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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/08/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1785/2020 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONINO MACERA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Atri (TE) Portico Pomenti n.1 ;
ATTORE contro
), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: donazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 marzo
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1 Tribunale di Teramo
- dichiarare la nullità degli atti di liberalità in premessa specificati effettuati dall'istante in favore della convenuta per difetto assoluto di forma ex art. 782 c.c. e art. 48 L.n. 89/1913;
- per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di € 154.015,09, oltre interessi legali dalla dazione al saldo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto di aver effettuato in favore della TE
[...]
tre bonifici per la complessiva somma di € 154.015,09, rinveniente dalla vendita di un CP_1
appartamento il cui ricavato, per mera liberalità, era stato elargito alla TE. Parte attrice ha eccepito la nullità delle donazioni dirette per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 782 c.c. e per violazione dell'art. 48 L. n. 89/1913.
Non si è costituita in giudizio la convenuta e all'udienza del 2 febbraio 2021, Controparte_1
verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante prove orali e all'udienza del 20 marzo 2025 è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha invocato la nullità di tre distinte donazioni deducendo di aver effettuato Parte_1 tre bonifici in favore della TE , e segnatamente: Controparte_1
1) bonifico di € 134.005,09 in data 16 ottobre 2013,
2) bonifico di € 16.005,00 in data 17 aprile 2014;
3) bonifico di € 4.005,00 in data 14 giugno 2016, disposizioni effettuate tutte tramite la sede di Teramo. CP_2
Stante la peculiarità delle considerazioni che dovranno svolgersi in relazione alle singole operazioni di versamento, la domanda di nullità proposta dall'attrice deve essere esaminata partitamente.
Quanto al bonifico di € 134.005,09 del 16 ottobre 2013, si osserva quanto segue.
Deve ritenersi pacifico che l'importo di € 134.005,09 sia stato conseguito dalla convenuta e che il versamento sia stato effettuato a titolo di liberalità: è stata prodotta in atti CP_1
attestazione di bonifico, e la stessa convenuta nella missiva del 7 dicembre 2019 conferma di aver percepito tale somma quale donazione. Tribunale di Teramo
Non appaiono ravvisabili, tuttavia, i presupposti per dichiarare la nullità dell'atto di liberalità compiuto dall'attrice nei confronti della TE, ravvisandosi seri dubbi in ordine all'effettiva sussistenza di un difetto di forma.
In risposta alla raccomandata del 12 novembre 2019, con la quale l'attrice, a mezzo dell'avv.
Macera, esplicitava la richiesta d restituzione delle somme donate, la convenuta, con raccomandata del 7 dicembre 2019, precisava quanto segue: “Egregi signori, confermo di aver ricevuto la vostra lettera del
12 novembre 2019. Ho consultato il mio notaio in Belgio che mi ha chiesto di inviarvi una copia del documento redatto da mia zia attestante che si tratta di una donazione. Questo Parte_1 documento è stato redatto da mia zia con l'approvazione del notaio Dott. a Teramo. Per_1 Per_2
Allego copia del documento. Vi prego di accettare, signori, i miei più distinti saluti”.
Tale raccomandata, prodotta in atti dall'attrice, è collegata in un unico file in formato pdf con un foglio separato, consistente nella copia di una scrittura, datata 7 ottobre 2019, redatta a mano e sottoscritta dalla ove quest'ultima manifesta la volontà di donare alla TE la somma di € Parte_1
134.005,09.
Ebbene, la ricostruzione della vicenda operata dalla difesa dell'attrice appare poco convincente e suscita perplessità: non si può omettere di osservare come la , nella richiamata missiva del CP_1
7 dicembre 2019, faccia esplicito riferimento al fatto che la donazione fosse avvenuta “con
l'approvazione del Notaio”, menzionando espressamente il nome del professionista, Persona_3
che aveva provveduto alla stipula. La stessa convenuta, nella già richiamata raccomandata, dichiara di allegare il documento oggetto di interesse, senza esplicitarne la natura.
Ebbene, appare inverosimile che la , dopo aver espressamente menzionato un atto CP_1 redatto “con l'approvazione di un Notaio” – locuzione tecnicamente impropria che nondimeno appare far riferimento all'esistenza di un atto pubblico redatto da un Notaio – abbia allegato alla propria missiva del
7 dicembre 2019 una scrittura vergata a mano dall'attrice, ove in alcun modo compare la partecipazione all'atto del pubblico ufficiale. A maggior ragione la circostanza appare poco probabile ove si consideri che la dazione di denaro di cui trattasi risale al 16 ottobre 2013 (cfr. attestazione di bonifico in atti), mentre la dichiarazione sottoscritta dall'attrice – e che secondo la prospettazione di quest'ultima sarebbe stata allegata dalla convenuta alla missiva del 1° dicembre 2019 – è datata 7 ottobre 2019.
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che la convenuta abbia realmente allegato alla raccomandata del 1° dicembre 2019 la dichiarazione di del 7 ottobre 2019, non Parte_1 Tribunale di Teramo
potendosi altrimenti spiegare l'espresso riferimento, nella raccomandata stessa, al Notaio
[...]
