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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 14 marzo 2025
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. G. Affinito come Parte_1
da mandato in atti contro
, e per essa , in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. A. Labate come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. , in proprio Parte_1
e quale socio accomandatario e liquidatore della società
[...]
ha proposto opposizione avverso atto di precetto, Controparte_3
notificato in data 28 maggio 2024, con il quale e per essa Controparte_1
già ) intimava il pagamento della Controparte_2 Controparte_4
somma di €. 48.274,04 oltre interessi, spese di notifica accessori rinveniente, in forza di sentenza n.4089/2014 emessa dal Tribunale di Milano il 25.03.2014.
Con comparsa di risposta del 27.08.2024 si costituiva in giudizio CP_1 e per essa già - società
[...] Controparte_2 Controparte_4
cessionaria - per impugnare e contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. il sig. , pone a fondamento dei motivi di opposizione, la carenza di prova della Pt_1
legittimazione ad agire e/o della titolarita' attiva di e per essa Controparte_1
già ) ed a tal fine ne contesta la Controparte_2 Controparte_4
titolarità del credito in capo alla società cessionaria.
In particolare, rileva che per essa Controparte_1 Controparte_2
(già , ha azionato il precetto opposto dichiarandosi Controparte_4
cessionaria del credito quale successore a titolo particolare di BMW BANK GMBH,
Succursale Italiana, in virtù di contratto di cessione pro soluto del 25.11.2014, ma senza produrre tale documentazione.
Per principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. Civ. Sez V
05.11.2020 n. 24798)e dalla piu condivisibile giurisprudenza di merito: spetta a colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco Cass. Sent. 4116/16.
In caso di crediti in blocco ex art. 58 TUB, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o di agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione di crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa ( trib. Ferrara
09.04.2019); ciò in quanto una cosa è l'avviso della cessione altro è la prova
2 dell'esistenza di un contratto di cessione del suo specifico contenuto ( Cass. Sent.
2780/2019); d'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale ( Cass. Civ. Sez V 05.11.2020 n. 24798)
Sul punto è necessario, inoltre, distinguere il requisito della “ notificazione “ della cessione al debitore ceduto ( avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale;
dichiarazione liberatoria della società cedete), necessario ai fini dell'efficacia/ opponibilità della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento del medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata da debitore ceduto.
(Cass. Civ., Sez. I, 29 maggio 2024, n. 15010)
Tanto premesso, la società opposta ha assolto al proprio onere probatorio producendo in atti: avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
contratto di cessione stipulato da BMW BA ed datato 25.11.2014 e CP_1
debitamente sottoscritto, con annesso elenco dei crediti ceduti – vedi allegato 2.
La documentazione prodotta in atti appare, dunque, idonea a provare allo stato l'effettiva avvenuta stipulazione del contrato di cessione e, quindi, del trasferimento
3 della titolarità del credito in capo alla società cessionaria.
Infondata, infine, risulta la eccezione di prescrizione del credito preteso ed intimato attesa la documentazione prodotta in atti.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, - III Sezione Civile-, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la opposizione proposta dal sig. , in proprio e Parte_1
quale socio accomandatario e socio liquidatore della società “
[...]
”, e, per l'effetto, conferma Controparte_3
l'atto di precetto notificato in data 28 maggio 2024;
2) Condanna il sig. ,in proprio e quale socio Parte_1
accomandatario e socio liquidatore della società “ Controparte_3
”, alla refusione delle spese di lite in favore
[...] CP_3
di e per essa , in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessive € 3.809,00 di cui
€ 3.809,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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