TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 368 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 9.09.2024, vertente
TRA
(cod. fisc. , nato a [...] il [...] ed ivi _1 C.F._1 elettivamente domiciliato al Corso Roma n. 3 presso lo studio dell'avv. Gaetano Nicola, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il
17.03.2021; attore
E
(cod. fisc. , nata a [...] il CP C.F._2
22.08.1977, elettivamente domiciliata in Castrolibero (Cs) alla via Sandro Pertini n. 6 presso lo studio dell'avv. Corriere Margherita, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione depositata il 28.05.2021;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 17.03.2021, ha proposto domanda di cessazione _1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in Trani il 14.04.2007 (trascritto CP nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2007), in costanza del quale è nato il [...] un figlio, di nome . A fondamento della Persona_1
1 domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, omologata con decreto n. 6113/2015 emesso in data 10.11.2015. In particolare, ha dedotto che le condizioni della separazione consensuale dei coniugi, omologate con detto decreto, avevano il seguente tenore: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, la quale vivrà unitamente al minore nella casa coniugale di Via Nazionale n. 70; 3) Il padre, Pt_1
ha la facoltà di vedere il figlio ogni volta che lo riterrà opportuno, sia pure
[...] compatibilmente con le quotidiane esigenze del figlio e previa comunicazione alla SI.ra CP
. Quando uno dei due genitori si accompagna con il minore fuori dal Comune di Paola
[...]
(CS), sarà tenuto ad avvisare l'altro; 4) Il minore trascorrerà due fine settimana (Sabato e
Domenica) al mese, alternati, con il padre, così come trascorrerà le festività Natalizie, Pasquali ed estive, alternativamente, con il padre e la madre;
5) Il sig. si obbliga a _1 versare, a partire dal mese di Aprile 2014, la complessiva somma di € 1.500,00 mensili per il figlio, ed euro 1.000,00 per il coniuge a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare ogni giorno 5 del mese sul conto corrente intestato alla
SI.ra (Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia di Paola (CS) – c/c n. CP
932109). Inoltre saranno a carico del SI. le utenze telefoniche e elettriche _1 della casa coniugale assegnata alla SI.ra ; 6) le spese sanitarie, scolastiche e CP sportive del minore saranno a carico di entrambi i genitori, mentre quelle straordinarie saranno a carico del SI. ; 7) l'autovettura Volkswagen Golf di colore bianco, _1 di proprietà del SI. , verrà trasferita da quest'ultimo al coniuge;
8) i coniugi _1 si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti”; a fronte di ciò, la condizione economica e reddituale di al momento CP della pronuncia della separazione dei coniugi era ben diversa, in quanto la stessa attualmente presta attività lavorativa come insegnante;
dunque, è perfettamente in grado di mantenersi da sola, venendo così meno l'esigenza di percepire qualunque tipo di mantenimento/assegno divorzile. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Pronunciare, ai _1 sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
- Confermare le statuizioni di cui all'accordo di separazione in ordine all'affidamento del minore; - Per quanto attiene all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario: a)Il padre, , avrà la facoltà di vedere il figlio ogni _1 volta che lo riterrà opportuno, sia pure compatibilmente con le quotidiane esigenze del figlio e previa comunicazione alla SI.ra . Quando uno dei due genitori si accompagna CP
2 con il minore fuori dal Comune di Paola (CS), sarà tenuto ad avvisare l'altro con sufficiente preavviso;
b)Il minore trascorrerà due fine settimana (Sabato e Domenica) al mese, alternati, con il padre, così come trascorrerà le festività Natalizie e Pasquali, alternativamente, con il padre e la madre. Nel periodo estivo il padre avrà la possibilità di tenere il figlio con sé per 15 giorni consecutivi previa comunicazione alla madre da effettuarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- Assegnare la casa coniugale alla SI.ra nell'interesse del figlio minore CP
sino al compimento del diciottesimo anno dello stesso;
- Disporre a carico del Persona_1
SI. il versamento mensile della somma di € 1.500,00 a titolo di _1 mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese solare, oltre al 50% delle spese sanitarie, scolastiche, ludiche e straordinarie debitamente documentate ed autorizzate;
- Disporre che nulla è dovuto alla SI.ra
a titolo di assegno divorzile e/o rimborso spese;
- Le spese relative alle utenze CP telefoniche ed elettriche della casa coniugale, assegnata alla SI.ra quale genitore CP collocatario del minore, fino ad oggi a carico del SI. , saranno sostenute Pt_1 esclusivamente dalla SI.ra ; - La SI.ra rimetterà al , nella qualità di CP CP Pt_1 legittimo proprietario, l'autovettura Volkswagen Golf di colore bianco concessa in uso alla stessa sulla base dei precedenti accordi di separazione;
Con liquidazione delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
si è costituita in giudizio con memoria depositata il 28.05.2021. La stessa, CP concordando sulla richiesta del coniuge di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di lei nella casa familiare, ha ravvisato l'opportunità di rideterminare le modalità di frequentazione padre-figlio durante la settimana e le festività natalizie e pasquali (onde tutelare il diritto alla bigenitorialità del minore e rendere più effettivo il suo rapporto con la figura paterna), nonché di aumentare alla somma mensile di euro 2.000,00 il contributo paterno al mantenimento del medesimo minore (peraltro non sempre versato regolarmente), poiché quest'ultimo crescendo ha esigenze diverse e maggiori rispetto all'epoca della pronuncia di separazione dei coniugi.
Altresì, ha rilevato che, a dispetto di quanto ex adverso dedotto, non svolge l'attività di insegnante e non ha alcun contratto di lavoro a tempo indeterminato, prestando attività lavorative precarie come educatore, che non le consentono di sopravvivere autonomamente, attesa l'irrisorietà delle relative entrate;
tanto nonostante, da anni, invii curricula e domande a vari istituti ed enti e si attivi per trovare un impiego lavorativo. Quindi, ha rilevato il proprio diritto a percepire un assegno divorzile di importo pari a quello di mantenimento previsto in sede di separazione dei coniugi (ammontante alla somma mensile di euro 1.000,00) o a quello diverso ritenuto dovuto, chiedendo, altresì, la conferma dell'obbligo del marito (già previsto in sede di separazione) di provvedere al pagamento della fornitura di energia elettrica della casa familiare (essendo stata l'utenza telefonica dismessa da tempo), nonché, con riguardo alle spese
3 straordinarie occorrenti per il figlio minore, la previsione della partecipazione del padre nella misura dell'80%, ponendo a suo carico la residua quota del 20%. Rispetto, invece, alla richiesta del marito di essere rimesso nella proprietà dell'autovettura Volkswagen Golf di colore bianco, ha dedotto che negli accordi di separazione si è impegnato a trasferirle la _1 proprietà della medesima auto (che, peraltro, ha ottenuto dopo varie sollecitazioni in data
6.07.2020 e non era di proprietà dello stesso coniuge, ma di una delle aziende della sua facoltosa famiglia d'origine, la Fleet Ventura s.r.l.) e, comunque, tale veicolo è stato da lei ceduto il 4.11.2020 alla concessionaria e, con il ricavato di euro 5.000,00 e un CP_2 finanziamento (le cui rate sono pagate dalla madre), ha acquistato una nuova autovettura.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare la CP cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e _1
in Trani il 14 aprile 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del comune CP di Trani di procedere alla trascrizione nei relativi registri . - Confermare le condizioni dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi in merito all'affido condiviso del figlio
, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre, alla quale Persona_1 continuerà a rimanere assegnata la casa familiare, con pagamento delle relative bollette di utenza elettrica a carico del IG . - Rideterminare le modalità di incontri tra il IG Pt_1
e il figlio, onde tutelare meglio il diritto di frequentazione del minore con il padre e, Pt_1 per l'effetto, disporre che il padre si possa intrattenere con il figlio, durante la settimana, quando vorrà e, comunque, non meno di due pomeriggi a settimana , martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21,00, nei fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola sino alle ore 21,00 della domenica e per quanto attiene alle festività natalizie , ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre, nel periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Per il periodo estivo il Minore si intratterrà con il padre per quindici giorni nel mese di agosto;
i giorni verranno concordati tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno , tenendo in primis conto delle esigenze del Minore.
