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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 17387/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gustavo Nanni Presidente
Dott. Michele Posio Giudice
Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 17387/2019, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n.1/a, CF: , rappresentata a difesa dall'avv.to Anna Ribola C.F._1
Contro
, Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Modina Paola;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data
5.6.2024: “Voglia il Tribunale Ecc.mo di Brescia, stante la già intervenuta pubblicazione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.2182/2021, - disporre
l'affido esclusivo del figlio minore alla madre collocataria, autorizzandola all'assunzione di Per_1
ogni decisione, anche di carattere straordinario, relativa al minore;
-prevedere che il padre possa vedere il figlio in forma protetta e secondo la calendarizzazione Controparte_1 Per_1
ritenuta opportuna dai servizi sociali territorialmente competenti, che si chiede vengano onerati di adottare e mantenere opportuni strumenti di protezione del minore e di sostegno alla genitorialità.
- onerare il sig. di collaborare con i servizi sociali incaricati seguendone le prescrizioni CP_1
nonché con il Sert territorialmente competente, pena l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
- onerare il sig. del concorso nel mantenimento del Controparte_1 figlio nella misura di €.400,00 mensili, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese alla Per_1
madre collocataria. Oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da codesto Tribunale. -non prevedere alcun assegno divorzile in favore dei coniugi, reciprocamente.
Per parte resistente non ha depositato le precisazioni di conclusioni.
Di seguito le conclusioni riportate nell'atto introduttivo: “VOGLIA IL TRIBUNALE Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente dare atto che il convenuto aderisce alla richiesta della moglie di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e che intende resistere non già all'attuazione del suo diritto in proposito, bensì all'accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa del presente giudizio;
NEL MERITO: 1) in punto affidamento e frequentazione del figlio minore, previ tutti gli accertamenti del caso e la disponibilità ad intraprendere percorso con gli assistenti sociali, anche di natura terapeutica, confermarsi all'esito le condizioni di cui all'accordo di separazione;
2) Stante la grave situazione economica del convenuto, disporsi l'assegno di mantenimento nella misura minima di Legge”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/12/2019 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Palazzolo S/O (BS), trascritto nei registri di Stato Civile del Controparte_1
Comune di Palazzolo S/O al n.26, parte II, serie A, dal quale nascevano i figli in data Per_2
18/7/2001 e in data 26/11/2007. Per_1
Aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi Decreto di omologa del 16.1.2017 nel quale le parti avevano concordato l'affido condiviso della prole, il collocamento prevalente presso la madre, un contributo al mantenimento per i figli a carico del padre di € 600 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Lamentava la che il resistente dopo la separazione aveva tenuto condotte inadeguate al suo Pt_1 ruolo genitoriale, ed in particolare, l'aveva percossa davanti ai figli (fatto per cui aveva sporto querela), aveva fatto uso di sostanze stupefacenti in casa, aveva mancato di occuparsi dei figli sul piano morale ed omesso il versamento del contributo al mantenimento della prole, nonché della rata del mutuo della casa coniugale.
Sulla scorta di ciò, chiedeva mutarsi il regime di affidamento della prole in affidamento super esclusivo, prevedersi la sospensione delle visite padre-figli o demandare l'individuazione di un calendario di incontri protetti ai Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché stabilirsi un contributo al mantenimento nella maggior somma di € 400 per ciascun figlio, fermo l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie al 50%.
si costituiva in data 18.5.2021 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_2
civili del matrimonio ma opponendosi alla richiesta di parte avversaria di affido super esclusivo della prole e di sospensione delle visite, chiedendo la conferma delle previsioni separative. In ordine al contributo economico, stante le sue precarie condizioni lavorative, chiedeva prevedersi a suo carico un mantenimento nella misura minima di legge. Il si dichiarava altresì disponibile al CP_1
compimento di qualsivoglia accertamento da parte dei Servizi Sociali e ad intraprendere un serio percorso riabilitativo per il superamento della sua tossicodipendenza.
