Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3984 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 20/6/2025 e vertente
TRA
(P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Giulio Blenx nel cui studio in Roma Viale XXI Aprile n. 12 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Donato Controparte_1 P.IVA_2 D'Angelo nel cui studio in Roma, Via Po n. 22 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702-ter n. 2841 depositata in data 17.06.2023 dal Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 8
1. accertare e dichiarare che il è tenuto a corrispondere la somma di euro Controparte_1 50.043,66, oltre interessi, a per tutti i Parte_1 motivi di cui al presente ricorso;
2. e, per l'effetto, condannare il
[...]
al pagamento della somma di euro 50.043,66, oltre interessi, in CP_1 favore di In ogni caso, con vittoria di Parte_1 spese, competenze ed onorari di lite.”.
§ 2. – All'esito del giudizio, dichiarata la contumacia di CP_1
il Tribunale ha accolto la domanda della
[...] Parte_1
e condannato il al pagamento
[...] Controparte_1 dell'importo di € 22.408,34, oltre interessi e spese di lite liquidate in € 300,00 per borsuali e € 3.000,00 oltre a iva, spese generali e c.p.a .
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Ciò premesso, il credito fatto valere da parte ricorrente risulta provato dalla documentazione allegata, tra cui, il contratto relativo all'affidamento per l'annualità 2021 il CP_1
dei lavori di potatura e manutenzione del patrimonio arboreo sul
[...] territorio comunale (cfr. all.to n. 1). Risulta, quindi, che ai sensi dell'art. 2 del capitolato medesimo, l'importo complessivo dell'appalto veniva determinato in euro 60.000,00 oltre I.V.A. e che in data 18/02/2021
[...] ha presentato telematicamente la propria Parte_1 offerta economica e con determina dirigenziale n. 247 del 01.03.2021 il
previo espletamento della procedura ex D.Lgs. Controparte_1 50/2016, ha appaltato i lavori di potatura e manutenzione del patrimonio arboreo a e che, successivamente Parte_1 all'aggiudicazione, precisamente in data 15.06.2021, veniva stipulato il contratto di appalto con rep. 4273/2021 e con prot. 26522/2021. Risulta, poi, verbale di consegna del 11.03.2021 e comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori. Tali documenti costituiscono piena prova dell'esistenza del rapporto e del credito e forniscono evidenza di tutti i movimenti in dare/avere. Gli atti posti a fondamento della domanda e ritualmente depositati sono idonei, dunque, ai fini della prova del titolo della pretesa fatta valere. Occorre, quindi, rilevare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
pag. 2 di 8 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572). La disciplina dell'onere della prova assume, infatti, un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove il Codice civile (art. 1218) introduce una presunzione, definita dalla dottrina "semplificante", in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa;
es. l'avvenuto esatto adempimento). Ciò posto, alla luce dei principi giurisprudenziali ora esposti, deve ritenersi che parte ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio. Inoltre, risulta che il non ha provveduto alla verifica di conformità Controparte_1 con la conseguente mancata emissione del certificato di pagamento, tenuto conto che il sollecito (cfr. all.to n. 7) è rimasto disatteso e del fatto che ai sensi dell'art. 25 del capitolato speciale di appalto la verifica di conformità doveva essere effettuata direttamente dal D.L. e avviata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi e concludersi entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione delle prestazioni. Infine va rilevato che, nelle more dell'introduzione del giudizio risulta che il ha CP_1 provveduto a pagamento parziale, in acconto, di euro 27.635,32, per cui parte ricorrente intende agire per la differenza. Deve, quindi, in accoglimento della domanda svolta, accertarsi e dichiararsi l'esistenza del credito vantato da parte attrice nei confronti del pari Controparte_1 ad Euro 22.408,34, oltre interessi di legge e per, l'effetto, condannarsi il sig. al pagamento del predetto importo in favore della Controparte_1 parte ricorrente. Le spese seguono la soccombenza sulla base del valore del giudizio e della non complessità di esso, con esclusione della fase istruttoria e decisionale.”.
