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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 25 novembre 2025, in esito alla camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 80/2024 del ruolo generale, promossa da
in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Katya Lea Napoletano e in forza di Parte_2 procura generale del 22 marzo 2024 per atto notaio i Fiumicino APPELLANTE Per_1 contro rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Nunzi in forza di procura speciale Controparte_1 in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado APPELLATA
Conclusioni per l'appellante: in totale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Grosseto, rigettare tutte le domande avversarie siccome infondate per i motivi esposti. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi.
Conclusioni per l'appellato: in via principale rigettare l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante Pt_3 pro tempore, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata n. 6/2025 emessa dal Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, in data 15 gennaio 2025 (R.G. 135/2024) e conseguentemente condannare l'
[...]
alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a Controparte_2 partire dal mese di gennaio 2024 per euro 198,45 a rata;
in via subordinata, e nella denegata ipotesi di non accoglibilità della domanda principale, e quindi nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado sul punto, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione di somme avanzate dall' , sede provinciale di Grosseto, per complessivi euro 7.144,26 nei confronti della Pt_3 ricorrente relative all'accertamento delle somme indebitamente percepite sulla propria pensione cat. SOTOT n. 06600002 per intervenuta decadenza dell'azione di recupero del credito da parte dell' ai sensi dell'art 13, comma 2, della l. 412/1991, e Pt_3 conseguentemente condannare l' alla restituzione Controparte_2 delle somme illegittimamente trattenute a partire dal mese di gennaio 2024 per euro 198,45 a rata;
In ogni caso con vittoria di spese e compenso del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo ha convenuto l dinanzi al Tribunale di Grosseto esponendo di Controparte_1 Pt_3 essere titolare di pensione di vecchiaia e di pensione di reversibilità; premesso che tale ultima prestazione varia nell'importo a seconda degli altri redditi percepiti ai sensi dell'art. 1 comma 41 legge n. 335/1995, la ricorrente ha lamentato di aver ricevuto dall' il 29 CP_2 agosto 2023 la comunicazione del ricalcolo della pensione di reversibilità per gli anni 2018
e 2019, da cui sarebbe risultata l'indebita percezione di euro 7.144,26 per “incumulabilità legge n. 335/1995”. ha fatto presente di aver comunicato all' i suoi redditi, ai fini dell'importo CP_1 Pt_3 della pensione di reversibilità (c.d. “ricostruzione reddituale”), una prima volta nel marzo
2020 - per gli anni dal 2017 al 2019 – ed una seconda volta nel settembre 2023 - per gli anni dal 2020 al 2021 – e, oltre a ciò, di aver sempre denunciato tutti i suoi redditi all'Agenzia delle entrate, con conseguente possibilità, per l' , di verificarne ogni anno l'importo. Ha Pt_3 dedotto che lo stesso a seguito delle due suddette ricostituzioni reddituali le aveva CP_2 comunicato, nel marzo 2020, il ricalcolo della pensione di reversibilità per il 2018 dal quale essa risultava addirittura in credito, sia pur di poco, e nel settembre 2023 – quindi dopo la suddetta comunicazione di indebito - un ulteriore ricalcolo per gli anni dal 2017 in poi dal quale essa risultava nuovamente a credito. Inopinatamente, però, l aveva dato corso Pt_3 alla comunicazione di indebito del 29 agosto 2023 iniziando il recupero a rate a partire dalla mensilità di gennaio 2024; ed aveva rigettato il ricorso amministrativo di sulla CP_1 motivazione della mancata comunicazione annuale dei redditi, da parte sua, in violazione dell'art. 35 comma 10 bis del decreto legge n. 207/2008 convertito in legge n. 14/2009, come modificato dall'art. 13 comma 6 decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 33/2010.
ha dedotto l'illegittimità di tale comportamento, dal momento che la norma CP_1 invocata dall' onera di comunicare i propri redditi all' solo coloro che non li Pt_3 Pt_3 dichiarano già integralmente all'Agenzia delle entrate, situazione evidentemente diversa dalla sua. Tale norma prevede inoltre che, in caso di mancata comunicazione dei redditi, l deve dapprima sospendere la prestazione, e contestualmente dare termine alla Pt_3 pensionata per integrare le dichiarazioni mancanti;
passaggi questi del tutto omessi.
