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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2371/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
(p.iva: ) elettivamente domiciliata a OL AR (SR) in
[...] P.IVA_1 via Grimaldi n. 6 presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Ballacchino che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliata a Siracusa in viale Teracati n. 158/B presso lo studio dell'avv. Giuseppe Napoli che la difende e rappresenta come da procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale
All'udienza del 30 gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 40+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato con un unico Parte_1
socio in liquidazione conveniva in giudizio e, premesso di aver ricevuto da parte della CP_1 convenuta l'incarico, in forma orale, di realizzare lavori in ferro (tra cui portoni, recinzioni e lavori di carpenteria per rinforzo opere murarie), deduceva che, nonostante l'esecuzione e installazione in perfetta regola d'arte, non era stato corrisposto il relativo pagamento.
Chiedeva pertanto di condannare a pagare la somma di €. 24.888,00, come da fattura CP_1 prodotta, o quell'altra diversa somma, maggiore e/o minore provata in corso di causa, oltre la condanna ex art. 96 c.p.c., spese, competenze e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio deducendo di non aver mai commissionato i lavori oggetto CP_1
di causa. Invero, precisava che le opere erano state eseguite e commissionate da a proprie spese Persona_1
e per spirito di liberalità, prima del suo prematuro decesso, a mezzo della ditta di famiglia, in ragione della relazione intrattenuta con , tenuto altresì conto del fatto che le stesse avrebbero CP_1 interessato l'immobile ove entrambi convivevano da anni more uxorio.
Tanto premesso chiedeva il rigetto delle richieste avanzate. Con vittoria di spese e compensi.
Attraverso il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 parte attrice, a precisazione della domanda introduttiva, in subordine, e sulla scorta di quanto sostenuto avversativamente, chiedeva di condannare per l'arricchimento ingiustificato a proprio danno riportato con la CP_1
realizzazione delle opere.
Istruita la causa, anche attraverso l'escussione dei testi ammessi, all'udienza del 30 gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 40+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
In via preliminare, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre la parte avversaria ha l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa.
Sul punto, in ossequio a tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituita dall'avvenuto adempimento
(SS.UU. n. 13533/2001).
Ebbene, venendo alla vicenda in esame, premesso che il vincolo sotteso alla domanda proposta non risulta sottoposto ad alcun obbligo di forma né ad substantiam né ad probationem, deve ritenersi che la società attrice non ha pienamente assolto all'onere di allegazione e di prova richiesto.
Invero, sebbene incontestata, ed opportunamente documentata dall'allegazione fotografica in atti, risulta l'esecuzione delle opere per cui è causa, va rilevato che parte attrice non ha offerto elementi utili a dimostrare il vincolo negoziale instaurato con la convenuta, non sussistendo prova in ordine al fatto che l'ordine di realizzazione delle stesse proveniva effettivamente dalla proprietaria CP_1 dell'immobile.
Né a conclusioni diverse può giungersi facendo riferimento alle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa – della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare – posto che, pur confermando i lavori di recinzione dell'immobile di via Isole delle Filippine n. 47, la posa del cancello e dei cancelletti, non hanno individuato nella convenuta il soggetto che ha provveduto alla commissione delle opere, evidenziando piuttosto che i lavori sono stati realizzati da per conto Persona_1 dell'azienda e che nessuno era a conoscenza delle pattuizioni economiche raggiunte, al riguardo, tra le parti.
Né sul punto può considerarsi dirimente quanto sostenuto dal teste , stante il carattere Tes_1
isolato e carente di idoneo supporto della dichiarazione volta a ricondurre in capo alla la CP_1
commissione delle opere realizzate.
Peraltro, al fine di legittimare la pretesa creditoria, priva di valore probatorio risulta la fattura n.
6/2022 del 23/07/2022 trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore che, in quanto oggetto di contestazione, necessiterebbe di elementi ulteriori a dimostrazione dell'esistenza del credito.
Per quanto sopra, in assenza di ragioni a sostegno della pretesa creditoria avanzata da parte della società attrice nei confronti della stessa, la domanda di condanna al pagamento della somma portata in fattura va rigetta.
Va infine rilevato che la richiesta di parte attrice non può trovare accoglimento neppure configurando la domanda quale azione dell'arricchimento senza causa, proposta, in via subordinata, con il deposito della memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Invero, sebbene la giurisprudenza di legittimità, risolvendo un contrasto sul punto ha dichiarato che
“…nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (Cass. civ. n. 22404/2018), va ribadito che l'esperibilità dell'azione in questione presuppone il carattere di sussidiarietà della stessa rispetto all'utilizzo di qualsiasi altro rimedio.
Il tutto in ragione di quanto statuito dall'art. 2042 c.c. laddove prevede l'improponibilità dell'azione di arricchimento quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
Di particolare rilievo, in ordine al caso de quo, è quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 33954/2023 che, al fine di chiarire i termini intorno al dibattito sorto attorno alla residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento, con particolare riferimento al problema inerente alla corretta interpretazione del criterio citato, ha sottolineato il principio secondo il quale “…ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
Orbene, quanto al caso di specie, si osserva che il rigetto della domanda principale di parte attrice è conseguenza della mancanza di prove a sostegno della stessa, con particolare riferimento all'insussistenza del vincolo contrattuale, anche orale, siglato tra le parti, circostanze queste che in adesione con il principio di residualità nei termini sopra indicati, determinano il venir meno della proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, che pertanto va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
5371/2022 rigetta la domanda promossa da e la condanna al rimborso Pt_1 Parte_1
delle spese di lite in favore di che si liquidano nella somma di €. 5.077,00 oltre spese CP_1
generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2371/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
(p.iva: ) elettivamente domiciliata a OL AR (SR) in
[...] P.IVA_1 via Grimaldi n. 6 presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Ballacchino che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliata a Siracusa in viale Teracati n. 158/B presso lo studio dell'avv. Giuseppe Napoli che la difende e rappresenta come da procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale
All'udienza del 30 gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 40+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato con un unico Parte_1
socio in liquidazione conveniva in giudizio e, premesso di aver ricevuto da parte della CP_1 convenuta l'incarico, in forma orale, di realizzare lavori in ferro (tra cui portoni, recinzioni e lavori di carpenteria per rinforzo opere murarie), deduceva che, nonostante l'esecuzione e installazione in perfetta regola d'arte, non era stato corrisposto il relativo pagamento.
