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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Conigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 168/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
17, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Acireale, via Felice Paradiso n. 60, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Valeria Maria Vittoria Maugeri, (C.F.: ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Franca Maria Mazzone (C.F.:
), con studio in Catania, via Crociferi n. 44, giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLANTE nei confronti di:
, nata a [...] [...], ivi residente in [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Acireale, via Torretta n. 127 presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Giusi Francesca Pangari, (C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04.11.2015, notificato il 03.12.2015, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'On. Tribunale di Catania adito, contrariis reiectis, - Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in premessa descritto, pervenuto ai sig.ri e per atto di Parte_1 Controparte_1
compravendita a rogito Notaio dott. stipulato in data 21.12.2005, Rep. N. 41.591, Persona_1
1 Racc. N. 6.701, previa determinazione del suo valore attuale, attribuendo ad ognuno dei comunisti la parte corrispondente alla propria quota della metà, secondo il progetto divisionale predisposto dal
Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile (a mezzo di professionista delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote del 50%; condannare la sig.ra
a corrispondere al sig. la somma di € 200,00 mensili, a titolo di Controparte_1 Parte_1
indennità di occupazione, fino al momento in cui si procederà alla divisione o alla vendita oltre alla somma di € 2.500,00, a titolo di indennità di occupazione per il periodo pregresso. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A sostegno delle sue domande, l'attore evidenziava che:
aveva contratto matrimonio in Pedara, in data 16.04.1975, in regime di comunione dei beni, con la signora Controparte_1
con atto a rogito Notaio dott. stipulato in data 21.12.2005, Rep. N. 41.591, Racc. N. Persona_1
6.701, i coniugi avevano acquistato in regime di comunione legale indivisamente ed in parti uguali, il diritto di proprietà dell'appartamento ubicato al primo piano, sito in Pedara, con accesso dal civico 19 della via Delle Rimembranze, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Pedara al foglio 21, mappale 851, sub. 2, piano T- 1, categoria A/3, classe 5, vani 6, Rendita € 340,86;
con sentenza n. 3909/2014 del Tribunale Civile di Catania emessa in data 03.10.2014, veniva pronunciata la separazione personale dei due coniugi e rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla sig.ra attesa l'assenza dei presupposti, in conformità Controparte_1 all'ordinanza presidenziale datata 21.12.2011, emessa per i provvedimenti provvisori ed urgenti;
in assenza del provvedimento di assegnazione della casa, tramite legale, con lettera raccomandata A/R datata 14.11.2012, aveva invitato la sig.ra a trovare un accordo in merito alla divisione o CP_1
vendita della casa coniugale e, successivamente, attesa la mancanza di accordo, con lettera A/R datata
22.01.2014, aveva avanzato richiesta di corresponsione della somma mensile, a titolo di indennità di occupazione, nella misura di € 250,00, chiedendo, contestualmente, alla convenuta di comunicare se volesse acquistare la quota del marito ovvero vendere congiuntamente l'immobile, allo scopo di dividere il ricavato in parti uguali;
entrambe le richieste non erano state accolte e trattandosi di materia soggetta alla mediazione obbligatoria, ex D.lgs. 28/2010, a pena d'improcedibilità, era stata avviata la procedura di mediazione che aveva avuto esito negativo.
2 Concludeva, chiedendo la divisione dell'immobile ex art. 1111 c.c. e la corresponsione dell'indennità di occupazione da parte della ex moglie che continuava a occupare e a utilizzare l'immobile in via esclusiva, impedendogli di trarne i frutti civili.
Costituitasi, eccepiva, preliminarmente, che l'ex coniuge non era comproprietario Controparte_1 dell'immobile che era stato “oggetto di regalia” del padre , e contestava sia nell'an Controparte_2
che nel quantum le pretese indennitarie dell'attore.
All'esito della CTU redatta dall'Ing. nominato giusta ordinanza del 7.12.2018, al fine Persona_2
di: accertare, con riferimento alle rispettive deduzioni delle parti, la divisibilità, la consistenza, le caratteristiche, la regolarità urbanistica e catastale o meno dell'immobile indicato in citazione, il suo valore di mercato nonché il suo valore locativo a decorrere dal mese di gennaio 2012 in poi”, parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni e nella successiva comparsa conclusionale, rinunciava alla domanda di divisione, insistendo nella domanda di indennità di occupazione dell'immobile.
All'udienza dell'11.07.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per le difese conclusive.
Con sentenza n. 5240/2023 pubblicata il 19.12.2023, il G.O. della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania così statuiva:
“Rigetta, in quanto inammissibile ed infondata, la residua domanda di condanna alla indennità di occupazione dell'immobile comune proposta dall'attore
contro
; Parte_1 Controparte_1
Condanna l'attore alla refusione delle spese legali della convenuta che liquida, ex DM 55/2015, così come modificato dal D.M. 147/2022, in € 5.077,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU così come liquidate con decreto del
26/04/2019”.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel Parte_1
prosieguo.
costituitasi, si è opposta all'impugnazione, chiedendo la totale conferma della Controparte_1
sentenza appellata.
All'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. del 14.01.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui, pur dando atto della intervenuta rinuncia attorea alla domanda di scioglimento della comunione, dichiara la stessa inammissibile, in violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il primo giudice pronunciato ultra petitum.
Secondo l'assunto difensivo, il Tribunale avrebbe dovuto dare atto esclusivamente della legittima rinuncia alla domanda effettuata dal difensore di , senza esaminare la stessa, e avrebbe Parte_1
errato nel valutarne la non ammissibilità ai fini della soccombenza virtuale e alla conseguenziale condanna dell'attore alle spese di lite.
Il motivo è fondato.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Unite, 07/02/2024, n. 3453), “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti.
Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova.
Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737;
Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n.
2434/1971; Cass. n. 334/1965).
Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.
Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda).
Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa”.
Premessa la legittimità e la tempestività della rinuncia effettuata in sede di precisazione delle conclusioni e, poi, con la comparsa conclusionale, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della stessa e non, invece, pronunciarsi sulla stessa, dichiarandone l'inammissibilità. Ha così violato l'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. II, 24.01.2019 n. 2060).
4 Con il secondo motivo si censura la pronuncia di inammissibilità e infondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile in comunione.
Il primo giudice avrebbe omesso di esaminare correttamente il contenuto della raccomandata del
22.01.2014, con le quale ha chiesto a la corresponsione Parte_1 Controparte_1 dell'indennità per non aver potuto utilizzare l'immobile, e non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 1102 c.c. come interpretato dalla prevalente giurisprudenza.
Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
L'appellante, invero, premesso che la ex moglie, durante e dopo la conclusione del giudizio di separazione (sentenza n. 3909/2014 del 3.10.2014) e del successivo giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza n. 2548/2017 del 31.05.2017, confermata in appello con sentenza dell'08.11.2018), ha pacificamente continuato ad occupare e ad utilizzare per esigenze personali la casa coniugale acquistata in regime di comunione legale, ha chiesto la condanna di alla Controparte_1
corresponsione in proprio favore della metà dei frutti civili maturati e maturandi fino a che l'immobile non venga diviso e/o venduto.
Invero, come documentalmente provato, e a seguito della Parte_1 Controparte_1
separazione giudiziale, sono rimasti comproprietari (al 50%) dell'appartamento ubicato al primo piano, sito in Pedara, con accesso dal civico 19 della via Delle Rimembranze (riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Pedara al foglio 21, mappale 851, sub. 2, piano T- 1, categoria A/3, classe 5, vani 6,
Rendita € 340,86).
