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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7748/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Paccone e Carlo Parte_1
Zippo, presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla via G. Gronchi n. 20
RICORRENTE
SEMBIANTE rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Dell'Aria, presso il cui studio CP_1
elett.mente domicilia in Aversa, alla via Jommelli n. 88
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.9.2024, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente (in Frignano, il 3.10.2007), dal quale nascevano le figlie (5.12.2008) e Per_1 Per_2
(23.7.2015), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle
[...]
condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 16.4.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa depositato il 31.1.2023, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al verbale di udienza del 16.4.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi delle minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Frignano, in data 3.10.2007, tra i coniugi (nato in [...] il [...]) e Parte_2 Parte_1
(nata in [...] il [...]) - atto n. 46, parte II, serie A, anno 2007;
[...]
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frignano per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7748/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Paccone e Carlo Parte_1
Zippo, presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla via G. Gronchi n. 20
RICORRENTE
SEMBIANTE rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Dell'Aria, presso il cui studio CP_1
elett.mente domicilia in Aversa, alla via Jommelli n. 88
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.9.2024, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente (in Frignano, il 3.10.2007), dal quale nascevano le figlie (5.12.2008) e Per_1 Per_2
(23.7.2015), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle
[...]
condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 16.4.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa depositato il 31.1.2023, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al verbale di udienza del 16.4.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi delle minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Frignano, in data 3.10.2007, tra i coniugi (nato in [...] il [...]) e Parte_2 Parte_1
(nata in [...] il [...]) - atto n. 46, parte II, serie A, anno 2007;
[...]
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frignano per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro