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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 2971/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2271/2024 pubblicata il 31.05.24
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Casagiove alla via Lazio n. 17 presso l'avv. Michele Marra da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti depositata telematicamente in sede di iscrizione a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE
E
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Caserta alla via Amendola n. 113 presso il difensore costituito in primo grado avv. Carmine D'Onofrio.
APPELLATA NON COSTITUITO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere, l'ha condannato al pagamento di € 13.483,79 oltre interessi dalla domanda al soddisfo in favore della e, in parziale accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale da lui proposta, ha condannato l'anzidetta società a corrispondergli la somma di pagina 1 di 2 € 1.000,00, con gli interessi dalla sentenza al saldo, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Il Collegio, con provvedimento ritualmente comunicato in data 04.12.2024, ha disposto che l'udienza del 20.12.2024 fosse sostituita dal deposito telematico, entro tale data, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con successiva ordinanza comunicata il 07.02.2025 si è quindi dato atto del mancato deposito di dette note e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. concedendo alle parti nuovo termine perentorio fino al 07.03.2025 per il deposito di note sostitutive dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sottoposte al collegio.
Anche questo secondo termine è inutilmente spirato senza il deposito di note di parte per cui si è verificata la situazione contemplata dal quarto comma dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. il cui tenore è il seguente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa altra udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Tale statuizione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., deve essere emessa con sentenza senza che nulla occorra disporre quanto alle spese processuali le quali, ai sensi dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede: letto l'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 10.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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