplina prevista per le Associazioni professionali, con conseguente disparità
Con di trattamento dei professionisti associati rispetto ai professionisti soci di . Soltanto per
i primi, infatti, continuerebbe ad applicarsi la normativa vigente, contenuta nell'art. 9 comma 2 del Regolamento Unitario, secondo cui “Il singolo dottore commercialista associato deve versare annualmente alla il contributo integrativo, CP_1 indipendentemente dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo dell'associazione professionale corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso”.
In merito all'impatto del provvedimento in oggetto sulla stabilità di gestione, si riporta quanto rappresentato dal covigilante Dicastero dell'economia, il quale segnala che
“l'effetto del minore gettito determinato dalla modifica proposta non appare compensato con risorse certe, nonostante l'asserito, da parte della , annullamento dell'effetto CP_1 delle minori entrate tramite l'incremento della contribuzione derivante dall'emersione di cospicui volumi d'affari delle società di servizi. Si segnala, infine, che le minori entrate determinate dal provvedimento in oggetto hanno riflessi negativi anche sui saldi di finanza pubblica, stante l'inclusione dell'Ente in parola nella lista delle amministrazioni pubbliche
(lista S13) dell'ISTAT”. Tutto ciò considerato, la delibera n. 3/20/AdD adottata dall'Assemblea dei Delegati della a Controparte_1 [...]
in data 5.2.2020, concernente modifiche al Regolamento Unitario Controparte_1 in materia di previdenza e assistenza, non può essere assentita” (sentenza n. 10135/2024 del Tribunale di Roma)>> (Trib. Milano, sent. n. 5286/2024).
<Quanto alle censure di incostituzionalità mosse da parte ricorrente, relativamente all'art. 3, Cost., il ricorrente si limita a sottolineare la differenza di Con situazione in cui si trovano i soci professionisti di e quelli che svolgono la propria attività in forma individuale, ma non spiega in alcun modo perché e in che modo le due situazioni sarebbero comparabili. Si tratta di due posizioni che non possono essere comparate in quanto l'una è, appunto, individuale, l'altra, invece, presuppone lo svolgimento di una attività in forma associata: si tratta di due situazioni radicalmente differenti.
Non vi è alcuna lesione ai sensi dell'art. 23 Cost, atteso che il contributo integrativo trova la sua fonte nell'art. 11, l. n. 21/1986, che prevede che la maggiorazione di cui trattasi sia dovuta da tutti gli iscritti all'Albo professionale.
In secondo luogo, va ricordato che la , così come gli altri enti libero professionali CP_1 risultanti dalla privatizzazione operata dal d.lgs. n. 509/1994, gode di un'ampia potestà normativa, atteso che con il d.lgs. n. 509/1994 si è realizzata una “sostanziale delegificazione” da parte del legislatore a favore dell'ente privatizzato, con conseguente attribuzione allo stesso di un potere normativo anche in senso abrogativo o derogatorio della fonte di rango primario, purché nel rispetto dei limiti da essa imposti nonché dei limiti costituzionali (Cass. n. 24202/2009).
Non appare pertinente il riferimento all'art. 38 Cost., in quanto non si comprende proprio come possa essere leso dall'imposizione di un contributo integrativo a carico del professionista, visto che tale contributo ha proprio finalità solidaristiche.
Infine, inconferente è il richiamo dell'art. 53 Cost. che riguarda la capacità contributiva sul versante fiscale e non previdenziale. Come ben chiarito dalla Corte costituzionale, infatti, l'obbligazione contributiva è categoria autonoma e trova la sua fonte non nell'art.
53, ma, appunto, nell'art. 38 Cost.: «quella contributiva previdenziale non è una imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori» (Corte cost. 7 luglio 1986, n. 173; ma v. anche Corte cost. 24 giugno 2010, n. 228; Corte cost. 4 marzo 2008, n. 47; Corte cost. 30 gennaio 2003, n. 22).
Analoghe considerazioni si rinvengono nella giurisprudenza di legittimità, che, facendo propria la posizione della Corte costituzionale, ha ripetutamente escluso la natura fiscale o parafiscale dell'obbligazione contributiva in senso stretto (Cass. 23 gennaio 1998, n. 622;
Cass. 13.6.2007, n. 13792)>> (Trib. Milano, sent. n. 5286/2024).
8. Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente respinto.
9. Quanto alle spese di lite, la particolare novità delle questioni giuridiche affrontate ne consente l'integrale compensazione, tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
compensa integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.
Genova, il 15 aprile 2025.
Il GIUDICE
Stefano GRILLO