Da ciò ne discende, come correttamente dedotto da parte appellante, l'applicazione al caso di specie della specifica disciplina codicistica prevista dall'art. 1102 c.c. rubricato “uso della cosa comune” il quale statuisce che: “1. ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa” aggiungendo altresì che “2. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha fornito alcuni chiarimenti con specifico riferimento alla posizione dei comproprietari che vengano estromessi illecitamente dall'utilizzo del bene oggetto di comunione.
Sul punto è stato infatti chiarito che l'art. 1102 c.c. consente a ciascun comproprietario l'utilizzazione e il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, purché non venga alterata la destinazione della cosa e non venga impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
5 Si è chiarito, inoltre, che fino a che l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti di cui all'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o che vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune.
In analoga fattispecie la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. II, 18.04.2023, n. 10264; in tal senso anche Cass. Sez. II, 08.11.2023, n. 31105) ha affermato che: “Nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.). Allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.).
Se, allora, la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari (come accertato in fatto per l'abitazione coniugale in questione), l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881 del 2011; Cass. n. 20394 del 2013;
Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210 del 2021).
In tal senso rileva il Collegio che, pur essendo pacifica nella giurisprudenza di questa Corte
l'affermazione secondo cui il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione, possa chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento, non appare condivisibile la decisione del giudice di secondo grado che ha Pa ritenuto di riconoscere il diritto ad indennità della in dal febbraio 2007, a far tempo dalla sentenza di separazione dei coniugi, con pronuncia n. 2643 del 2007, in mancanza di una richiesta di rilascio del bene in favore della controricorrente ovvero di istanza di uso turnario del bene medesimo o di richiesta da parte della stessa di ricevere la quota parte dei frutti non goduti (pertanto, in mancanza di accertamenti circa le concrete richieste della condividente non beneficiaria del bene a ricevere siffatti frutti). Infatti, dalla sentenza impugnata si ricava che l'oggetto di comunione è l'abitazione coniugale e
6 dunque una cosa per definizione idonea a produrre frutti civili, di cui il G. ne ha goduto in via esclusiva. Sulla base di tali premesse di fatto, la Corte d'appello ha falsamente applicato (invece delle norme sulla comunione) l'art. 1148 c.c., che disciplina il caso, affatto diverso, della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede il quale debba restituire la cosa al rivendicante.
Tale norma regola l'attribuzione dei frutti nel conflitto esterno tra possessore in buona fede e proprietario, e dunque non può operare per disciplinare il diverso problema della ripartizione interna fra più comproprietari dei frutti ritratti o ritraibili dalla cosa comune”.
Nella pronuncia in esame la Corte ha, pertanto, affermato il seguente principio: “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene".
Nel caso in esame, risulta pacifico e non contestato che parte appellante è stato totalmente estromesso dal godimento dell'immobile oltreché dal godimento dei frutti civili dallo stesso prodotti e di cui chiede il pagamento pro quota.
Ha altresì documentalmente dimostrato di avere espressamente richiesto a la Controparte_1
corresponsione dell'indennità di occupazione dell'immobile nella misura di € 250,00 mensili, chiedendo, contestualmente, alla convenuta di comunicare se volesse acquistare la quota del marito ovvero venderne congiuntamente l'immobile (v. racc.ta del 22.01.2014 ricevuta in data 28.01.2014).
A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, ha manifestato in modo inequivoco la Parte_1
volontà di volere utilizzare l'immobile e/o di trarne un qualche beneficio economico che ben può ricondursi al valore figurativo del canone locativo di mercato che il CTU nominato in primo grado
(Ing. ha quantificato per l'anno 2012 in complessivi euro 420,00 al mese, in considerazione Per_2
della posizione dell'appartamento, dello stato di conservazione e dei vizi urbanistici e catastali dallo stesso evidenziati (v. relazione - pag. 19).
In ordine al quantum della domanda, va precisato che il complessivo importo di euro 2.500,00 richiesto dall'appellante per il periodo antecedente alla data della notifica dell'atto di citazione (3.12.2015) e,
7 quindi, con decorrenza dal 28.01.2014, appare congruo e adeguato in ragione dell'esito degli accertamenti effettuati dal CTU e del lungo periodo intercorso.
Anche per quanto riguarda il periodo successivo all'introduzione del giudizio di primo grado, l'importo mensile di euro 200,00 richiesto dall'attore e ribadito in appello appare pienamente congruo e adeguato al 50% del reale valore locativo dell'immobile in oggetto (v. tabella dei canoni locativi predisposta dal
CTU per gli anni 2012 - 2019 a pag. 19).
Attesa l'attuale non divisibilità dell'immobile e la rinuncia alla domanda di scioglimento della comunione ordinaria, l'importo complessivo dei frutti civili dovuto a e maturato fino Parte_1
alla odierna pronuncia, ammonta a euro 21.600,00 (pari a euro 200,00 per mesi 108, ossia dal mese di dicembre del 2015 al mese di dicembre del 2024), oltre interessi legali (ex art. 1284 comma 1 c.c.) dalla data odierna all'effettivo soddisfo.
Con il terzo motivo si impugna la sentenza nella parte in cui l'attore è stato condannato a pagare le spese di lite e di CTU, poiché il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza dell'omessa ingiustificata partecipazione della convenuta al tentativo di mediazione obbligatoria regolarmente esperito dal Pt_1
Il primo giudice avrebbe dovuto, pertanto, condannare alle spese di lite o, almeno, Controparte_1
disporne la compensazione, e avrebbe dovuto, altresì, applicare l'art. 12 bis, comma 2, del D.lgs.
28/2010 in base al quale “quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Il motivo è parzialmente fondato.
L'art. 12 bis, aggiunto dal D.lgs. 10.10.2022 n. 149, si applica a decorrere dal 28.02.2023 e, di conseguenza, non può riguardare il procedimento di mediazione svoltosi tra le parti in data 30.07.2015
(v. verbale in atti), prodromico al giudizio di primo grado iscritto a ruolo il 9.12.2015.
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
In particolare, stante il parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 quest'ultima va condannata a rifondere al predetto appellante le spese di entrambi i Controparte_1
8 gradi del giudizio nella misura di 2/3 che si liquidano come in dispositivo tenendo conto del reale valore del decisum (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) e dell'effettiva attività difensiva espletata, applicando per entrambi i gradi del giudizio i parametri medi di cui alle tabelle allegate al
D.M. Giustizia n. 147 del 13.08.2022 (cfr. Cass. Sez. III, 13.07.2021 n. 19989; Cass. Sez. III,
7.10.2019 n. 26297; Cass. Sez. VI, 10.12.2018 n. 31884) e quelli minimi per la sola fase di trattazione in appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
La restante quota di 1/3 va compensata tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c., anche in ragione della sopravvenuta rinuncia alla domanda di divisione da parte di e del complessivo esito Parte_1
del giudizio.
Anche le spese della CTU, finalizzata sia alla divisione dell'immobile oggetto di comunione che alla relativa fruttificazione, sono definitivamente distribuite tra le parti nella medesima percentuale di 2/3 a carico di e di 1/3 a carico di . Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 168/2024
R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza n. Parte_1
5240/2023 pubblicata il 19.12.2023 dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 19180/2015 R.G.: annulla la pronuncia di inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione;
condanna al pagamento in favore di della somma di € 24.100,00 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo.
Condanna al pagamento in favore di di 2/3 delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
- per il primo grado e per l'intero, in complessivi euro 5.077,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione ed euro
1.701,00 per la fase decisoria, oltre rimb. spese gen., IVA e CPA;
- per il secondo grado e per l'intero, in complessivi euro 4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro
1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimb. spese gen., IVA e CPA.
Compensa tra le parti la restante quota di 1/3 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Pone le spese di CTU, come liquidate in primo grado, definitivamente a carico di Controparte_1
nella misura di 2/3 e di per la restante quota di 1/3. Parte_1
Così deciso in Catania il 23.01.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello.
