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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2851 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vetrano presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla via Dante n. 16;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore;
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: riconoscimento della carta elettronica docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione depositato in data 24.5.2024, dopo declaratoria d'incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Avellino, Parte_1
esponeva di essere dipendente, per l'anno scolastico 2024/2025, del
[...]
nel profilo di docente con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato presso il Convitto “T. Tasso” di Salerno;
di aver stipulato anche per gli anni scolastici precedenti a partire dal 2018/2019 contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del convenuto . CP_1
Lamentava che per gli anni scolastici sopradescritti, in quanto precaria, non le era stata riconosciuta la cd. “Carta elettronica del docente”, di importo pari ad
€ 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione,
quindi, dei docenti cd. Precari.
Eccepiva la natura discriminatoria della normativa predetta per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con gli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente, senza alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la violazione dell'art. 4 della Direttiva 1999/70 e del relativo
Accordo Quadro Europeo.
Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la Direttiva 1999/70/CEE, la condanna del Controparte_1 ad erogare, in suo favore, il beneficio di cui ai commi 121-122-123
[...]
dell'art 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici a partire dall'anno scolastico 2018/2019 oltre accessori di legge.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio il Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale.
Alla odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono qui a indicare.
In via preliminare occorre ricordare che il rito lavoro è strutturato secondo un sistema di decadenze e rigide preclusioni processuali finalizzate a pervenire ad una celere conclusione delle controversie. In particolare, il sistema prevede che la parte ricorrente è onerata di allegare compiutamente, con l'atto introduttivo del giudizio, i fatti costitutivi delle domande azionate, nonché
produrre le prove preesistenti e chiedere l'ammissione di quelle c.d.
costituende (art. 414 c.p.c.). Di contro, la parte resistente ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., a mezzo del deposito di una memoria difensiva con cui eventualmente eccepire l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dal ricorrente, contestare in modo specifico i medesimi fatti costitutivi della pretesa attorea,
disconoscere/contestare la produzione documentale della controparte,
produrre a sua volta documenti e chiedere l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori.
Orbene, va ribadito che il è rimasto Controparte_1
contumace. In via generale si deve precisare che "la contumacia del
convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio
in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad altri
elementi, a formare il convincimento del giudice"(cfr. Cass. civ., Sez. III,
29.03.2007, n. 7739). La contumacia del convenuto, infatti, come chiarito dalla
Suprema Corte "al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad
alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma
lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
contraddittorio" (ex multis Cass. Civ. Sez. L. 11.04.1985 n. 2410 e, conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L., 09/12/1994, n, 10554). La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale, perciò,
all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006,
n. 15777). In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso,
ai sensi dell'art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l'eccezione si fonda"
Ebbene, nel caso de quo, la non ha documentato e, quindi, non ha Pt_1
provato i presupposti costitutivi del diritto all'invocata spettanza ovvero del
bonus c.d. carta docenti.
Invero, il ricorso depositato è carente di qualsiasi documentazione utile a sostegno della domanda attorea. Non sono allegati i contratti di lavoro della ricorrente né, eventualmente, in alternativa, i cedolini paga (in realtà, soltanto uno relativo al mese di aprile 2023 dal quale si evince che per tale anno scolastico, 2023/2024, la era assunta a tempo indeterminato). Pt_1
La richiede l'erogazione del bonus carta docenti a partire dall'anno Pt_1
scolastico 2018/2019, tuttavia, non specifica fino a quale anno scolastico. Non
sappiamo per quante ore la ricorrente, per ciascun anno scolastico, espletava la propria attività di docente, quanto iniziava e quanto terminava, per ciascun anno scolastico, il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze del
[...]
. Nulla di tutto questo è stato provato né tali Controparte_1
circostanze possono ritenersi non specificatamente contestate e, dunque, per tale via ex art. 115 c.p.c. provate, essendo parte convenuta, lo si ripete, rimasta contumace.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato.
Nulla per le spese in favore del essendo Controparte_1
rimasto contumace e non avendo, quindi, dovuto sostenere alcuna spesa per la sua difesa in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2851 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese in favore del . Controparte_1
Salerno, 30.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2851 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vetrano presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla via Dante n. 16;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore;
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: riconoscimento della carta elettronica docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione depositato in data 24.5.2024, dopo declaratoria d'incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Avellino, Parte_1
esponeva di essere dipendente, per l'anno scolastico 2024/2025, del
[...]
nel profilo di docente con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato presso il Convitto “T. Tasso” di Salerno;
di aver stipulato anche per gli anni scolastici precedenti a partire dal 2018/2019 contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del convenuto . CP_1
Lamentava che per gli anni scolastici sopradescritti, in quanto precaria, non le era stata riconosciuta la cd. “Carta elettronica del docente”, di importo pari ad
€ 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione,
quindi, dei docenti cd. Precari.
Eccepiva la natura discriminatoria della normativa predetta per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con gli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente, senza alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la violazione dell'art. 4 della Direttiva 1999/70 e del relativo
Accordo Quadro Europeo.
Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la Direttiva 1999/70/CEE, la condanna del Controparte_1 ad erogare, in suo favore, il beneficio di cui ai commi 121-122-123
[...]
dell'art 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici a partire dall'anno scolastico 2018/2019 oltre accessori di legge.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio il Controparte_1
sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
[...]
La causa veniva istruita in via documentale.
Alla odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono qui a indicare.
In via preliminare occorre ricordare che il rito lavoro è strutturato secondo un sistema di decadenze e rigide preclusioni processuali finalizzate a pervenire ad una celere conclusione delle controversie. In particolare, il sistema prevede che la parte ricorrente è onerata di allegare compiutamente, con l'atto introduttivo del giudizio, i fatti costitutivi delle domande azionate, nonché
produrre le prove preesistenti e chiedere l'ammissione di quelle c.d.
costituende (art. 414 c.p.c.). Di contro, la parte resistente ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., a mezzo del deposito di una memoria difensiva con cui eventualmente eccepire l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dal ricorrente, contestare in modo specifico i medesimi fatti costitutivi della pretesa attorea,
disconoscere/contestare la produzione documentale della controparte,
produrre a sua volta documenti e chiedere l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori.
Orbene, va ribadito che il è rimasto Controparte_1
contumace. In via generale si deve precisare che "la contumacia del
convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio
in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere insieme ad altri
elementi, a formare il convincimento del giudice"(cfr. Cass. civ., Sez. III,
29.03.2007, n. 7739). La contumacia del convenuto, infatti, come chiarito dalla
Suprema Corte "al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad
alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma
lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
contraddittorio" (ex multis Cass. Civ. Sez. L. 11.04.1985 n. 2410 e, conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L., 09/12/1994, n, 10554). La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale, perciò,
all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006,
n. 15777). In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso,
ai sensi dell'art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l'eccezione si fonda"
Ebbene, nel caso de quo, la non ha documentato e, quindi, non ha Pt_1
provato i presupposti costitutivi del diritto all'invocata spettanza ovvero del
bonus c.d. carta docenti.
Invero, il ricorso depositato è carente di qualsiasi documentazione utile a sostegno della domanda attorea. Non sono allegati i contratti di lavoro della ricorrente né, eventualmente, in alternativa, i cedolini paga (in realtà, soltanto uno relativo al mese di aprile 2023 dal quale si evince che per tale anno scolastico, 2023/2024, la era assunta a tempo indeterminato). Pt_1
La richiede l'erogazione del bonus carta docenti a partire dall'anno Pt_1
scolastico 2018/2019, tuttavia, non specifica fino a quale anno scolastico. Non
sappiamo per quante ore la ricorrente, per ciascun anno scolastico, espletava la propria attività di docente, quanto iniziava e quanto terminava, per ciascun anno scolastico, il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze del
[...]
. Nulla di tutto questo è stato provato né tali Controparte_1
circostanze possono ritenersi non specificatamente contestate e, dunque, per tale via ex art. 115 c.p.c. provate, essendo parte convenuta, lo si ripete, rimasta contumace.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato.
Nulla per le spese in favore del essendo Controparte_1
rimasto contumace e non avendo, quindi, dovuto sostenere alcuna spesa per la sua difesa in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2851 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese in favore del . Controparte_1
Salerno, 30.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro