Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/05/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 603 del R.G. 2022, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Domenico Ferrante;
- attrice- contro
(C.F. - P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia D'Aprile;
e
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
- P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e PartitaIVA_3 difesa dall'avv. Francesco Grisanti;
- convenuti -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento ha evocato Parte_1 in giudizio le società convenute in epigrafe proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 092 2020 00038121 57 002, emessa da e Controparte_3 notificata in data 17.2.2022, con la quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 67.726,32 per un presunto credito vantato da Controparte_2 Contr per recupero agevolazione ex lege 662-1996 (comunicazione surroga a
[...] seguito di escussione di garanzia sulla posizione n. 744430).
Ha dedotto i motivi di opposizione così compendiati: 1) “nullità della cartella di pagamento per difetto di notifica”; 2) “nullità della cartella di pagamento per tardiva iscrizione a ruolo”; 3)
“erroneità della richiesta creditoria con cartella di pagamento”; 4) “genericità della richiesta”; 5)
“infondatezza della pretesa creditoria”. Ha così concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa Accogliere la spiegata
per l'effetto dichiarare nulla la Cartella di pagamento n° 092 2020 00038121 57 002 per difetto di notifica, tardività dell'iscrizione a Ruolo esecutivo ed erroneità dell'iscrizione del (presunto) credito di cui trattasi, il tutto come spiegato nella premessa dell'Atto; ferme le eccezioni di nullità sollevate dichiarare comunque illegittima ed infondata la pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'attrice anche per le ragioni di merito indicate sempre nella premessa del presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con distinte comparse depositate telematicamente in data 20.6.2022 e
21.6.2022 si sono costituite in giudizio (di seguito, anche Controparte_1
”) e (di seguito, anche CP_5 Controparte_2 CP_6
), le quali, in via preliminare, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e nel
[...] merito, hanno impugnato e contestato - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, così invocando l'integrale rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite. Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale;
all'esito dell'udienza “cartolare” del
21.2.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione è infondata e va, dunque, rigettata per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. In via preliminare, va riconosciuta la legittimazione passiva di Pt_2
L'art. 2, comma IV del D.M. del 20.05.2005 del Ministro e del Controparte_7 [...]
, dettato in materia di rideterminazione delle caratteristiche degli Controparte_8 interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, stabilisce che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
È la legge, quindi, che ha attribuito alla in Controparte_2 qualità di terzo che paga, il diritto di surrogarsi al creditore originario, realizzando la surrogazione legale nel pagamento quale modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
Nella fattispecie in esame, la nella qualità Controparte_2 di solvens ex lege e terzo surrogato, è subentrata nella posizione del creditore originario, la
[...]
, potendo esercitare tutti i diritti, le Controparte_9 Parte_3 azioni e le ragioni spettanti a costui e potendo avvalersi di tutte le garanzie che assistono il credito ai sensi dell'art. 1204 c.c. , ma subendo, dall'altro lato, ogni limitazione, prescrizione e decadenza che poteva pesare sul creditore originario.
Inoltre, va evidenziato che se da un lato il terzo surrogato può agire contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore ai sensi dell'art. 1204 c.c., dall'altro lato, in modo speculare, il fideiussore può proporre contro il terzo surrogato nella posizione del creditore originario tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità, ai sensi dell'art. 1945 c.c..
Per le ragioni su esposte, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva formulata dalla non è fondata e va rigettata. Pt_2
2. Muovendo dallo scrutinio del motivo di opposizione con cui l'opponente ha lamentato la “nullità della cartelle di pagamento per difetto di notifica”, si rileva che lo stesso è assolutamente generico.
In ogni caso, si ritiene che ciò non possa inficiare la validità della cartella, considerato che l'opponente non ha indicato quale concreto pregiudizio ai propri diritti di difesa avrebbe cagionato la dedotta irregolarità, tanto più che lo stesso ha comunque ottenuto piena ed utile conoscenza dell'atto - avverso il quale è stata proposta opposizione- sicché la notifica ha in ogni caso raggiunto il proprio scopo legale.
Devesi a tal proposito tenere conto del principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'articolo 26, comma 5, del DPR n. 602 del 1973, (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'articolo 60 del DPR n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.” (Cass. civ. Sez. V, Ord., 24-05-2022, n.