9 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Conigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 168/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
17, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Acireale, via Felice Paradiso n. 60, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Valeria Maria Vittoria Maugeri, (C.F.: ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Franca Maria Mazzone (C.F.:
), con studio in Catania, via Crociferi n. 44, giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLANTE nei confronti di:
, nata a [...] [...], ivi residente in [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Acireale, via Torretta n. 127 presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Giusi Francesca Pangari, (C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04.11.2015, notificato il 03.12.2015, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'On. Tribunale di Catania adito, contrariis reiectis, - Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in premessa descritto, pervenuto ai sig.ri e per atto di Parte_1 Controparte_1
compravendita a rogito Notaio dott. stipulato in data 21.12.2005, Rep. N. 41.591, Persona_1
1 Racc. N. 6.701, previa determinazione del suo valore attuale, attribuendo ad ognuno dei comunisti la parte corrispondente alla propria quota della metà, secondo il progetto divisionale predisposto dal
Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile (a mezzo di professionista delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote del 50%; condannare la sig.ra
a corrispondere al sig. la somma di € 200,00 mensili, a titolo di Controparte_1 Parte_1
indennità di occupazione, fino al momento in cui si procederà alla divisione o alla vendita oltre alla somma di € 2.500,00, a titolo di indennità di occupazione per il periodo pregresso. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A sostegno delle sue domande, l'attore evidenziava che:
aveva contratto matrimonio in Pedara, in data 16.04.1975, in regime di comunione dei beni, con la signora Controparte_1
con atto a rogito Notaio dott. stipulato in data 21.12.2005, Rep. N. 41.591, Racc. N. Persona_1
6.701, i coniugi avevano acquistato in regime di comunione legale indivisamente ed in parti uguali, il diritto di proprietà dell'appartamento ubicato al primo piano, sito in Pedara, con accesso dal civico 19 della via Delle Rimembranze, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Pedara al foglio 21, mappale 851, sub. 2, piano T- 1, categoria A/3, classe 5, vani 6, Rendita € 340,86;
con sentenza n. 3909/2014 del Tribunale Civile di Catania emessa in data 03.10.2014, veniva pronunciata la separazione personale dei due coniugi e rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla sig.ra attesa l'assenza dei presupposti, in conformità Controparte_1 all'ordinanza presidenziale datata 21.12.2011, emessa per i provvedimenti provvisori ed urgenti;
in assenza del provvedimento di assegnazione della casa, tramite legale, con lettera raccomandata A/R datata 14.11.2012, aveva invitato la sig.ra a trovare un accordo in merito alla divisione o CP_1
vendita della casa coniugale e, successivamente, attesa la mancanza di accordo, con lettera A/R datata
22.01.2014, aveva avanzato richiesta di corresponsione della somma mensile, a titolo di indennità di occupazione, nella misura di € 250,00, chiedendo, contestualmente, alla convenuta di comunicare se volesse acquistare la quota del marito ovvero vendere congiuntamente l'immobile, allo scopo di dividere il ricavato in parti uguali;
entrambe le richieste non erano state accolte e trattandosi di materia soggetta alla mediazione obbligatoria, ex D.lgs. 28/2010, a pena d'improcedibilità, era stata avviata la procedura di mediazione che aveva avuto esito negativo.
2 Concludeva, chiedendo la divisione dell'immobile ex art. 1111 c.c. e la corresponsione dell'indennità di occupazione da parte della ex moglie che continuava a occupare e a utilizzare l'immobile in via esclusiva, impedendogli di trarne i frutti civili.
Costituitasi, eccepiva, preliminarmente, che l'ex coniuge non era comproprietario Controparte_1 dell'immobile che era stato “oggetto di regalia” del padre , e contestava sia nell'an Controparte_2
che nel quantum le pretese indennitarie dell'attore.
