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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63035/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 63035/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 28/11/2024 e promosso da:
nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Sandro Campilongo, (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio sito in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, giusta delega depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro con sede legale in Roma, Viale Altiero Controparte_1
Spinelli 30, C.F. e P. IVA , capitale sociale € 2.075.000.000,00 interamente P.IVA_1 versato, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Lucio Ghia, (C.F. ), in C.F._3
forza di procura generale alle liti conferita in data 31/10/2007 per atto notaio rep. Persona_1
n. 151301, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via delle Quattro Fontane
n. 10
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 13918/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e per i motivi indicati in narrativa, in via principale e nel merito: revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo ed emesso per le somme prescritte, non provate e comunque non dovute.
1 In subordine, nel merito: revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo opposto e rideterminare le somme eventualmente dovute secondo quanto risulterà di diritto all'esito dell'istruttoria e della espletanda CTU, ovvero ancora secondo equità.
Con vittoria di spese di lite”
per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, I) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione temeraria e, comunque, non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
II) in via principale nel merito, (a) rigettare l'opposizione e le domande proposte dal sig. Pt_1 nei confronti della parte opposta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in
[...] diritto, oltre che assolutamente non provate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
(b) riconoscere che gli interessi di mora di cui al decreto ingiuntivo debbano essere calcolati sulle rate scadute e sul capitale residuo;
III) in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. al pagamento in favore della parte opposta Parte_1 della somma complessiva di euro 150.730,16, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori convenzionali al tasso convenzionale dal 18/2/2021 al soddisfo;
interessi comunque entro i limiti del tasso soglia;
IV) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento delle spese di giudizio e del Parte_1 procedimento monitorio;
V) in via istruttoria, rigettare la richiesta di CTU, siccome inammissibile”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 27/7/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 13918/2021, N.R.G. 31778/2021, con cui intimava a il pagamento in Parte_1 favore della ricorrente della somma di € 150.730,16, oltre ad interessi e spese processuali, quale saldo debitore al 17/2/2021 del contratto di contratto di finanziamento n. 6105932 stipulato in data 29/11/2011 tra le società e con Parte_2 Controparte_1
prestazione di garanzia da parte del per le obbligazioni presenti e future della mutuataria Pt_1
verso la banca fino alla concorrenza di € 200.000,00.
2. Con atto di citazione notificato in data 08/10/2021 avverso la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 13918/2021, N.R.G. 31778/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 27/7/2021, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.
La parte opponente eccepiva:
2 - la mancanza di prova scritta dell'avversa pretesa creditoria, essendo stato allegato al ricorso monitorio il saldaconto ex art. 50 T.U.B., non anche gli estratti conto analitici del conto corrente su cui era stato regolato il mutuo sotteso al monitorio;
- l'applicazione di interessi usurari, nonché l'illegittima applicazione dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto e di tassi di interesse ultralegali in mancanza di valida pattuizione;
- la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse, stante l'indicazione del TAEG in misura pari al 7,1% senza l'indicazione del TAN;
- la violazione, da parte della della legge n. 287/1990, che Controparte_1
vieta intese tra banche per la determinazione dei prezzi di vendita o di altre condizioni contrattuali, tra cui i tassi d'interesse.
3. Con comparsa del 27/1/2022 si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione o, in subordine, in caso di revoca del monitorio, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 150.730,16, oltre agli interessi moratori pattuiti.
L'opposta evidenziava che il credito controverso era fondato su un contratto di finanziamento e non di conto corrente, pertanto la documentazione versata in atti era idonea a comprovare la propria pretesa e contestava le avverse doglianze relative al contratto controverso, negando di aver applicato interessi usurari, l'anatocismo o altre condizioni illegittime.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28/11/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
5. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13918/2021, N.R.G. 31778/2021, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 27/7/2021, proposta da avverso la Parte_1 Controparte_1
è infondata.
[...]
