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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 842/2025 promossa da:
c.f. , ass. Avv. Carlotta Persico, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, assistito ex art. 417 bis c.p.c. Controparte_1 dalla dirigente dott.ssa , dal funzionario dott. Angelo Maurizio Ragusa, CP_2 domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE RESISTENTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025, - con riferimento Parte_1 agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del _1 convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 2.000,00, tramite la suddetta carta elettronica, oltre accessori dalla maturazione al saldo, quale contributo alla propria formazione, invocando il principio di parità di trattamento
1 stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
Inoltre, parte ricorrente ha chiesto di accertare la sussistenza di un abusivo ricorso ai contratti a termine e la condanna del convenuto al risarcimento del _1 danno ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.
Il convenuto si è tempestivamente costituito chiedendo la reiezione della _1 domanda.
All'odierna udienza la difesa del ha rinunciato all'eccezione di prescrizione _1 formulata in memoria con riferimento al credito rivendicato dalla parte ricorrente per carta elettronica docente anno scolastico 2019/2020.
La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato.
La Carta Elettronica Docente non è contestato:
- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del _1 convenuto quale docente di scuola di primo grado;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, siano quelli indicati in ricorso, siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal;
dal 23/09/2019 al 31/08/2020, _1 dal 30/09/2020 al 31/08/2021, dal 03/09/2021 al 31/08/2022, dal
01/09/2022 al 30/11/2022 e dal 01/12/2022 al 31/08/2023;
- che ai soli docenti di ruolo, nel periodo dedotto, il ha erogato la _1
“carta elettronica”, introdotta dall'art. 1 della L. 107/2015;
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito:
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea _1
2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di _1 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa nazionale disciplinante la carta elettronica docente è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti anche nella la fattispecie in esame;
in particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, la CGUE ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale _1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, _1
3 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Infine, è intervenuta sulle questioni poste anche la Corte di Cassazione, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c..
Con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:”
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . _1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. (…)”.
4 Alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento a tutti gli anni scolastici oggetto di domanda.
L'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto con riferimento agli _1 importi richiesti dalla parte ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 è infondata;
La Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata, ha enunciato il principio secondo cui: “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
L'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha previsto la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web e che “a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Può concludersi che è la data del 1° settembre che deve essere individuata quale dies a quo del decorso del termine, salvo che il contratto a termine tra le parti sia stato sottoscritto in epoca successiva al 1° settembre.
La lettera di messa in mora è stata notificata al in data 30 luglio 2024 e _1 pertanto è stato validamente interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione
Nella fattispecie in esame si è già detto come non vi sia contestazione tra le parti circa la “comparabilità”, dal punto di vista della natura del lavoro, delle mansioni espletate e delle competenze professionali richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno prestato servizio nei suoi stessi periodi.
5 In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, dell'importo complessivo di € 2.000,00, tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
La reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Nell'atto introduttivo la parte ricorrente ha dedotto di aver insegnato, in forza di plurimi contratti a termine per oltre 36 mesi, sempre sulla stessa cattedra, A022 e nello stesso istituto scolastico “IC. Avigliana – , in particolare: CP_3
a.s. 2018/2019 dal 16/10/2018 fino al 30/06/2019
a.s. 2019/2020 dal 23/09/2019 fino al 31/08/2020
a.s. 2020/2021 dal 30/09/2020 fino al 31/08/2021.
a.s. 2021/2022 dal 1/9/2021 fino al 31/08/2022.
a.s. 2022/2023 dal 1/9/2022 al 30/11/2022 e dal 1/12/2022 fino al 31/08/2023.
La circostanza trova conferma nello stato matricolare in atti.
La questione inerente la reiterazione di contratti a termine nel settore pubblico della scuola, dopo una doppia pregiudiziale comunitaria e costituzionale, è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una serie di sentenze gemelle pronunciate nel novembre del 2016.
