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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5591/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Milazzo presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Fabrizio Spinelli che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: pensione di invalidità civile, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 4 novembre 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile e dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4
d.lgs. n. 62/2024 (n. 6083/2022 r.g.), ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.. Nella resistenza dell' , CP_2 riuniti i giudizi per ragioni di connessione, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva i suddetti requisiti. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 27 ottobre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del diritto alla prestazione e nella condanna al pagamento della stessa.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi «extrasanitari» (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle certificazioni sanitarie già prodotte e da questi analiticamente esaminate.
Il dr. ha, infatti, rilevato che il ricorrente è affetto da “Diabete mellito tipo 1 in Per_1
trattamento insulinico con microinfusore in scarso compenso glicemico (cod. 9310). Tiroidite di
HA. Minime localizzazioni cutanee psoriasiche” che però comportano solo un'invalidità del 67% senza necessità di assistenza continua né di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale e nella vita di relazione.
In merito alle osservazioni della parte, corrispondenti ai motivi di opposizione, ha precisato che “rivalutando la documentazione esistente non ho trovato alcuna altra patologia invalidante alle quali genericamente il ricorrente fa riferimento. In relazione invece alla mia valutazione per le patologie da me rilevate non posso che ribadire che trovasi in una condizione Parte_1
diabetica che rispetta, come da manuale, il codice 9310. Si ricorda che il codice 9311 che può condurre nei casi più gravi al 100% d'invalidità (e a questo probabilmente fa riferimento l'avv.
Spinelli, pur non circostanziandolo) contempla il “Diabete mellito complicato da grave nefropatia proliferante, maculopatia, emorragia vitreale e/o arteriopatia ostruttiva (classe IV)”.
Fortunatamente nessuna di tali complicanze è presente nel giovane . Peraltro ho applicato Per_2
il massimo del cod. 9310, cioè il 60%. In relazione alla psoriasi cutanea, riscontrata nel 2009, è evidentemente di lievissima entità tant'è che ho rilevato solo qualche piccolissima localizzazione psoriasica al ginocchio e non vi è nella storia del sig. alcun trattamento farmacologico Pt_1
prescritto; in relazione alla tiroidite di HA questa non ha determinato alcun distiroidismo tant'è che nessun trattamento ormonale o, al contrario, soppressivo è stato mai avviato.
2 … I rilievi dell'avv.to Spinelli sono obiettivamente estremamente generici e non precisando quali siano le diverse contraddizioni diagnostico valutative e quale sia la documentazione medica che se guardata in modo organico e convergente avrebbe condotto a una diversa valutazione, non mi è possibile fornire una risposta circostanziata. Non ho valutato l'esistenza dell'handicap grave in quanto non c'è; non esiste neppure lontanamente alcun elemento che possa portare al riconoscimento di tale beneficio. Diverso sarebbe stato se il ricorrente fosse stato ancora minore, particolarmente nella prima e nella seconda infanzia.”.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va conseguentemente respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano, quindi, a definitivo carico dell' le spese di c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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