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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1095 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e elettivamente domiciliati in Valenzano, Parte_4 Parte_5 via Borromini n. 12, presso lo studio dell'avv. Antonello Falco, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- appellanti
e
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari, via De Rossi n. 66, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Liuzzi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
Conclusioni: all' udienza del 17 gennaio 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2400/22 del 16.6.22, il Tribunale di Bari ha accolto l'azione revocatoria proposta ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 dalla Parte_5 Controparte_1
in qualità di creditrice di e
[...] Parte_1 Parte_3
per l'importo di €187.885,00, giusta contratto di mutuo
[...] fondiario del 10.12.10, e per quello ulteriore di €557.368,67, in base ad un mutuo fondiario del 18.5.12 concluso con la e per il Parte_6 quale essi avevano prestato garanzia fideiussoria. Ha, quindi, dichiarato inefficaci i seguenti atti dispositivi aventi ad oggetto immobili siti in
Sannicandro di Bari e segnatamente: a) donazione del 22 luglio 2011
(rep. n. 11145 - racc. n. 4943, registrato il 3.8.11: v. all. 5 del fascicolo di primo grado dell'appellata) da parte di in favore di Parte_3 della nuda proprietà di un appartamento facente parte di Parte_4 un fabbricato sito in via Bonaldi n. 1-3-5, ang. con via prof. Savino
Fiorese nn.
2-4 e con via Armando Diaz nn.122-124, composto da un vano deposito al piano seminterrato, quattro vani ed accessori al piano terra e sovrastante lastrico solare (in C.F. al fg. 8, p.lla 781, sub 4 cat A/2, classe IV, consistenza 11 vani, rendita 994,18 euro); b) donazione del 17 maggio 2012 (rep. n. 11547 – racc. n. 5263, registrato il 18.6.12: v. all. 6 del fascicolo di primo grado dell'appellata) da parte di Parte_1 in favore di della piena ed esclusiva
[...] Parte_5 proprietà di un appartamento in via prof. S. Fiorese n. 4, posto al primo piano e composto da tre vani ed accessori, con relativa area solare sovrastante (in C.F. al fg. 8 p.lla 781, sub 3, cat. A/3, classe 4, consistenza vani 5,5, rendita euro 284,05), e del pertinenziale locale garage della consistenza catastale di mq. 27 a piano terra (in C.F. al fg. 8
p.lla 781 sub 2, cat. C/6, classe 4, consistenza 27 mq., rendita 79,48); c) donazione del 3 luglio 2012 (rep. n. 18232 – racc. n. 6623, registrato il
4.7.12: v. all. 7 del fascicolo di primo grado dell'appellata) da parte di in favore di dei seguenti beni: 1) Parte_3 Parte_4 appartamento in via Mille n. 31, sito al primo piano, composto da sei vani ed accessori (in C.F. al foglio 16 p.lla 2330, sub 5, cat A/3 classe 6, vani
7, rendita catastale euro 524,20); 2) diritti indivisi in piena proprietà pari a ½ sul lastrico solare sovrastante, dell'estensione catastale complessiva di circa mq 176 (censito in C.F. al fg. 16, p.lla 2330 sub 6, senza rendita);
d) costituzione di fondo patrimoniale del 13.2.13 da parte di Parte_1 con la moglie (rep. n. 44756 - racc. n. 9260,
[...] Parte_2 registrato il 19.2.13: v. all. 8 del fascicolo di primo grado dell'appellata) nel quale sono stati conferiti beni di proprietà esclusiva del Parte_3 ovvero: 1) appartamento facente parte del fabbricato su corso Vittorio
Emanuele n. 145, denominato "Parco Valentino I", sito al primo piano, composto di tre vani ed accessori (in C.F. al fg.8, p.lla 1334, sub 62, cat.
A/2, classe 4, consistenza vani 5,5, rendita euro 497,09; 2) diritti pari a ¼ dell'appartamento uso ufficio al primo piano avente accesso dal vano scala che si diparte dal civico n. 140 di via Thaon de Revel, composto da sei vani, accessori ed ampio terrazzo a livello, nonché lastrico solare di pertinenza esclusiva (in C.F. al fg. 16, p.lla 655 sub 8, piano 1, categoria
A/10, consistenza vani 8,5, rendita euro 1.558,41 e p.lla 655, sub 4); 3) diritti pari ad ¼ del terreno sito alla contrada "Lago", di are 62.50 (in C.T. al fg. 17, p.lle 529 e p.lla 538, uliveto). Con citazione del 22.7.22, hanno proposto appello avverso la sentenza
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e chiedendo, in riforma della stessa, il Parte_4 Parte_5 rigetto dell'azione revocatoria.
Si è costituita la Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'appello.
[...]
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa, all'udienza del 17 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 cpc per deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Va, in via pregiudiziale, scrutinata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, per violazione del canone di specificità ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, anche nell'attuale formulazione, avendo circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Passando al merito dell'appello, col primo motivo si censura il riconoscimento dell'esistenza del requisito dell'eventus damni, tenuto conto delle garanzie ipotecarie concesse in favore della banca.
La censura è solo in parte fondata e va, nei termini di cui appresso, accolta.
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre tutte le volte in cui l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, ove tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Grava, quindi, sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni della garanzia patrimoniale, mentre spetta al debitore che voglia sottrarsi agli effetti della revocatoria provare la sufficienza del suo patrimonio residuo a soddisfare le ragioni del creditore.
Ebbene, a tale onere gli appellanti hanno assolto, ma solo con riguardo ad uno dei due crediti, quello di €187.885,00 derivante dal mutuo del
10.12.10 contratto da e in quanto Parte_1 Parte_3 sufficientemente garantito dall'ipoteca iscritta per €460.000,00 sull'immobile di proprietà dei debitori (sito in Sannicandro di Bari, via
Thaon de Revel n. 140, costituito da un appartamento ad uso ufficio al primo piano composto da sei vani e da un lastrico solare di pertinenza esclusiva, in C.F. al fg. 16, p.lla 655 sub 8 e 4). Sul punto, infatti, la Cassazione è univoca nell'affermare il principio secondo cui “il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare
l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in ecutivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria” (Cass. n. 7876/23).
In buona sostanza, l'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca garantisce pienamente il credito derivante dal mutuo del 2010, attribuendo al creditore - secondo quanto dispone l'articolo 2308 c.c. - il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. Essendo, quindi, l'ipoteca connotata dallo jus sequelae e dal diritto di agire in executivis nei confronti del debitore, soddisfacendosi sul ricavato della procedura espropriativa con precedenza rispetto ai chirografari, nonché rispetto a chi vanta diritti trascritti o iscritti posteriormente, nel caso in cui ad agire a norma dell'articolo 2901
c.c. sia colui che vede il suo credito assistito da ipoteca sul bene, anteriore all'atto denunciato come pregiudizievole, difetta uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda e, cioè, il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, nel quale si identifica l'eventus damni: in tal caso la declaratoria di inefficacia dello stesso si palesa come mezzo eccedente lo scopo (Cass.12121/20; 966/07; 5105/06).
Ed è proprio quanto si verifica nel caso di specie rispetto ad uno dei due crediti, quello €187.885,00 riveniente dal primo mutuo, per il quale l'appellata può ampiamente soddisfarsi escutendo la relativa garanzia ipotecaria, iscritta per €460.000,00.
Diversamente è, invece, a dirsi rispetto all'altro credito, di €557.368,67, fondato sul mutuo del 18.5.12 concluso dalla e garantito Parte_6 dalle fideiussioni di e per il quale gli Pt_3 Parte_1 appellanti non hanno fornito la prova della sufficienza del loro patrimonio residuo, avendo impostato la propria difesa sulla capienza dei beni della debitrice principale ( , la quale sarebbe Parte_6 proprietaria di un opificio industriale ipotecato a garanzia del credito1. La circostanza relativa all'esistenza di un'ipoteca in favore della banca, ma solo sull' immobile del debitore principale (estraneo al giudizio), è infatti irrilevante ai fini della decisione, giacché l'esistenza del requisito dell'eventus damni va verificata con riguardo al patrimonio residuo del disponente convenuto in revocatoria, aldilà della consistenza patrimoniale del coobbligato in solido, onde mantenere integra la facoltà del creditore, in caso di solidarietà passiva, di richiedere l'integrale pagamento a ciascuno dei condebitori.
Ciò in applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche di recente ribadito, secondo cui “la valutazione relativa all'eventus damni va compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, per accertare se l'operazione posta in essere li renda o meno idonei a soddisfare le legittime pretese dei creditori, ovvero se essi, per la loro consistenza, rimangano comunque più che sufficienti a soddisfare le pretese dei creditori senza aggravarne la condizione, non potendosi assumere che la condizione del creditore rimanga invariata qualora sia tenuto, per avere piena soddisfazione, ad escutere più soggetti distinti. E ciò anche alla stregua della facoltà del creditore nella solidarietà passiva, di chiedere l'integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati” (Cass. 25883/23).
Ebbene, non avendo gli appellanti indicato l'esistenza di beni immobili in grado di soddisfare il credito in oggetto, correttamente il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria, per mancanza di prova di una residualità patrimoniale dei disponenti proporzionata all'entità del credito, che, come già detto, ammonta pacificamente a €557.368,67.
Col secondo motivo di appello si censura l'omessa motivazione del rigetto dell'istanza di CTU estimativa.
Anche questa critica è infondata.
A parte il fatto che il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha implicitamente giudicato superflua l'istanza di c.t.u., ad ogni modo la richiesta consulenza tecnica d'ufficio si rivela del tutto esplorativa, non avendo gli appellanti “allegato di avere altro patrimonio immobiliare”, come rilevato dallo stesso Tribunale (cfr. sentenza di primo grado, pag. 9, paragrafo n. 3), che, per questo motivo, ha giustamente disatteso l'istanza.
erano ampiamente sufficienti a garantire il soddisfacimento dei crediti vantati da parte attrice” Né la stima avrebbe potuto compiersi sull'opificio di proprietà della per ciò che si è detto in ordine alla valutazione dell'eventus Parte_8 damni con riguardo al patrimonio residuo del disponente, e non del coobbligato in solido.
Infine, col terzo motivo di appello, si censura la nullità parziale dell'atto di fideiussione del 18.5.12, per violazione della normativa antitrust.
La censura è, sotto diversi profili, infondata.
Non è in questa sede in discussione il principio secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata” (ovvero gli artt. 2, 6 e 8, cioè la clausola cd. di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., che si intende perciò derogato, e la cd. clausola di sopravvivenza), salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass., Sez. Un. n. 41994/21; Cass., n.
24044/19).
Tuttavia, per beneficiare della liberazione dalla garanzia fideiussoria prevista dall' art. 1957 c.c., gli appellanti avrebbero dovuto sollevare la questione dell'inosservanza del termine semestrale (ex art. 1957 c.c.) nel rispetto delle preclusioni assertive, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio.
A questo onere essi non hanno, invece, assolto, avendo eccepito, in maniera generica, la decadenza della banca dalla fideiussione ex art. 1957, per violazione del termine semestrale, per la prima volta con atto di citazione in appello (cfr. pag. 23, ultimo paragrafo, atto di citazione in appello).
Pertanto, in mancanza di tempestiva formulazione dell'eccezione ex art. 1957 c.c., non è consento agli appellanti giovarsi della decadenza in parola. Il che esclude possa esservi spazio per una declaratoria di nullità parziale, in relazione alla clausola ex art. 5, allegato “E”, di deroga all'art. 1957
c.c., non emergendo ex actis un interesse della parte alla relativa pronuncia.
Non solo.
Manca, nel caso di specie, la prova che le clausole impugnate siano attuative di un'intesa anticoncorrenziale e non può negarsi che spettasse agli appellanti l'onere di allegare tempestivamente, nel giudizio di merito, circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione, anche d'ufficio, della nullità.
Questo perché l'accertamento compiuto in sede amministrativa dalla
CA d'AL, sul quale si fonda il provvedimento n. 55/05 invocato dalla parte appellante, ha sì natura di prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale alla base dell'inserimento delle clausole ex artt. 2,6 e 8 nei contratti di fideiussione omnibus, ma solo fino al 2005, mentre non può valere a comprovare che un'identica intesa vi sia stata anche molti anni dopo, precisamente nel 2012.
In buona sostanza, per fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto "a valle", ovvero l'applicazione uniforme, all'epoca della sottoscrizione dell'atto fideiussorio, delle clausole ex artt.
2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, non giova il menzionato provvedimento n. 55/05, venendo meno, a causa del rilevante iato temporale tra l'accertamento della CA d'AL (2005) e la sottoscrizione delle fideiussioni di cui si deduce la nullità (2012), qualsiasi presunzione di dipendenza delle fideiussioni impugnate dall'intesa accertata nel lontano 2005.
In tal senso si è, di recente, pronunciata la Corte di Cassazione, secondo cui per la rilevazione della nullità è necessario che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, tra cui, appunto
“l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'AL”: “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (in termini, Cass. 30383/24), ad esempio documentando, anche tramite istanze ex artt. 210 o 213 cpc, che, all'epoca della fideiussione, un numero significativo di istituti di credito, all'intero dello stesso mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli contrattuali uniformi, contenenti le tre clausole in discussione, in modo da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva tra prodotti alternativi ed in concorrenza.
Pertanto, in difetto di tale prova, da fornirsi nel rispetto delle preclusioni istruttorie, va respinta l'eccezione di nullità parziale della fideiussione.
La regolazione delle spese di primo e secondo grado, da liquidarsi in dispositivo (in base ai valori minimi fissati dal DM 147/22 in relazione al credito di €557.368,67, attesa la collocazione dello stesso all'interno dello scaglione di riferimento, ossia quello da €520.001,00 a
€1.000.000,00), segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione del 22.7.22, da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e avverso la sentenza n. 2400/22 del Parte_4 Parte_5
16.6.22 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, dichiara inefficaci, nei confronti della Controparte_1
i seguenti atti dispositivi (meglio
[...] specificati nello svolgimento del processo): a) donazione del 22 luglio
2011 della nuda proprietà della porzione di fabbricato sito in
Sannicandro di Bari, via Bonaldi n. 1-3-5 tra e Parte_3
b) donazione del 17 maggio 2012 della piena Parte_4 proprietà dell'appartamento sito in Sannicandro di Bari, via prof. S.
Fiorese n. 4, tra e c) Parte_1 Parte_5 donazione del 3 luglio 2012 dell'appartamento sito in Sannicandro di
Bari, via Mille n. 31, e dei diritti indivisi pari a ½ sul lastrico solare tra e d) costituzione di fondo Parte_3 Parte_4 patrimoniale del 13/2/2013 da parte di e Parte_1 Pt_2
;
[...]
2. condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all'appellata le spese giudiziali, liquidate per il primo grado in €14.598,00 ed in €13.078,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. pg.
6-7 appello: “In particolare, i predetti hanno replicato alle avverse domande eccependo che, alla data in cui furono stipulati gli atti dispositivi […], il patrimonio immobiliare di e (per il mutuo fondiario del Pt_3 Parte_1 10/12/2010) nonché quello della società (per il mutuo del 18/5/2012) Parte_7