Con ordinanza presidenziale del 16.11.2020, venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela dei minori: ritenuto che le gravi censure – relativamente al compimento di atti di violenza e all'uso di sostanze stupefacenti anche alla presenza del minore - mosse dalla ricorrente nei confronti del resistente – che, presente personalmente in udienza, non le ha specificatamente contestate - appaiono idonee ad alimentare seri dubbi circa l'idoneità genitoriale del resistente;
- ritenuto opportuno, quindi, in via prudenziale, derogare alla regola della bi-genitorialità, nell'interesse del minore, fintantoché, a seguito degli approfonditi accertamenti che verranno svolti dai servizi sociali, non emergerà in termini inequivoci l'adeguatezza del padre ad assolvere al proprio ruolo genitoriale;
- ritenuto che possono essere confermati il collocamento prevalente del minore presso la madre e l'assegnazione in favore di quest'ultima della casa familiare;
- ritenuto opportuno, quanto al diritto di visita del padre, che gli incontri, allo stato, vengano sospesi in modo che possano poi essere ripresi nell'ambito del monitoraggio da parte dei servizi sociali che provvederanno alla predisposizione di un calendario delle frequentazioni, con le modalità (anche protette) e con le tempistiche ritenute maggiormente tutelanti per il minore;
- ritenuto, allo stato, che possano essere confermate le condizioni di cui alla separazione anche in ordine alle questioni economiche;
P.Q.M.
affida il figlio minore in via esclusiva alla madre;
-conferma i provvedimenti di cui al verbale di separazione in punto di collocamento del minore e di mantenimento di entrambi i figli, oltreché di assegnazione della casa familiare alla madre;
- incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere i seguenti accertamenti […].
In data 11.5.2021 veniva depositata una relazione dei Servizi Sociali di Palazzolo sull'Oglio, dalla quale emergeva che il nucleo famigliare era già seguito, in quanto i Servizi erano già stati incaricati dal Tribunale dei Minorenni di monitorare la famiglia e offrire a il secondogenito, un Per_1
sostegno didattico e psicologico che potesse accompagnarlo nel superamento delle criticità comportamentali riscontrate in ambito scolastico.
All'udienza del 18.5.2021, il resistente rappresentava la disponibilità ad avviare un percorso di riabilitazione per il superamento della problematica della tossicodipendenza. Costui riferiva altresì di essere disoccupato e che era in corso una procedura esecutiva avente ad oggetto la casa coniugale. Parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale, sicché il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con sentenza parziale n. 2182/2021 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza del 6.8.2021 la causa veniva rimessa in istruttoria e fissata udienza al giorno 3.3.2022.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc su richiesta delle parti, la causa transitava all'udienza del giorno 11.4.2023, ove il giudice istruttore disponeva l'integrazione della documentazione reddituale e patrimoniale delle parti fissando per l'esame della stessa la successiva udienza del
25.1.2024, poi posticipata al giorno 01.2.2024.
All'udienza anzidetta il giudice prendeva atto della rinuncia al mandato difensivo dell'avv.to
Modina e, su richiesta di parte ricorrente, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno
14.6.2024 in modalità scritta.
La causa veniva poi trattenuta in decisione con decreto del 22.7.2024 con cui il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
La pronuncia della cessazione dello status coniugale è già stata resa con sentenza parziale n.
2182/2021, quindi sul punto nulla è più da decidere.
Sull'affidamento, collocazione e frequentazione del figlio Per_1 La ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del figlio il resistente ha chiesto Per_1 confermarsi l'affido in forma condivisa concordato in sede separativa.
Merita accoglimento la richiesta della ricorrente.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è
l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. La giurisprudenza consolidata precisa che l'affidamento esclusivo va riservato a casi limite, in cui il contatto col genitore escluso sia dannoso per la prole a causa, ad esempio, dell'incapacità educativa del primo o dell'inadempimento, accertato con sentenza penale di condanna passata in giudicato, dell'obbligo di mantenimento dei figli, mentre la conflittualità esistente fra i coniugi non
è sufficiente a questo fine.
Ebbene, dagli atti emerge un'inidoneità genitoriale del , dimostrata dall'aver CP_1
sostanzialmente aderito alle prospettazioni della ricorrente che lo descrivono come persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, violenta e disinteressata ai bisogni morali e materiali della prole.
La comparsa di costituzione del resistente, infatti, non contiene contestazioni alle deduzioni svolte da parte ricorrente, anzi con essa il resistente compie un'implicita ammissione di colpevolezza riguardo agli addebiti che la ricorrente gli muove, dichiarando per iscritto che egli si impegnerà a seguire percorsi riabilitativi dei quali, semmai siano stati fatti, non è mai stata data prova in giudizio. I successivi scritti difensivi nulla dicono al riguardo, ad eccezione della prima memoria ex art. 183 cpc in cui il resistente contrasta in modo assai generico la ricostruzione di parte avversaria.
Tant'è che il Presidente delegato disponeva l'affido super esclusivo alla madre, proprio valorizzando il fatto che, neppure all'udienza davanti al Presidente, il resistente avesse contestato la veridicità delle condotte poste in essere a danno del coniuge e dei figli.
Altro elemento sintomatico della inidoneità genitoriale è il sostanziale abbandono del giudizio da parte del resistente . Dopo la rinuncia al mandato difensivo da parte del suo legale, avv.to CP_1
Modina, egli non ha nominato un altro legale, di fatto dimostrando un disinteresse incompatibile con un esercizio adeguato della genitorialità.
Da ultimo, non può non rimarcarsi anche la carenza genitoriale del padre sul piano strettamente economico, giacché costui, per effetto del mancato pagamento della rata del mutuo della casa coniugale, ha contribuito alla perdita dell'immobile, che era stato assegnato alla per abitarvi Pt_1
insieme ai figli. Non può dunque che confermarsi l'affido in forma esclusiva alla madre, anche per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per Per_1
In ordine alle frequentazioni deve tenersi conto dell'età di quasi diciottenne, nonché del Per_1 tenore dell'ultima relazione dei Servizi Sociali agli atti. Il Servizio a ben vedere ha riferito che gli incontri sono avvenuti in modo discontinuo a causa dell'atteggiamento ondivago del padre e del conseguente allontanamento emotivo del figlio. Si ritiene quindi che, data l'età, gli incontri dovranno avvenire in modalità libera, secondo le volontà di Per_1
Sul mantenimento del minore
Il Tribunale ritiene congruo stabilire un mantenimento per di € 350 (nulla si dispone per la Per_1
figlia , avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di contributo economico). Per_2
Tale somma risulta rispondente al principio per cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la sua capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 316 c.c.). Si evidenzia altresì che i parametri di legge di cui tenere conto nella determinazione dell'ammontare del contributo economico per la prole sono le attuali esigenze di vita del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Occorre rilevare che rispetto al momento della separazione – allorquando i coniugi concordavano che il mantenimento per i figli sarebbe stato di € 600 (€ 300 per ciascun figlio)- la situazione reddituale ed economica del resistente pare essere peggiorata, a fronte di una sostanziale equivalenza della condizione economica della ricorrente. Dall'altro lato, non può tacersi che a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo, la ha perso il diritto all'assegnazione della Pt_1
casa coniugale, vedendosi costretta a trasferirsi in un immobile in locazione con i figli.
Ciò detto, si ritiene che le due voci possano compensarsi e giustificare la conferma del mantenimento per in € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1
Le spese di lite
Le spese devono essere compensate nella misura di 1/3 e poste a carico del resistente per la misura restante, attesa la parziale soccombenza della ricorrente con riferimento alla domanda di contributo economico per il figlio. Si deve tenere conto altresì dell'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, come da Delibera dell'Ordine degli avvocati del 27.11.2019 e del successivo decreto del Tribunale che ha disposto la revoca del beneficio con effetto dal 1.1.2022 per superamento dei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con facoltà per quest'ultima di Persona_3
assumere anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
2) Conferma il collocamento di presso la madre;
Per_1
3) Pone a carico di una somma a titolo di mantenimento del figlio minore pari a € Controparte_2
300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno
2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
4) Liquida le spese di lite in totali € 7.616,00, ponendole a carico del resistente soccombente per la misura di 2/3, equivalente ad € 5.077,33, e compensandole tra le parti per 1/3. Condanna CP_2
a rifondere l'Erario ex art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 delle spese di lite che
[...] quantifica in € 1.696 (in relazione all'attività difensiva svolta dal legale della parte ammessa al G.P. fino al 31.12.2021) e a rifondere la ricorrente delle spese che quantifica in € 3.381 (in relazione all'attività difensiva svolta dal legale dal 01.1.2022 all'esito del giudizio), il tutto oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.p.a..