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo
3 ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'ingiungente anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti il contratto di contratto di finanziamento n. 6105932 stipulato in data 29/11/2011, con cui la
[...]
per ripianare debiti pregressi della mutuataria verso l'istituto di Controparte_1 credito, ha mutuato alla la somma di € 200.000,00, da restituire mediante il Parte_2
pagamento di n. 20 rate dell'importo di € 10.000,00 ciascuna, la prima con scadenza il 29/2/2012
e l'ultima il 29/11/2016, con la pattuizione del tasso d'interesse corrispettivo pari all'Euribor a tre mesi maggiorato dello spread del 5%, con divisore 360, con tasso di mora pari al TAN maggiorato del 4%, del TAEG del 7,71%, oltre alle ulteriori spese e commissioni previste dall'art. 2 del contratto.
e ai sensi dell'art. 3 del contratto, hanno prestato fideiussione a Controparte_2 Parte_1
favore della in via solidale ed indivisibile, per sé successori CP_1 Controparte_1
ed aventi causa, fino alla concorrenza del massimale di € 200.000,00, a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il suddetto contratto.
Al contrario, le eccezioni sollevate dall'ingiunto non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Quanto alla prova del credito, per costante giurisprudenza, l'onere della prova è assolto dal mutuante mediante la produzione del contratto e dell'atto di erogazione della somma mutuata, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive
4 dell'obbligazione restitutoria.
Non rileva in contrario l'omessa produzione degli estratti del conto corrente su cui è regolato il rapporto controverso, posto che la pretesa creditoria per cui è causa si fonda sul contratto di mutuo (cfr. Cass. civ. n. 28526 del 6/11/2019; Cass. civ. n. 10507 del 15/4/2019).
Nella specie, l'opponente non ha contestato in modo specifico l'erogazione della somma mutuata dalla alla che peraltro risulta dal citato Controparte_1 Parte_2
contratto di finanziamento erogata al fine di ripianare esposizioni debitorie della mutuataria, segnatamente € 19.500,00 per saldo passivo del conto corrente n. 100000031967, € 130.000,00 per saldo del conto anticipo su fatture SI 44223508.44 e, quanto al residuo importo per l'azzeramento del saldo passivo del conto n. 87219.
Non coglie nel segno l'eccezione di usurarietà del finanziamento, risultando per tabulas che i tassi di interesse sono stati pattuiti nel rispetto della soglia d'usura applicabile ratione temporis, mentre l'eccepita violazione, da parte della banca, dell'art. 2 L. n. 287/1990 non è supportata da idonea allegazione e prova, avendo l'opponente genericamente richiamato il divieto di intese tra imprese finalizzate, direttamente o indirettamente, a determinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali.
Premesso che trattasi di questione sollevata in via di mera eccezione, quindi non determina l'attrazione della presente causa nella competenza sezione specializzata in materia di impresa
(cfr. Cass. civ. n. 3248 del 02/02/2023), l'opponente non ha precisato gli elementi costitutivi dell'asserita intesa illecita da cui deriverebbe la predisposizione, da parte della banca, delle condizioni economiche del contratto di mutuo inter partes, né il mercato rilevante e neanche gli effetti pregiudizievoli per la mutuataria, quindi la suddetta eccezione risulta priva di pregio.
E' infondata, altresì, l'invocata applicazione dell'art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, poiché il TAN è stato indicato in modo specifico mediante il richiamo all'Euribor a tre mesi maggiorato del 5%, con divisore 360, eccetto che per la prima rata, in cui è stato fissato con richiamo all'Euribor per la minor durata del periodo.
Sono prive di pregio, inoltre, le contestazioni dell'opponente in ordine all'indeterminatezza del
TAEG per l'asserita mancata previsione nel contratto delle commissioni di estinzione anticipata e di mancato utilizzo, trattandosi di commissioni previste sia dal documento di sintesi sottoscritto dalla mutuataria che dal “Capitolato di patti e condizioni formanti parte integrante del contratto di finanziamento” sottoscritto dalle parti e richiamato dall'art. 1 del contratto di finanziamento, sicché trattasi di condizioni accettate dalla mutuataria e liberamente pattuite.
