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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 680/2023
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 680/2023 R.G. cui è riunita la n. 681/2023 posta in
decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024 promossa in sede di rinvio dalla suprema Corte di Cassazione
OGGETTO: la prima
CA (deposito d a bancario, cassetta di OL SA MA, con il patrocinio dell'avv. Maurizio Alloro sicurezza, apertura di ATTRICE IN RIASSUNZIONE credito bancario) la seconda
CODICE: da
140041 OL AN, con il patrocinio dall'avv. Gabriele Alloro
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
1 già Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Gianni Solinas
[...]
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio;
sentenza del Tribunale di Mantova n. 614/2016,
pubblicata in data 19 marzo 2016; sentenza della Corte d'Appello di Brescia
n. 1430/2018, pubblicata in data 19 settembre 2018; ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione n. 1024/2023 emessa in data 14 aprile 2023.
CONCLUSIONI
Parte_1
“…precisa e ribadisce le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione in
riassunzione introduttivo, di seguito ritrascritte:
a) Accertata, per le causali dedotte nel ricorso ex art. 702 bis n. 3408/14 RG
Tribunale di Mantova, l'illecita appropriazione delle somme in titolarità di
OL SA MA da parte di Controparte_3
, ex , ora
[...] Controparte_4
dirsi tenuta e conseguentemente Controparte_1
condannarsi quest'ultima, legalmente rappresentata, a rifondere alla
concludente l'importo di €. 57.925,00=, salvo diverso ritenuto di giustizia,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.
b) Con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite:
‐ del procedimento di mediazione n. 200/14 Camera Mantovana di
Mediazione e Conciliazione;
‐ del giudizio di primo grado n. 3408/2014 RG Tribunale di Mantova;
2 ‐ del giudizio di secondo grado n. 1479/16 RG Corte di Appello di Brescia;
‐ del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione n. 36268/2018 RG;
‐ del presente giudizio”.
Parte_2
“…ribadisce le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione in
riassunzione introduttivo, di seguito ritrascritte:
a) Dirsi tenuta e conseguentemente condannarsi Controparte_1
(già , ex
[...] Controparte_3 [...]
), legalmente rappresentata, Controparte_4
a restituire ad OL AN l'importo complessivo di €. 71.333,25=,
indebitamente prelevato e trattenuto mediante operazioni illecite, abusive e
non autorizzate, oltre interessi ex lege dal dovuto.
b) Con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite:
‐ del giudizio di primo grado n. 3408/2014 RG Tribunale di Mantova;
‐ del giudizio di secondo grado n. 1479/16 RG Corte di Appello di Brescia;
‐ del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione n. 36268/2018 RG;
‐ del presente giudizio”.
Della convenuta in riassunzione Controparte_1
“In via preliminare nel rito:
a) dichiarare, previo eventuale accertamento che IO IA ha
prestato garanzia nell'interesse di la carenza di Controparte_5
legittimazione ad agire e/o interesse ad agire di IO IA in ordine a
3 tutte le domande aventi per oggetto l'accertamento della illegittimità della
compensazione del 50% del saldo del conto corrente e/o del ricavato
derivante dai titoli;
b) dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e/o interesse ad agire di
IO OS IA in ordine alla richiesta di restituzione del 50% del
ricavato delle obbligazioni intestate alla signora IO IA;
Nel merito in via principale:
c) rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, formulate da IO IA
e da IO OS IA contro , in quanto infondate in fatto Controparte_1
e diritto;
d) in ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto
per tutti i motivi esposti in narrativa e, pertanto, confermare, anche con
eventuale diversa motivazione, la sentenza n. 614/2016, pubblicata il
19.5.2016, R.G. n. 3408/2014, Rep. n. 1063/2016 del 19.05.2016, emessa dal
Tribunale di Mantova.
Nel merito in via subordinata:
e) nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle domande
formulate da IO IA e da IO OS RI, accertarsi e
dichiararsi, comunque, la correttezza delle compensazioni effettuate nella
misura del 50% del saldo attivo dei conti correnti e del ricavato dalla vendita
delle obbligazioni e, comunque, in ogni caso, accertare e dichiarare IO
IA tenuta al pagamento, nei confronti di Controparte_1
delle somme che l'Istituto di credito fosse tenuto a restituire alla signora
IO IA OS.
4 In ogni caso
f) spese ed onorari del giudizio di Cassazione e del presente giudizio
interamente refusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IO OS IA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva respinto le sue domande di condanna della alla Controparte_4
restituzione della somma di € 59.925,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, indebitamente prelevata mediante addebito su conto corrente, e al risarcimento dei danni per l'illecito mancato pagamento di un assegno bancario di € 10.100,00 tratto su tale conto.
1.1. In tale sentenza è stato evidenziato che a sostegno di tali domande la ricorrente aveva allegato che: era titolare di un conto corrente, nonché
relativo dossier titoli, acceso presso la predetta banca e cointestato con la sorella IO IA;
dall'estratto periodico era emerso che nell'agosto
2013 la banca aveva prelevato d'ufficio la somma di € 60.300,00 per
<> e, con analoga motivazione,
l'ulteriore somma di € 55.550,00 ricavata dalla vendita delle obbligazioni
CAPR e PC, cointestate alle due sorelle, e mai autorizzata;
aveva appreso che la sorella IO IA si era resa garante delle obbligazioni assunte nei confronti della banca dalla e dalla Meccanica System s.r.l. Parte_3
e che le richiamate annotazioni si riferivano all'escussione di tale garanzia;
successivamente, in data 13 marzo 2014, aveva emesso un assegno bancario,
5 per l'importo di € 10.100,00, che non era stato pagato, senza che ne venisse elevato protesto, per carenza di provvista, benché il conto presentasse un saldo attivo sufficiente al pagamento del titolo.
1.2. Dalla sentenza emergeva, inoltre che IO IA, chiamata in giudizio dalla banca, aveva domandato, in via riconvenzionale, la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente prelevate sul conto corrente e al risarcimento dei danni per violazione dei principi di trasparenza,
buona fede, diligenza e correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale.
1.3. La Corte d'appello ha rigettato gli autonomi gravami proposti dalle due sorelle avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva respinto le rispettive domande, evidenziando, in particolare, che, quanto alle operazioni di
<> poste in essere dalla banca, sussisteva la responsabilità solidale dei cointestatari ai sensi dell'art. 1854 cod. civ., non vi erano circostanze ostative all'operatività della compensazione operata dalla banca e la condotta osservata da quest'ultima non poteva considerarsi contraria a buona fede.
2. Il ricorso per cassazione è stato affidato a tre motivi, ed anche IO
IA ha proposto separato ricorso avverso la medesima sentenza,
anch'esso affidato a tre motivi.
già Controparte_2 Controparte_4
ha resistito in entrambi i giudizi con distinti controricorsi.
[...]
2.1. Con ordinanza n. 10024/2023 emessa in data 14 aprile 2023, la Corte di
Cassazione, preliminarmente, ha dato atto, in ragione del principio dell'unità
6 dell'impugnazione, che i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza da
IO OS IA e IO IA sono stati riuniti e quello di quest'ultima, depositato in epoca posteriore, è stato qualificato quale ricorso incidentale.
2.2. Ha ritenuto infondati ed inammissibili il secondo motivo del ricorso principale congiuntamente al secondo motivo di ricorso incidentale, con cui le ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza per motivazione inesistente e apparente.