§ 3. – Ha proposto appello il rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della Ordinanza impugnata: - in via cautelare, sospendere l'esecutività della Ordinanza impugnata;
- nel merito: 1) accertata l'esistenza del conflitto di interessi dedotto in narrativa e, quindi, la violazione di norme imperative in materia di appalti pubblici ivi indicate, si dichiari la nullità del contratto di appalto del 15.06.2021, prot. 26522 tra il e la e Controparte_1 Parte_1 conseguentemente in riforma della impugnata Ordinanza, si rigetti ogni richiesta di pagamento avanzata da quest'ultima società; 2) accertato che
pag. 3 di 8 alcuna responsabilità e/o inadempimento può essere ascritto all'Ente, alla luce di tutte le contestazioni e deduzioni indicate in narrativa, e in riforma dell'Ordinanza impugnata, dichiarare che con il pagamento di cui al mandato del 09.05.2023, il nulla deve più per i lavori Controparte_1 eseguiti dalla con conseguente rigetto Parte_1 di ogni ulteriore pretesa di quest'ultima società. In via istruttoria, e ove si ritenesse necessario accertare l'insussistenza delle pretese di parte appellata, si chiede l'ammissione della C.T.U. per l'accertamento deli lavori eseguiti e sulla contabilizzazione degli stessi. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
Ha resistito la rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per tutti i motivi di cui al presente scritto difensivo;
2. in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o inutilizzabile ai fini del decidere la documentazione tutta prodotta dall'appellante e le relative eccezioni e conclusioni;
3. nel merito, rigettare l'appello e confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 2841/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Latina data 17.06.2023. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente deve essere respinta l'istanza del CP_1 di sospensione necessaria del presente giudizio, ai sensi dell'art
[...] 295 c.p.c., in pendenza davanti al Tribunale di Latina della causa n. 1444/2023 R.G., nella quale lo stesso ha invocato la nullità del CP_1 contratto di affidamento della direzione dei lavori, sul presupposto che si fosse reso inadempiente all'obbligo di effettuare Parte_2 verifiche e controlli delle opere eseguite in quanto interessato a favorire l'appaltatore. In realtà, la definizione dell'indicato giudizio non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda di adempimento proposta dalla Parte_1 nei confronti del Controparte_1
§ 4.1 – Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342
pag. 4 di 8 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto dal contiene due Controparte_1 motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Sulla erroneità e illegittimità della Ordinanza impugnata nella parte in cui ha accertato l'inadempimento del
. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di Controparte_1 diritto. Nullità del contratto di appalto.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto fondato il credito di € 50.043,66, sul presupposto che, nonostante il conforme SAL sottoscritto dal Direttore dei Lavori, il Comune non avesse avviato la verifica di conformità delle opere e mancato di emettere il certificato di pagamento, trascurando che quel SAL non l'avrebbe consentito, perché il Direttore dei Lavori non aveva compiuto tutti i controlli, né verificato le certificazioni prescritte. In particolare, lo stesso Cont avrebbe dovuto considerarsi invalido in quanto firmato da Direttore dei Lavori in potenziale conflitto di interesse con l'appaltatore, per essere stata pag. 5 di 8 la direzione dei lavori affidata alla Monumentrees S.r.l.s., il cui socio al 50% era tale ad un tempo nell'organico dell'azienda Persona_1 appaltatrice affidataria dei lavori quale responsabile per la sicurezza dei lavoratori e dell'ufficio segreteria e logistica, in rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e d.l. n. 8/2017. Secondo C l'appellante, avrebbe reso Parte_1 sull'incompatibilità dichiarazione mendace in violazione dell'art. 80 del codice degli appalti e, conseguentemente, emergendo il conflitto di interesse dopo l'aggiudicazione, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto di appalto di CP_1
Il motivo è infondato.
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione dell'appellato di inammissibilità del motivo fondato su circostanze che l'appellante avrebbe dovuto tempestivamente dedurre in primo grado, nel corso del quale è rimasta contumace, potendosi l'appellante giovare di allegazioni non contestate, quanto meno rispetto alla qualità di socio della Monumentrees S.r.l.s. di ad un tempo dipendente della Persona_1 [...]