, che in alcun modo compare in quello che – secondo parte attrice – dovrebbe essere l'allegato Per_3
alla missiva.
Pertanto, la domanda di nullità deve senz'altro essere respinta in relazione al bonifico di €
134.005,09 del 16 ottobre 2013.
Quanto agli ulteriori versamenti effettuati dall'attrice in favore della TE , Controparte_1
valgano le seguenti considerazioni.
Per poter dichiarare la nullità di quelle che l'attrice definisce donazioni effettuate in favore della TE, occorre primariamente appurare, a monte, l'intento donativo sotteso al versamento, posto che il problema del difetto di forma dedotto dalla i pone – evidentemente – proprio in relazione Parte_1
alla species contrattuale della donazione.
In proposito, si rammenti il disposto di cui all'art. 2967 c.c., secondo cui chi intende agire o resistere in giudizio dei fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda;
analogamente, colui che si difende deve fornire prova delle proprie eccezioni. La norma in esame è una regola espressione di civiltà giuridica perché distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti, secondo il noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit. Tali conseguenze sono la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare.
Sotto altro profilo, basti ricordare che il principio di non contestazione non è applicabile alla parte contumace: invero, l'articolo 115, comma 1, del c.p.c., nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, e il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente Tribunale di Teramo
dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cassazione civile sez. II, 02/01/2025,
n. 25).
Trasponendo tali principi alla fattispecie in esame, non può dirsi raggiunta, nella specie, la prova in ordine alla natura donativa dei bonifici effettuati dall'attrice in favore della TE . CP_1
La causale riportata nelle attestazioni di bonifico (“regalia”) è solo un indizio che, essendo una indicazione della stessa attrice, ove non corroborato da ulteriori e più significativi elementi probatori, non può assumere alcun valore pregnante ai fini che qui interessano. La prova dell'intento liberale sotteso ai versamenti neanche può reputarsi raggiunta mediante le dichiarazioni rese dai testi escussi, stante la loro genericità.
Come già evidenziato, la contumacia della convenuta non consente di applicare, alla vicenda di cui trattasi, il principio di non contestazione, così da ritenere pacifici i fatti dedotti da parte attrice, la cui domanda – pertanto – non può che essere respinta.
Con riguardo alle spese di lite, nulla può essere disposto in considerazione stante la contumacia della convenuta, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione Civile n. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1785/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, in Teramo, il giorno 18 agosto 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1785/2020 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONINO MACERA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Atri (TE) Portico Pomenti n.1 ;
ATTORE contro
), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: donazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 marzo
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1 Tribunale di Teramo
- dichiarare la nullità degli atti di liberalità in premessa specificati effettuati dall'istante in favore della convenuta per difetto assoluto di forma ex art. 782 c.c. e art. 48 L.n. 89/1913;
- per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di € 154.015,09, oltre interessi legali dalla dazione al saldo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto di aver effettuato in favore della TE
[...]
tre bonifici per la complessiva somma di € 154.015,09, rinveniente dalla vendita di un CP_1
appartamento il cui ricavato, per mera liberalità, era stato elargito alla TE. Parte attrice ha eccepito la nullità delle donazioni dirette per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 782 c.c. e per violazione dell'art. 48 L. n. 89/1913.
Non si è costituita in giudizio la convenuta e all'udienza del 2 febbraio 2021, Controparte_1
verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante prove orali e all'udienza del 20 marzo 2025 è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha invocato la nullità di tre distinte donazioni deducendo di aver effettuato Parte_1 tre bonifici in favore della TE , e segnatamente: Controparte_1
1) bonifico di € 134.005,09 in data 16 ottobre 2013,
2) bonifico di € 16.005,00 in data 17 aprile 2014;
3) bonifico di € 4.005,00 in data 14 giugno 2016, disposizioni effettuate tutte tramite la sede di Teramo. CP_2
Stante la peculiarità delle considerazioni che dovranno svolgersi in relazione alle singole operazioni di versamento, la domanda di nullità proposta dall'attrice deve essere esaminata partitamente.
Quanto al bonifico di € 134.005,09 del 16 ottobre 2013, si osserva quanto segue.
Deve ritenersi pacifico che l'importo di € 134.005,09 sia stato conseguito dalla convenuta e che il versamento sia stato effettuato a titolo di liberalità: è stata prodotta in atti CP_1
attestazione di bonifico, e la stessa convenuta nella missiva del 7 dicembre 2019 conferma di aver percepito tale somma quale donazione. Tribunale di Teramo
Non appaiono ravvisabili, tuttavia, i presupposti per dichiarare la nullità dell'atto di liberalità compiuto dall'attrice nei confronti della TE, ravvisandosi seri dubbi in ordine all'effettiva sussistenza di un difetto di forma.
In risposta alla raccomandata del 12 novembre 2019, con la quale l'attrice, a mezzo dell'avv.
Macera, esplicitava la richiesta d restituzione delle somme donate, la convenuta, con raccomandata del 7 dicembre 2019, precisava quanto segue: “Egregi signori, confermo di aver ricevuto la vostra lettera del
12 novembre 2019. Ho consultato il mio notaio in Belgio che mi ha chiesto di inviarvi una copia del documento redatto da mia zia attestante che si tratta di una donazione. Questo Parte_1 documento è stato redatto da mia zia con l'approvazione del notaio Dott. a Teramo. Per_1 Per_2
Allego copia del documento. Vi prego di accettare, signori, i miei più distinti saluti”.
Tale raccomandata, prodotta in atti dall'attrice, è collegata in un unico file in formato pdf con un foglio separato, consistente nella copia di una scrittura, datata 7 ottobre 2019, redatta a mano e sottoscritta dalla ove quest'ultima manifesta la volontà di donare alla TE la somma di € Parte_1
134.005,09.
Ebbene, la ricostruzione della vicenda operata dalla difesa dell'attrice appare poco convincente e suscita perplessità: non si può omettere di osservare come la , nella richiamata missiva del CP_1
7 dicembre 2019, faccia esplicito riferimento al fatto che la donazione fosse avvenuta “con
l'approvazione del Notaio”, menzionando espressamente il nome del professionista, Persona_3
che aveva provveduto alla stipula. La stessa convenuta, nella già richiamata raccomandata, dichiara di allegare il documento oggetto di interesse, senza esplicitarne la natura.
Ebbene, appare inverosimile che la , dopo aver espressamente menzionato un atto CP_1 redatto “con l'approvazione di un Notaio” – locuzione tecnicamente impropria che nondimeno appare far riferimento all'esistenza di un atto pubblico redatto da un Notaio – abbia allegato alla propria missiva del
7 dicembre 2019 una scrittura vergata a mano dall'attrice, ove in alcun modo compare la partecipazione all'atto del pubblico ufficiale. A maggior ragione la circostanza appare poco probabile ove si consideri che la dazione di denaro di cui trattasi risale al 16 ottobre 2013 (cfr. attestazione di bonifico in atti), mentre la dichiarazione sottoscritta dall'attrice – e che secondo la prospettazione di quest'ultima sarebbe stata allegata dalla convenuta alla missiva del 1° dicembre 2019 – è datata 7 ottobre 2019.
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che la convenuta abbia realmente allegato alla raccomandata del 1° dicembre 2019 la dichiarazione di del 7 ottobre 2019, non Parte_1 Tribunale di Teramo
potendosi altrimenti spiegare l'espresso riferimento, nella raccomandata stessa, al Notaio
[...]
, che in alcun modo compare in quello che – secondo parte attrice – dovrebbe essere l'allegato Per_3
alla missiva.
Pertanto, la domanda di nullità deve senz'altro essere respinta in relazione al bonifico di €
134.005,09 del 16 ottobre 2013.
Quanto agli ulteriori versamenti effettuati dall'attrice in favore della TE , Controparte_1
valgano le seguenti considerazioni.
Per poter dichiarare la nullità di quelle che l'attrice definisce donazioni effettuate in favore della TE, occorre primariamente appurare, a monte, l'intento donativo sotteso al versamento, posto che il problema del difetto di forma dedotto dalla i pone – evidentemente – proprio in relazione Parte_1
alla species contrattuale della donazione.
In proposito, si rammenti il disposto di cui all'art. 2967 c.c., secondo cui chi intende agire o resistere in giudizio dei fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda;
analogamente, colui che si difende deve fornire prova delle proprie eccezioni. La norma in esame è una regola espressione di civiltà giuridica perché distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti, secondo il noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit. Tali conseguenze sono la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare.
Sotto altro profilo, basti ricordare che il principio di non contestazione non è applicabile alla parte contumace: invero, l'articolo 115, comma 1, del c.p.c., nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, e il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente Tribunale di Teramo
dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cassazione civile sez. II, 02/01/2025,
n. 25).
Trasponendo tali principi alla fattispecie in esame, non può dirsi raggiunta, nella specie, la prova in ordine alla natura donativa dei bonifici effettuati dall'attrice in favore della TE . CP_1
La causale riportata nelle attestazioni di bonifico (“regalia”) è solo un indizio che, essendo una indicazione della stessa attrice, ove non corroborato da ulteriori e più significativi elementi probatori, non può assumere alcun valore pregnante ai fini che qui interessano. La prova dell'intento liberale sotteso ai versamenti neanche può reputarsi raggiunta mediante le dichiarazioni rese dai testi escussi, stante la loro genericità.
Come già evidenziato, la contumacia della convenuta non consente di applicare, alla vicenda di cui trattasi, il principio di non contestazione, così da ritenere pacifici i fatti dedotti da parte attrice, la cui domanda – pertanto – non può che essere respinta.
Con riguardo alle spese di lite, nulla può essere disposto in considerazione stante la contumacia della convenuta, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione Civile n. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1785/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, in Teramo, il giorno 18 agosto 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro