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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4475 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. SE TA nella causa civile iscritta al n°10968/2025
R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli Parte_1
e BI CI ed elettivamente domiciliata in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. 107/A.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Renzo
AV ed elettivamente domiciliato in Palermo, via della Ferrovia n. 54.
- resistente -
All'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dall'a.s. 2002/2003 fino all'immissione in ruolo, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale con contratto a tempo indeterminato e per l'effetto condanna l'Amministrazione a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata;
e a corrispondere altresì le relative differenze retributive maturate a partire dal 19 settembre 2019, oltre interessi come per legge;
dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della medesima progressione economica attribuita al personale amministrativo di ruolo, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti
1 in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati con contratti a tempo determinato a partire dal 20 gennaio 2003, oltre accessori come per legge;
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge e distrae in favore degli avv.ti Alessio
RD e CH CO, dichiaratisi antistatari.
NONCHÉ DEI SEGUENTI MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.7.2025 la parte ricorrente in epigrafe avendo premesso di aver prestato servizio, come collaboratrice “precaria”, a partire dall'a.s. 2002/2003, di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato il 01.09.2022, e di aver visto riconoscere, per il servizio pre-ruolo svolto, un'anzianità di servizio di anni 8 anni, 10 mesi e 11 giorni agli effetti giuridici ed economici, conveniva in giudizio il per sentir Controparte_1 dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s. 2002/2003, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai via via vigenti al personale ATA di pari qualifica assunto a tempo Controparte_2 indeterminato “e, per l'effetto, condannare il a collocare il ricorrente al Controparte_1 livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo. ***
Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, in via preliminare, eccependo la prescrizione del diritto azionato da parte ricorrente, e, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
La parte ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale, come previsto dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 per il c.d. personale ATA.
Lamenta la parte ricorrente che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, ai fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”,
e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno
2 essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 RO Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il
3 trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Senonché tali ragioni oggettive non appaiono sussistere nel caso di specie, non avendo l'amministrazione convenuta dedotto o provato alcunché sul punto;
d'altro canto, deve ragionevolmente ritenersi che le mansioni di “collaboratrice scolastica” espletate dalla parte ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo non fossero diverse rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
Deve, poi, rilevarsi che sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 tu 297/94, è intervenuta la recente sentenza della Corte di Giustizia emessa nella causa
C-466/17 contro , del 20.09.18. In particolare, la Corte Parte_2 Controparte_3 di Giustizia ha evidenziato: – al punto 47: “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o
4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”; - al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”; - al punto 49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
4 Venendo al caso concreto, il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale ATA, cui appartiene l'odierna ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustificano la diversità di trattamento. Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non è applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità).
Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib. Padova 20/11/2018; Trib.
Roma 22/1/2019; Trib. Marsala 9/1/2019).
Non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale
ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, laddove non emergano (come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo
- in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non
5 di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della
Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a
C 305/11, Valenza e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Le suddette conclusioni sono state, peraltro, recentemente ribadite dall'univoca prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui : “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 31150 del 28/11/2019, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2924 del 07/02/2020 e Cass. Sez. L -,
Sentenza n. 3472 del 12/02/2020).
Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 2002/2003 fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il convenuto alla ricostruzione della carriera, ai fini CP_1 giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Né si può accogliere sul punto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente in memoria, atteso che, per quel che in tale sede rileva, al momento della proposizione della domanda giudiziaria non era ancora trascorso il termine di prescrizione (previsto per il diritto alla ricostruzione della carriera) decorrente dalla data del decreto di ricostruzione di carriera dell'11.4.2024.
Va inoltre affermato il diritto del ricorrente a percepire le eventuali differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Per quanto concerne, infine, la domanda relativa agli scatti di anzianità, deve richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di
6 discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria.».(cfr. Cass. n. 23868/2016).
Deve quindi dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento della medesima progressione Cont economica attribuita ai docenti di ruolo, con condanna del al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione anzidetta;
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 23.10.2025
IL GIUDICE
SE TA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. SE TA nella causa civile iscritta al n°10968/2025
R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli Parte_1
e BI CI ed elettivamente domiciliata in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. 107/A.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Renzo
AV ed elettivamente domiciliato in Palermo, via della Ferrovia n. 54.
- resistente -
All'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dall'a.s. 2002/2003 fino all'immissione in ruolo, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale con contratto a tempo indeterminato e per l'effetto condanna l'Amministrazione a collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata;
e a corrispondere altresì le relative differenze retributive maturate a partire dal 19 settembre 2019, oltre interessi come per legge;
dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della medesima progressione economica attribuita al personale amministrativo di ruolo, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti
1 in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati con contratti a tempo determinato a partire dal 20 gennaio 2003, oltre accessori come per legge;
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge e distrae in favore degli avv.ti Alessio
RD e CH CO, dichiaratisi antistatari.
NONCHÉ DEI SEGUENTI MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.7.2025 la parte ricorrente in epigrafe avendo premesso di aver prestato servizio, come collaboratrice “precaria”, a partire dall'a.s. 2002/2003, di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato il 01.09.2022, e di aver visto riconoscere, per il servizio pre-ruolo svolto, un'anzianità di servizio di anni 8 anni, 10 mesi e 11 giorni agli effetti giuridici ed economici, conveniva in giudizio il per sentir Controparte_1 dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s. 2002/2003, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai via via vigenti al personale ATA di pari qualifica assunto a tempo Controparte_2 indeterminato “e, per l'effetto, condannare il a collocare il ricorrente al Controparte_1 livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo. ***
Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, in via preliminare, eccependo la prescrizione del diritto azionato da parte ricorrente, e, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
La parte ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale, come previsto dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 per il c.d. personale ATA.
Lamenta la parte ricorrente che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, ai fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”,
e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno
2 essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 RO Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il
3 trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Senonché tali ragioni oggettive non appaiono sussistere nel caso di specie, non avendo l'amministrazione convenuta dedotto o provato alcunché sul punto;
d'altro canto, deve ragionevolmente ritenersi che le mansioni di “collaboratrice scolastica” espletate dalla parte ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo non fossero diverse rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
Deve, poi, rilevarsi che sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 tu 297/94, è intervenuta la recente sentenza della Corte di Giustizia emessa nella causa
C-466/17 contro , del 20.09.18. In particolare, la Corte Parte_2 Controparte_3 di Giustizia ha evidenziato: – al punto 47: “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o
4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”; - al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”; - al punto 49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
4 Venendo al caso concreto, il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale ATA, cui appartiene l'odierna ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustificano la diversità di trattamento. Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non è applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità).
Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib. Padova 20/11/2018; Trib.
Roma 22/1/2019; Trib. Marsala 9/1/2019).
Non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale
ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, laddove non emergano (come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo
- in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non
5 di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della
Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a
C 305/11, Valenza e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Le suddette conclusioni sono state, peraltro, recentemente ribadite dall'univoca prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui : “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 31150 del 28/11/2019, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2924 del 07/02/2020 e Cass. Sez. L -,
Sentenza n. 3472 del 12/02/2020).
Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 2002/2003 fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il convenuto alla ricostruzione della carriera, ai fini CP_1 giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Né si può accogliere sul punto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente in memoria, atteso che, per quel che in tale sede rileva, al momento della proposizione della domanda giudiziaria non era ancora trascorso il termine di prescrizione (previsto per il diritto alla ricostruzione della carriera) decorrente dalla data del decreto di ricostruzione di carriera dell'11.4.2024.
Va inoltre affermato il diritto del ricorrente a percepire le eventuali differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Per quanto concerne, infine, la domanda relativa agli scatti di anzianità, deve richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di
6 discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria.».(cfr. Cass. n. 23868/2016).
Deve quindi dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento della medesima progressione Cont economica attribuita ai docenti di ruolo, con condanna del al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione anzidetta;
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 23.10.2025
IL GIUDICE
SE TA
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