5 Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 08/10/2021 da avverso la Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13918/2021, N.R.G. 31778/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 27/7/2021;
CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 22/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
6
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 63035/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 28/11/2024 e promosso da:
nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Sandro Campilongo, (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio sito in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, giusta delega depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro con sede legale in Roma, Viale Altiero Controparte_1
Spinelli 30, C.F. e P. IVA , capitale sociale € 2.075.000.000,00 interamente P.IVA_1 versato, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Lucio Ghia, (C.F. ), in C.F._3
forza di procura generale alle liti conferita in data 31/10/2007 per atto notaio rep. Persona_1
n. 151301, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via delle Quattro Fontane
n. 10
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 13918/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e per i motivi indicati in narrativa, in via principale e nel merito: revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo ed emesso per le somme prescritte, non provate e comunque non dovute.
1 In subordine, nel merito: revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo opposto e rideterminare le somme eventualmente dovute secondo quanto risulterà di diritto all'esito dell'istruttoria e della espletanda CTU, ovvero ancora secondo equità.
Con vittoria di spese di lite”
per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, I) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione temeraria e, comunque, non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
II) in via principale nel merito, (a) rigettare l'opposizione e le domande proposte dal sig. Pt_1 nei confronti della parte opposta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in
[...] diritto, oltre che assolutamente non provate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
(b) riconoscere che gli interessi di mora di cui al decreto ingiuntivo debbano essere calcolati sulle rate scadute e sul capitale residuo;
III) in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. al pagamento in favore della parte opposta Parte_1 della somma complessiva di euro 150.730,16, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori convenzionali al tasso convenzionale dal 18/2/2021 al soddisfo;
interessi comunque entro i limiti del tasso soglia;
IV) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento delle spese di giudizio e del Parte_1 procedimento monitorio;
V) in via istruttoria, rigettare la richiesta di CTU, siccome inammissibile”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 27/7/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 13918/2021, N.R.G. 31778/2021, con cui intimava a il pagamento in Parte_1 favore della ricorrente della somma di € 150.730,16, oltre ad interessi e spese processuali, quale saldo debitore al 17/2/2021 del contratto di contratto di finanziamento n. 6105932 stipulato in data 29/11/2011 tra le società e con Parte_2 Controparte_1
prestazione di garanzia da parte del per le obbligazioni presenti e future della mutuataria Pt_1
verso la banca fino alla concorrenza di € 200.000,00.
2. Con atto di citazione notificato in data 08/10/2021 avverso la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 13918/2021, N.R.G. 31778/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 27/7/2021, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.
La parte opponente eccepiva:
2 - la mancanza di prova scritta dell'avversa pretesa creditoria, essendo stato allegato al ricorso monitorio il saldaconto ex art. 50 T.U.B., non anche gli estratti conto analitici del conto corrente su cui era stato regolato il mutuo sotteso al monitorio;
- l'applicazione di interessi usurari, nonché l'illegittima applicazione dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto e di tassi di interesse ultralegali in mancanza di valida pattuizione;
- la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse, stante l'indicazione del TAEG in misura pari al 7,1% senza l'indicazione del TAN;
- la violazione, da parte della della legge n. 287/1990, che Controparte_1
vieta intese tra banche per la determinazione dei prezzi di vendita o di altre condizioni contrattuali, tra cui i tassi d'interesse.
3. Con comparsa del 27/1/2022 si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione o, in subordine, in caso di revoca del monitorio, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 150.730,16, oltre agli interessi moratori pattuiti.
L'opposta evidenziava che il credito controverso era fondato su un contratto di finanziamento e non di conto corrente, pertanto la documentazione versata in atti era idonea a comprovare la propria pretesa e contestava le avverse doglianze relative al contratto controverso, negando di aver applicato interessi usurari, l'anatocismo o altre condizioni illegittime.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28/11/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
5. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13918/2021, N.R.G. 31778/2021, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 27/7/2021, proposta da avverso la Parte_1 Controparte_1
è infondata.
[...]
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo
3 ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'ingiungente anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti il contratto di contratto di finanziamento n. 6105932 stipulato in data 29/11/2011, con cui la
[...]
per ripianare debiti pregressi della mutuataria verso l'istituto di Controparte_1 credito, ha mutuato alla la somma di € 200.000,00, da restituire mediante il Parte_2
pagamento di n. 20 rate dell'importo di € 10.000,00 ciascuna, la prima con scadenza il 29/2/2012
e l'ultima il 29/11/2016, con la pattuizione del tasso d'interesse corrispettivo pari all'Euribor a tre mesi maggiorato dello spread del 5%, con divisore 360, con tasso di mora pari al TAN maggiorato del 4%, del TAEG del 7,71%, oltre alle ulteriori spese e commissioni previste dall'art. 2 del contratto.
e ai sensi dell'art. 3 del contratto, hanno prestato fideiussione a Controparte_2 Parte_1
favore della in via solidale ed indivisibile, per sé successori CP_1 Controparte_1
ed aventi causa, fino alla concorrenza del massimale di € 200.000,00, a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il suddetto contratto.
Al contrario, le eccezioni sollevate dall'ingiunto non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Quanto alla prova del credito, per costante giurisprudenza, l'onere della prova è assolto dal mutuante mediante la produzione del contratto e dell'atto di erogazione della somma mutuata, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive
4 dell'obbligazione restitutoria.
Non rileva in contrario l'omessa produzione degli estratti del conto corrente su cui è regolato il rapporto controverso, posto che la pretesa creditoria per cui è causa si fonda sul contratto di mutuo (cfr. Cass. civ. n. 28526 del 6/11/2019; Cass. civ. n. 10507 del 15/4/2019).
Nella specie, l'opponente non ha contestato in modo specifico l'erogazione della somma mutuata dalla alla che peraltro risulta dal citato Controparte_1 Parte_2
contratto di finanziamento erogata al fine di ripianare esposizioni debitorie della mutuataria, segnatamente € 19.500,00 per saldo passivo del conto corrente n. 100000031967, € 130.000,00 per saldo del conto anticipo su fatture SI 44223508.44 e, quanto al residuo importo per l'azzeramento del saldo passivo del conto n. 87219.
Non coglie nel segno l'eccezione di usurarietà del finanziamento, risultando per tabulas che i tassi di interesse sono stati pattuiti nel rispetto della soglia d'usura applicabile ratione temporis, mentre l'eccepita violazione, da parte della banca, dell'art. 2 L. n. 287/1990 non è supportata da idonea allegazione e prova, avendo l'opponente genericamente richiamato il divieto di intese tra imprese finalizzate, direttamente o indirettamente, a determinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali.
Premesso che trattasi di questione sollevata in via di mera eccezione, quindi non determina l'attrazione della presente causa nella competenza sezione specializzata in materia di impresa
(cfr. Cass. civ. n. 3248 del 02/02/2023), l'opponente non ha precisato gli elementi costitutivi dell'asserita intesa illecita da cui deriverebbe la predisposizione, da parte della banca, delle condizioni economiche del contratto di mutuo inter partes, né il mercato rilevante e neanche gli effetti pregiudizievoli per la mutuataria, quindi la suddetta eccezione risulta priva di pregio.
E' infondata, altresì, l'invocata applicazione dell'art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, poiché il TAN è stato indicato in modo specifico mediante il richiamo all'Euribor a tre mesi maggiorato del 5%, con divisore 360, eccetto che per la prima rata, in cui è stato fissato con richiamo all'Euribor per la minor durata del periodo.
Sono prive di pregio, inoltre, le contestazioni dell'opponente in ordine all'indeterminatezza del
TAEG per l'asserita mancata previsione nel contratto delle commissioni di estinzione anticipata e di mancato utilizzo, trattandosi di commissioni previste sia dal documento di sintesi sottoscritto dalla mutuataria che dal “Capitolato di patti e condizioni formanti parte integrante del contratto di finanziamento” sottoscritto dalle parti e richiamato dall'art. 1 del contratto di finanziamento, sicché trattasi di condizioni accettate dalla mutuataria e liberamente pattuite.
5 Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 08/10/2021 da avverso la Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13918/2021, N.R.G. 31778/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 27/7/2021;
CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 22/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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