All'esito della CTU redatta dall'Ing. nominato giusta ordinanza del 7.12.2018, al fine Persona_2
di: accertare, con riferimento alle rispettive deduzioni delle parti, la divisibilità, la consistenza, le caratteristiche, la regolarità urbanistica e catastale o meno dell'immobile indicato in citazione, il suo valore di mercato nonché il suo valore locativo a decorrere dal mese di gennaio 2012 in poi”, parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni e nella successiva comparsa conclusionale, rinunciava alla domanda di divisione, insistendo nella domanda di indennità di occupazione dell'immobile.
All'udienza dell'11.07.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per le difese conclusive.
Con sentenza n. 5240/2023 pubblicata il 19.12.2023, il G.O. della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania così statuiva:
“Rigetta, in quanto inammissibile ed infondata, la residua domanda di condanna alla indennità di occupazione dell'immobile comune proposta dall'attore
contro
; Parte_1 Controparte_1
Condanna l'attore alla refusione delle spese legali della convenuta che liquida, ex DM 55/2015, così come modificato dal D.M. 147/2022, in € 5.077,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU così come liquidate con decreto del
26/04/2019”.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel Parte_1
prosieguo.
costituitasi, si è opposta all'impugnazione, chiedendo la totale conferma della Controparte_1
sentenza appellata.
All'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. del 14.01.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui, pur dando atto della intervenuta rinuncia attorea alla domanda di scioglimento della comunione, dichiara la stessa inammissibile, in violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il primo giudice pronunciato ultra petitum.
Secondo l'assunto difensivo, il Tribunale avrebbe dovuto dare atto esclusivamente della legittima rinuncia alla domanda effettuata dal difensore di , senza esaminare la stessa, e avrebbe Parte_1
errato nel valutarne la non ammissibilità ai fini della soccombenza virtuale e alla conseguenziale condanna dell'attore alle spese di lite.
Il motivo è fondato.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Unite, 07/02/2024, n. 3453), “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti.
Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova.
Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737;
Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n.
2434/1971; Cass. n. 334/1965).
Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.
Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda).
Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa”.
Premessa la legittimità e la tempestività della rinuncia effettuata in sede di precisazione delle conclusioni e, poi, con la comparsa conclusionale, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della stessa e non, invece, pronunciarsi sulla stessa, dichiarandone l'inammissibilità. Ha così violato l'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. II, 24.01.2019 n. 2060).
4 Con il secondo motivo si censura la pronuncia di inammissibilità e infondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile in comunione.
Il primo giudice avrebbe omesso di esaminare correttamente il contenuto della raccomandata del
22.01.2014, con le quale ha chiesto a la corresponsione Parte_1 Controparte_1 dell'indennità per non aver potuto utilizzare l'immobile, e non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 1102 c.c. come interpretato dalla prevalente giurisprudenza.
Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
L'appellante, invero, premesso che la ex moglie, durante e dopo la conclusione del giudizio di separazione (sentenza n. 3909/2014 del 3.10.2014) e del successivo giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza n. 2548/2017 del 31.05.2017, confermata in appello con sentenza dell'08.11.2018), ha pacificamente continuato ad occupare e ad utilizzare per esigenze personali la casa coniugale acquistata in regime di comunione legale, ha chiesto la condanna di alla Controparte_1
corresponsione in proprio favore della metà dei frutti civili maturati e maturandi fino a che l'immobile non venga diviso e/o venduto.
Invero, come documentalmente provato, e a seguito della Parte_1 Controparte_1
separazione giudiziale, sono rimasti comproprietari (al 50%) dell'appartamento ubicato al primo piano, sito in Pedara, con accesso dal civico 19 della via Delle Rimembranze (riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Pedara al foglio 21, mappale 851, sub. 2, piano T- 1, categoria A/3, classe 5, vani 6,
Rendita € 340,86).
Da ciò ne discende, come correttamente dedotto da parte appellante, l'applicazione al caso di specie della specifica disciplina codicistica prevista dall'art. 1102 c.c. rubricato “uso della cosa comune” il quale statuisce che: “1. ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa” aggiungendo altresì che “2. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha fornito alcuni chiarimenti con specifico riferimento alla posizione dei comproprietari che vengano estromessi illecitamente dall'utilizzo del bene oggetto di comunione.
Sul punto è stato infatti chiarito che l'art. 1102 c.c. consente a ciascun comproprietario l'utilizzazione e il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, purché non venga alterata la destinazione della cosa e non venga impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
5 Si è chiarito, inoltre, che fino a che l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti di cui all'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o che vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune.
In analoga fattispecie la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. II, 18.04.2023, n. 10264; in tal senso anche Cass. Sez. II, 08.11.2023, n. 31105) ha affermato che: “Nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.). Allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.).
Se, allora, la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari (come accertato in fatto per l'abitazione coniugale in questione), l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881 del 2011; Cass. n. 20394 del 2013;
Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210 del 2021).
In tal senso rileva il Collegio che, pur essendo pacifica nella giurisprudenza di questa Corte
l'affermazione secondo cui il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione, possa chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento, non appare condivisibile la decisione del giudice di secondo grado che ha Pa ritenuto di riconoscere il diritto ad indennità della in dal febbraio 2007, a far tempo dalla sentenza di separazione dei coniugi, con pronuncia n. 2643 del 2007, in mancanza di una richiesta di rilascio del bene in favore della controricorrente ovvero di istanza di uso turnario del bene medesimo o di richiesta da parte della stessa di ricevere la quota parte dei frutti non goduti (pertanto, in mancanza di accertamenti circa le concrete richieste della condividente non beneficiaria del bene a ricevere siffatti frutti). Infatti, dalla sentenza impugnata si ricava che l'oggetto di comunione è l'abitazione coniugale e
6 dunque una cosa per definizione idonea a produrre frutti civili, di cui il G. ne ha goduto in via esclusiva. Sulla base di tali premesse di fatto, la Corte d'appello ha falsamente applicato (invece delle norme sulla comunione) l'art. 1148 c.c., che disciplina il caso, affatto diverso, della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede il quale debba restituire la cosa al rivendicante.
Tale norma regola l'attribuzione dei frutti nel conflitto esterno tra possessore in buona fede e proprietario, e dunque non può operare per disciplinare il diverso problema della ripartizione interna fra più comproprietari dei frutti ritratti o ritraibili dalla cosa comune”.
Nella pronuncia in esame la Corte ha, pertanto, affermato il seguente principio: “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene".
Nel caso in esame, risulta pacifico e non contestato che parte appellante è stato totalmente estromesso dal godimento dell'immobile oltreché dal godimento dei frutti civili dallo stesso prodotti e di cui chiede il pagamento pro quota.
Ha altresì documentalmente dimostrato di avere espressamente richiesto a la Controparte_1
corresponsione dell'indennità di occupazione dell'immobile nella misura di € 250,00 mensili, chiedendo, contestualmente, alla convenuta di comunicare se volesse acquistare la quota del marito ovvero venderne congiuntamente l'immobile (v. racc.ta del 22.01.2014 ricevuta in data 28.01.2014).
A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, ha manifestato in modo inequivoco la Parte_1
volontà di volere utilizzare l'immobile e/o di trarne un qualche beneficio economico che ben può ricondursi al valore figurativo del canone locativo di mercato che il CTU nominato in primo grado
(Ing. ha quantificato per l'anno 2012 in complessivi euro 420,00 al mese, in considerazione Per_2
della posizione dell'appartamento, dello stato di conservazione e dei vizi urbanistici e catastali dallo stesso evidenziati (v. relazione - pag. 19).
In ordine al quantum della domanda, va precisato che il complessivo importo di euro 2.500,00 richiesto dall'appellante per il periodo antecedente alla data della notifica dell'atto di citazione (3.12.2015) e,
7 quindi, con decorrenza dal 28.01.2014, appare congruo e adeguato in ragione dell'esito degli accertamenti effettuati dal CTU e del lungo periodo intercorso.
Anche per quanto riguarda il periodo successivo all'introduzione del giudizio di primo grado, l'importo mensile di euro 200,00 richiesto dall'attore e ribadito in appello appare pienamente congruo e adeguato al 50% del reale valore locativo dell'immobile in oggetto (v. tabella dei canoni locativi predisposta dal
CTU per gli anni 2012 - 2019 a pag. 19).
Attesa l'attuale non divisibilità dell'immobile e la rinuncia alla domanda di scioglimento della comunione ordinaria, l'importo complessivo dei frutti civili dovuto a e maturato fino Parte_1
alla odierna pronuncia, ammonta a euro 21.600,00 (pari a euro 200,00 per mesi 108, ossia dal mese di dicembre del 2015 al mese di dicembre del 2024), oltre interessi legali (ex art. 1284 comma 1 c.c.) dalla data odierna all'effettivo soddisfo.
Con il terzo motivo si impugna la sentenza nella parte in cui l'attore è stato condannato a pagare le spese di lite e di CTU, poiché il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza dell'omessa ingiustificata partecipazione della convenuta al tentativo di mediazione obbligatoria regolarmente esperito dal Pt_1
Il primo giudice avrebbe dovuto, pertanto, condannare alle spese di lite o, almeno, Controparte_1
disporne la compensazione, e avrebbe dovuto, altresì, applicare l'art. 12 bis, comma 2, del D.lgs.
28/2010 in base al quale “quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Il motivo è parzialmente fondato.
L'art. 12 bis, aggiunto dal D.lgs. 10.10.2022 n. 149, si applica a decorrere dal 28.02.2023 e, di conseguenza, non può riguardare il procedimento di mediazione svoltosi tra le parti in data 30.07.2015
(v. verbale in atti), prodromico al giudizio di primo grado iscritto a ruolo il 9.12.2015.
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
In particolare, stante il parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 quest'ultima va condannata a rifondere al predetto appellante le spese di entrambi i Controparte_1
8 gradi del giudizio nella misura di 2/3 che si liquidano come in dispositivo tenendo conto del reale valore del decisum (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) e dell'effettiva attività difensiva espletata, applicando per entrambi i gradi del giudizio i parametri medi di cui alle tabelle allegate al
D.M. Giustizia n. 147 del 13.08.2022 (cfr. Cass. Sez. III, 13.07.2021 n. 19989; Cass. Sez. III,
7.10.2019 n. 26297; Cass. Sez. VI, 10.12.2018 n. 31884) e quelli minimi per la sola fase di trattazione in appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
La restante quota di 1/3 va compensata tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c., anche in ragione della sopravvenuta rinuncia alla domanda di divisione da parte di e del complessivo esito Parte_1
del giudizio.
Anche le spese della CTU, finalizzata sia alla divisione dell'immobile oggetto di comunione che alla relativa fruttificazione, sono definitivamente distribuite tra le parti nella medesima percentuale di 2/3 a carico di e di 1/3 a carico di . Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 168/2024
R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza n. Parte_1
5240/2023 pubblicata il 19.12.2023 dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 19180/2015 R.G.: annulla la pronuncia di inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione;
condanna al pagamento in favore di della somma di € 24.100,00 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo.
Condanna al pagamento in favore di di 2/3 delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
- per il primo grado e per l'intero, in complessivi euro 5.077,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione ed euro
1.701,00 per la fase decisoria, oltre rimb. spese gen., IVA e CPA;
- per il secondo grado e per l'intero, in complessivi euro 4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro
1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimb. spese gen., IVA e CPA.
Compensa tra le parti la restante quota di 1/3 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Pone le spese di CTU, come liquidate in primo grado, definitivamente a carico di Controparte_1
nella misura di 2/3 e di per la restante quota di 1/3. Parte_1
Così deciso in Catania il 23.01.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello.
9 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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