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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2545/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZACCARDI GLAUCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16499/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anzio - Anzio 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190001930867502 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1836/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con atto notificato all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale 09720190001930867502 notificatale il 12.9.2024, recante intimazione di pagamento di euro 437 oltre sanzioni e interessi per ICI 2010 dovuta al Comune di Anzio, accertata e liquidata con avviso notificato il 16.11.2025 a Nominativo_1, coniuge e dante causa a titolo ereditario della medesima ricorrente, deceduto il 25.9.2015, ossia prima della notificazione dell'avviso di accertamento.
La ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 65, comma 2, del d.lgs. 600/1973, per essere stato notificato l'avviso pregresso al de cuius, dopo la morte del medesimo, personalmente e non impersonalmente e collettivamente agli eredi. Ha, poi, eccepito la prescrizione dei crediti vantati dalla controparte.
Si è costituita l'agenzia delle entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito tardivamente il Comune di Anzio, domandando il rigetto del ricorso.
Nell'udienza odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come emerge dalla copia della cartolina di ricevimento dell'avviso di accertamento del 2015, quest'ultimo fu notificato il 16.11.2025 al de cuius Nominativo_1 e non ai suoi eredi, tra i quali l'attuale ricorrente.
L'art. 65 del d.lgs. 600/1973 consente la notifica dell'atto impositivo impersonalmente agli eredi del defunto destinatario, qualora essi (prima dell'emissione dell'atto: Cassazione, ordinanza 5020/20222) abbiano comunicato all'Amministrazione finanziaria il domicilio a tale scopo.
E' del tutto evidente che, in caso di mancata osservanza della procedura così descritta, l'alternativa non può che essere costituita dalla notifica ai singoli eredi e non, certamente, a un soggetto non più esistente, il de cuius defunto.
Nel caso di specie, quindi, avendo il Comune di Anzio notificato l'atto a Nominativo_1, dopo il decesso di quest'ultimo, la notificazione è nulla.
Nullità che (Cassazione, sentenza 21184/2022) sarebbe stata sanata ove gli eredi avessero impugnato tempestivamente l'atto o, comunque, ne avessero avuto conoscenza per altra via, circostanze nemmeno dedotte nel presente giudizio. Ne consegue che, attesa la nullità della notificazione dell'atto pregresso e, pertanto, la sua inidoneità a interrompere la prescrizione, l'Ici 2010 si era prescritta (ai sensi della legge 296/2006) il 31.12.2015.
E, poiché l'atto impugnato nel presente giudizio rappresenta la prima valida manifestazione della pretesa tributaria, correttamente e tempestivamente la prescrizione è stata eccepita con il ricorso avverso la cartella notificata il 12.9.2024
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità della cartella 09720190001930867502. condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 250,00 oltre cpa e va.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZACCARDI GLAUCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16499/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anzio - Anzio 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190001930867502 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1836/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con atto notificato all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale 09720190001930867502 notificatale il 12.9.2024, recante intimazione di pagamento di euro 437 oltre sanzioni e interessi per ICI 2010 dovuta al Comune di Anzio, accertata e liquidata con avviso notificato il 16.11.2025 a Nominativo_1, coniuge e dante causa a titolo ereditario della medesima ricorrente, deceduto il 25.9.2015, ossia prima della notificazione dell'avviso di accertamento.
La ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 65, comma 2, del d.lgs. 600/1973, per essere stato notificato l'avviso pregresso al de cuius, dopo la morte del medesimo, personalmente e non impersonalmente e collettivamente agli eredi. Ha, poi, eccepito la prescrizione dei crediti vantati dalla controparte.
Si è costituita l'agenzia delle entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito tardivamente il Comune di Anzio, domandando il rigetto del ricorso.
Nell'udienza odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come emerge dalla copia della cartolina di ricevimento dell'avviso di accertamento del 2015, quest'ultimo fu notificato il 16.11.2025 al de cuius Nominativo_1 e non ai suoi eredi, tra i quali l'attuale ricorrente.
L'art. 65 del d.lgs. 600/1973 consente la notifica dell'atto impositivo impersonalmente agli eredi del defunto destinatario, qualora essi (prima dell'emissione dell'atto: Cassazione, ordinanza 5020/20222) abbiano comunicato all'Amministrazione finanziaria il domicilio a tale scopo.
E' del tutto evidente che, in caso di mancata osservanza della procedura così descritta, l'alternativa non può che essere costituita dalla notifica ai singoli eredi e non, certamente, a un soggetto non più esistente, il de cuius defunto.
Nel caso di specie, quindi, avendo il Comune di Anzio notificato l'atto a Nominativo_1, dopo il decesso di quest'ultimo, la notificazione è nulla.
Nullità che (Cassazione, sentenza 21184/2022) sarebbe stata sanata ove gli eredi avessero impugnato tempestivamente l'atto o, comunque, ne avessero avuto conoscenza per altra via, circostanze nemmeno dedotte nel presente giudizio. Ne consegue che, attesa la nullità della notificazione dell'atto pregresso e, pertanto, la sua inidoneità a interrompere la prescrizione, l'Ici 2010 si era prescritta (ai sensi della legge 296/2006) il 31.12.2015.
E, poiché l'atto impugnato nel presente giudizio rappresenta la prima valida manifestazione della pretesa tributaria, correttamente e tempestivamente la prescrizione è stata eccepita con il ricorso avverso la cartella notificata il 12.9.2024
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità della cartella 09720190001930867502. condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 250,00 oltre cpa e va.