Con la sent. n. 22552/2016, a cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., la Suprema
Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale scolastico e le supplenze (annuali su organico di diritto ex art. 4 c. 1 l. 124/1999, temporanee su organico di fatto ex art. 4 c. 2, temporanee ex art. 4 c. 3), ha preso in rassegna il sistema delle graduatorie e sintetizzato la disciplina introdotta dalla l. 107/2015, per concludere nel senso dell'incompatibilità della disciplina speciale valevole per la scuola pubblica con le norme contenute nel d.lgs 368/2001 con riferimento ai requisiti di forma del contratto a termine ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
Quindi ha ricordato la sentenza pronunciata dalla CGUE il 26 novembre 2014, ed altri e la sentenza 187/2016 pronunciata dalla Corte Costituzionale con Per_1 cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 c. 1 e 11 della L. 124 del
1999 (nella parte in cui autorizza mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e
6 disponibili, senza che ragioni obiettive lo giustifichino), per poi pervenire a precisare quali siano le condizioni per la configurabilità dell'abuso.
A questo proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato: “(…) 63. (…) il Collegio intende muoversi nell'ottica di una individuazione della sola tipologia contrattuale alla quale hanno fatto riferimento la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale, e che conduce ad escludere recisamente l'estensione alle supplenze su organico di fatto dei principii affermati per l'ipotesi di cui all'art. 4 comma 1, fatto segno all'intervento rammentato in premessa.
64. Sulla prima condizione, ed in primo luogo, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T. U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del
2015, che ha riformato l'art. 400 del T. U.”.
La Corte, con riguardo ai contratti stipulati ex art. 4 c. 1 l. cit. di durata complessiva superiore ai 36 mesi, anche non continuativi e stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 107/2015, quanto alle ricadute sanzionatorie dell'illecita reiterazione, ha ricordato la vigenza del divieto di conversione nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico e rilevato come la misura della stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenti una misura satisfattiva rispetto ai pregressi abusi, idonea sanzionare e da cancellare l'illecito comunitario.
Quanto invece ai docenti non aventi concrete chance di stabilizzazione, la Corte ha riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno ex art. 32 183/2010.
Con riferimento alla fattispecie concreta in esame, è pacifico che i plurimi contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente, sono di tipologi mista: vi sono contratti conclusi ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 (supplenze su organico di diritto su posti disponibili e vacanti con scadenza al termine dell'anno scolastico e cioè al 31 agosto) e ve ne è uno, il primo, relativo ad una supplenza temporanea su organico di fatto con scadenza al 30 giugno ex art. 4 c. 2 o 3 della l. cit..
7 Nell'atto introduttivo, il Difensore della parte ricorrente ha argomentato in merito alla ravvisabilità di un ricorso improprio da parte dell'amministrazione a supplenze su organico di fatto ovvero temporanee, rilevando come la ricorrente abbia insegnato, in forza dei suddetti contratti a termine, sempre la medesima materia nello stesso istituto scolastico.
Ebbene, a questo proposito nella sentenza sopra citata la S.C. ha precisato:
“(…) 125. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non
è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”.
Ricostruito in sintesi quanto accaduto nel mondo della scuola a seguito dell'impiego dei contratti di lavoro a termine per il conferimento di incarichi di supplenza, deve ora essere evidenziato che la fattispecie in concreto esaminata dimostra come, evidentemente, con il piano assunzionale straordinario voluto dal legislatore nel
2015 e con la misura della cadenza triennale dei concorsi a copertura dei posti vacanti e disponibili voluta dalla legge107/2015, non si è posto definitivamente fine al ricorso reiterato di contratti a tempo determinato in contrasto con il diritto dell' CP_4
La norma contenuta nell'articolo 1, comma 131, della legge 107/2015 che fissava la durata complessiva dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili, è stata abrogata dall'articolo 4bis del decreto legge 87/2018convertito dalla legge 96/2018.
Le circostanze evidenziate dal difensore di parte ricorrente dimostrano, senza ombra di dubbio, come presso l'I.C. D. Ferrari in Avigliana l'esigenza che è stata soddisfatta mediante il conferimento alla ricorrente di supplenze, sia su organico di diritto sia su organico di fatto, per l'insegnamento della medesima materia, in forza di contratti a tempo determinato, non fosse affatto temporanea: la ricorrente, infatti, vi ha insegnato dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, quindi per 5 aa.ss. consecutivi.
8 Pertanto, deve concludersi che tali contratti si pongono in contrasto con il diritto dellU.E. siccome consentiti da una normativa nazionale che, pur prevedendo in astratto la cadenza triennale dei concorsi per la copertura dei posti vacanti e disponibili, di fatto consente la reiterazione illimitata di contratti a termine per le supplenze su posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.
In conclusione, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno.
Liquidazione del danno.
Con la sentenza n. 5072/2016 le Sezioni Unite della S.C. hanno espresso il seguente principio: “la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art.
32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
La norma richiamata dalle Sezioni Unite è stata sostituita in seguito da quella di analogo tenore contenuta nell'articolo 28 del decreto legislativo 81/2015.
L'art. 36, c. 5, del d.lgs 165/2001, come modificato dall'art. 12 del D.L. 131/2024 rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano”, convertito dalla legge n. 166/2024 , stabilisce:
“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura
9 compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”.
Si richiama l'ordinanza Cass. n. 19229/2022 in cui è stato espresso il principio secondo cui: “(…). “[…] 1.3. Erronea è […] l'affermazione secondo cui, quando la legge in una determinata materia detti regole per la liquidazione del danno aquiliano, tali regole debbano applicarsi solo ai fatti illeciti 444/ avvenuti dopo l'entrata in vigore di esse. E' vero piuttosto l'esatto contrario: la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito". La liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole
(di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. (…).
Pertanto, nella fattispecie in esame appare congruo liquidare il danno nella misura
5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, considerato il risarcimento nella misura minima di 4 mensilità per il superamento dei 36 mesi di servizio avvenuto con la stipula del contratto nell'a.s. 2021/2022 ed una mensilità aggiuntiva per il contratto stipulato nell'a.s. 2022/2023
Alla luce della busta paga mensilità gennaio 2024, prodotta dalla parte ricorrente con deposito in data 26 giugno 2025, la retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR deve essere quantificata in euro 2.271,94 e, quindi, il convenuto deve _1 essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di complessivi euro
11.359,72, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., in considerazione della natura “seriale” delle questioni proposte e trattate, con distrazione in favore dei Difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
• accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023, ad usufruire
10 del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
• condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell'importo complessivo di
€ 2.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
• dichiara la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno in _1 favore della parte ricorrente che liquida in euro 11.359,72, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
• condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 2.400,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente avv. Carlotta Persico.
Torino, 4 luglio 2025
La Giudice
Sonia Salvatori
11
c.f. , ass. Avv. Carlotta Persico, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, assistito ex art. 417 bis c.p.c. Controparte_1 dalla dirigente dott.ssa , dal funzionario dott. Angelo Maurizio Ragusa, CP_2 domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE RESISTENTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025, - con riferimento Parte_1 agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del _1 convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 2.000,00, tramite la suddetta carta elettronica, oltre accessori dalla maturazione al saldo, quale contributo alla propria formazione, invocando il principio di parità di trattamento
1 stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
Inoltre, parte ricorrente ha chiesto di accertare la sussistenza di un abusivo ricorso ai contratti a termine e la condanna del convenuto al risarcimento del _1 danno ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.
Il convenuto si è tempestivamente costituito chiedendo la reiezione della _1 domanda.
All'odierna udienza la difesa del ha rinunciato all'eccezione di prescrizione _1 formulata in memoria con riferimento al credito rivendicato dalla parte ricorrente per carta elettronica docente anno scolastico 2019/2020.
La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato.
La Carta Elettronica Docente non è contestato:
- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del _1 convenuto quale docente di scuola di primo grado;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, siano quelli indicati in ricorso, siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal;
dal 23/09/2019 al 31/08/2020, _1 dal 30/09/2020 al 31/08/2021, dal 03/09/2021 al 31/08/2022, dal
01/09/2022 al 30/11/2022 e dal 01/12/2022 al 31/08/2023;
- che ai soli docenti di ruolo, nel periodo dedotto, il ha erogato la _1
“carta elettronica”, introdotta dall'art. 1 della L. 107/2015;
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito:
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea _1
2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di _1 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa nazionale disciplinante la carta elettronica docente è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti anche nella la fattispecie in esame;
in particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, la CGUE ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale _1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, _1
3 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Infine, è intervenuta sulle questioni poste anche la Corte di Cassazione, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c..
Con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:”
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . _1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. (…)”.