2.3. Ha, poi, esaminato il primo motivo del ricorso principale di IO OS
IA con cui <
applicazione degli artt. 1302, 1853 e 1854 cod. civ., nonché la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la compensazione del credito e del debito della banca verso IO IA
operasse con riferimento all'intero saldo attivo risultante dal conto corrente
– e al controvalore dei titoli depositati -, intestato a quest'ultima unitamente a IO OS IA, e non, invece, limitatamente al 50% dello stesso;
-lamenta, altresì, la interpretazione all'art. 9 delle condizioni generali di contratto effettuata dalla Corte di appello, nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto che tale clausola negoziale consentisse la compensazione per l'intero credito risultante dal saldo del conto corrente cointestato, benché uno dei cointestatari non fosse debitore della banca>>.
Ha ritenuto fondato tale motivo sulla base delle seguenti considerazioni:
<<-va premesso che, come rilevato in precedenza, il giudice di merito ha
7 disatteso la tesi difensiva della ricorrente principale secondo la quale il credito della banca nei confronti della sorella IO IA poteva essere estinto per compensazione con il saldo attivo del conto medesimo solo nella misura del 50% del conto, attesa la situazione di contitolarità del conto medesimo e la sua estraneità al rapporto di garanzia che legava la sorella con la banca, sull'unico fondamento della applicazione del regime di solidarietà
attiva e passiva nei rapporti tra banca e singolo correntista del conto cointestato previsto dalle norme del codice civile e non anche del contenuto delle clausole di cui agli artt. 9 e 15 delle condizioni generali di contratto;
-sotto quest'ultimo profilo, dunque, la doglianza non è ammissibile, essendo indirizzata verso una statuizione non contenuta nella sentenza impugnata;
-ciò premesso, deve rammentarsi che l'art. 1302, secondo comma, cod. civ.,
dispone che <
compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo>>;
-tale disposizione introduce la regola dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione opposta dal debitore ad uno dei creditori e trova la sua giustificazione nella limitazione del potere dispositivo del creditore alla sola quota o parte ad esso spettante, nonché nelle esigenze di tutela del concreditore che sarebbe costretto, altrimenti, ad agire, in via di regresso,
contro gli altri concreditori;
-sostiene la Corte di appello che siffatta regola non troverebbe applicazione al caso in esame, in considerazione dell'operatività degli artt. 1853 e 1854
8 cod. civ.;
-l'art. 1853 cod. civ. prevede che se tra la banca e il correntista esistono più
rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente,
salvo patto contrario, consentendo, dunque, la compensazione anche qualora uno dei rapporti non sia estinto – e, dunque, il relativo credito non sia esigibile – nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata (cfr. Cass. 23 gennaio 2020, n. 1445; Cass. 14 gennaio
2016, n. 512; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2801);
-l'art. 1854 cod. civ., invece, stabilisce che in caso di conto cointestato con più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto;
-tale previsione sancisce la solidarietà dei cointestatari del conto corrente sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, nei confronti della banca in ordine al saldo del conto corrente e trova la sua ratio nell'unicità del rapporto e del conto corrente;
-tuttavia, essa riguarda unicamente i rapporti tra cointestatari e la banca, per cui sono estranei alla sua sfera di operatività i rapporti interni tra i correntisti cointestatari, che rimangono regolati dalla regola generale di cui all'art. 1298,
secondo comma, cod. civ., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali (cfr. Cass. 4 gennaio 2018, n. 77; Cass. 2 dicembre
2013, n. 26991; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4066);
-del pari, non opera con riferimento a rapporti che i cointestatari del conto o
9 – come nel caso in esame – uno di essi intrattengono con la banca in virtù di un distinto rapporto contrattuale, in quanto la solidarietà è predicata solo con riferimento al saldo del conto cointestato;
-da ciò consegue che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, il principio dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo>>.
La Suprema Corte ha, quindi ritenuto assorbito <
principale, con cui la parte si duole della violazione degli artt. 324 cod. porc.
Civ. e 2909 cod. civ., per aver la sentenza impugnata pronunciato in ordine alla sussistenza del diritto della banca, in quanto attribuitole dalle previsioni delle condizioni generali di contratto, di poter opporre la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari del conto corrente sino alla concorrenza dell'intero credito risultante dal relativo saldo, benché il
Tribunale avesse negato l'esistenza di un siffatto diritto e la relativa statuizione non fosse stata oggetto di impugnazione>>.
2.4. La Corte è, poi, passata all'esame del primo motivo del ricorso incidentale proposto da IO IA con cui <
impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1853 cod.
10 civ., nella parte in cui ha ritenuto lecita la compensazione operata dalla banca mediante trasferimento di poste attive sul conto corrente e smobilizzo di titoli e ha escluso il carattere vessatorio dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto, ritenendo, conseguentemente, inapplicabile e, comunque,
rispettata, la disciplina di cui all'art. 1341 cpv. cod. civ.>>.
Ha ritenuto fondato tale motivo osservando quanto segue:
<<-quanto al primo aspetto, si osserva che, come evidenziato in precedenza,
la compensazione tra saldi attivi e passivi prevista dall'art. 1853 cod. civ. è
attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare, attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto, con le modalità proprie di tale tipo di operazione;
-orbene, la parte rileva che la banca ha operato la compensazione mediante operazioni <> diverse – ed <
esorbitanti>> - dalla mera annotazione in conto corrente prevista dall'art. 1853 cod. civ., quali il trasferimento di poste attive da un conto deposito a un conto corrente e lo smobilizzo unilaterale di fondi obbligazioni e dossier titoli;
-in presenza dell'allegazione di un siffatto modus operandi – che, peraltro,
sembra trovare conferma sia dalla sentenza impugnata, sia dal contenuto del controricorso della banca -, elevato a motivo di gravame, la Corte di appello si limita ad affermare che le operazioni di compensazione sono avvenute nel rispetto del termine di cinque giorni contrattualmente previsto per consentire l'adempimento delle obbligazioni scadute e che <
11 in quanto tenuta in attuazione delle facoltà ad essa attribuite dalla legge e dal contratto, non può considerarsi contraria a buona fede, né tale risulta per le modalità di esecuzione>>;
-in tal modo, non ha fatto corretta applicazione del principio espresso dall'art. 1853 cod. civ., in quanto tale disposizione non legittima, di per sé, le modalità
di compensazione denunciate dalla correntista;
-né, sotto altro profilo, indica se e quali disposizioni negoziali consentivano il ricorso a tali modalità>>.
Ha quindi accolto il motivo con <
doglianza ivi prospettati, sia dell'ultimo motivo con cui si deduce l'omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, in merito all'accertato rispetto degli oneri di forma di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ.>>.
2.5. Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti ed ha rinviato la causa a questa Corte, in diversa composizione, demandando ad essa di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
3. Hanno tempestivamente riassunto il giudizio IO OS IA e IO
IA con autonomi atti di citazione in riassunzione.
3.1. In entrambi i giudizi così introdotti si è costituita in giudizio
[...]
Controparte_1
4. All'udienza del 15 novembre 2023, la Corte ha disposto la riunione delle cause.
12 4.1. All'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato che il thema decidendum è inderogabilmente delimitato dalla sentenza della Corte regolatrice, riportata testualmente nella parte espositiva della presente sentenza e dai principi di diritto in essa espressi, già riportati testualmente e che possono sintetizzarsi come segue.
Quanto alla posizione di IO IA OS: sono estranei alla sfera di operatività dell'art. 1854 cod. civ., che stabilisce che in caso di conto cointestato con più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto e che sancisce la solidarietà dei cointestatari del conto corrente sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, nei confronti della banca in ordine al saldo del conto, riguarda unicamente i rapporti tra cointestatari e la banca, i rapporti interni tra i correntisti cointestatari, che rimangono regolati dalla regola generale di cui all'art. 1298,
secondo comma, cod. civ., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali;
tale norma non opera con riferimento a rapporti che i cointestatari del conto o – come nel caso in esame – uno di essi intrattengono con la banca in virtù di un distinto rapporto contrattuale, in quanto la solidarietà è predicata solo con riferimento al saldo del conto cointestato.
13 Pertanto, il principio dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo
Quanto alla posizione di IO IA: l'art. 1853 cod. civ. prevede che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario, consentendo,
dunque, la compensazione anche qualora uno dei rapporti non sia estinto – e,
dunque, il relativo credito non sia esigibile – nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata;
tale compensazione tra saldi attivi e passivi è attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare, in un altro conto ancora aperto, con le modalità
proprie di tale tipo di operazione;
tale disposizione non legittima, di per sé,
le modalità di compensazione denunciate dalla correntista mediante operazioni <> diverse – ed <
esorbitanti>> - dalla mera annotazione in conto corrente prevista dall'art. 1853 cod. civ., quali il trasferimento di poste attive da un conto deposito a un conto corrente e lo smobilizzo unilaterale di fondi obbligazioni e dossier titoli.
La Suprema Corte ha, poi, evidenziato che la Corte d'appello, nella sentenza
14 cassata:
quanto ad IO IA OS, non ha esaminato il tema dell'efficacia pro
quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali in relazione al contenuto degli art. 9 e 15 delle condizioni generali di contratto,
potendo le parti derogarvi;
quanto ad IO IA, non ha indicato se e quali disposizioni negoziali consentivano il ricorso alle modalità con cui la banca ha operato la compensazione.
2. Inoltre, il giudizio di rinvio non può modificare l'accertamento dei fatti già
acquisiti al processo da cui dipende la decisione della controversia in esame e che non sono stati incisi dalla pronuncia della Suprema Corte né ritenuti da essa inerenti a profili rimasti assorbiti:
la qualità di garante in capo ad Parte_4
[...] Parte_3
la sussistenza di una situazione debitoria di tali società in conseguenza del recesso dei rapporti e della revoca degli affidamenti nella entità già
analiticamente ricostruita nella sentenza cassata;
la regolarità delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto di conto corrente;
l'attuazione della compensazione nel rispetto del termine di cinque giorni assegnato al garante per l'adempimento rispetto alla comunicazione di revoca degli affidamenti alla debitrice principale.
15 3. L'art. 9 delle condizioni generali di contratto così dispone: “… 3. Quando
esistono tra la ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi CP_6
genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre
dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di
legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186
cod. civ. o a prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione
patrimoniale, finanziaria o economica del , in modo tale da porre Parte_5
in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha
altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti … non
siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza alcuna
particolare formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione –
contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di
assegno – la Banca darà prontamente comunicazione al .
4. Se il Parte_5
conto è cointestato a più persone, la ha facoltà di valersi dei diritti CP_6
suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto,
anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei
cointestatari”.
Il contratto di deposito “crescidepositopiù” n. 401145 cointestato alle due sorelle riporta all'art. 6 una clausola del tenore corrispondente: “…3. Quando
esistono tra la ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi CP_6
genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre
dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di
legge ed ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186
16 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione
patrimoniale, finanziaria o economica del , in modo tale da porre Parte_5
in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha
altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti … non
siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza alcuna
particolare formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione -
contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepire la convenzione di
assegno - la banca darà prontamente comunicazione al correntista”).
3. La prima questione è se tali disposizioni consentissero alla banca di opporre in compensazione del credito vantato nei confronti della sola
IA IO sino alla concorrenza l'intero saldo del c/c e dei titoli cointestati con la sorella OS IA IO che non rivestiva la qualità di debitrice.
3.1. Sulla scorta della statuizione della Corte di Cassazione per cui <
banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto,
operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo>>, il Collegio ritiene che l'art. 9 non legittimi l'operazione posta in essere dalla banca con riferimento alla posizione di IO IA OS.
La specificazione contenuta nel quarto comma che prevede, in caso di conto cointestato, che la banca si avvalga della compensazione “sino a concorrenza
dell'intero credito risultante dal saldo del conto”, attesa la non equivocità
17 delle parole usate, appare al riguardo dirimente per ritenere che si tratti del credito della banca inerente il saldo passivo del conto, e non del credito dei correntisti inerente al saldo attivo.
Deve, pertanto, ritenersi che non vi sia stata deroga convenzionale al principio dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali nei termini espressi nella sentenza della Suprema Corte
e già riportati;
non essendo inerente il credito bancario al conto corrente cointestato ed attesa la estraneità di IO OS IA al debito in relazione al quale la banca ha operato la compensazione, la banca non poteva operare la compensazione del credito vantato nei confronti della sola IO IA
in misura superiore alla quota del saldo di quest'ultima. E ciò riguarda, con evidenza, anche i titoli cointestati con la sorella.
Pertanto, con riferimento ad IO OS IA, non trovando il comportamento della banca alcuna copertura contrattuale, quest'ultima dev'essere condannata alla restituzione delle somme apprese oltre la quota del 50% del saldo del conto corrente e dei titoli riferibile ad IO IA
e, quindi, dell'importo di € 57.925,00, con interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (la domanda degli interessi è stata formulata
“dal dovuto all'effettivo saldo” senza allegazione dei presupposti in materia di indebito oggettivo circa la decorrenza di cui all'art. 2033 cod.civ.).
Riguardo al fatto che le obbligazioni fossero cointestate CP_2
(questione riproposta dalla convenuta in riassunzione negli scritti conclusivi benché nella comparsa di costituzione e risposta in questo grado abbia
18 indicato anche il dossier titoli n. 484816195 come intestato ad entrambe le sorelle IO), va rilevato che la sottoscrizione dell'offerta pubblica da parte della sola IO IA, non incide sulla titolarità, posto che dalla documentazione prodotta, proveniente dalla stesso istituto bancario, emerge che le obbligazioni siano state ricomprese nei rapporti cointestati e che il controvalore ricavato dalla loro vendita sia stato addebitato sul conto,
anch'esso cointestato, n. 401144/64.
Quanto alla domanda di rivalutazione monetaria va rilevato che il creditore di una obbligazione di valuta (e tale è quella restitutoria ex art. 2033 cod.civ.),
il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria,
ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. S.U. 5743/2015 e da ultimo, in senso conforme, Cass. 16565/2018).
Nel caso di specie IO IA OS si è limitata genericamente a richiedere la rivalutazione monetaria che, per le ragioni esposte, non è dovuta.
4. La seconda questione è se la compensazione poteva essere operata nei confronti della sola IO IA, debitrice della banca in quanto fideiussore delle due società debitrici principali, attraverso l'azzeramento dei conti ad essa esclusivamente intestati e il prelievo del saldo del conto corrente cointestato con la sorella nei limiti del 50%.
19 Si è già riportato il tenore letterale delle condizioni generali di contratto sulla compensazione.
Esse legittimano la compensazione delle somme esistenti sui conti correnti di IO IA totalmente o (nel caso di conto cointestato) nella misura
pro quota ad essa riferibile in quanto prevedono che qualora sussistano tra la ed il correntista “più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, CP_6
anche di deposito” ha luogo la compensazione e ciò senza particolari formalità, se non la sola pronta comunicazione da parte della banca.
Una volta acclarato (e sul punto si è formato il giudicato interno) che IO
IA era debitrice dell'istituto bancario (in quanto fideiussore delle debitrici principali ed in solido con esse per gli importi dovuti) la clausola in esame consente in modo ampio la compensazione, in quanto il riferimento della clausola a “rapporti”, oltre che a “conti”, va inteso nel senso che possa essere operata la compensazione anche quando il credito della banca abbia natura ed origine diverse rispetto a quelle inerenti il saldo passivo di conto corrente, derogando con essa le parti anche ai requisiti di liquidità ed esigibilità che connotano la compensazione legale. Come è nel caso di specie in cui, pur non essendovi un saldo passivo nei conti correnti e nei rapporti intestati o cointestati ad IO IA essa era comunque debitrice, in solido con le società debitrici principali di cui era garante, dell'importo oggetto di esposizione relativo ai contratti in essere con il medesimo istituto bancario ed intestati a dette società, oggetto della comunicazione di recesso e di revoca degli affidamenti comunicata anche alla garante.
20 Con riferimento al tema posto con riferimento all'art. 1341 cod.civ. (la questione della vessatorietà in base alla disciplina consumeristica, esclusa dalla Corte d'Appello, non è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione) va rilevato che:
nei due conti correnti la clausola è stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte di IO IA, distinta da quella riferibile al contratto nel suo complesso - cfr. doc. 4 (conto corrente 401074/91) e 9 (conto corrente n.
40144/64) entrambi prodotti nel fascicolo di primo grado della convenuta in riassunzione- rispondente alle prescrizioni dell'art. 1341 cod.civ. mediante richiamo numerico alle clausole (presenti nelle allegate condizioni generali che la correntista ha dichiarato di avere ricevuto in consegna), compresa quella in questione, accompagnato dalla indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (in particolare “… art. 9 comma 3,4 (compensazione)”;
nel conto “crescidepositopiù” n. 401145/65 la clausola n. 6 non sia stata oggetto di specifica sottoscrizione, ma esso “presuppone necessariamente
l'esistenza di un conto corrente bancario di appoggio indicato al momento
della sottoscrizione” (art. 4 condizioni generali), che è stato identificato in quello n. 401144/64, sottoscritto in pari data, sul quale è previsto che transitino versamenti e prelievi e che già l'art. 9, oggetto di specifica sottoscrizione, prevede identica clausola che fa riferimento,
specificatamente, ai conti di deposito e alla compensazione attuata “senza
particolari formalità” ed è, quindi, riferibile anche al contratto di deposito stipulato in data coeva;
è evidente, infatti, che il giroconto è solo la modalità
21 con cui le somme depositate transitano sul conto corrente ove la compensazione è stata specificatamente assentita ed è stata operata attraverso l'annotazione a debito “per compensazione”.
Questione diversa si pone per la compensazione operata sul ricavato della vendita delle obbligazioni;
è pacifica la esistenza di un “conto CP_2
deposito dossier titoli”, non regolato dalle condizioni inerenti i conti correnti,
ma non vi è stata produzione alcuna della documentazione contrattuale (salvo che della offerta pubblica di acquisto delle obbligazioni). Non vi è, pertanto,
prova della pattuizione di alcuna clausola che attribuisca alla banca il diritto di effettuare la compensazione sul ricavato della vendita dei titoli unilateralmente disposta e a seguito dello smobilizzo dei fondi in essere sul dossier titoli.
In ogni caso, ove ritenute applicabili, le clausole che regolano la compensazione contenuta nei contratti di conto corrente non prevedono il diritto della banca di procedere alla vendita delle obbligazioni ai fini satisfattivi del proprio credito, non potendosi ritenere ricompresa tale specifica facoltà nella generica dizione del “diritto di valersi della
compensazione ancorché i crediti … non siano liquidi ed esigibili e ciò in
qualunque momento senza alcuna particolare formalità”.
Pertanto, la domanda di IO IA è fondata limitatamente alla declaratoria d'illegittimità della compensazione operata dall'istituto bancario attraverso la vendita delle obbligazioni , con condanna CP_7
dell'istituto bancario alla restituzione del 50% della somma ricavata dalla
22 vendita di tali titoli pari ad € € 25.500,00.
Valgono per tale statuizione le medesime considerazioni già svolte in relazione alla pronuncia emessa in favore di IO OS IA in punto di rivalutazione monetaria (non dovuta) e decorrenza degli interessi (dovuti con decorrenza dalla domanda giudiziale).
Per converso la operazione di vendita delle quote del fondo Amundi presenti nel dossier titoli n. 173/4816195 è avvenuta, per quanto risulta anche dalle allegazioni delle attrici in riassunzione, su loro richiesta e la compensazione
è stata operata dalla banca limitatamente all'importo di € 10.270,98, e la compensazione è avvenuta legittimamente sul ricavo dopo il suo accredito sul conto corrente n. 401145/65 come da comunicazione ad IO IA
del 13 marzo 2014.
5. La declaratoria di non legittimità della compensazione nei termini esposti,
venuto meno l'effetto estintivo, lascia impregiudicato per i relativi importi il credito della banca nei confronti di IO IA quale accertato in causa che, risultando inopponibile la compensazione, non si è estinto.
In accoglimento della domanda della convenuta in riassunzione va accertato che per l'importo € 57.925,00, oggetto di condanna a suo carico ed in favore di IO OS, il credito non si è estinto e che IO IA rimane obbligata al pagamento del relativo importo.
6. Va infine rilevato che le due attrici in riassunzione non hanno riproposto in questa sede di rinvio le domande risarcitorie già rigettate dalla Corte
d'Appello e che ad esse non hanno fatto alcun riferimento negli atti di
23 citazione in riassunzione e nelle conclusioni in essi contenuti, nei fogli di precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi conclusivi. Deve quindi ritenersi che si tratti di domande implicitamente ma univocamente rinunciate.
7. Quanto alle spese, pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il
Giudice del rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario: <
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>> (Cass.
S.U. 32906/2022).
L'esito complessivo del giudizio vede senz'altro soccombente l'istituto bancario nei confronti di OS IA IO, atteso l'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione della sua quota di credito indebitamente posta in compensazione.
Pertanto, va condannata al pagamento delle spese di Controparte_1
tutti i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo, in applicazione
24 dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00), ad eccezione della “fase di trattazione”, che per il giudizio di appello ed il presente giudizio di rinvio si liquida in conformità
al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
Va, invece, disposta la compensazione delle spese tra IO IA e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio. Controparte_1
Infatti <
sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>> (Cass. S.U.
32061/2022).
Ritiene il Collegio che ve ne siano i presupposti atteso l'accoglimento solo parziale della domanda di IO IA e la legittimità delle operazioni di compensazioni salvo quella inerente alla vendita delle obbligazioni
CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente
25 pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
1.condanna a restituire ad IO OS IA, per Controparte_1
la causale di cui in motivazione, la somma di € 57.925,00 oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
2. accerta che per l'importo € 57.925,00 oggetto della precedente statuizione il credito della non si è estinto e che IO Controparte_1
IA rimane obbligata al pagamento del debito rimasto inadempiuto;
3. dichiara l'illegittimità della compensazione operata dall'istituto bancario a parziale estinzione del proprio maggiore credito attraverso la vendita delle obbligazioni , e, venuto meno l'effetto estintivo, condanna CP_2
a restituire ad IO IA, la somma di € Controparte_1
25.500,00, pari al 50% della somma ricavata dalla vendita di tali titoli, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
4. rigetta la domanda di IO IA di declaratoria d'illegittimità della compensazione in relazione alle altre operazioni;
5. condanna al pagamento in favore di IO OS Controparte_1
IA delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in € 2.552,00 per la “fase di studio”, € 1.628,00 per la “fase introduttiva”, €
5.670,00 per la “fase istruttoria - di trattazione” ed € 4.253,00 per la “fase decisionale”; per il grado d'appello in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la “fase di trattazione” ed
€ 5.103,00 per la “fase decisionale”, per il giudizio di legittimità in € 3.402,00
per la “fase di studio”, € 2.478,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.175,00 per
26 la “fase decisionale”, e per il presente giudizio di rinvio in € 2.977,00 per la
“fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge nonché contributo unificato ove corrisposto;
6. dichiara compensate le spese di tutti i gradi del giudizio tra Controparte_1
e IO IA.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele
27
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 680/2023
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 680/2023 R.G. cui è riunita la n. 681/2023 posta in
decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024 promossa in sede di rinvio dalla suprema Corte di Cassazione
OGGETTO: la prima
CA (deposito d a bancario, cassetta di OL SA MA, con il patrocinio dell'avv. Maurizio Alloro sicurezza, apertura di ATTRICE IN RIASSUNZIONE credito bancario) la seconda
CODICE: da
140041 OL AN, con il patrocinio dall'avv. Gabriele Alloro
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
1 già Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Gianni Solinas
[...]
