Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1979, n. 1822
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Sentenza 29 marzo 1979

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Dal coordinamento fra gli artt 18 e 35, primo comma legge 20 maggio 1970 n 300,si evince che il lavoratore, se illegittimamente licenziato, ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, qualora egli sia stato impiegato in una unita produttiva la quale raggiunga la consistenza numerica di piu di quindici dipendenti.*

I requisiti di legittimita e di efficacia del licenziamento individuale - fra i quali va posto quello di origine giurisprudenziale di inutilizzabilita del lavoratore in altri compiti da accertare con riferimento all'intera impresa - sono posti dalla legge 15 luglio 1966 n 604 e non gia dalla legge 20 maggio 1970 n 300, la quale ha solo rafforzato la tutela del diritto del lavoratore al ripristino del rapporto, se arbitrariamente troncato, dando altresi rilievo all'unita produttiva (art 35, comma primo), mentre la legge del 1966 ha soltanto riguardo ai datori di lavoro che occupino piu di trentacinque dipendenti complessivamente. Pertanto, una volta accertata l'invalidita del licenziamento, le sue conseguenze devono essere valutate alla luce della disciplina contenuta nella legge n 300 del 1970.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1979, n. 1822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1822
    Data del deposito : 29 marzo 1979

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