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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/09/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 522 R.G. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 5 marzo 2025 vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Ernesta Paniccia, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ); CP_1 C.F._1 appellato contumace
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 appellato contumace
Conclusioni: la parte appellante ha concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha impugnato la sentenza n. 757/22 del Giudice di Pace di Airola con la Parte_1 quale è stata accolta l'opposizione che aveva spiegato avverso l'ingiunzione di CP_1 pagamento n. 20180134900193773, ex R.D. n. 639/1910, emessa il 15 giugno 2018 dalla
[...]
nella sua qualità di concessionaria della riscossione delle sanzioni amministrative del Parte_1 codice della strada del , per il mancato pagamento del sotteso verbale di Controparte_2 violazione delle norme del codice della strada del n. 988/2013. Controparte_2
Si premette che con l'opposizione proposta in I grado dinanzi al Giudice di Pace, CP_1 aveva eccepito la nullità della sanzione per l'omessa notificazione del verbale presupposto di infrazione al codice della strada in violazione dell'art. 201 C.d.S.
1 L'opponente in I grado aveva, inoltre, eccepito l'indeterminabilità dell'entità della CP_1 sanzione e degli interessi richiesti nell'ingiunzione di pagamento atteso che non era stata specificata la normativa applicata sulla base della quale era stata quantificata la sanzione principale e le sanzioni accessorie, in violazione del diritto di difesa.
Quale ulteriore motivo di opposizione, aveva eccepito l'illegittima applicazione CP_1 nell'ingiunzione di pagamento della maggiorazione per ritardato pagamento delle sanzioni prevista dall'art. 27 L. 689/81.
Nel giudizio di I grado si era costituita la la quale aveva contestato l'avversa Parte_1 opposizione e nello specifico ne aveva eccepito l'inammissibilità atteso che, alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza a sezioni unite n. 22080/2017,
l'opposizione alla cartella di pagamento per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada va proposta, non nelle forme di cui all'art. 615
c.p.c., bensì con ricorso, ai sensi dell'art. 7 Dlgs 150/2011, entro il termine, a pena di inammissibilità, di trenta giorni decorrente dalla notifica della cartella.
La quale conseguenza della predetta argomentazione, eccepiva l'incompetenza per Parte_1 territorio del Giudice adito, in quanto l'opposizione andava proposta dinanzi al Giudice del luogo in cui era stata commessa l'infrazione e, quindi, dinanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi atteso che l'infrazione era stata commessa nel territorio del . Controparte_2
Nel merito al deduceva l'infondatezza dell'opposizione in quanto il verbale di Parte_1 accertamento della violazione del codice della strada, posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta, era stato regolarmente notificato a come provato da CP_1 documentazione versata in atti.
Riguardo alle altre doglianze l'opposta asseriva che nell'ingiunzione era riportati il dettaglio degli addebiti, l'indicazione delle somme dovute a titolo di sanzioni ed accessori e della modalità di calcolo utilizzate;
che nella specie non erano stati applicati interessi bensì la maggiorazione prevista dall'art. 27 L. 689/81.
In merito all'eccezione di illegittima applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27 L. Par 689/81, la aveva dedotto che, ai sensi dell'art. 203 comma 3 del C.d.S, in caso Parte_1 di mancato pagamento della sanzione per violazione del codice della strada e di mancato ricorso, il verbale acquista direttamente efficacia esecutiva in deroga all'art. 17 della L. 689/81 e sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 27 della L. 689/81 prescritte per il ritardo nel pagamento a cui l'art. 206 del C.d.S. rinvia esplicitamente.
Il Giudice di Pace di Airola con la sentenza n. 757/2022 accoglieva l'opposizione proposta da ritenendo che le maggiorazioni applicate ex art. 27 L. 689/81 fossero illegittime e CP_1
2 annullava l'ingiunzione di pagamento opposta, senza pronunciarsi sulle altre eccezioni sollevate dall'opponente.
La ha impugnato la sentenza di primo grado argomentando che il Giudice di Pace Parte_1 non si era espresso in relazione all'eccezione di mancata notifica del verbale di violazione al C.d.S. sotteso all'ingiunzione fiscale;
che ad ogni modo, nel giudizio di primo grado, era stata fornita prova circa la corretta e tempestiva notifica di tale verbale e dichiarava, in ogni caso, di non rinunciare alle argomentazioni svolte in I grado in merito a dette eccezioni.
Inoltre l'appellante censurava la sentenza impugnata per errata interpretazione della normativa relativa all'applicazione della maggiorazione di cui al comma 6 art 27 della Legge 689/81 ai verbali di violazione del codice della strada e della giurisprudenza maggioritaria.
L'appellante concludeva e chiedeva al Tribunale di “accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza nella parte in cui dichiara la nullità della ingiunzione fiscale notificata per illegittima applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27 L. 689/81 e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata dichiarare la legittimità dell'ingiunzione fiscale impugnata;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domande sopra svolta, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarare illegittima la sola applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 della L. 689/81 e per il resto confermare la legittimità dell'ingiunzione fiscale impugnata epurata delle somme richieste a titolo di maggiorazione”, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio non si costituiva né il né . Controparte_2 CP_1
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale osserva che la sentenza impugnata ha omesso di motivare in merito al motivo di opposizione sollevato dal in primo grado con il quale era stato eccepita la nullità della CP_1 sanzione per omessa notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento.
L'appellante ha espressamente dichiarato con l'atto di appello “di non rinunciare alle argomentazioni svolte in merito a dette eccezioni” per cui tale motivo di opposizione deve essere esaminato nel presente giudizio di appello.
Il Tribunale osserva che tale motivo di opposizione era inammissibile.
Come, infatti, precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
22080/2017, la tempestiva e valida notificazione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa è fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto e vizia la riscossione coattiva.
3 L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 (equiparata alla cartella di pagamento cfr. Cassazione civile SS. UU., n. 10958/ 2005), qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, va proposta nel termine di cui all'art. 7 Dlgs 150/2011, e non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da quella riguardante l'omessa o invalida notifica del verbale, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione del verbale,
l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere proponendo opposizione al verbale nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
Pertanto, l'opposizione alla cartella o ingiunzione di pagamento, in tale caso, non si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
La tempestiva notifica del verbale (entro 90 giorni art. 201 C.d.S.) si viene a configurare come elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, poiché il 5 comma dell'art. 201 prevede che, se la notificazione del verbale non è effettuata nel termine prescritto, l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria si estingue.
Nel caso di specie, l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento è stata proposta con citazione spedita per la notificazione alle controparti e in data Controparte_2 Parte_1
24.9.2019 e, quindi, ben oltre il termine di 30 giorni, di cui all'art. 7 Dlgs 150/2011, decorrente dalla notifica dell'ingiunzione (nel caso di specie notificata a il 4.10.2018) entro il CP_1 quale dove essere proposto il ricorso all'art. 7 Dlgs 150/2011.
Per completezza si osserva che, comunque, tale motivo di opposizione era infondato nel merito atteso che la in primo grado ha fornito la prova che il verbale n. 988/2013 del Parte_1
8.1.2014, sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, era stato validamente e tempestivamente notificato dal a in data 3.2.2014. Controparte_2 CP_1
Riguardo al motivo di appello con cui la ha censurato la sentenza impugnata che ha Parte_1 annullato l'ingiunzione di pagamento per avere erroneamente ritenuto fondato il motivo di opposizione con cui il aveva eccepito che non fosse dovuta la maggiorazione della sanzione CP_1 di cui al comma 6 art 27 della Legge 689/81, il Tribunale osserva, preliminarmente, che tale motivo di opposizione era ammissibile - riguardando l'esatta quantificazione del credito successivamente
4 alla formazione del titolo, ed essendo pertanto riconducibile ad opposizione ex art. 615 c.p.c. preventiva (sul punto cfr. Cass. ord. 22 dicembre 2017 n. 30774).
Tale motivo di opposizione proposto dal era però infondato nel merito. CP_1
Occorre evidenziare che, in merito ai rapporti tra l'art. 203 C.d.S., comma 3, e l'art. 27 della L. n.
689 del 1981, in passato le interpretazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità hanno dato luogo ad un contrasto di orientamenti sorto sulla base di due sentenze di contenuto opposto pronunciate dalla Corte di Cassazione, la n. 3701 del 2007 (sulla quale è basata la decisione impugnata) e la n. 22100 del 2007 (la cui motivazione è in senso diametralmente contrario).
L'orientamento che ha sostenuto l'inapplicabilità delle maggiorazioni di cui al citato art. 27 della legge n. 689/1981 alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale si fonda sul rilievo: a) che l'art. 203 C.d.S. prevede - per il caso di mancato pagamento in misura ridotta nei termini previsti - che il verbale costituisca titolo esecutivo per una somma pari alla metà del minimo edittale e non anche per gli aumenti semestrali del 10%; b) che la norma prevede un'autonoma sanzione per il ritardo nel pagamento e deroga, pertanto, in quanto norma speciale, a quanto previsto dall'art. 27 l.
689/1981.
Con il citato orientamento si è affermato che alle sanzioni per violazione del codice della strada si applicasse l'art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga all'art 27 della L. n. 689/81, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza - ingiunzione, prevede l'iscrizione a ruolo nei limiti della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.
La Corte di Cassazione, successivamente, ha assunto una posizione univoca nelle sentenze n. 1884 del 2016 e n. 21259 del 2016 dalle quali è stata tratta la seguente massima: "In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche
l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva".
Tali sentenze hanno dato conto del contrasto di cui sopra e l'hanno definitivamente superato, reputando applicabile la maggiorazione dell'art. 27 della l. n. 689 del 1981, anche in considerazione della natura ad essa riconosciuta dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 14 luglio 1999, n. 308, secondo cui la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 citato a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non già risarcitoria o
5 corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.
"Come analiticamente sottolineato nella citata Cass. n. 21597 del 2016, la lettera dell'art. 206
C.d.S., comma primo (per il quale "se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689"), potrebbe indurre a ritenere che il rinvio all'art. 27 si riferisca esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che resterebbero perciò disciplinati dall'art. 203, C.d.S., comma 3. Vi sono però dati interpretativi di sistema che inducono a ritenere che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza: in primo luogo, la mancata limitazione del rinvio ad uno, o più, dei diversi commi di cui l'art. 27 si compone;
in secondo luogo, il testo dell'art. 203 C.d.S., comma 3
(per il quale "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della l. 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento"), che mentre contiene una deroga espressa all'art. 17 della l. n. 689 del 1981, non altrettanto prevede rispetto all'art. 27, comma sesto, della medesima legge;
in terzo luogo, infine, la funzione che quest'ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti (questa funzione è coerente con l'intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada, poiché gli interessi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 c.d.s. non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27)" (cfr. Cass., Sez. II, 06.07.2018, n. 17901).
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha concluso con un arresto che ha eliminato ogni dubbio circa l'applicazione delle maggiorazioni in questione, riaffermando il principio di diritto nei seguenti termini: "in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della
Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 L. 689/81, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva".
6 Pertanto, alla luce di tali pronunce, priva di pregio è la tesi che le maggiorazioni di cui all'art. 27 L.
689/81 siano dovute nella sola ipotesi in cui il titolo esecutivo sia l'ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa in caso di rigetto del ricorso al Prefetto.
In merito si osserva che l'art. 206 del codice della strada dispone che sia per l'ipotesi che il pagamento non è effettuato nei termini previsti dall'art. 202 ( pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale ) sia per l'ipotesi che il pagamento non è effettuato nei termini previsto dall'art. 204 ( pagamento entro termine di 30 giorni della notifica dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia), la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 L. 689/81.
L'art. 206 rinvia nella sua interezza all'art. 27 L. 689/81.
Alla stregua del principio di diritto sopra riportato, nel caso di specie, si deve ritenere corretta l'applicazione delle maggiorazioni ai sensi dell'art. 27 L. 689/81.
Pertanto in accoglimento dell'appello, l'opposizione proposta da deve essere CP_1 respinta.
Per il principio della soccombenza, l'appellato deve essere condannato al CP_1 pagamento in favore della delle spese processuali sostenute per la costituzione Parte_1 in entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo.
Nulla deve essere disposto per le spese processuali nei confronti del che non Controparte_2 si è costituito in giudizio in entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola n. 757/2022, ogni altra istanza Parte_1 ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20180134900193773 ex R.D. n. CP_1
639/1910 della Parte_1 condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante CP_1 liquidate per il giudizio di I grado in € 440,00 per compenso di avvocato e per il presente giudizio in
€ 125,00 per esborsi ed € 462,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 2 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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