Ha eccepito anche la tardività della comunicazione di indebito, posto che la verifica deve essere fatta annualmente dall' entro un anno da quando i redditi avrebbero dovuto Pt_3 essere comunicati, ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991, quindi, nel caso in esame, tutt'al più entro il 2021.
Ha chiesto conclusivamente accertarsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione di somme avanzata dall' anche per la tardività di tale richiesta, e condannare l a Pt_3 Pt_3 restituirle le rate già trattenute
Costituitosi, l ha ribadito la fondatezza del proprio operato, deducendo – Pt_3 mediante rinvio alla relazione del reparto competente - che aveva presentato la CP_1 domanda di pensione di reversibilità nel giugno 2017, dichiarando per il 2016 e 2017 redditi, da pensione diretta e da immobili, compatibili con la percezione della pensione ai superstiti in una determinata misura. Nel 2019, però, l' aveva ricevuto dall'Agenzia delle entrate Pt_3 la dichiarazione dei redditi di relativa all'anno 2017, “validata”, da cui risultavano CP_1 redditi - da immobili - assai superiori per quell'anno, sicché la sua pensione di reversibilità ne era risultata diminuita, facendo emergere appunto una quota pagata indebitamente. Solo nel mese di agosto 2023, tuttavia, era stato possibile comunicare a ale indebito, per CP_1 ragioni fiscali legate al fatto che la pensione di reversibilità era stata ottenuta in regime di totalizzazione;
tale comunicazione era avvenuta comunque entro il termine decennale di prescrizione della pretesa restitutoria.
L non ha negato che nel 2020 con la “ricostituzione reddituale", aveva Pt_3 CP_1 comunicato correttamente i suoi redditi, ma quando ormai l'indebito era stato rilevato. E comunque, tale comunicazione - come anche quella da lei effettuata nel settembre 2023 - non aveva dato luogo a “evidenti differenze”.
Ha poi richiamato il principio generale che regola le controversie in materia di indebito previdenziale, secondo cui quando il pensionato agisce per far dichiarare l'insussistenza del credito restitutorio vantato dall' ha l'onere di provare i fatti in base ai quali la prestazione Pt_3 percepita era corretta nell'an e nel quantum.
Nel caso in esame, comunque, aveva violato il suo obbligo di comunicare CP_1 annualmente i suoi redditi all' . CP_2
Con sentenza del 15 gennaio 2025 n. 6 il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso di dichiarando illegittima la richiesta dell' di restituzione di euro 7.144,26 e CP_1 Pt_3 condannando l' ha rimborsarle le rate già recuperate sulla pensione. Il giudice ha CP_2 ritenuto che non incombesse sulla pensionata nessun particolare onere di comunicazione all' , il posto che essa aveva regolarmente dichiarato i suoi redditi all'Agenzia delle Pt_3 entrate ogni anno.
Contro la sentenza propone appello l , cui resiste Pt_3 CP_1
Motivi della decisione
L'ente appellante lamenta che il Tribunale non abbia preso in considerazione le circostanze di fatto da esso puntualmente allegate nella memoria di costituzione in primo grado;
e che abbia ignorato il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui il pensionato che agisce in accertamento dell'insussistenza dell'indebito ha l'onere di dimostrare il suo diritto alla prestazione della misura ricevuta, a nulla rilevando che l Pt_3 abbia omesso di effettuare la verifica annuale della sua situazione reddituale, prevista dall'art. 13 comma 2 legge n. 413/1991. Il giudice avrebbe trascurato anche il comma 1 di tale articolo, secondo cui “L' omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
L'appello è infondato.
Va rilevata anzitutto l'inconferenza del motivo di appello circa la ripartizione dell'onere della prova nelle controversie promosse dal pensionato per far dichiarare l'infondatezza della pretesa restitutoria dell'ente erogatore. E' vero che, in via generale, spetta al pensionato dimostrare il proprio diritto a percepire la prestazione e a percepirla nella misura corrispostagli, ma nella presente causa non si discute di quale sia il corretto ammontare della pensione ai superstiti di per gli anni 2018 e 2019, bensì se l abbia diritto CP_1 Pt_3
o no a ripetere l'indebito.
Quanto poi alla ricostruzione in fatto operata dall' , come la si è riassunta nello CP_2 svolgimento del processo, è certamente vero che ha comunicato i propri redditi CP_1 all' una prima volta nel giugno 2017, all'atto della domanda di pensione ai superstiti, e Pt_3 successivamente solo a partire dal 16 marzo 2020; ma si deve tener conto che nel periodo intermedio ha presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle CP_1 entrate. La circostanza non è contestata nella memoria di costituzione dell' in primo Pt_3 grado, ed è comunque documentale (cfr. doc. 7, dichiarazione dei redditi presentata nel
2018 per l'anno di imposta 2017; doc. 8, dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 per l'anno di imposta 2018; doc. 9, dichiarazione dei redditi presentata nel 2020 per l'anno di imposta 2019); di tali dichiarazioni, peraltro - comprendenti i redditi da immobili - l ha Pt_3 mai contestato la corrispondenza al vero. Quindi, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non può imputarsi a di aver omesso di comunicare i propri redditi CP_1 all' , comunicazione che deve riguardare solo i redditi che non risultano già dalla Pt_3 dichiarazione fiscale. In particolare, non le si applica l'art. 35 comma 10 bis decreto legge n. 207/2008 convertito in legge n. 14/2009, invocato dall'Istituto che dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimento di cui all'artciloo 13 della legge 30 dicembre 1991 n.
412, I titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. (…)” Tale disposto è rivolto solo a coloro che possiedono redditi non esposti nella dichiarazione dei redditi fatta annualmente all'Agenzia delle entrate, o perché non soggetti a dichiarazione fiscale ordinaria (per esempio, le rendite finanziarie, che sono soggette a tassazione alla fonte;
il reddito da lavoro prestato all'estero; le prestazioni per gli invalidi civili;
il t.f.r.) o per qualsiasi altro motivo.
L' piuttosto, una volta appurato nel 2019, proprio grazie alla dichiarazione fiscale Pt_3 di che il reddito da lei percepito nel 2017 era superiore a quello denunciato – CP_1 evidentemente in via provvisoria – all'atto della domanda di pensione ai superstiti nel giugno
2019, avrebbe dovuto dar corso a quanto previsto dall'art. 13 comma 2 legge n. 412/1991,
e cioè “L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati Pt_3 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. L' invece ha CP_2 atteso il 2023 per far ciò, superando quindi il termine di un anno posto dalla legge, come correttamente accertato dal giudice di primo grado;
se è vero infatti che l'indebito si è formato per l'anno 2017, e che è stato rilevato dall' nel 2019, l'indebito avrebbe dovuto Pt_3 essere ripetuto entro il 2020. Non vale in proposito la generica e oscura giustificazione del ritardo data dal reparto competente, che si richiama ad un non meglio precisato riordino della normativa fiscale in materia di indebito e alla “rimodulazione delle procedure relative agli indebiti in materia di pensioni in cumulo e in totalizzazione”. L' , sempre a quanto si Pt_3 legge nella relazione, aveva quantificato l'indebito (in euro 10.588,79) e avrebbe potuto e dovuto comunque ripeterlo entro l'anno, salvo poi effettuare i necessari aggiustamenti all'esito dei suddetti riordini e rimodulazioni.
La sentenza è pertanto da confermare. Data la soccombenza, l'appellante è tenuto alla rifusione delle spese di questo grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa ed all'attività processuale svolta.
Infine il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, comporta il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte
rigetta l'appello proposto dall' contro la sentenza del Tribunale di Grosseto in funzione Pt_3 di giudice del lavoro del 15 gennaio 2025 n. 6; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
2.400, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpf;
dichiara che sussiste in capo all'appellante il presupposto processuale previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 25 novembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 25 novembre 2025, in esito alla camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 80/2024 del ruolo generale, promossa da
in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Katya Lea Napoletano e in forza di Parte_2 procura generale del 22 marzo 2024 per atto notaio i Fiumicino APPELLANTE Per_1 contro rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Nunzi in forza di procura speciale Controparte_1 in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado APPELLATA
Conclusioni per l'appellante: in totale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Grosseto, rigettare tutte le domande avversarie siccome infondate per i motivi esposti. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi.
Conclusioni per l'appellato: in via principale rigettare l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante Pt_3 pro tempore, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata n. 6/2025 emessa dal Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, in data 15 gennaio 2025 (R.G. 135/2024) e conseguentemente condannare l'
[...]
alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a Controparte_2 partire dal mese di gennaio 2024 per euro 198,45 a rata;
in via subordinata, e nella denegata ipotesi di non accoglibilità della domanda principale, e quindi nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado sul punto, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione di somme avanzate dall' , sede provinciale di Grosseto, per complessivi euro 7.144,26 nei confronti della Pt_3 ricorrente relative all'accertamento delle somme indebitamente percepite sulla propria pensione cat. SOTOT n. 06600002 per intervenuta decadenza dell'azione di recupero del credito da parte dell' ai sensi dell'art 13, comma 2, della l. 412/1991, e Pt_3 conseguentemente condannare l' alla restituzione Controparte_2 delle somme illegittimamente trattenute a partire dal mese di gennaio 2024 per euro 198,45 a rata;
In ogni caso con vittoria di spese e compenso del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo ha convenuto l dinanzi al Tribunale di Grosseto esponendo di Controparte_1 Pt_3 essere titolare di pensione di vecchiaia e di pensione di reversibilità; premesso che tale ultima prestazione varia nell'importo a seconda degli altri redditi percepiti ai sensi dell'art. 1 comma 41 legge n. 335/1995, la ricorrente ha lamentato di aver ricevuto dall' il 29 CP_2 agosto 2023 la comunicazione del ricalcolo della pensione di reversibilità per gli anni 2018
e 2019, da cui sarebbe risultata l'indebita percezione di euro 7.144,26 per “incumulabilità legge n. 335/1995”. ha fatto presente di aver comunicato all' i suoi redditi, ai fini dell'importo CP_1 Pt_3 della pensione di reversibilità (c.d. “ricostruzione reddituale”), una prima volta nel marzo
2020 - per gli anni dal 2017 al 2019 – ed una seconda volta nel settembre 2023 - per gli anni dal 2020 al 2021 – e, oltre a ciò, di aver sempre denunciato tutti i suoi redditi all'Agenzia delle entrate, con conseguente possibilità, per l' , di verificarne ogni anno l'importo. Ha Pt_3 dedotto che lo stesso a seguito delle due suddette ricostituzioni reddituali le aveva CP_2 comunicato, nel marzo 2020, il ricalcolo della pensione di reversibilità per il 2018 dal quale essa risultava addirittura in credito, sia pur di poco, e nel settembre 2023 – quindi dopo la suddetta comunicazione di indebito - un ulteriore ricalcolo per gli anni dal 2017 in poi dal quale essa risultava nuovamente a credito. Inopinatamente, però, l aveva dato corso Pt_3 alla comunicazione di indebito del 29 agosto 2023 iniziando il recupero a rate a partire dalla mensilità di gennaio 2024; ed aveva rigettato il ricorso amministrativo di sulla CP_1 motivazione della mancata comunicazione annuale dei redditi, da parte sua, in violazione dell'art. 35 comma 10 bis del decreto legge n. 207/2008 convertito in legge n. 14/2009, come modificato dall'art. 13 comma 6 decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 33/2010.
ha dedotto l'illegittimità di tale comportamento, dal momento che la norma CP_1 invocata dall' onera di comunicare i propri redditi all' solo coloro che non li Pt_3 Pt_3 dichiarano già integralmente all'Agenzia delle entrate, situazione evidentemente diversa dalla sua. Tale norma prevede inoltre che, in caso di mancata comunicazione dei redditi, l deve dapprima sospendere la prestazione, e contestualmente dare termine alla Pt_3 pensionata per integrare le dichiarazioni mancanti;
passaggi questi del tutto omessi.
Ha eccepito anche la tardività della comunicazione di indebito, posto che la verifica deve essere fatta annualmente dall' entro un anno da quando i redditi avrebbero dovuto Pt_3 essere comunicati, ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991, quindi, nel caso in esame, tutt'al più entro il 2021.
Ha chiesto conclusivamente accertarsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione di somme avanzata dall' anche per la tardività di tale richiesta, e condannare l a Pt_3 Pt_3 restituirle le rate già trattenute
Costituitosi, l ha ribadito la fondatezza del proprio operato, deducendo – Pt_3 mediante rinvio alla relazione del reparto competente - che aveva presentato la CP_1 domanda di pensione di reversibilità nel giugno 2017, dichiarando per il 2016 e 2017 redditi, da pensione diretta e da immobili, compatibili con la percezione della pensione ai superstiti in una determinata misura. Nel 2019, però, l' aveva ricevuto dall'Agenzia delle entrate Pt_3 la dichiarazione dei redditi di relativa all'anno 2017, “validata”, da cui risultavano CP_1 redditi - da immobili - assai superiori per quell'anno, sicché la sua pensione di reversibilità ne era risultata diminuita, facendo emergere appunto una quota pagata indebitamente. Solo nel mese di agosto 2023, tuttavia, era stato possibile comunicare a ale indebito, per CP_1 ragioni fiscali legate al fatto che la pensione di reversibilità era stata ottenuta in regime di totalizzazione;
tale comunicazione era avvenuta comunque entro il termine decennale di prescrizione della pretesa restitutoria.
L non ha negato che nel 2020 con la “ricostituzione reddituale", aveva Pt_3 CP_1 comunicato correttamente i suoi redditi, ma quando ormai l'indebito era stato rilevato. E comunque, tale comunicazione - come anche quella da lei effettuata nel settembre 2023 - non aveva dato luogo a “evidenti differenze”.
Ha poi richiamato il principio generale che regola le controversie in materia di indebito previdenziale, secondo cui quando il pensionato agisce per far dichiarare l'insussistenza del credito restitutorio vantato dall' ha l'onere di provare i fatti in base ai quali la prestazione Pt_3 percepita era corretta nell'an e nel quantum.
Nel caso in esame, comunque, aveva violato il suo obbligo di comunicare CP_1 annualmente i suoi redditi all' . CP_2
Con sentenza del 15 gennaio 2025 n. 6 il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso di dichiarando illegittima la richiesta dell' di restituzione di euro 7.144,26 e CP_1 Pt_3 condannando l' ha rimborsarle le rate già recuperate sulla pensione. Il giudice ha CP_2 ritenuto che non incombesse sulla pensionata nessun particolare onere di comunicazione all' , il posto che essa aveva regolarmente dichiarato i suoi redditi all'Agenzia delle Pt_3 entrate ogni anno.
Contro la sentenza propone appello l , cui resiste Pt_3 CP_1
Motivi della decisione
L'ente appellante lamenta che il Tribunale non abbia preso in considerazione le circostanze di fatto da esso puntualmente allegate nella memoria di costituzione in primo grado;
e che abbia ignorato il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui il pensionato che agisce in accertamento dell'insussistenza dell'indebito ha l'onere di dimostrare il suo diritto alla prestazione della misura ricevuta, a nulla rilevando che l Pt_3 abbia omesso di effettuare la verifica annuale della sua situazione reddituale, prevista dall'art. 13 comma 2 legge n. 413/1991. Il giudice avrebbe trascurato anche il comma 1 di tale articolo, secondo cui “L' omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
L'appello è infondato.
Va rilevata anzitutto l'inconferenza del motivo di appello circa la ripartizione dell'onere della prova nelle controversie promosse dal pensionato per far dichiarare l'infondatezza della pretesa restitutoria dell'ente erogatore. E' vero che, in via generale, spetta al pensionato dimostrare il proprio diritto a percepire la prestazione e a percepirla nella misura corrispostagli, ma nella presente causa non si discute di quale sia il corretto ammontare della pensione ai superstiti di per gli anni 2018 e 2019, bensì se l abbia diritto CP_1 Pt_3
o no a ripetere l'indebito.
Quanto poi alla ricostruzione in fatto operata dall' , come la si è riassunta nello CP_2 svolgimento del processo, è certamente vero che ha comunicato i propri redditi CP_1 all' una prima volta nel giugno 2017, all'atto della domanda di pensione ai superstiti, e Pt_3 successivamente solo a partire dal 16 marzo 2020; ma si deve tener conto che nel periodo intermedio ha presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle CP_1 entrate. La circostanza non è contestata nella memoria di costituzione dell' in primo Pt_3 grado, ed è comunque documentale (cfr. doc. 7, dichiarazione dei redditi presentata nel
2018 per l'anno di imposta 2017; doc. 8, dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 per l'anno di imposta 2018; doc. 9, dichiarazione dei redditi presentata nel 2020 per l'anno di imposta 2019); di tali dichiarazioni, peraltro - comprendenti i redditi da immobili - l ha Pt_3 mai contestato la corrispondenza al vero. Quindi, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non può imputarsi a di aver omesso di comunicare i propri redditi CP_1 all' , comunicazione che deve riguardare solo i redditi che non risultano già dalla Pt_3 dichiarazione fiscale. In particolare, non le si applica l'art. 35 comma 10 bis decreto legge n. 207/2008 convertito in legge n. 14/2009, invocato dall'Istituto che dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimento di cui all'artciloo 13 della legge 30 dicembre 1991 n.
412, I titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. (…)” Tale disposto è rivolto solo a coloro che possiedono redditi non esposti nella dichiarazione dei redditi fatta annualmente all'Agenzia delle entrate, o perché non soggetti a dichiarazione fiscale ordinaria (per esempio, le rendite finanziarie, che sono soggette a tassazione alla fonte;
il reddito da lavoro prestato all'estero; le prestazioni per gli invalidi civili;
il t.f.r.) o per qualsiasi altro motivo.
L' piuttosto, una volta appurato nel 2019, proprio grazie alla dichiarazione fiscale Pt_3 di che il reddito da lei percepito nel 2017 era superiore a quello denunciato – CP_1 evidentemente in via provvisoria – all'atto della domanda di pensione ai superstiti nel giugno
2019, avrebbe dovuto dar corso a quanto previsto dall'art. 13 comma 2 legge n. 412/1991,
e cioè “L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati Pt_3 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. L' invece ha CP_2 atteso il 2023 per far ciò, superando quindi il termine di un anno posto dalla legge, come correttamente accertato dal giudice di primo grado;
se è vero infatti che l'indebito si è formato per l'anno 2017, e che è stato rilevato dall' nel 2019, l'indebito avrebbe dovuto Pt_3 essere ripetuto entro il 2020. Non vale in proposito la generica e oscura giustificazione del ritardo data dal reparto competente, che si richiama ad un non meglio precisato riordino della normativa fiscale in materia di indebito e alla “rimodulazione delle procedure relative agli indebiti in materia di pensioni in cumulo e in totalizzazione”. L' , sempre a quanto si Pt_3 legge nella relazione, aveva quantificato l'indebito (in euro 10.588,79) e avrebbe potuto e dovuto comunque ripeterlo entro l'anno, salvo poi effettuare i necessari aggiustamenti all'esito dei suddetti riordini e rimodulazioni.
La sentenza è pertanto da confermare. Data la soccombenza, l'appellante è tenuto alla rifusione delle spese di questo grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa ed all'attività processuale svolta.
Infine il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, comporta il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte
rigetta l'appello proposto dall' contro la sentenza del Tribunale di Grosseto in funzione Pt_3 di giudice del lavoro del 15 gennaio 2025 n. 6; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
2.400, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpf;
dichiara che sussiste in capo all'appellante il presupposto processuale previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 25 novembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait