Articolo 23 della Legge 2 aprile 1952, n. 232
Articolo 22Articolo 24
Versione
3 maggio 1952
Art. 23.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1941-42 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate ac-
certate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1941-1942 (art. 19)........................ L. 119.773.791,90 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli
esercizi precedenti (art. 21).................. " 119.518.694,79
----------------- Residui attivi al 30 giugno 1942.............. L. 239.292.486,69
-----------------
Entrata in vigore il 3 maggio 1952