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 17.4.2025
Il giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gustavo Nanni Presidente
Dott. Michele Posio Giudice
Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 17387/2019, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n.1/a, CF: , rappresentata a difesa dall'avv.to Anna Ribola C.F._1
Contro
, Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Modina Paola;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data
5.6.2024: “Voglia il Tribunale Ecc.mo di Brescia, stante la già intervenuta pubblicazione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.2182/2021, - disporre
l'affido esclusivo del figlio minore alla madre collocataria, autorizzandola all'assunzione di Per_1
ogni decisione, anche di carattere straordinario, relativa al minore;
-prevedere che il padre possa vedere il figlio in forma protetta e secondo la calendarizzazione Controparte_1 Per_1
ritenuta opportuna dai servizi sociali territorialmente competenti, che si chiede vengano onerati di adottare e mantenere opportuni strumenti di protezione del minore e di sostegno alla genitorialità.
- onerare il sig. di collaborare con i servizi sociali incaricati seguendone le prescrizioni CP_1
nonché con il Sert territorialmente competente, pena l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
- onerare il sig. del concorso nel mantenimento del Controparte_1 figlio nella misura di €.400,00 mensili, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese alla Per_1
madre collocataria. Oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da codesto Tribunale. -non prevedere alcun assegno divorzile in favore dei coniugi, reciprocamente.
Per parte resistente non ha depositato le precisazioni di conclusioni.
Di seguito le conclusioni riportate nell'atto introduttivo: “VOGLIA IL TRIBUNALE Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente dare atto che il convenuto aderisce alla richiesta della moglie di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e che intende resistere non già all'attuazione del suo diritto in proposito, bensì all'accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa del presente giudizio;
NEL MERITO: 1) in punto affidamento e frequentazione del figlio minore, previ tutti gli accertamenti del caso e la disponibilità ad intraprendere percorso con gli assistenti sociali, anche di natura terapeutica, confermarsi all'esito le condizioni di cui all'accordo di separazione;
2) Stante la grave situazione economica del convenuto, disporsi l'assegno di mantenimento nella misura minima di Legge”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/12/2019 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Palazzolo S/O (BS), trascritto nei registri di Stato Civile del Controparte_1
Comune di Palazzolo S/O al n.26, parte II, serie A, dal quale nascevano i figli in data Per_2
18/7/2001 e in data 26/11/2007. Per_1
Aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi Decreto di omologa del 16.1.2017 nel quale le parti avevano concordato l'affido condiviso della prole, il collocamento prevalente presso la madre, un contributo al mantenimento per i figli a carico del padre di € 600 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Lamentava la che il resistente dopo la separazione aveva tenuto condotte inadeguate al suo Pt_1 ruolo genitoriale, ed in particolare, l'aveva percossa davanti ai figli (fatto per cui aveva sporto querela), aveva fatto uso di sostanze stupefacenti in casa, aveva mancato di occuparsi dei figli sul piano morale ed omesso il versamento del contributo al mantenimento della prole, nonché della rata del mutuo della casa coniugale.
Sulla scorta di ciò, chiedeva mutarsi il regime di affidamento della prole in affidamento super esclusivo, prevedersi la sospensione delle visite padre-figli o demandare l'individuazione di un calendario di incontri protetti ai Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché stabilirsi un contributo al mantenimento nella maggior somma di € 400 per ciascun figlio, fermo l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie al 50%.
si costituiva in data 18.5.2021 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_2
civili del matrimonio ma opponendosi alla richiesta di parte avversaria di affido super esclusivo della prole e di sospensione delle visite, chiedendo la conferma delle previsioni separative. In ordine al contributo economico, stante le sue precarie condizioni lavorative, chiedeva prevedersi a suo carico un mantenimento nella misura minima di legge. Il si dichiarava altresì disponibile al CP_1
compimento di qualsivoglia accertamento da parte dei Servizi Sociali e ad intraprendere un serio percorso riabilitativo per il superamento della sua tossicodipendenza.
Con ordinanza presidenziale del 16.11.2020, venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela dei minori: ritenuto che le gravi censure – relativamente al compimento di atti di violenza e all'uso di sostanze stupefacenti anche alla presenza del minore - mosse dalla ricorrente nei confronti del resistente – che, presente personalmente in udienza, non le ha specificatamente contestate - appaiono idonee ad alimentare seri dubbi circa l'idoneità genitoriale del resistente;
- ritenuto opportuno, quindi, in via prudenziale, derogare alla regola della bi-genitorialità, nell'interesse del minore, fintantoché, a seguito degli approfonditi accertamenti che verranno svolti dai servizi sociali, non emergerà in termini inequivoci l'adeguatezza del padre ad assolvere al proprio ruolo genitoriale;
- ritenuto che possono essere confermati il collocamento prevalente del minore presso la madre e l'assegnazione in favore di quest'ultima della casa familiare;
- ritenuto opportuno, quanto al diritto di visita del padre, che gli incontri, allo stato, vengano sospesi in modo che possano poi essere ripresi nell'ambito del monitoraggio da parte dei servizi sociali che provvederanno alla predisposizione di un calendario delle frequentazioni, con le modalità (anche protette) e con le tempistiche ritenute maggiormente tutelanti per il minore;
- ritenuto, allo stato, che possano essere confermate le condizioni di cui alla separazione anche in ordine alle questioni economiche;
P.Q.M.
affida il figlio minore in via esclusiva alla madre;
-conferma i provvedimenti di cui al verbale di separazione in punto di collocamento del minore e di mantenimento di entrambi i figli, oltreché di assegnazione della casa familiare alla madre;
- incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere i seguenti accertamenti […].
In data 11.5.2021 veniva depositata una relazione dei Servizi Sociali di Palazzolo sull'Oglio, dalla quale emergeva che il nucleo famigliare era già seguito, in quanto i Servizi erano già stati incaricati dal Tribunale dei Minorenni di monitorare la famiglia e offrire a il secondogenito, un Per_1
sostegno didattico e psicologico che potesse accompagnarlo nel superamento delle criticità comportamentali riscontrate in ambito scolastico.
All'udienza del 18.5.2021, il resistente rappresentava la disponibilità ad avviare un percorso di riabilitazione per il superamento della problematica della tossicodipendenza. Costui riferiva altresì di essere disoccupato e che era in corso una procedura esecutiva avente ad oggetto la casa coniugale. Parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale, sicché il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con sentenza parziale n. 2182/2021 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza del 6.8.2021 la causa veniva rimessa in istruttoria e fissata udienza al giorno 3.3.2022.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc su richiesta delle parti, la causa transitava all'udienza del giorno 11.4.2023, ove il giudice istruttore disponeva l'integrazione della documentazione reddituale e patrimoniale delle parti fissando per l'esame della stessa la successiva udienza del
25.1.2024, poi posticipata al giorno 01.2.2024.
All'udienza anzidetta il giudice prendeva atto della rinuncia al mandato difensivo dell'avv.to
Modina e, su richiesta di parte ricorrente, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno
14.6.2024 in modalità scritta.
La causa veniva poi trattenuta in decisione con decreto del 22.7.2024 con cui il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
La pronuncia della cessazione dello status coniugale è già stata resa con sentenza parziale n.
2182/2021, quindi sul punto nulla è più da decidere.
Sull'affidamento, collocazione e frequentazione del figlio Per_1 La ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del figlio il resistente ha chiesto Per_1 confermarsi l'affido in forma condivisa concordato in sede separativa.
Merita accoglimento la richiesta della ricorrente.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è
l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. La giurisprudenza consolidata precisa che l'affidamento esclusivo va riservato a casi limite, in cui il contatto col genitore escluso sia dannoso per la prole a causa, ad esempio, dell'incapacità educativa del primo o dell'inadempimento, accertato con sentenza penale di condanna passata in giudicato, dell'obbligo di mantenimento dei figli, mentre la conflittualità esistente fra i coniugi non
è sufficiente a questo fine.
Ebbene, dagli atti emerge un'inidoneità genitoriale del , dimostrata dall'aver CP_1
sostanzialmente aderito alle prospettazioni della ricorrente che lo descrivono come persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, violenta e disinteressata ai bisogni morali e materiali della prole.
La comparsa di costituzione del resistente, infatti, non contiene contestazioni alle deduzioni svolte da parte ricorrente, anzi con essa il resistente compie un'implicita ammissione di colpevolezza riguardo agli addebiti che la ricorrente gli muove, dichiarando per iscritto che egli si impegnerà a seguire percorsi riabilitativi dei quali, semmai siano stati fatti, non è mai stata data prova in giudizio. I successivi scritti difensivi nulla dicono al riguardo, ad eccezione della prima memoria ex art. 183 cpc in cui il resistente contrasta in modo assai generico la ricostruzione di parte avversaria.
Tant'è che il Presidente delegato disponeva l'affido super esclusivo alla madre, proprio valorizzando il fatto che, neppure all'udienza davanti al Presidente, il resistente avesse contestato la veridicità delle condotte poste in essere a danno del coniuge e dei figli.
Altro elemento sintomatico della inidoneità genitoriale è il sostanziale abbandono del giudizio da parte del resistente . Dopo la rinuncia al mandato difensivo da parte del suo legale, avv.to CP_1
Modina, egli non ha nominato un altro legale, di fatto dimostrando un disinteresse incompatibile con un esercizio adeguato della genitorialità.
Da ultimo, non può non rimarcarsi anche la carenza genitoriale del padre sul piano strettamente economico, giacché costui, per effetto del mancato pagamento della rata del mutuo della casa coniugale, ha contribuito alla perdita dell'immobile, che era stato assegnato alla per abitarvi Pt_1
insieme ai figli. Non può dunque che confermarsi l'affido in forma esclusiva alla madre, anche per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per Per_1
In ordine alle frequentazioni deve tenersi conto dell'età di quasi diciottenne, nonché del Per_1 tenore dell'ultima relazione dei Servizi Sociali agli atti. Il Servizio a ben vedere ha riferito che gli incontri sono avvenuti in modo discontinuo a causa dell'atteggiamento ondivago del padre e del conseguente allontanamento emotivo del figlio. Si ritiene quindi che, data l'età, gli incontri dovranno avvenire in modalità libera, secondo le volontà di Per_1
Sul mantenimento del minore
Il Tribunale ritiene congruo stabilire un mantenimento per di € 350 (nulla si dispone per la Per_1
figlia , avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di contributo economico). Per_2
Tale somma risulta rispondente al principio per cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la sua capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 316 c.c.). Si evidenzia altresì che i parametri di legge di cui tenere conto nella determinazione dell'ammontare del contributo economico per la prole sono le attuali esigenze di vita del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Occorre rilevare che rispetto al momento della separazione – allorquando i coniugi concordavano che il mantenimento per i figli sarebbe stato di € 600 (€ 300 per ciascun figlio)- la situazione reddituale ed economica del resistente pare essere peggiorata, a fronte di una sostanziale equivalenza della condizione economica della ricorrente. Dall'altro lato, non può tacersi che a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo, la ha perso il diritto all'assegnazione della Pt_1
casa coniugale, vedendosi costretta a trasferirsi in un immobile in locazione con i figli.
Ciò detto, si ritiene che le due voci possano compensarsi e giustificare la conferma del mantenimento per in € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1
Le spese di lite
Le spese devono essere compensate nella misura di 1/3 e poste a carico del resistente per la misura restante, attesa la parziale soccombenza della ricorrente con riferimento alla domanda di contributo economico per il figlio. Si deve tenere conto altresì dell'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, come da Delibera dell'Ordine degli avvocati del 27.11.2019 e del successivo decreto del Tribunale che ha disposto la revoca del beneficio con effetto dal 1.1.2022 per superamento dei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con facoltà per quest'ultima di Persona_3
assumere anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
2) Conferma il collocamento di presso la madre;
Per_1
3) Pone a carico di una somma a titolo di mantenimento del figlio minore pari a € Controparte_2
300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno
2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
4) Liquida le spese di lite in totali € 7.616,00, ponendole a carico del resistente soccombente per la misura di 2/3, equivalente ad € 5.077,33, e compensandole tra le parti per 1/3. Condanna CP_2
a rifondere l'Erario ex art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 delle spese di lite che
[...] quantifica in € 1.696 (in relazione all'attività difensiva svolta dal legale della parte ammessa al G.P. fino al 31.12.2021) e a rifondere la ricorrente delle spese che quantifica in € 3.381 (in relazione all'attività difensiva svolta dal legale dal 01.1.2022 all'esito del giudizio), il tutto oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.p.a..
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 17.4.2025
Il giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Gustavo Nanni