- Disporre che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, all'istruzione e formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori , tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso minore, con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. - Disporre che i genitori avranno diritto ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con il Minore. - Disporre che il IG _1 verserà mensilmente alla IGa , entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico CP sul conto corrente BPER intestato alla IGa c/c n. 964068, iban CP
[...] , la somma di euro 2.000,00, quale contributo al mantenimento del figlio;
tale somma verrà annualmente rivalutata ai sensi di legge secondo gli
4 indici Istat. - Disporre che le spese straordinarie effettuate nell'interesse del Minore saranno a carico dei genitori e, precisamente, nella misura del 80% a carico del padre e nella misura del
20% a carico della madre, seguendo il Protocollo del Tribunale di Paola in materia di spese straordinarie. - Disporre che il IG verserà mensilmente alla IGa _1
, entro il giorno 5 di ciascun mese, sempre mediante bonifico, la somma di euro CP
1.000,00 o altra che il Tribunale riterrà di giustizia, a titolo di assegno divorzile. - Rigettare la richiesta di restituzione dell'autovettura Volkswagen Golf di colore bianco, in quanto , oltre che inammissibile, meramente pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio”.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 3.08.2021 (confermata in sede di reclamo dalla Corte di appello di Catanzaro con decreto emesso in data 30.11.2021), sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708, comma 3, c.p.c.. In particolare, evidenziata, tra l'altro, l'impossibilità di formulare con tale ordinanza un'anticipazione del giudizio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile vantato da CP
, dovendosi verificare la mera persistente adeguatezza alle previsioni dell'art. 156 c.c.
[...] delle statuizioni assunte in sede di separazione dei coniugi, è stato disposto: “CONFERMA - le pattuizioni contenute nel decreto di omologa n. 6113/2015 del Tribunale di Paola;
ORDINA - alla società di versare direttamente e mensilmente a , Controparte_3 CP nata a [...] il [...], C.F. , ai sensi dell'art. 156 C.F._3
c.c., l'importo dovuto da nato a [...] il [...], C.F. _1
(pari mensilmente complessivamente ad € 2.500,00), a decorrere dal C.F._1 mese successivo dalla notifica della presente ordinanza;
DISPONE - che il padre trascorra altresì con il figlio almeno due pomeriggi a settimana, che in mancanza di accordo tra le parti si indicano nel martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 21,00; - che il padre trascorra con il figlio un periodo di almeno 15 giorni nei mesi di luglio o agosto, da concordarsi tra i coniugi, tenendo conto delle esigenze del figlio, entro il mese di maggio di ciascun anno”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 4.08.2021.
Instaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c., con cui, riportandosi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con sentenza non definitiva n. 428/2022 del 27.05.2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Esaurita l'istruttoria (nel corso della quale è stato assunto l'interrogatorio formale deferito alla convenuta e sono stati escussi i testi indicati dalle parti), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.09.2024, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi;
quindi, con
5 ordinanza del 9.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con trasmissione degli atti al
Collegio e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con la sentenza non definitiva n. 428/2022 emessa il 27.05.2022, occorre pronunciarsi sulle altre questioni oggetto del contendere, riguardanti, in sostanza, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile invocato da , le modalità di esercizio CP del diritto di visita del figlio minore da parte del padre, la sopportazione delle spese ordinarie della casa coniugale, il contributo paterno al mantenimento del minore e la Persona_1 partecipazione dei genitori alle spese straordinarie per lui occorrenti, nonché la richiesta dell'attore di riottenere la proprietà dell'auto Volkswagen Golf concessa in uso alla convenuta in virtù degli accordi raggiunti in sede di separazione dei coniugi.
In primo luogo, esaminati gli atti di causa, si ritiene non suscettibile di accoglimento la domanda con cui ha chiesto la condanna dell'attore al versamento in suo favore CP di un assegno divorzile.
Come noto, il diritto ad ottenere il versamento da parte del coniuge di un assegno divorzile è soggetto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987. In particolare, nel richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 18287 dell'11.07.2018 (confermata dai successivi arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema), va evidenziato che con tale pronuncia, nel riconoscere la natura non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, è stato chiarito che tale assegno non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno dei coniugi, su accordo degli stessi. E' stato, infatti, rilevato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr.
Cass. civ. sez. un. dell'11.07.2018 n. 18287; nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ.
6 sez. I del 28.02.2019 n. 5975, Cass. civ. sez. VI del 21.06.2019 n. 16796, Cass. civ. sez. I del
23.04.2019 n. 11178, Cass. civ. sez. VI del 23.09.2022 n. 27948, secondo cui “Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell'impossibilità per l'ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, valutando in particolare l'incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali”, Cass. civ. sez. VI del 13.10.2022 n. 29920, secondo cui “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera”). Dunque, in altri termini, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale (come affermato in passato in ambito giurisprudenziale), ma principalmente quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche delle parti nei casi in cui vi sia la prova (di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato) che la sperequazione patrimoniale-reddituale in essere al momento del divorzio sia stata direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi per effetto delle quali uno abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali
(precise e concrete) per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo in tal modo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 17.04.2019 n. 10782).
Orbene, nella fattispecie in esame, la convenuta (a tanto onerata) non ha offerto congrua prova dell'effettiva ricorrenza delle condizioni sottese al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile da lei invocato. Invero, per quanto concerne la condizione economico-patrimoniale delle parti, si evince dagli atti di causa che l'attore, dirigente della Controparte_3
(appartenente alla propria famiglia d'origine) e proprietario di un immobile (per l'acquisto del quale ha contratto il 3.02.2017 un mutuo di quindici anni), percepisce uno stipendio mensile netto di euro 7.400,00 circa;
invece la convenuta, non proprietaria di beni immobili, svolge, con contratti a tempo determinato, l'attività di educatrice professionale nelle scuole e negli anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2021 ha dichiarato redditi complessivi pari alle rispettive somme di euro 3.671.00, 1.753,00, 6.536,00 e 5.547,00. Ebbene, pur sussistendo una disparità tra le condizioni economiche delle parti e pur non essendo stata data congrua prova (stante il tenore contrastante delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa) del fatto che la convenuta abbia intrapreso, da anni, una stabile convivenza con un altro uomo (circostanza che avrebbe conferito all'assegno divorzile da lei invocato una funzione prettamente compensativa-
7 perequativa, venendo meno quella assistenziale – cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I dell'8.08.2024 n. 22538), non risulta, in ogni caso, dimostrato che la stessa sia CP impossibilitata per ragioni oggettive (anche in considerazione della sua età, pari a 47 anni, del titolo di studio, essendo laureata, e della piena capacità lavorativa di cui gode, circostanza pacifica ed incontestata) di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita dignitosa.