4 Alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento a tutti gli anni scolastici oggetto di domanda.
L'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto con riferimento agli _1 importi richiesti dalla parte ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 è infondata;
La Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata, ha enunciato il principio secondo cui: “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
L'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha previsto la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web e che “a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Può concludersi che è la data del 1° settembre che deve essere individuata quale dies a quo del decorso del termine, salvo che il contratto a termine tra le parti sia stato sottoscritto in epoca successiva al 1° settembre.
La lettera di messa in mora è stata notificata al in data 30 luglio 2024 e _1 pertanto è stato validamente interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione
Nella fattispecie in esame si è già detto come non vi sia contestazione tra le parti circa la “comparabilità”, dal punto di vista della natura del lavoro, delle mansioni espletate e delle competenze professionali richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno prestato servizio nei suoi stessi periodi.
5 In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, dell'importo complessivo di € 2.000,00, tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
La reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Nell'atto introduttivo la parte ricorrente ha dedotto di aver insegnato, in forza di plurimi contratti a termine per oltre 36 mesi, sempre sulla stessa cattedra, A022 e nello stesso istituto scolastico “IC. Avigliana – , in particolare: CP_3
a.s. 2018/2019 dal 16/10/2018 fino al 30/06/2019
a.s. 2019/2020 dal 23/09/2019 fino al 31/08/2020
a.s. 2020/2021 dal 30/09/2020 fino al 31/08/2021.
a.s. 2021/2022 dal 1/9/2021 fino al 31/08/2022.
a.s. 2022/2023 dal 1/9/2022 al 30/11/2022 e dal 1/12/2022 fino al 31/08/2023.
La circostanza trova conferma nello stato matricolare in atti.
La questione inerente la reiterazione di contratti a termine nel settore pubblico della scuola, dopo una doppia pregiudiziale comunitaria e costituzionale, è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una serie di sentenze gemelle pronunciate nel novembre del 2016.
Con la sent. n. 22552/2016, a cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., la Suprema
Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale scolastico e le supplenze (annuali su organico di diritto ex art. 4 c. 1 l. 124/1999, temporanee su organico di fatto ex art. 4 c. 2, temporanee ex art. 4 c. 3), ha preso in rassegna il sistema delle graduatorie e sintetizzato la disciplina introdotta dalla l. 107/2015, per concludere nel senso dell'incompatibilità della disciplina speciale valevole per la scuola pubblica con le norme contenute nel d.lgs 368/2001 con riferimento ai requisiti di forma del contratto a termine ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
Quindi ha ricordato la sentenza pronunciata dalla CGUE il 26 novembre 2014, ed altri e la sentenza 187/2016 pronunciata dalla Corte Costituzionale con Per_1 cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 c. 1 e 11 della L. 124 del
1999 (nella parte in cui autorizza mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e
6 disponibili, senza che ragioni obiettive lo giustifichino), per poi pervenire a precisare quali siano le condizioni per la configurabilità dell'abuso.
A questo proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato: “(…) 63. (…) il Collegio intende muoversi nell'ottica di una individuazione della sola tipologia contrattuale alla quale hanno fatto riferimento la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale, e che conduce ad escludere recisamente l'estensione alle supplenze su organico di fatto dei principii affermati per l'ipotesi di cui all'art. 4 comma 1, fatto segno all'intervento rammentato in premessa.
64. Sulla prima condizione, ed in primo luogo, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T. U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del
2015, che ha riformato l'art. 400 del T. U.”.
La Corte, con riguardo ai contratti stipulati ex art. 4 c. 1 l. cit. di durata complessiva superiore ai 36 mesi, anche non continuativi e stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 107/2015, quanto alle ricadute sanzionatorie dell'illecita reiterazione, ha ricordato la vigenza del divieto di conversione nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico e rilevato come la misura della stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenti una misura satisfattiva rispetto ai pregressi abusi, idonea sanzionare e da cancellare l'illecito comunitario.
Quanto invece ai docenti non aventi concrete chance di stabilizzazione, la Corte ha riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno ex art. 32 183/2010.
Con riferimento alla fattispecie concreta in esame, è pacifico che i plurimi contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente, sono di tipologi mista: vi sono contratti conclusi ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 (supplenze su organico di diritto su posti disponibili e vacanti con scadenza al termine dell'anno scolastico e cioè al 31 agosto) e ve ne è uno, il primo, relativo ad una supplenza temporanea su organico di fatto con scadenza al 30 giugno ex art. 4 c. 2 o 3 della l. cit..
7 Nell'atto introduttivo, il Difensore della parte ricorrente ha argomentato in merito alla ravvisabilità di un ricorso improprio da parte dell'amministrazione a supplenze su organico di fatto ovvero temporanee, rilevando come la ricorrente abbia insegnato, in forza dei suddetti contratti a termine, sempre la medesima materia nello stesso istituto scolastico.
Ebbene, a questo proposito nella sentenza sopra citata la S.C. ha precisato:
“(…) 125. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non
è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”.
Ricostruito in sintesi quanto accaduto nel mondo della scuola a seguito dell'impiego dei contratti di lavoro a termine per il conferimento di incarichi di supplenza, deve ora essere evidenziato che la fattispecie in concreto esaminata dimostra come, evidentemente, con il piano assunzionale straordinario voluto dal legislatore nel
2015 e con la misura della cadenza triennale dei concorsi a copertura dei posti vacanti e disponibili voluta dalla legge107/2015, non si è posto definitivamente fine al ricorso reiterato di contratti a tempo determinato in contrasto con il diritto dell' CP_4
La norma contenuta nell'articolo 1, comma 131, della legge 107/2015 che fissava la durata complessiva dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili, è stata abrogata dall'articolo 4bis del decreto legge 87/2018convertito dalla legge 96/2018.
Le circostanze evidenziate dal difensore di parte ricorrente dimostrano, senza ombra di dubbio, come presso l'I.C. D. Ferrari in Avigliana l'esigenza che è stata soddisfatta mediante il conferimento alla ricorrente di supplenze, sia su organico di diritto sia su organico di fatto, per l'insegnamento della medesima materia, in forza di contratti a tempo determinato, non fosse affatto temporanea: la ricorrente, infatti, vi ha insegnato dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, quindi per 5 aa.ss. consecutivi.
8 Pertanto, deve concludersi che tali contratti si pongono in contrasto con il diritto dellU.E. siccome consentiti da una normativa nazionale che, pur prevedendo in astratto la cadenza triennale dei concorsi per la copertura dei posti vacanti e disponibili, di fatto consente la reiterazione illimitata di contratti a termine per le supplenze su posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.
In conclusione, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno.
Liquidazione del danno.
Con la sentenza n. 5072/2016 le Sezioni Unite della S.C. hanno espresso il seguente principio: “la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art.
32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
La norma richiamata dalle Sezioni Unite è stata sostituita in seguito da quella di analogo tenore contenuta nell'articolo 28 del decreto legislativo 81/2015.
L'art. 36, c. 5, del d.lgs 165/2001, come modificato dall'art. 12 del D.L. 131/2024 rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano”, convertito dalla legge n. 166/2024 , stabilisce:
“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura
9 compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”.
Si richiama l'ordinanza Cass. n. 19229/2022 in cui è stato espresso il principio secondo cui: “(…). “[…] 1.3. Erronea è […] l'affermazione secondo cui, quando la legge in una determinata materia detti regole per la liquidazione del danno aquiliano, tali regole debbano applicarsi solo ai fatti illeciti 444/ avvenuti dopo l'entrata in vigore di esse. E' vero piuttosto l'esatto contrario: la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito". La liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole
(di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. (…).
Pertanto, nella fattispecie in esame appare congruo liquidare il danno nella misura
5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, considerato il risarcimento nella misura minima di 4 mensilità per il superamento dei 36 mesi di servizio avvenuto con la stipula del contratto nell'a.s. 2021/2022 ed una mensilità aggiuntiva per il contratto stipulato nell'a.s. 2022/2023
Alla luce della busta paga mensilità gennaio 2024, prodotta dalla parte ricorrente con deposito in data 26 giugno 2025, la retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR deve essere quantificata in euro 2.271,94 e, quindi, il convenuto deve _1 essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di complessivi euro
11.359,72, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., in considerazione della natura “seriale” delle questioni proposte e trattate, con distrazione in favore dei Difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
• accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023, ad usufruire
10 del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
• condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell'importo complessivo di
€ 2.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
• dichiara la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno in _1 favore della parte ricorrente che liquida in euro 11.359,72, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
• condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 2.400,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente avv. Carlotta Persico.
Torino, 4 luglio 2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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