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio;
sentenza del Tribunale di Mantova n. 614/2016,
pubblicata in data 19 marzo 2016; sentenza della Corte d'Appello di Brescia
n. 1430/2018, pubblicata in data 19 settembre 2018; ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione n. 1024/2023 emessa in data 14 aprile 2023.
CONCLUSIONI
Parte_1
“…precisa e ribadisce le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione in
riassunzione introduttivo, di seguito ritrascritte:
a) Accertata, per le causali dedotte nel ricorso ex art. 702 bis n. 3408/14 RG
Tribunale di Mantova, l'illecita appropriazione delle somme in titolarità di
OL SA MA da parte di Controparte_3
, ex , ora
[...] Controparte_4
dirsi tenuta e conseguentemente Controparte_1
condannarsi quest'ultima, legalmente rappresentata, a rifondere alla
concludente l'importo di €. 57.925,00=, salvo diverso ritenuto di giustizia,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.
b) Con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite:
‐ del procedimento di mediazione n. 200/14 Camera Mantovana di
Mediazione e Conciliazione;
‐ del giudizio di primo grado n. 3408/2014 RG Tribunale di Mantova;
2 ‐ del giudizio di secondo grado n. 1479/16 RG Corte di Appello di Brescia;
‐ del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione n. 36268/2018 RG;
‐ del presente giudizio”.
Parte_2
“…ribadisce le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione in
riassunzione introduttivo, di seguito ritrascritte:
a) Dirsi tenuta e conseguentemente condannarsi Controparte_1
(già , ex
[...] Controparte_3 [...]
), legalmente rappresentata, Controparte_4
a restituire ad OL AN l'importo complessivo di €. 71.333,25=,
indebitamente prelevato e trattenuto mediante operazioni illecite, abusive e
non autorizzate, oltre interessi ex lege dal dovuto.
b) Con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite:
‐ del giudizio di primo grado n. 3408/2014 RG Tribunale di Mantova;
‐ del giudizio di secondo grado n. 1479/16 RG Corte di Appello di Brescia;
‐ del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione n. 36268/2018 RG;
‐ del presente giudizio”.
Della convenuta in riassunzione Controparte_1
“In via preliminare nel rito:
a) dichiarare, previo eventuale accertamento che IO IA ha
prestato garanzia nell'interesse di la carenza di Controparte_5
legittimazione ad agire e/o interesse ad agire di IO IA in ordine a
3 tutte le domande aventi per oggetto l'accertamento della illegittimità della
compensazione del 50% del saldo del conto corrente e/o del ricavato
derivante dai titoli;
b) dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e/o interesse ad agire di
IO OS IA in ordine alla richiesta di restituzione del 50% del
ricavato delle obbligazioni intestate alla signora IO IA;
Nel merito in via principale:
c) rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, formulate da IO IA
e da IO OS IA contro , in quanto infondate in fatto Controparte_1
e diritto;
d) in ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto
per tutti i motivi esposti in narrativa e, pertanto, confermare, anche con
eventuale diversa motivazione, la sentenza n. 614/2016, pubblicata il
19.5.2016, R.G. n. 3408/2014, Rep. n. 1063/2016 del 19.05.2016, emessa dal
Tribunale di Mantova.
Nel merito in via subordinata:
e) nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle domande
formulate da IO IA e da IO OS RI, accertarsi e
dichiararsi, comunque, la correttezza delle compensazioni effettuate nella
misura del 50% del saldo attivo dei conti correnti e del ricavato dalla vendita
delle obbligazioni e, comunque, in ogni caso, accertare e dichiarare IO
IA tenuta al pagamento, nei confronti di Controparte_1
delle somme che l'Istituto di credito fosse tenuto a restituire alla signora
IO IA OS.
4 In ogni caso
f) spese ed onorari del giudizio di Cassazione e del presente giudizio
interamente refusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IO OS IA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva respinto le sue domande di condanna della alla Controparte_4
restituzione della somma di € 59.925,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, indebitamente prelevata mediante addebito su conto corrente, e al risarcimento dei danni per l'illecito mancato pagamento di un assegno bancario di € 10.100,00 tratto su tale conto.
1.1. In tale sentenza è stato evidenziato che a sostegno di tali domande la ricorrente aveva allegato che: era titolare di un conto corrente, nonché
relativo dossier titoli, acceso presso la predetta banca e cointestato con la sorella IO IA;
dall'estratto periodico era emerso che nell'agosto
2013 la banca aveva prelevato d'ufficio la somma di € 60.300,00 per
<> e, con analoga motivazione,
l'ulteriore somma di € 55.550,00 ricavata dalla vendita delle obbligazioni
CAPR e PC, cointestate alle due sorelle, e mai autorizzata;
aveva appreso che la sorella IO IA si era resa garante delle obbligazioni assunte nei confronti della banca dalla e dalla Meccanica System s.r.l. Parte_3
e che le richiamate annotazioni si riferivano all'escussione di tale garanzia;
successivamente, in data 13 marzo 2014, aveva emesso un assegno bancario,
5 per l'importo di € 10.100,00, che non era stato pagato, senza che ne venisse elevato protesto, per carenza di provvista, benché il conto presentasse un saldo attivo sufficiente al pagamento del titolo.
1.2. Dalla sentenza emergeva, inoltre che IO IA, chiamata in giudizio dalla banca, aveva domandato, in via riconvenzionale, la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente prelevate sul conto corrente e al risarcimento dei danni per violazione dei principi di trasparenza,
buona fede, diligenza e correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale.
1.3. La Corte d'appello ha rigettato gli autonomi gravami proposti dalle due sorelle avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva respinto le rispettive domande, evidenziando, in particolare, che, quanto alle operazioni di
<> poste in essere dalla banca, sussisteva la responsabilità solidale dei cointestatari ai sensi dell'art. 1854 cod. civ., non vi erano circostanze ostative all'operatività della compensazione operata dalla banca e la condotta osservata da quest'ultima non poteva considerarsi contraria a buona fede.
2. Il ricorso per cassazione è stato affidato a tre motivi, ed anche IO
IA ha proposto separato ricorso avverso la medesima sentenza,
anch'esso affidato a tre motivi.
già Controparte_2 Controparte_4
ha resistito in entrambi i giudizi con distinti controricorsi.
[...]
2.1. Con ordinanza n. 10024/2023 emessa in data 14 aprile 2023, la Corte di
Cassazione, preliminarmente, ha dato atto, in ragione del principio dell'unità
6 dell'impugnazione, che i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza da
IO OS IA e IO IA sono stati riuniti e quello di quest'ultima, depositato in epoca posteriore, è stato qualificato quale ricorso incidentale.
2.2. Ha ritenuto infondati ed inammissibili il secondo motivo del ricorso principale congiuntamente al secondo motivo di ricorso incidentale, con cui le ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza per motivazione inesistente e apparente.
2.3. Ha, poi, esaminato il primo motivo del ricorso principale di IO OS
IA con cui <
applicazione degli artt. 1302, 1853 e 1854 cod. civ., nonché la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la compensazione del credito e del debito della banca verso IO IA
operasse con riferimento all'intero saldo attivo risultante dal conto corrente
– e al controvalore dei titoli depositati -, intestato a quest'ultima unitamente a IO OS IA, e non, invece, limitatamente al 50% dello stesso;
-lamenta, altresì, la interpretazione all'art. 9 delle condizioni generali di contratto effettuata dalla Corte di appello, nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto che tale clausola negoziale consentisse la compensazione per l'intero credito risultante dal saldo del conto corrente cointestato, benché uno dei cointestatari non fosse debitore della banca>>.
Ha ritenuto fondato tale motivo sulla base delle seguenti considerazioni:
<<-va premesso che, come rilevato in precedenza, il giudice di merito ha
7 disatteso la tesi difensiva della ricorrente principale secondo la quale il credito della banca nei confronti della sorella IO IA poteva essere estinto per compensazione con il saldo attivo del conto medesimo solo nella misura del 50% del conto, attesa la situazione di contitolarità del conto medesimo e la sua estraneità al rapporto di garanzia che legava la sorella con la banca, sull'unico fondamento della applicazione del regime di solidarietà
attiva e passiva nei rapporti tra banca e singolo correntista del conto cointestato previsto dalle norme del codice civile e non anche del contenuto delle clausole di cui agli artt. 9 e 15 delle condizioni generali di contratto;
-sotto quest'ultimo profilo, dunque, la doglianza non è ammissibile, essendo indirizzata verso una statuizione non contenuta nella sentenza impugnata;
-ciò premesso, deve rammentarsi che l'art. 1302, secondo comma, cod. civ.,
dispone che <
compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo>>;
-tale disposizione introduce la regola dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione opposta dal debitore ad uno dei creditori e trova la sua giustificazione nella limitazione del potere dispositivo del creditore alla sola quota o parte ad esso spettante, nonché nelle esigenze di tutela del concreditore che sarebbe costretto, altrimenti, ad agire, in via di regresso,
contro gli altri concreditori;
-sostiene la Corte di appello che siffatta regola non troverebbe applicazione al caso in esame, in considerazione dell'operatività degli artt. 1853 e 1854
8 cod. civ.;
-l'art. 1853 cod. civ. prevede che se tra la banca e il correntista esistono più
rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente,
salvo patto contrario, consentendo, dunque, la compensazione anche qualora uno dei rapporti non sia estinto – e, dunque, il relativo credito non sia esigibile – nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata (cfr. Cass. 23 gennaio 2020, n. 1445; Cass. 14 gennaio
2016, n. 512; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2801);
-l'art. 1854 cod. civ., invece, stabilisce che in caso di conto cointestato con più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto;
-tale previsione sancisce la solidarietà dei cointestatari del conto corrente sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, nei confronti della banca in ordine al saldo del conto corrente e trova la sua ratio nell'unicità del rapporto e del conto corrente;
-tuttavia, essa riguarda unicamente i rapporti tra cointestatari e la banca, per cui sono estranei alla sua sfera di operatività i rapporti interni tra i correntisti cointestatari, che rimangono regolati dalla regola generale di cui all'art. 1298,
secondo comma, cod. civ., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali (cfr. Cass. 4 gennaio 2018, n. 77; Cass. 2 dicembre
2013, n. 26991; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4066);
-del pari, non opera con riferimento a rapporti che i cointestatari del conto o
9 – come nel caso in esame – uno di essi intrattengono con la banca in virtù di un distinto rapporto contrattuale, in quanto la solidarietà è predicata solo con riferimento al saldo del conto cointestato;
-da ciò consegue che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, il principio dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo>>.
La Suprema Corte ha, quindi ritenuto assorbito <
principale, con cui la parte si duole della violazione degli artt. 324 cod. porc.
Civ. e 2909 cod. civ., per aver la sentenza impugnata pronunciato in ordine alla sussistenza del diritto della banca, in quanto attribuitole dalle previsioni delle condizioni generali di contratto, di poter opporre la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari del conto corrente sino alla concorrenza dell'intero credito risultante dal relativo saldo, benché il
Tribunale avesse negato l'esistenza di un siffatto diritto e la relativa statuizione non fosse stata oggetto di impugnazione>>.
2.4. La Corte è, poi, passata all'esame del primo motivo del ricorso incidentale proposto da IO IA con cui <
impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1853 cod.
10 civ., nella parte in cui ha ritenuto lecita la compensazione operata dalla banca mediante trasferimento di poste attive sul conto corrente e smobilizzo di titoli e ha escluso il carattere vessatorio dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto, ritenendo, conseguentemente, inapplicabile e, comunque,
rispettata, la disciplina di cui all'art. 1341 cpv. cod. civ.>>.
Ha ritenuto fondato tale motivo osservando quanto segue:
<<-quanto al primo aspetto, si osserva che, come evidenziato in precedenza,
la compensazione tra saldi attivi e passivi prevista dall'art. 1853 cod. civ. è
attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare, attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto, con le modalità proprie di tale tipo di operazione;
-orbene, la parte rileva che la banca ha operato la compensazione mediante operazioni <> diverse – ed <
esorbitanti>> - dalla mera annotazione in conto corrente prevista dall'art. 1853 cod. civ., quali il trasferimento di poste attive da un conto deposito a un conto corrente e lo smobilizzo unilaterale di fondi obbligazioni e dossier titoli;
-in presenza dell'allegazione di un siffatto modus operandi – che, peraltro,
sembra trovare conferma sia dalla sentenza impugnata, sia dal contenuto del controricorso della banca -, elevato a motivo di gravame, la Corte di appello si limita ad affermare che le operazioni di compensazione sono avvenute nel rispetto del termine di cinque giorni contrattualmente previsto per consentire l'adempimento delle obbligazioni scadute e che <
11 in quanto tenuta in attuazione delle facoltà ad essa attribuite dalla legge e dal contratto, non può considerarsi contraria a buona fede, né tale risulta per le modalità di esecuzione>>;
-in tal modo, non ha fatto corretta applicazione del principio espresso dall'art. 1853 cod. civ., in quanto tale disposizione non legittima, di per sé, le modalità
di compensazione denunciate dalla correntista;
-né, sotto altro profilo, indica se e quali disposizioni negoziali consentivano il ricorso a tali modalità>>.
Ha quindi accolto il motivo con <
doglianza ivi prospettati, sia dell'ultimo motivo con cui si deduce l'omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, in merito all'accertato rispetto degli oneri di forma di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ.>>.
2.5. Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti ed ha rinviato la causa a questa Corte, in diversa composizione, demandando ad essa di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
3. Hanno tempestivamente riassunto il giudizio IO OS IA e IO
IA con autonomi atti di citazione in riassunzione.
3.1. In entrambi i giudizi così introdotti si è costituita in giudizio
[...]
Controparte_1
4. All'udienza del 15 novembre 2023, la Corte ha disposto la riunione delle cause.
12 4.1. All'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato che il thema decidendum è inderogabilmente delimitato dalla sentenza della Corte regolatrice, riportata testualmente nella parte espositiva della presente sentenza e dai principi di diritto in essa espressi, già riportati testualmente e che possono sintetizzarsi come segue.
Quanto alla posizione di IO IA OS: sono estranei alla sfera di operatività dell'art. 1854 cod. civ., che stabilisce che in caso di conto cointestato con più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto e che sancisce la solidarietà dei cointestatari del conto corrente sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, nei confronti della banca in ordine al saldo del conto, riguarda unicamente i rapporti tra cointestatari e la banca, i rapporti interni tra i correntisti cointestatari, che rimangono regolati dalla regola generale di cui all'art. 1298,
secondo comma, cod. civ., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali;
tale norma non opera con riferimento a rapporti che i cointestatari del conto o – come nel caso in esame – uno di essi intrattengono con la banca in virtù di un distinto rapporto contrattuale, in quanto la solidarietà è predicata solo con riferimento al saldo del conto cointestato.
13 Pertanto, il principio dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe dalla disciplina tipica del contratto di conto corrente, per cui la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo
Quanto alla posizione di IO IA: l'art. 1853 cod. civ. prevede che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario, consentendo,
dunque, la compensazione anche qualora uno dei rapporti non sia estinto – e,
dunque, il relativo credito non sia esigibile – nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata;
tale compensazione tra saldi attivi e passivi è attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare, in un altro conto ancora aperto, con le modalità
proprie di tale tipo di operazione;
tale disposizione non legittima, di per sé,
le modalità di compensazione denunciate dalla correntista mediante operazioni <> diverse – ed <
esorbitanti>> - dalla mera annotazione in conto corrente prevista dall'art. 1853 cod. civ., quali il trasferimento di poste attive da un conto deposito a un conto corrente e lo smobilizzo unilaterale di fondi obbligazioni e dossier titoli.
La Suprema Corte ha, poi, evidenziato che la Corte d'appello, nella sentenza
14 cassata:
quanto ad IO IA OS, non ha esaminato il tema dell'efficacia pro
quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali in relazione al contenuto degli art. 9 e 15 delle condizioni generali di contratto,
potendo le parti derogarvi;
quanto ad IO IA, non ha indicato se e quali disposizioni negoziali consentivano il ricorso alle modalità con cui la banca ha operato la compensazione.
2. Inoltre, il giudizio di rinvio non può modificare l'accertamento dei fatti già
acquisiti al processo da cui dipende la decisione della controversia in esame e che non sono stati incisi dalla pronuncia della Suprema Corte né ritenuti da essa inerenti a profili rimasti assorbiti:
la qualità di garante in capo ad Parte_4
[...] Parte_3
la sussistenza di una situazione debitoria di tali società in conseguenza del recesso dei rapporti e della revoca degli affidamenti nella entità già
analiticamente ricostruita nella sentenza cassata;
la regolarità delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto di conto corrente;
l'attuazione della compensazione nel rispetto del termine di cinque giorni assegnato al garante per l'adempimento rispetto alla comunicazione di revoca degli affidamenti alla debitrice principale.
15 3. L'art. 9 delle condizioni generali di contratto così dispone: “… 3. Quando
esistono tra la ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi CP_6
genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre
dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di
legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186
cod. civ. o a prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione
patrimoniale, finanziaria o economica del , in modo tale da porre Parte_5
in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha
altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti … non
siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza alcuna
particolare formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione –
contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di
assegno – la Banca darà prontamente comunicazione al .
4. Se il Parte_5
conto è cointestato a più persone, la ha facoltà di valersi dei diritti CP_6
suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto,
anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei
cointestatari”.
Il contratto di deposito “crescidepositopiù” n. 401145 cointestato alle due sorelle riporta all'art. 6 una clausola del tenore corrispondente: “…3. Quando
esistono tra la ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi CP_6
genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre
dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di
legge ed ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186
16 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione
patrimoniale, finanziaria o economica del , in modo tale da porre Parte_5
in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha
altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti … non
siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza alcuna
particolare formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione -
contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepire la convenzione di
assegno - la banca darà prontamente comunicazione al correntista”).
3. La prima questione è se tali disposizioni consentissero alla banca di opporre in compensazione del credito vantato nei confronti della sola
IA IO sino alla concorrenza l'intero saldo del c/c e dei titoli cointestati con la sorella OS IA IO che non rivestiva la qualità di debitrice.
3.1. Sulla scorta della statuizione della Corte di Cassazione per cui <
banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto,
operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo>>, il Collegio ritiene che l'art. 9 non legittimi l'operazione posta in essere dalla banca con riferimento alla posizione di IO IA OS.
La specificazione contenuta nel quarto comma che prevede, in caso di conto cointestato, che la banca si avvalga della compensazione “sino a concorrenza
dell'intero credito risultante dal saldo del conto”, attesa la non equivocità
17 delle parole usate, appare al riguardo dirimente per ritenere che si tratti del credito della banca inerente il saldo passivo del conto, e non del credito dei correntisti inerente al saldo attivo.
Deve, pertanto, ritenersi che non vi sia stata deroga convenzionale al principio dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali nei termini espressi nella sentenza della Suprema Corte
e già riportati;
non essendo inerente il credito bancario al conto corrente cointestato ed attesa la estraneità di IO OS IA al debito in relazione al quale la banca ha operato la compensazione, la banca non poteva operare la compensazione del credito vantato nei confronti della sola IO IA
in misura superiore alla quota del saldo di quest'ultima. E ciò riguarda, con evidenza, anche i titoli cointestati con la sorella.
Pertanto, con riferimento ad IO OS IA, non trovando il comportamento della banca alcuna copertura contrattuale, quest'ultima dev'essere condannata alla restituzione delle somme apprese oltre la quota del 50% del saldo del conto corrente e dei titoli riferibile ad IO IA
e, quindi, dell'importo di € 57.925,00, con interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo (la domanda degli interessi è stata formulata
“dal dovuto all'effettivo saldo” senza allegazione dei presupposti in materia di indebito oggettivo circa la decorrenza di cui all'art. 2033 cod.civ.).
Riguardo al fatto che le obbligazioni fossero cointestate CP_2
(questione riproposta dalla convenuta in riassunzione negli scritti conclusivi benché nella comparsa di costituzione e risposta in questo grado abbia
18 indicato anche il dossier titoli n. 484816195 come intestato ad entrambe le sorelle IO), va rilevato che la sottoscrizione dell'offerta pubblica da parte della sola IO IA, non incide sulla titolarità, posto che dalla documentazione prodotta, proveniente dalla stesso istituto bancario, emerge che le obbligazioni siano state ricomprese nei rapporti cointestati e che il controvalore ricavato dalla loro vendita sia stato addebitato sul conto,
anch'esso cointestato, n. 401144/64.
Quanto alla domanda di rivalutazione monetaria va rilevato che il creditore di una obbligazione di valuta (e tale è quella restitutoria ex art. 2033 cod.civ.),
il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria,
ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. S.U. 5743/2015 e da ultimo, in senso conforme, Cass. 16565/2018).
Nel caso di specie IO IA OS si è limitata genericamente a richiedere la rivalutazione monetaria che, per le ragioni esposte, non è dovuta.
4. La seconda questione è se la compensazione poteva essere operata nei confronti della sola IO IA, debitrice della banca in quanto fideiussore delle due società debitrici principali, attraverso l'azzeramento dei conti ad essa esclusivamente intestati e il prelievo del saldo del conto corrente cointestato con la sorella nei limiti del 50%.
19 Si è già riportato il tenore letterale delle condizioni generali di contratto sulla compensazione.
Esse legittimano la compensazione delle somme esistenti sui conti correnti di IO IA totalmente o (nel caso di conto cointestato) nella misura
pro quota ad essa riferibile in quanto prevedono che qualora sussistano tra la ed il correntista “più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, CP_6
anche di deposito” ha luogo la compensazione e ciò senza particolari formalità, se non la sola pronta comunicazione da parte della banca.
Una volta acclarato (e sul punto si è formato il giudicato interno) che IO
IA era debitrice dell'istituto bancario (in quanto fideiussore delle debitrici principali ed in solido con esse per gli importi dovuti) la clausola in esame consente in modo ampio la compensazione, in quanto il riferimento della clausola a “rapporti”, oltre che a “conti”, va inteso nel senso che possa essere operata la compensazione anche quando il credito della banca abbia natura ed origine diverse rispetto a quelle inerenti il saldo passivo di conto corrente, derogando con essa le parti anche ai requisiti di liquidità ed esigibilità che connotano la compensazione legale. Come è nel caso di specie in cui, pur non essendovi un saldo passivo nei conti correnti e nei rapporti intestati o cointestati ad IO IA essa era comunque debitrice, in solido con le società debitrici principali di cui era garante, dell'importo oggetto di esposizione relativo ai contratti in essere con il medesimo istituto bancario ed intestati a dette società, oggetto della comunicazione di recesso e di revoca degli affidamenti comunicata anche alla garante.
20 Con riferimento al tema posto con riferimento all'art. 1341 cod.civ. (la questione della vessatorietà in base alla disciplina consumeristica, esclusa dalla Corte d'Appello, non è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione) va rilevato che:
nei due conti correnti la clausola è stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte di IO IA, distinta da quella riferibile al contratto nel suo complesso - cfr. doc. 4 (conto corrente 401074/91) e 9 (conto corrente n.
40144/64) entrambi prodotti nel fascicolo di primo grado della convenuta in riassunzione- rispondente alle prescrizioni dell'art. 1341 cod.civ. mediante richiamo numerico alle clausole (presenti nelle allegate condizioni generali che la correntista ha dichiarato di avere ricevuto in consegna), compresa quella in questione, accompagnato dalla indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (in particolare “… art. 9 comma 3,4 (compensazione)”;
nel conto “crescidepositopiù” n. 401145/65 la clausola n. 6 non sia stata oggetto di specifica sottoscrizione, ma esso “presuppone necessariamente
l'esistenza di un conto corrente bancario di appoggio indicato al momento
della sottoscrizione” (art. 4 condizioni generali), che è stato identificato in quello n. 401144/64, sottoscritto in pari data, sul quale è previsto che transitino versamenti e prelievi e che già l'art. 9, oggetto di specifica sottoscrizione, prevede identica clausola che fa riferimento,
specificatamente, ai conti di deposito e alla compensazione attuata “senza
particolari formalità” ed è, quindi, riferibile anche al contratto di deposito stipulato in data coeva;
è evidente, infatti, che il giroconto è solo la modalità
21 con cui le somme depositate transitano sul conto corrente ove la compensazione è stata specificatamente assentita ed è stata operata attraverso l'annotazione a debito “per compensazione”.
Questione diversa si pone per la compensazione operata sul ricavato della vendita delle obbligazioni;
è pacifica la esistenza di un “conto CP_2
deposito dossier titoli”, non regolato dalle condizioni inerenti i conti correnti,
ma non vi è stata produzione alcuna della documentazione contrattuale (salvo che della offerta pubblica di acquisto delle obbligazioni). Non vi è, pertanto,
prova della pattuizione di alcuna clausola che attribuisca alla banca il diritto di effettuare la compensazione sul ricavato della vendita dei titoli unilateralmente disposta e a seguito dello smobilizzo dei fondi in essere sul dossier titoli.
In ogni caso, ove ritenute applicabili, le clausole che regolano la compensazione contenuta nei contratti di conto corrente non prevedono il diritto della banca di procedere alla vendita delle obbligazioni ai fini satisfattivi del proprio credito, non potendosi ritenere ricompresa tale specifica facoltà nella generica dizione del “diritto di valersi della
compensazione ancorché i crediti … non siano liquidi ed esigibili e ciò in
qualunque momento senza alcuna particolare formalità”.
Pertanto, la domanda di IO IA è fondata limitatamente alla declaratoria d'illegittimità della compensazione operata dall'istituto bancario attraverso la vendita delle obbligazioni , con condanna CP_7
dell'istituto bancario alla restituzione del 50% della somma ricavata dalla
22 vendita di tali titoli pari ad € € 25.500,00.
Valgono per tale statuizione le medesime considerazioni già svolte in relazione alla pronuncia emessa in favore di IO OS IA in punto di rivalutazione monetaria (non dovuta) e decorrenza degli interessi (dovuti con decorrenza dalla domanda giudiziale).
Per converso la operazione di vendita delle quote del fondo Amundi presenti nel dossier titoli n. 173/4816195 è avvenuta, per quanto risulta anche dalle allegazioni delle attrici in riassunzione, su loro richiesta e la compensazione
è stata operata dalla banca limitatamente all'importo di € 10.270,98, e la compensazione è avvenuta legittimamente sul ricavo dopo il suo accredito sul conto corrente n. 401145/65 come da comunicazione ad IO IA
del 13 marzo 2014.
5. La declaratoria di non legittimità della compensazione nei termini esposti,
venuto meno l'effetto estintivo, lascia impregiudicato per i relativi importi il credito della banca nei confronti di IO IA quale accertato in causa che, risultando inopponibile la compensazione, non si è estinto.
In accoglimento della domanda della convenuta in riassunzione va accertato che per l'importo € 57.925,00, oggetto di condanna a suo carico ed in favore di IO OS, il credito non si è estinto e che IO IA rimane obbligata al pagamento del relativo importo.
6. Va infine rilevato che le due attrici in riassunzione non hanno riproposto in questa sede di rinvio le domande risarcitorie già rigettate dalla Corte
d'Appello e che ad esse non hanno fatto alcun riferimento negli atti di
23 citazione in riassunzione e nelle conclusioni in essi contenuti, nei fogli di precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi conclusivi. Deve quindi ritenersi che si tratti di domande implicitamente ma univocamente rinunciate.
7. Quanto alle spese, pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il
Giudice del rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario: <
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>> (Cass.
S.U. 32906/2022).
L'esito complessivo del giudizio vede senz'altro soccombente l'istituto bancario nei confronti di OS IA IO, atteso l'accoglimento della domanda di condanna alla restituzione della sua quota di credito indebitamente posta in compensazione.
Pertanto, va condannata al pagamento delle spese di Controparte_1
tutti i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo, in applicazione
24 dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00), ad eccezione della “fase di trattazione”, che per il giudizio di appello ed il presente giudizio di rinvio si liquida in conformità
al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
Va, invece, disposta la compensazione delle spese tra IO IA e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio. Controparte_1
Infatti <
sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>> (Cass. S.U.
32061/2022).
Ritiene il Collegio che ve ne siano i presupposti atteso l'accoglimento solo parziale della domanda di IO IA e la legittimità delle operazioni di compensazioni salvo quella inerente alla vendita delle obbligazioni
CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente
25 pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
1.condanna a restituire ad IO OS IA, per Controparte_1
la causale di cui in motivazione, la somma di € 57.925,00 oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
2. accerta che per l'importo € 57.925,00 oggetto della precedente statuizione il credito della non si è estinto e che IO Controparte_1
IA rimane obbligata al pagamento del debito rimasto inadempiuto;
3. dichiara l'illegittimità della compensazione operata dall'istituto bancario a parziale estinzione del proprio maggiore credito attraverso la vendita delle obbligazioni , e, venuto meno l'effetto estintivo, condanna CP_2
a restituire ad IO IA, la somma di € Controparte_1
25.500,00, pari al 50% della somma ricavata dalla vendita di tali titoli, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
4. rigetta la domanda di IO IA di declaratoria d'illegittimità della compensazione in relazione alle altre operazioni;
5. condanna al pagamento in favore di IO OS Controparte_1
IA delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in € 2.552,00 per la “fase di studio”, € 1.628,00 per la “fase introduttiva”, €
5.670,00 per la “fase istruttoria - di trattazione” ed € 4.253,00 per la “fase decisionale”; per il grado d'appello in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la “fase di trattazione” ed
€ 5.103,00 per la “fase decisionale”, per il giudizio di legittimità in € 3.402,00
per la “fase di studio”, € 2.478,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.175,00 per
26 la “fase decisionale”, e per il presente giudizio di rinvio in € 2.977,00 per la
“fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la “fase di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge nonché contributo unificato ove corrisposto;
6. dichiara compensate le spese di tutti i gradi del giudizio tra Controparte_1
e IO IA.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele
27