Così come, non è stato in alcun modo dimostrato che l'anzidetta sperequazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia direttamente conseguita dalle scelte comuni degli ex coniugi per effetto delle quali la convenuta abbia sacrificato, d'accordo con il marito, proprie aspirazioni professionali e reddituali concrete, precise e reali, così contribuendo, in modo decisivo, alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'ex coniuge. Tanto, anche se si considera che, come ammesso pure dalla medesima convenuta nel corso dell'interrogatorio formale deferitole, la stessa, dal 2008 al 2017
(dunque, anche in costanza di matrimonio, stante la celebrazione dello stesso nell'anno 2007 a fronte della pronuncia della separazione consensuale dei coniugi nell'anno 2015), si è dedicata ad una propria attività lavorativa avente ad oggetto la vendita di libri per bambini e scolastici
(circostanza che trova, altresì, conferma nella visura camerale prodotta dall'attore, da cui si evince che , dal gennaio 2008 al febbraio 2017, è stata titolare di un'impresa CP individuale avente, quale attività prevalente, il “commercio al dettaglio di libri”). Pertanto, anche con riguardo alla funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile di cui si discute, non risulta, comunque, provato che la convenuta per dedicarsi alla famiglia e contribuire in modo decisivo alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge abbia, effettivamente, rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e carriera.
Invece, per quanto concerne il figlio minore , innanzitutto, va disposto l'affido Persona_1 condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre
(come chiesto da entrambe le parti).
Come noto, in virtù dei principi di cui agli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole, sicché, nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari devono mirare (ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori, il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando non emergano dagli atti di causa evidenti differenti capacità genitoriali e il minore abbia, in concreto, l'interesse ad una frequentazione paritaria. Ebbene, nel caso di specie, non sono emersi profili di inidoneità ai sensi dell'art. 337 ter c.c. dell'una o dell'altra parte in causa a ricoprire il ruolo di genitore e ad assumere, responsabilmente e consapevolmente, le decisioni riguardanti la cura, l'educazione,
l'istruzione e la crescita del figlio minore, sicché non sussistono ragioni ostative al ricorso all'affido condiviso dello stesso, tratteggiato dal legislatore come regime ordinario. Pertanto, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria
8 amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro;
invece, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del figlio verranno assunte di comune accordo, nonché dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore.
Altresì, in ordine all'esercizio del diritto di visita del figlio minore da parte del padre, si ritiene opportuno confermare (non essendo emerse problematiche in ordine alla loro attuazione) le modalità omologate in sede di separazione consensuale dei coniugi come integrate con l'ordinanza presidenziale del 3.08.2021 (salvo diverso accordo raggiunto tra le parti volto ad ampliare la facoltà in questione, sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze del minore).
Parimenti, va confermata l'assegnata della casa coniugale alla convenuta, affinchè vi possa abitare con il figlio minore sino al raggiungimento da parte dello stesso non solo della maggiore età (come chiesto dall'attore), ma anche di una propria autosufficienza economica.
È, infatti, pacifico che “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del
2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 7.02.2018 n. 3015; nonché in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 4.10.2018 n. 24254, secondo cui “In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”). Dunque, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti (che costituisce il centro dei propri affetti) al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Tuttavia, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, va disposto che le spese di gestione e manutenzione ordinaria della casa coniugale, assegnata alla convenuta, siano poste a carico della stessa, spettando, invece, quelle straordinarie al soggetto proprietario del medesimo immobile (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. n. 18476/2005, nonché, in termini analoghi,
Tribunale Monza n. 537/2020, secondo cui “In tema di casa coniugale, le spese condominiali di
9 manutenzione ordinaria e quelle legate al godimento del bene sono a carico del coniuge assegnatario, in quanto utilizzatore, mentre tutte le altre sono a carico del proprietario”).
Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento del figlio minore, giova, in primo luogo, rilevare, che, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315 bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316 bis c.c. disciplina il concorso dei genitori nei relativi oneri. In ordine, poi, alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. (sostanzialmente identico al previgente art. 155
c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".
Posto quanto sopra, tenuto conto delle risorse economiche delle parti (sopra evidenziate), delle circostanze del caso concreto (compreso il fatto che la convenuta dovrà farsi carico di tutte le spese ordinarie relative alla casa coniugale, sinora in parte a carico dell'attore, e che quest'ultimo non dovrà più far fronte al mantenimento - pari alla somma mensile di euro
1.000,00 - già previsto in favore della moglie), dell'età del minore (che Persona_1 attualmente ha quindici anni, mentre all'epoca della separazione consensuale dei coniugi ne aveva cinque), delle presumibili attuali esigenze di vita dello stesso e del tenore di vita verosimilmente da lui goduto in costanza della convivenza con entrambi i genitori, appare congruo determinare il contributo paterno al mantenimento del medesimo minore nella misura mensile di euro 1.800,00, rivalutabile secondo gli indici Istat. Invero, per quanto concerne l'adeguamento del mantenimento dei figli in considerazione della loro crescita e, quindi, dell'aumento delle loro esigenze economiche, per costante giurisprudenza (come rilevato anche dalla convenuta), “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (cfr. Cass. civ. sez. I del 29.04.2022 n. 13664). Né,
a dispetto di quanto asserito dall'attore, può tenersi conto di un asserito peggioramento delle condizioni economiche dello stesso rispetto a quelle esistenti all'epoca della pronuncia di separazione dei coniugi, in quanto non è stata offerta specifica prova non solo degli esborsi mensili effettivamente sostenuti, ma anche della riconducibilità degli stessi a spese necessarie ed indispensabili e/o sostenute nell'interesse dell'originario nucleo familiare.
Inoltre, visto che non vi è prova, a fronte delle contestazioni mosse dalla convenuta (anche negli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.), che l'attore provveda effettivamente al versamento del
10 mantenimento previsto in favore del figlio minore in modo preciso e puntuale, si ritiene opportuno ordinare, in continuità con quanto disposto con l'ordinanza presidenziale del
3.08.2021, alla società in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_3 datrice di lavoro di di versare direttamente a , ai sensi dell'art. _1 CP
156 c.c., l'importo mensile di euro 1.800,00, decurtandolo dalle somme spettanti mensilmente al medesimo attore a titolo di retribuzione.
Infine, la disparità tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, fa ritenere opportuno
(anche in considerazione di quanto previsto al riguardo in sede di separazione dei coniugi) ripartire le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore a carico del padre e della madre nella rispettiva misura del 70% e 30% (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale).
In ultimo, deve darsi atto dell'inammissibilità della domanda proposta dall'attore riguardante la proprietà dell'auto Volkswagen Golf, in quanto esulante dal precipuo oggetto del presente giudizio, autonoma e soggetta al rito ordinario di cognizione (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. I dell'8.09.2014 n. 18870, Cass. civ. sez. VI del 24.12.2014 n. 27386, Cass. civ. sez. I del 29.01.2010 n. 2155, Cass. civ. sez. I del 21.05.2009 n. 11828, Cass. civ. sez. I del
22.10.2004 n. 20638).
La natura delle questioni trattate e la parziale fondatezza ed ammissibilità delle domande proposte dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite (comprese quelle del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale del 3.08.2021, la cui regolamentazione è stata rimessa alla presente sentenza dalla Corte di appello di Catanzaro con il decreto emesso in data
30.11.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 368/2021, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
CP
- dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi riportate;
- assegna la casa coniugale a , affinchè vi possa abitare con il figlio minore, la CP quale dovrà farsi carico delle relative spese di gestione e manutenzione ordinaria;
- dispone che versi a , a titolo di mantenimento del figlio _1 CP minore, la somma mensile di euro 1.800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- ordina alla società in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_3 datrice di lavoro di di versare direttamente a l'importo _1 CP
11 mensile di euro 1.800,00, corrispondente al mantenimento per il figlio minore Persona_2
decurtandolo dalle somme spettanti mensilmente allo stesso a titolo
[...] _1 di retribuzione;
- dispone che e contribuiscano, nella rispettiva misura del _1 CP
70% e 30%, alle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 18.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
12