TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/10/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025, nella causa iscritta al n. 2072 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nata il [...] a [...] rappresentata e difesa, in virtù di Parte 1
,
mandato in calce al presente atto, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Angelo Fiore, C.F.:
, "C.F. 1 presso il e dall' Avv. Pasquale Penna, C.F. C.F. 2 cui studio sito in MI EC (AV) alla Via San Bernardino n. 124 elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
1.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'avv.to Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato in
Benevento, via F.Flora n.76 in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 8.5.2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto a causa della attività di infermiera “ernie discali cervicali e lombari, gonartrosi destra con meniscosi di alto grado su residuo di menisco laterale già regolarizzato”, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e, per l'effetto, condannare l'CP 1 nella persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento dell'indennizzo e rendita;
con vittoria di spese ed attribuzione. L'CP_1 ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra le malattie lamentate e l'attività svolta e, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. All'odierna udienza, istituita la causa a mezzo di CTU medico legale, la causa alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni»> (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell'ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.
L'esperita prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di infermiera.
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale della malattia denunciata e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott. Persona 1
Il CTU ha accertato che la ricorrente è affetta da : “Esiti chirurgici di regolarizzazione del menisco laterale del ginocchio dx, segni radiografici di gonartrosi dx e spondiloartrosi del rachide cervicale e lombare con protrusioni discali multiple di natura non professionale. Ernia discale L5-S1 di natura professionale".
L'ausiliare ha chiarito che la storia clinica della ricorrente si caratterizza fondamentalmente per malattia artrosica polidistrettuale, come comprovata dalla documentazione specialistica ortopedica e reumatologica versata in atti. La ricorrente è infatti affetta da osteoartrosi erosiva delle mani, è portatrice d'artroprotesi d'anca bilaterale per coxartrosi, gonartrosi con cisti meniscale ginocchio dx, spondiloartrosi cervico - lombare con discopatie multiple ed ernia discale
Dall'esame della documentazioni in atti si rileva che la ricorrente in data 26.9.2023 veniva ricoverata in regime di day surgery poichè affetta da “Lesione cistica corpo del menisco esterno + condropatia di II e III grado CFE e PTE ginocchio dx e sottoposta ad intervento di 66
meniscectomia selettiva del menisco esterno, svuotamento e needling della cisti con terzo portale ".
Il "terzo portale" indica l'uso di un'ulteriore incisione, oltre alle due classiche utilizzate nella tecnica artroscopica, per consentire un migliore accesso, una visualizzazione più precisa e un più efficace utilizzo degli strumenti chirurgici, necessari per rimuovere la cisti meniscale. La menomazione denunciata, relativa al ginocchio dx non presenta i caratteri della malattia professionale, per il mancato soddisfacimento del criterio topografico, stante l'interessamento del solo ginocchio dx. Nel caso in esame il complesso patologico accertato, limitatamente all'ernia discale L5 - S1, è da porsi in relazione concausale con il rischio lavorativo specifico di sovraccarico biomeccanico del rachide, presente nell'attività lavorativa di infermiere professionale svolta dalla ricorrente in quanto, in materia di malattie professionali, l'ernia discale lombare contratta da personale infermieristico costituisce patologia di origine lavorativa, anche in presenza di fattori predisponenti di natura costituzionale o degenerativa, come nel caso in esame.
Per quanto attiene la valutazione medico legale della menomazione accertata si deve fare riferimento alle tabelle allegate al D.Lgs 38/2000 ed alla criteriologia valutativa ivi indicata, ove è previsto l'elenco delle menomazioni con una numerazione progressiva per i diversi apparati, sensi e tessuti di riferimento. Al n° 213 della precitata tabella è indicata: “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti " valutabile fino a 12 %. Nel caso in esame avuto riguardo all'esame clinico funzionale praticato, che ha messo in evidenza un impegno funzionale dei movimenti del rachide lombosacrale lieve, con allegata lombosciatalgia cronica, si è del parere di riconoscere un danno biologico in misura del 7 % a far data 16.1.2024 epoca dell'istanza di opposizione presentata all' CP_1.
Le risultanze della CTU sono coerenti intrinsecamente e pienamente compatibili con la documentazione in atti, oltre che immuni da vizi logici e fondate sugli accertamenti obiettivi e specialistici disposti dall'ausiliario del giudice.
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' CP 1 a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 7%.con decorrenza 16.1.2024, oltre interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
*
Le spese vanno compensate atteso il riconoscimento di una percentuale di danno biologico molto inferiore a quella richiesta in ricorso e poco superiore a quella riconosciuta dall'CP_1
Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico dell'CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
RI, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennizzo nella misura del 7% con decorrenza 16.1.2024e condanna l' CP 1 convenuto alla corresponsione del relativo indennizzo, oltre interessi dalla maturazione del diritto sino al saldo;
- compensa le spese;
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell CP_1
Benevento, 25.10.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025, nella causa iscritta al n. 2072 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nata il [...] a [...] rappresentata e difesa, in virtù di Parte 1
,
mandato in calce al presente atto, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Angelo Fiore, C.F.:
, "C.F. 1 presso il e dall' Avv. Pasquale Penna, C.F. C.F. 2 cui studio sito in MI EC (AV) alla Via San Bernardino n. 124 elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
1.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'avv.to Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato in
Benevento, via F.Flora n.76 in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 8.5.2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto a causa della attività di infermiera “ernie discali cervicali e lombari, gonartrosi destra con meniscosi di alto grado su residuo di menisco laterale già regolarizzato”, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e, per l'effetto, condannare l'CP 1 nella persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento dell'indennizzo e rendita;
con vittoria di spese ed attribuzione. L'CP_1 ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra le malattie lamentate e l'attività svolta e, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. All'odierna udienza, istituita la causa a mezzo di CTU medico legale, la causa alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni»> (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell'ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.
L'esperita prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di infermiera.
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale della malattia denunciata e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott. Persona 1
Il CTU ha accertato che la ricorrente è affetta da : “Esiti chirurgici di regolarizzazione del menisco laterale del ginocchio dx, segni radiografici di gonartrosi dx e spondiloartrosi del rachide cervicale e lombare con protrusioni discali multiple di natura non professionale. Ernia discale L5-S1 di natura professionale".
L'ausiliare ha chiarito che la storia clinica della ricorrente si caratterizza fondamentalmente per malattia artrosica polidistrettuale, come comprovata dalla documentazione specialistica ortopedica e reumatologica versata in atti. La ricorrente è infatti affetta da osteoartrosi erosiva delle mani, è portatrice d'artroprotesi d'anca bilaterale per coxartrosi, gonartrosi con cisti meniscale ginocchio dx, spondiloartrosi cervico - lombare con discopatie multiple ed ernia discale
Dall'esame della documentazioni in atti si rileva che la ricorrente in data 26.9.2023 veniva ricoverata in regime di day surgery poichè affetta da “Lesione cistica corpo del menisco esterno + condropatia di II e III grado CFE e PTE ginocchio dx e sottoposta ad intervento di 66
meniscectomia selettiva del menisco esterno, svuotamento e needling della cisti con terzo portale ".
Il "terzo portale" indica l'uso di un'ulteriore incisione, oltre alle due classiche utilizzate nella tecnica artroscopica, per consentire un migliore accesso, una visualizzazione più precisa e un più efficace utilizzo degli strumenti chirurgici, necessari per rimuovere la cisti meniscale. La menomazione denunciata, relativa al ginocchio dx non presenta i caratteri della malattia professionale, per il mancato soddisfacimento del criterio topografico, stante l'interessamento del solo ginocchio dx. Nel caso in esame il complesso patologico accertato, limitatamente all'ernia discale L5 - S1, è da porsi in relazione concausale con il rischio lavorativo specifico di sovraccarico biomeccanico del rachide, presente nell'attività lavorativa di infermiere professionale svolta dalla ricorrente in quanto, in materia di malattie professionali, l'ernia discale lombare contratta da personale infermieristico costituisce patologia di origine lavorativa, anche in presenza di fattori predisponenti di natura costituzionale o degenerativa, come nel caso in esame.
Per quanto attiene la valutazione medico legale della menomazione accertata si deve fare riferimento alle tabelle allegate al D.Lgs 38/2000 ed alla criteriologia valutativa ivi indicata, ove è previsto l'elenco delle menomazioni con una numerazione progressiva per i diversi apparati, sensi e tessuti di riferimento. Al n° 213 della precitata tabella è indicata: “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti " valutabile fino a 12 %. Nel caso in esame avuto riguardo all'esame clinico funzionale praticato, che ha messo in evidenza un impegno funzionale dei movimenti del rachide lombosacrale lieve, con allegata lombosciatalgia cronica, si è del parere di riconoscere un danno biologico in misura del 7 % a far data 16.1.2024 epoca dell'istanza di opposizione presentata all' CP_1.
Le risultanze della CTU sono coerenti intrinsecamente e pienamente compatibili con la documentazione in atti, oltre che immuni da vizi logici e fondate sugli accertamenti obiettivi e specialistici disposti dall'ausiliario del giudice.
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' CP 1 a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 7%.con decorrenza 16.1.2024, oltre interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
*
Le spese vanno compensate atteso il riconoscimento di una percentuale di danno biologico molto inferiore a quella richiesta in ricorso e poco superiore a quella riconosciuta dall'CP_1
Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico dell'CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
RI, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennizzo nella misura del 7% con decorrenza 16.1.2024e condanna l' CP 1 convenuto alla corresponsione del relativo indennizzo, oltre interessi dalla maturazione del diritto sino al saldo;
- compensa le spese;
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell CP_1
Benevento, 25.10.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana RI