16826; Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 05/03/2019, n. 6417).
3. Del pari privo di pregio è il motivo di opposizione afferente alla dedotta nullità della cartella esattoriale impugnata per “tardiva iscrizione a ruolo”.
Dalla documentazione prodotta da (doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte) e per stessa CP_5 ammissione di parte opponente si evince che il “Ruolo è stato formato nel 2020 (2020/000798) su entrate coattive del 2019” (cfr. pg. 2 atto di opposizione).
4. Circa, poi, la dedotta “erroneità della richiesta creditoria con cartella di pagamento”, stante Contr l'illegittimità del ricorso da parte di alla riscossione esattoriale non preceduta dalla formazione di un valido titolo esecutivo, si rileva quanto segue.
Risulta documentalmente provato (cfr. documentazione allegata al fascicolo di che Pt_2 con domanda del 31.07.2017 la BCC - Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Contr UC (di seguito anche solo ”) ha richiesto a nella sua qualità di gestore del Pt_2
Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96, l'ammissione alla garanzia diretta del Fondo per un finanziamento di € 150.000,00 da erogarsi in favore della “beneficiaria finale” Farmacia Creazzo del Dr. IO ND (Impresa Individuale).
In data 8.9.2017 il Comitato di Gestione del Fondo, sulla scorta della certificazione rimessa Contr dall'istituto bancario attestante il merito creditizio dell'impresa e valutatane la conformità alla normativa vigente, ha deliberato l'ammissione dell'operazione (Pos. n. 744430) all'intervento del fondo di garanzia, fissando l'importo massimo della copertura dell'insolvenza in € 120.000,00, pari al 80% del “finanziamento” da erogarsi a favore della Impresa Individuale Farmacia Creazzo del
Dr. IO ND.
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta risulta, altresì, che la posizione della Pt_2 ditta individuale del dr. IO ND era assistita anche da una fidejussione omnibus rilasciata l'8.10.2013 da dapprima fino all'importo di € 450.000,00 Parte_1 elevata, poi, ad € 600.000,00 (10.9.2014). Contr L'11.9.2017 è stato, quindi, sottoscritto il finanziamento inter partes tra la e ND IO, ed aperta la relativa linea di credito, garantita come detto da MCC-BDM. Contr A fronte dell'inadempimento del ND alle obbligazioni assunte nei confronti della , il 10.6.2019 sono state avviate le operazioni di recupero dell'esposizione debitoria (pari ad €
132.803,28), a mezzo formale intimazione di pagamento e revoca del finanziamento concesso. Contr Il 6.7.2019 la ha comunicato ed attestato a l'inadempimento della ditta Pt_2 individuale di ND IO, l'avvio della procedura di recupero e l'ammontare dell'esposizione debitoria di € 82.086,50 (di cui 78.663,92 in linea capitale) rilevato al 24.7.2019. Contr Il 25.7.2019 la ha richiesto l'attivazione della garanzia del Fondo.
Sulla base delle risultanze istruttorie, vista la conformità con la normativa vigente, è stato proposto al Consiglio di Gestione di deliberare la liquidazione della perdita per l'importo di euro 65.669,20
(pari all'80 % dell'insolvenza garantita ovvero € 82.086,50) con diritto di rivalsa del Fondo, in surroga legale, sul soggetto beneficiario finale per la somma pagata, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 20 giugno 2005.
Il 31.7.2019 il Comitato di Gestione ha, quindi, deliberato la liquidazione della perdita a favore Contr Contr della per l'importo garantito di € 82.086,50, poi liquidata a favore della .
Con lettera raccomandata a/r del 31.10.2019 è stata, infine, comunicata, anche all'istante,
l'avvenuta surroga nei diritti di nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato Pt_2 disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, con contestuale invito al pagamento della somma di € 65.669,20.
ha, quindi, acquisito per conto del Fondo - ai sensi del combinato disposto Controparte_2 dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4°, del D.M. 20.06.2005 - il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali ulteriori garanzie reali e personali acquisite, con successiva formazione del ruolo esattoriale presso il concessionario della riscossione.
Venendo ora all'esame del motivo di opposizione, si tratta di valutare la possibilità riconosciuta al gestore del Fondo di riscuotere il credito restitutorio dal debitore principale o dal garante mediante il ruolo, senza munirsi di precedente titolo esecutivo.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha disposto quanto segue.
Premesso che: “a) il D.Lgs. n. 123 del 1998, riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;
la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della , ricade tra le agevolazioni oggetto del D.Lgs. richiamato;
Controparte_2
b) il D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, prevede che "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
123, art. 9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17"; c) il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto "si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni";
d) per effetto del richiamo al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, contenuto nel D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma
"facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge";
e) il D.L. n. 3 del 2015, art.
8-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del 2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito "si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 17, e successive modificazioni" e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 662 del 1996, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie”.
Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha così condivisibilmente statuito che: “secondo la giurisprudenza di questa Corte, la "norma della L. n. 33 del 2015, art.
8-bis, non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa", ma piuttosto come disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente" (Cass., 31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5: posto, in specie, che le più "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto D.Lgs. sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie,
Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, si è chiarito che "non sembrano profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste" (Cass. n. 2664/2019, cit.). In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di "revoca" e "restituzione" previsto dalla norma dell'art. 9, infatti, si tratta comunque di assorbire, di "recuperare" il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello "sviluppo delle attività produttive" (cfr. Cass., n.
21841/2017); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone del medesimo art. 9, comma 6 ("le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2"; cfr., Cass., sez. 1,
24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926).
Si è precisato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_2 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi del D.
Lgs. n. 46 del 1999, art. 17 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005).
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che "il D.Lgs. n. 46 del 1997, art. 9, comma 5, integra per l'appunto una diversa particolare disposizione di legge (riconfermata da ultimo dal D.L. n. 3 del 2015, art. 17)", risultando richiamato solo del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 17 (e non anche l'art. 21 dello stesso quanto ai "rapporti di diritto privato"), e che la procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente risulta rispettosa delle disposizioni normative dalla stessa richiamate” (Cassazione civile, sez. III - 29/12/2023, n. 36513).
Ed ancora, Tribunale sez. II - Roma, 15/05/2023, n. 7863: “ […]la possibilità riconosciuta al gestore del Fondo di riscuotere il credito restitutorio dal debitore principale o dal garante mediante il ruolo, senza munirsi di precedente titolo esecutivo, è in linea con la ratio della disciplina normativa di rafforzare - anche mediante l'abbreviazione dei tempi necessari per il recupero delle somme erogate - la tutela delle ragioni di credito dello Stato, al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione e di realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi rimasti frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti. Infatti, con riguardo alla disciplina dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, la Cassazione ha recentemente rilevato che: “in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di restituzione previsto dall'art. 9, si tratta comunque di recuperare il sacrificio patrimoniale che l'operatore pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive, e ciò anche al fine di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri interventi di sostegno, secondo quanto significativamente dispone il comma sesto dello stesso art.
9. In quest'ottica, anche l'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime” (così Cass. 18.01.2022, n. 1453 che, in motivazione, richiama le proprie precedenti pronunce: Cass. 13.05.2020, n. 8882 e Cass. 30.01.2019, n. 2664)” (in tal senso, si segnala anche Corte appello Napoli sez. I, 25/07/2023, n. 3538: “Nell'ambito di questa disciplina specifica, al fine appunto di rafforzare l'efficacia del meccanismo di sostegno alla media e piccola impresa, vi è la facoltà di procedere all'esecuzione forzata secondo le modalità più efficaci di cui all'art. 17, d.l.vo n. 46/1999 e cioè mediante l'immediata iscrizione a ruolo di quanto dovuto. Ne consegue che l'art. l'art. 8 bis, comma 3 d.l. n. 3/2015 costituisce proprio quella specifica ipotesi di deroga legale prevista dall'art. 21, d.l.vo n. 46/1999”).
In ordine alla applicabilità di tale disciplina alle garanzie poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della norma (nel caso in esame la fidejussione omnibus è stata rilasciata l'8.10.2013) vedasi anche Tribunale sez. XIV - Napoli, 11/05/2023, n. 4817: “L'applicabilità di tale disciplina anche alle garanzie poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della norma prescinde dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica o meno, ma si fonda sui principi che regolano l'applicazione delle disposizioni processuali nel tempo. La norma, di cui all'art. 8bis citato, non va ad intaccare una posizione giuridica sostanziale ma esclusivamente l'efficacia processuale che viene collegata a quel determinato atto o posizione creditoria (Cfr.
Cass. n. 5823/2019 sulla questione analoga della valenza di titolo esecutivo per le scritture private autenticate emesse in data precedente al primo marzo 2006). Pertanto, alla norma in questione va ascritta la qualifica di norma processuale, per l'applicazione della quale occorrerà far riferimento al principio "tempus regit actum"; con la conseguenze che alle fideiussioni prestate a garanzia dei finanziamenti suddetti potrà applicarsi la norma di cui all'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3 (coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33) anche laddove le stesse siano state prestate anteriormente, ma azionate esecutivamente (con l'emissione della cartella esattoriale) dal momento della vigenza della norma stessa)”.
A tanto consegue che la riscossione diretta da parte dell'esattore a mezzo del ruolo costituito da Contr
quale gestore del Fondo di garanzia per le PMI, risulta legittima e validamente azionata mediante la notifica della cartella di pagamento, non dovendo l'azione esecutiva essere preceduta dalla notifica di un prodromico titolo esecutivo.
Alla luce dei richiami normativi e giurisprudenziali, nonché delle considerazioni che precedono, anche tale motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
5. Va poi rigettato anche il motivo con cui l'opponente ha eccepito la “genericità della richiesta”.
Nel caso in esame, la cartella risulta redatta in conformità al modello ministeriale, che correttamente prevede che essa sia motivata mediante richiamo agli atti presupposti che, in quanto già ricevuti dalla stessa parte, sono da questa conosciute e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
Nel riquadro “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO” della cartella opposta, è stato indicato espressamente il rapporto sottostante garantito, con l'indicazione esatta del numero del finanziamento (“2019001000000043001IV2019103113223 74443000000000”) e della causale del pagamento
“INVITO AL PAGAMENTO 13223 744430 DEL 31/10/2019 RECUPERO AGEVOLAZ. L. 662/96 COMUNICAZIONE SURROGA MCC PER ESCUSSIONE FONDO DI GARANZIA POS.744430”. A ciò si aggiunga che l'opponente, come si evince dalla documentazione versata in atti, ha ricevuto dalla banca finanziatrice la lettera di revoca del finanziamento e contestuale intimazione di Contr pagamento (cfr. doc. all. n. 11a e n. 11b al fascicolo della convenuta e comunicazione di surroga e contestuale intimazione di pagamento (cfr. doc. all. 4 surroga allegata al fascicolo della Contr convenuta .
6. Circa, infine, l'“infondatezza della pretesa creditoria”, deduce l'opponente di aver “presentato separazione consensuale dal coniuge ND IO” con la quale veniva stabilito che il marito si
“accollerà tutte le rate dei mutui e finanziamenti accesi, rispettivamente, presso la CP_9
, la la la ad oggi ancora pendenti,
[...] CP_10 CP_11 Parte_4 liberando ed esonerando la moglie da ogni e qualsiasi qualsiasi contributo, anche a titolo fidjussorio” e che successivamente “con Atto costitutivo della Società a Responsabilità limitata
“ redatto per notar Dott. da Cosenza del 6 luglio Controparte_12 Persona_1
2020 (Rep. N°1518 Racc. n°1134) la Farmacia Creazzo del Dott. IO ND (obbligato principale nella presente vicenda) ha ceduto anche posizioni debitorie alla predetta
[...]
comprendenti anche i debiti verso le Banche, comprendente, quindi, anche la CP_12 posizione de qua”.
A tal riguardo appare sufficiente osservare come tali circostanze non rilevino ai fini del presente giudizio, non essendovi prova dell'adesione di all'accollo intercorso tra i coniugi, né Pt_2 alla cessione intervenuta tra la Farmacia Creazzo del Dott. IO ND e la Controparte_12 ed alla liberazione del debitore originario.
[...]
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni l'odierna opposizione non può che essere rigettata.
7. L'esistenza di un quadro giurisprudenziale non univoco sulla questione supra illustrata al punto
4 della motivazione costituisce profilo idoneo a fondare una statuizione di compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 603/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.