Parte_1 Il SAL sottoscritto da il 9/11/2021, che accerta Parte_2 l'effettuazione di lavori da parte della Parte_1 per il corrispettivo di € 50.043,66, non può considerarsi invalido sul generico presupposto che il Direttore dei Lavori non avrebbe effettuato controlli o verificato le certificazioni prescritte. Il SAL ha accertato analiticamente, voce per voce, l'esecuzione delle opere compiute e attestato fatti giuridicamente rilevanti dai quali è derivato l'obbligo per il di emettere dichiarazione di conformità Controparte_1 delle opere e autorizzarne il pagamento. Non vale neppure eccepire l'invalidità del SAL a causa del potenziale conflitto di interessi in cui si sarebbe trovato Parte_2 nel verificare l'effettuazione delle prestazioni da parte della appaltatrice
Parte_1 E' vero, infatti, perché non contestato, che per la direzione dei lavori fosse stata designata la Monumentrees S.r.l.s. in persona di
[...]
che questi fosse socio della stessa Monumentrees S.r.l.s. assieme Parte_2 a e che fosse anche responsabile per la Persona_1 Persona_1 sicurezza dei lavoratori dell'appaltatrice Parte_1 tuttavia, lo era in qualità di mero dipendente della società, non già di socio o amministratore della stessa, posizione oltretutto tempestivamente segnalata alla stazione appaltante con la trasmissione del POS del 22/3/2021. In tale contesto non è appezzabile quel comune interesse economicamente significativo tra l'incaricato alla effettuazione dei lavori e il designato alla loro direzione, che possa fondare il rapporto giuridicamente rilevante di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016, che avrebbe reso pag. 6 di 8 incompatibile l'investitura della Monumentrees S.r.l.s. alla direzione dei lavori.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Sulla erroneità dell'Ordinanza impugnata con riferimento al credito riconosciuto all'appaltatore sulla base della presunzione di cui all'art. 1218 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il non avesse provato di Controparte_1 aver proceduto alla verifica di conformità e all'emissione del certificato di pagamento, trascurando che il RUP di Arch. e CP_1 Per_2 rappresentanti della si sarebbero incontrati nelle Parte_1 giornate del 15.09.2022 e 24.11.2022 e, in contraddittorio, avrebbero proceduto alla redazione del documento contabile di verifica datato 29.12.2022. Secondo l'appellante, il documento conterrebbe la richiesta di € 50.037,72, a fronte della quale il avrebbe riscontrato, in CP_1 contraddittorio con la ditta appaltatrice, opere effettivamente realizzate e quantificate nella minor somma di € 27.835,32, in dipendenza dalla corretta applicazione dei prezzi del capitolato d'appalto, e della solo parziale realizzazione delle opere da parte della ditta appaltatrice.
Il motivo è infondato.
E' vero che il documento contabile del 29.12.2022, pure tardivamente prodotto, è stato preceduto da incontri con l'impresa appaltatrice, la quale si è offerta di documentare con materiale fotografico la realizzazione delle opere di potatura e manutenzione del patrimonio arboreo, tuttavia il documento, che dimezza la richiesta economica, non è sottoscritto da alcun rappresentante dell'impresa, che non ha neppure preso parte alla sua elaborazione, non potendo esserle opposto. In ogni caso, si tratterebbe di documento inutilizzabile nel presente grado di appello, perché prodotto in violazione dell'art. 345 c.p.c., che non consente la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Non vale eccepire che sussisterebbe una causa non imputabile di impedimento alla produzione documentale, per avere il difensore già designato per resistere in primo grado erroneamente indicato il numero di RG sul proprio fascicolo vedendosi rifiutata la costituzione dalla cancelleria del Tribunale di Latina, dal momento che la parte sopporta le decadenze che siano colpevolmente riferibili al suo difensore.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in pag. 7 di 8 relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal CP_1 nei confronti di contro
[...] Parte_1 l'ordinanza ex art. 702-ter n. 2841 depositata in data 17.06.2023 dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, in favore di liquidate in Parte_1 complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 20/6/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8