Chiedeva pertanto di condannare a pagare la somma di €. 24.888,00, come da fattura CP_1 prodotta, o quell'altra diversa somma, maggiore e/o minore provata in corso di causa, oltre la condanna ex art. 96 c.p.c., spese, competenze e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio deducendo di non aver mai commissionato i lavori oggetto CP_1
di causa. Invero, precisava che le opere erano state eseguite e commissionate da a proprie spese Persona_1
e per spirito di liberalità, prima del suo prematuro decesso, a mezzo della ditta di famiglia, in ragione della relazione intrattenuta con , tenuto altresì conto del fatto che le stesse avrebbero CP_1 interessato l'immobile ove entrambi convivevano da anni more uxorio.
Tanto premesso chiedeva il rigetto delle richieste avanzate. Con vittoria di spese e compensi.
Attraverso il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 parte attrice, a precisazione della domanda introduttiva, in subordine, e sulla scorta di quanto sostenuto avversativamente, chiedeva di condannare per l'arricchimento ingiustificato a proprio danno riportato con la CP_1
realizzazione delle opere.
Istruita la causa, anche attraverso l'escussione dei testi ammessi, all'udienza del 30 gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 40+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
In via preliminare, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre la parte avversaria ha l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa.
Sul punto, in ossequio a tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituita dall'avvenuto adempimento
(SS.UU. n. 13533/2001).
Ebbene, venendo alla vicenda in esame, premesso che il vincolo sotteso alla domanda proposta non risulta sottoposto ad alcun obbligo di forma né ad substantiam né ad probationem, deve ritenersi che la società attrice non ha pienamente assolto all'onere di allegazione e di prova richiesto.
Invero, sebbene incontestata, ed opportunamente documentata dall'allegazione fotografica in atti, risulta l'esecuzione delle opere per cui è causa, va rilevato che parte attrice non ha offerto elementi utili a dimostrare il vincolo negoziale instaurato con la convenuta, non sussistendo prova in ordine al fatto che l'ordine di realizzazione delle stesse proveniva effettivamente dalla proprietaria CP_1 dell'immobile.
Né a conclusioni diverse può giungersi facendo riferimento alle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa – della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare – posto che, pur confermando i lavori di recinzione dell'immobile di via Isole delle Filippine n. 47, la posa del cancello e dei cancelletti, non hanno individuato nella convenuta il soggetto che ha provveduto alla commissione delle opere, evidenziando piuttosto che i lavori sono stati realizzati da per conto Persona_1 dell'azienda e che nessuno era a conoscenza delle pattuizioni economiche raggiunte, al riguardo, tra le parti.
Né sul punto può considerarsi dirimente quanto sostenuto dal teste , stante il carattere Tes_1
isolato e carente di idoneo supporto della dichiarazione volta a ricondurre in capo alla la CP_1
commissione delle opere realizzate.
Peraltro, al fine di legittimare la pretesa creditoria, priva di valore probatorio risulta la fattura n.
6/2022 del 23/07/2022 trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore che, in quanto oggetto di contestazione, necessiterebbe di elementi ulteriori a dimostrazione dell'esistenza del credito.
Per quanto sopra, in assenza di ragioni a sostegno della pretesa creditoria avanzata da parte della società attrice nei confronti della stessa, la domanda di condanna al pagamento della somma portata in fattura va rigetta.
Va infine rilevato che la richiesta di parte attrice non può trovare accoglimento neppure configurando la domanda quale azione dell'arricchimento senza causa, proposta, in via subordinata, con il deposito della memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Invero, sebbene la giurisprudenza di legittimità, risolvendo un contrasto sul punto ha dichiarato che
“…nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (Cass. civ. n. 22404/2018), va ribadito che l'esperibilità dell'azione in questione presuppone il carattere di sussidiarietà della stessa rispetto all'utilizzo di qualsiasi altro rimedio.
Il tutto in ragione di quanto statuito dall'art. 2042 c.c. laddove prevede l'improponibilità dell'azione di arricchimento quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
Di particolare rilievo, in ordine al caso de quo, è quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 33954/2023 che, al fine di chiarire i termini intorno al dibattito sorto attorno alla residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento, con particolare riferimento al problema inerente alla corretta interpretazione del criterio citato, ha sottolineato il principio secondo il quale “…ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
Orbene, quanto al caso di specie, si osserva che il rigetto della domanda principale di parte attrice è conseguenza della mancanza di prove a sostegno della stessa, con particolare riferimento all'insussistenza del vincolo contrattuale, anche orale, siglato tra le parti, circostanze queste che in adesione con il principio di residualità nei termini sopra indicati, determinano il venir meno della proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, che pertanto va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
5371/2022 rigetta la domanda promossa da e la condanna al rimborso Pt_1 Parte_1
delle spese di lite in favore di che si liquidano nella somma di €. 5.077,00 oltre spese CP_1
generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore