Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 250/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale ” e vertente TRA (c.f.: ), nato il [...] ad [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Ortolano (c.f.: ed elettivamente domiciliato in Avellino a C.F._2
Corso Europa n. 44, in virtù di mandato in atti;
Attore E
in persona del legale rappr.te p.t. (c.f. Controparte_1
); P.IVA_1
- Convenuto contumace
Conclusioni: per parte attrice “nel riportarsi al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ai verbali di causa, nonché alla documentazione in atti, rilevato altresì che è stata depositata la consulenza tecnica d'ufficio da parte del dott. in data 23.10.2023, questa Controparte_2 difesa reitera la richiesta di trattenere la causa a sentenza, se matura per la decisione, concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.01.2022, citava in giudizio la Parte_1 società esponendo, in sintesi: che in data 18.01.2019 stipulava con la Controparte_1 convenuta un contratto assicurativo “POLIZZA XME Protezione n. 51840071536” con decorrenza dal 18.01.2019 all'8.10.2019; che, in data 18.02.2019, durante una sessione di calcio dilettantistico, egli subiva un incidente che gli provocava la distorsione dell'articolazione del ginocchio destro con lesione completa dei legamenti, per cui veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
che veniva inviato il modulo di denuncia alla convenuta e, aperto il sinistro recante n. 2019010401207400, in data 19.12.2019, il medico fiduciario della stessa lo sottoponeva a visita medico legale, cui non seguiva tuttavia un accordo per la liquidazione del danno, nonostante fosse stata inoltrata una lettera di diffida e costituzione in mora, nonché l'invito ad un incontro di mediazione. In diritto, parte attrice deduceva “SULL'INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE”, esponendo di avere prontamente comunicato alla convenuta l'evento dannoso e inviato la relativa documentazione medica, non ricevendo, per converso, alcun riscontro da controparte, tanto che l'esperimento del tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, come da verbale del 05.11.2021, giustificando la condanna al versamento di una somma di denaro pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 8, co. 4 bis, del d.lgs. 28/2010 e la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art 96, co. 3, c.p.c.; “SULL'ENTITÀ DEL
1
”, riportandosi alla consulenza medico-legale di parte allegata, che Parte_2 descriveva i danni subiti. L'attore concludeva chiedendo “1. Accertare e dichiarare che la responsabilità della società in persona del legale rappresentante legale p.t. - P.IVA Controparte_1
;
2. Condannare la società in persona del legale P.IVA_1 Controparte_1 rappresentante legale p.t. - P.IVA a corrispondere la somma di euro 57.406,15 P.IVA_1
(cinquantasettemilaquattrocentosei/15) quale risarcimento per le lesioni subite dalla istante, come da calcolo del danno biologico per lesioni macropermanenti in allegato, oppure nella misura che sarà accertata in corso di causa;
3. Condannare la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante legale p.t. - P.IVA al risarcimento di tutti i P.IVA_1 danni, subiti e subendi, derivanti dalle lesioni subite, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
4. Condannare la società
in persona del legale rappresentante legale p.t. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario che si dichiara anticipatario”. La parte convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e C.t.u., quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa era assegnata a sentenza, previa concessione del termine ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
In punto di diritto, va necessariamente rammentato che il criterio di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., impone all'attore di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre spetta al convenuto provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Difatti, costituisce principio cardine della responsabilità contrattuale quello in virtù del quale colui che agisce per l'adempimento, ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fato estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (v. per tutte Cass. Sez. Unite 30/10/2001 n. 13533).
Inoltre, e con specifico riferimento al tema che qui interessa, va ricordato che, per costanti indirizzi, per il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, essendosi chiaramente affermato che “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea.” (cfr. Cass. civile sez. III, 09/11/2023, n.31251, v. anche Cass. civile sez. III, 14/03/2024, n.6954 “Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di indennizzi assicurativi, è onere dell'assicurato dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi (cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa), mentre, qualora [come nel caso di specie] il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (ad esempio: soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), grava sulla compagnia assicuratrice provare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.”). Nel dettaglio, è stato poi chiarito anche che “Il rischio previsto nel contratto di assicurazione è, di norma, un rischio definito da clausole che circoscrivono l'indennizzabilità ai sinistri derivanti solo da cause determinate.
Pertanto si possono delineare due ipotesi: i rischi inclusi (per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo) ed i rischi esclusi (ossia quelli del tutto estranei al contratto). Se l'evento dannoso rientra tra i 'rischi inclusi' il danneggiato assicurato ha senza
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dubbio diritto all'indennizzo, ma la circostanza va provata dall'assicurato; il fatto che l'evento rientra fra i rischi 'non compresi' costituisce, invece, un fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato e va provato dall'assicuratore, quale fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità.” (cfr. Corte appello Napoli sez. VII, 02/08/2023, n.3665). Tanto premesso, nel caso concreto, come sopra detto, la parte attrice ha agito chiedendo il pagamento di un indennizzo assicurativo, sul presupposto di avere stipulato con la società convenuta un contratto assicurativo – POLIZZA XME Protezione n. 51840071536, con decorrenza dal 18.01.2019 fino all'8.10.2019 e lamentando l'inadempimento contrattuale dell'assicuratore. Ebbene, di tale contratto non vi è traccia in atti, non risultando allegato né all'atto di citazione, né alle memorie istruttorie ex art. 183 VI co. c.p.c., vigente ratione temporis. Del resto, a suffragio di tanto, è da notarsi che esso non compaia nemmeno nell'elenco dei documenti prodotti, inserito in calce all'atto di citazione. L'esistenza in sé della Polizza può, al più, essere indirettamente desunta dalla allegata Nota proveniente da Intesa Sanpaolo Assicura del 3/12/2019, avente ad oggetto “Riferimenti del medico legale”, la quale, a lato, reca i dati del numero di sinistro, del nome dell'assicurato, del nome del prodotto, del sottoprodotto e della Polizza (v. doc. 26 prod. attrice), senonché ciò non è affatto sufficiente al fine di comprovare la spettanza dell'indennizzo assicurativo, per il pagamento del quale l'attore ha agito nella odierna sede. Non è chi non veda, difatti, come la mancata allegazione della Polizza e delle relative condizioni impedisca del tutto al Tribunale di vagliare ed accertare la riconducibilità del lamentato sinistro ai “rischi inclusi” nella stessa cioè, coperti dalla polizza. In altri termini, ed ancor più chiaramente, non è stato documentalmente comprovato quali eventi fossero effettivamente assicurati, in che termini, a che condizioni ed in quale lasso temporale, essendo le deduzioni tutte esposte in merito della difesa attrice rimaste al rango di mere affermazioni, sfornite di ogni e qualsiasi supporto probatorio.
A fronte di tale carenza documentale, insufficienti a livello istruttorio si appalesano allora le deposizioni dei testi attorei (v. Verbale di udienza del 2/02/2023), essendo di tutta evidenza che la mera conferma del verificarsi di un “incidente” non sia certamente bastevole a far ritenere che trattavasi di un evento dannoso rientrante tra i 'rischi inclusi' nella polizza invocata, la qual cosa avrebbe potuto valutarsi solo in seguito alla disamina del documento contrattuale, della polizza e delle condizioni generali di contratto.
Deve, quindi, darsi seguito al consolidato orientamento secondo cui, ai fini della prova del fatto costitutivo della pretesa consistente nella ricomprensione dell'accaduto nell'ambito della garanzia assicurativa, è necessario per l'assicurato provvedere al deposito delle condizioni generali di polizza, trattandosi di prova del fatto costitutivo del diritto.
Val la pena evidenziare che a tali evidenti lacune probatorie non possa supplire il richiamo alla Consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa, atteso che, per pacifica giurisprudenza, essa non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze ed il suddetto mezzo d'indagine non può essere, pertanto, autorizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (v. ex multis Cass. civile sez.
III, 24/05/2013, n.12990). Resta ancora da aggiungere che nemmeno possa discorrersi di “non contestazione” da parte della convenuta circa i fatti costituiti del diritto azionato, considerato che l'articolo 115
c.p.c. dispone che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte
“costituita”, sicché alla contumacia non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore (v. in tema, ex multis, Cass. Civ. Sez. Lav. 21/11/2014, n.24885 per cui “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova…”).
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Per i motivi esposti, le domande di parte attrice vanno, pertanto, rigettate, non avendo essa ottemperato agli oneri probatori su di sé gravanti.
Nulla va disposto circa le spese di lite, attesa la contumacia della parte convenuta. Le spese della C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario come da separato decreto, vanno poste definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parte attrice, in virtù del principio di soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice Parte_1
2. Nulla per le spese.
3. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di C.t.u., come liquidate con separato decreto del 19/01/2024, a carico della parte attrice
[...]
Parte_1
Così deciso in data 8 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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